Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2001

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Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche

Progetto di Piano stralcio per il controllo dell’eutrofizzazione (PsE) adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 15/2001 in data 31 gennaio 2001

Comunicazione relativa alla fase di attuazione

1. Il piano di bacino

La legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) ha lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

Il bacino del Po, che interessa i territori delle Regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Trentino Alto Adige, è classificato come “bacino di rilievo nazionale” ai sensi dell’articolo 14 della L. 183/1989.

Ai sensi dell’articolo 12 della predetta legge, nel bacino del Po è stata costituita l’Autorità di bacino, quale istituzione paritetica dello Stato e delle Regioni del bacino idrografico.

L’articolo 17, comma 1 della legge 183/1989 demanda alla predetta Autorità l’elaborazione, l’adozione e l’approvazione del piano di bacino, strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque.

I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali.

2. Il processo di formazione del progetto di Piano stralcio per il controllo dell’Eutrofizzazione (PsE)

L’elaborazione del progetto di Piano stralcio per il controllo dell’eutrofizzazione (di seguito denominato progetto di PsE) è stata condotta sulla base delle indicazioni assunte dal Comitato Istituzionale ed espresse nella relativa deliberazione n. 24/98 del 14 ottobre 1998, con la quale è stato approvato il “Piano delle direttive e degli interventi urgenti per la lotta all’eutrofizzazione delle acque interne e del mare Adriatico”.

I contenuti del progetto di PsE sono stati definiti, in conformità a quanto previsto dagli articoli 3 e 17 della l. 183/1989, nell’ambito della Segreteria tecnica con i rappresentanti delle Regioni operanti nelle Sottocommissioni, in cui si articola l’attività della stessa Segreteria, secondo le indicazioni contenute nel documento “Impostazione del Progetto di Piano stralcio per il controllo dell’eutrofizzazione”, predisposto dalla Segreteria stessa e presentato al Comitato Istituzionale nel marzo 2000.

Il progetto di PsE è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 15 in data 31 gennaio 2001.

3. I contenuti del progetto di PsE

3.1 Finalità

Il progetto di PsE riguarda la definizione di “norme finalizzate al controllo della trofia delle acque interne e delle acque costiere del mare Adriatico” ed è redatto secondo le finalità e i contenuti di settore definiti dagli artt. 3 e 17 della L.183/1989.

Rispetto a queste finalità generali, esso definisce, in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 152/1999, gli obiettivi a scala di bacino e le priorità di intervento riferiti specificatamente al controllo dell’eutrofizzazione delle acque interne e del Mare Adriatico.

Per trofìa si intende la situazione quali-quantitativa dei nutrienti disponibili per lo sviluppo dell’ecosistema di un determinato corpo idrico. Un eccessivo arricchimento di nutrienti, per cause naturali o artificiali, con conseguente aumento della sostanza organica, determina uno stato di eutrofìa. Il termine “eutrofizzazione” indica pertanto quella particolare condizione di un corpo idrico nella quale si manifesta un’intensa proliferazione di alghe e di piante acquatiche e un loro accumulo all’interno del corpo stesso. Questo accumulo è causa di fenomeni che, modificando le caratteristiche degli ecosistemi e impoverendone la varietà delle componenti biotiche, interferiscono in modo significativo con l’uso delle risorse idriche.

In attuazione dell’articolo 44 del d.lgs. 152/1999, le Regioni del bacino padano e la Provincia Autonoma di Trento dovranno recepire gli obiettivi e le priorità definite dal PsE nell’ambito dei Piani di tutela delle acque.

Tale connessione tra il PsE e la normativa di settore consente di conseguire, a scala di bacino, l’unitarietà dell’azione di governo e delle scelte di programmazione comuni a più Regioni e di lasciare all’autonoma determinazione delle stesse la scelta delle azioni di specifico interesse per il territorio e per le materie di propria competenza, pur nel rispetto delle condizioni fondamentali definite dagli obiettivi della pianificazione di bacino.

3.2 Articolazione del Progetto di PsE

Il progetto di PsE si compone dei seguenti elaborati:

* Relazione di sintesi

* Relazione generale

* Allegato 1 alla Relazione generale: Quadro conoscitivo di riferimento

* Norme di attuazione

* Fabbisogno finanziario

* Linee guida di intervento.

I contenuti e la struttura del progetto di PsE si sviluppano nelle fasi di seguito sintetizzate.

* Definizione del quadro conoscitivo

Il quadro conoscitivo di riferimento è stato definito a partire dall’analisi critica delle caratteristiche fisiche, socio - economiche, infrastrutturali e ambientali del bacino del fiume Po, in riferimento al fenomeno dell’eutrofizzazione, sulla base anche dei dati dei monitoraggi regionali in atto sui corpi idrici e sugli acquiferi.

* Individuazione e delimitazione territoriale delle criticità

A partire dallo stato delle conoscenze sono stati individuati e analizzati i fenomeni di degrado e i relativi fattori causali naturali e antropici. Sono state, quindi, definite le interazioni tra i fattori causali (distinti in sorgenti di inquinamento puntiformi e diffuse) e i comparti ambientali interessati (sistema idrico superficiale e sottosuolo).

Oltre alle cause naturali, il fenomeno è determinato da cause di origine antropica quali l’apporto di nutrienti da sorgenti puntiformi e diffuse e la riduzione della capacità autodepurativa del reticolo drenante naturale ed artificiale, nonché da prelievi non correttamente pianificati.

* Aree ad elevato e medio carico specifico di nutrienti

Dall’analisi territoriale emerge che i carichi specifici di azoto e fosforo gravanti sulle acque superficiali risultano maggiormente elevati nella pianura rispetto alle zone alpine ed appenniniche.

Nelle zone d’alta pianura le sorgenti predominanti di inquinamento sono quelle derivanti dal comparto civile-industriale, mentre nelle pianure adiacenti l’asta del Po le sorgenti di inquinamento predominanti sono quelle agro-zootecniche. Nel sottosuolo i maggiori contributi di azoto derivano dalle attività agricole e zootecniche.

Nella Relazione Generale del progetto di PsE sono state individuate, in via di prima approssimazione e saranno oggetto di ridefinizione e periodica revisione da parte delle Regioni, le Aree ad elevato e medio carico specifico di nutrienti per il comparto civile-industriale e per quello agro-zootecnico. Tali aree, unitamente ad aree individuate attraverso altri strumenti normativi di tipo territoriale (bacini drenanti alle aree sensibili, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, Piano Fasce Fluviale e Piano di Assetto Idrogeologico), costituiscono le Aree di intervento del progetto di PsE.

* Definizione degli obiettivi strategici

Ai fini del controllo della trofia delle acque interne e del Mare Adriatico, sono state definite le concentrazioni massime ammissibili di fosforo totale per sezioni strategiche lungo l’asta del fiume Po e per i grandi laghi prealpini. Il raggiungimento di tali concentrazioni costituisce obiettivo strategico del progetto di PsE.

Il controllo dell’eutrofizzazione delle acque interne e costiere adriatiche è attuato attraverso una riduzione del carico di nutrienti tale da assicurare il raggiungimento dello stato trofico ritenuto accettabile per le finalità del progetto di PsE. Ai fini della pianificazione delle azioni e del controllo degli effetti, lo stato trofico di riferimento è stato espresso in termini di valori di concentrazione massima ammissibile fissati in punti ritenuti strategici, in quanto indicativi dello stato qualitativo delle acque a scala di bacino. In particolare, per le acque interne sono stati considerati i grandi laghi prealpini, in quanto strategici ai fini della pianificazione e dell’uso delle risorse, e alcune sezioni, di cui 4 ricadenti in territorio piemontese, poste lungo l’asta del Po e rappresentative dell’andamento del carico di nutrienti nell’intero bacino. Per le acque costiere del Mare Adriatico è stata presa come riferimento la sezione di chiusura del bacino a Pontelagoscuro, in quanto indicativa degli apporti complessivi dal bacino al mare. Fermo restando che gli obiettivi previsti dal progetto di PsE sono relativi al solo fosforo, i valori considerati sono compatibili con quanto stabilito dal d.lgs. 152/1999.

In seguito ai risultati della fase conoscitiva iniziale del monitoraggio dello stato di qualità delle acque superficiali, prevista dal d.lgs. 152/1999, l’Autorità di bacino definirà con apposita direttiva i carichi massimi ammissibili per le sezioni strategiche dell’asta del Po e le Regioni li definiranno per i grandi laghi prealpini e per i corpi idrici sovraregionali, intendendo per corpi idrici sovraregionali quelli il cui bacino imbrifero interessa più regioni.

Il raggiungimento degli obiettivi deve essere assicurato attraverso una riduzione graduale dei valori di concentrazione, in funzione delle attuali condizioni del corpo idrico e dei traguardi temporali previsti.

* Definizione delle linee d’intervento

Le linee d’intervento costituiscono l’insieme di azioni individuate dal progetto di PsE ai fini del raggiungimento degli obiettivi.

Il progetto di PsE individua azioni specifiche sul reticolo drenante, in relazione al ruolo da questo svolto nel trasporto dei nutrienti, e per i diversi comparti, civile-industriale e agro-zootecnico, ritenuti le principali fonti di generazione dei carichi.

Lo scenario ottimale individuato prevede una minore incidenza degli interventi nel comparto civile-industriale rispetto a quelli nel comparto agro-zootecnico e ciò comporta tempi di attuazione più brevi rispetto agli altri scenari.

Per le linee d’intervento previste, il fabbisogno finanziario, stimato al 2016, è pari a 6.000 miliardi.

* Predisposizione degli strumenti di attuazione

Gli strumenti di attuazione delle finalità del progetto di PsE sono costituiti:

* dalle Norme di attuazione

* dagli strumenti economico - finanziari

* dal sistema di monitoraggio finalizzato al controllo dell’attuazione del Piano

* dai programmi triennali d’intervento, previsti agli artt. 21 e 22 della L. 183/1989.

Le Norme costituiscono lo strumento che disciplina l’attuazione del Piano attraverso la determinazione degli ambiti e delle modalità di applicazione, nonché delle attribuzioni e delle responsabilità ai diversi livelli della Pubblica Amministrazione, sulla base dell’ordinamento istituzionale vigente. Esse definiscono le finalità, i contenuti e gli effetti del Piano, fissano gli obiettivi, individuano le aree e le linee d’intervento per i comparti civile-industriale e agro-zootecnico e per il reticolo drenante, regolamentano la programmazione degli interventi e individuano gli strumenti di controllo dell’attuazione.

Sono articolate in otto titoli che riguardano i seguenti aspetti:

1. le finalità, i contenuti e gli effetti del Piano;

2. gli obiettivi a scala di bacino e le linee generali di intervento;

3. le aree d’intervento relative ai comparti civile-industriale e agro-zootecnico e al reticolo drenante;

4. le disposizioni relative alle acque reflue relative al comparto civile e industriale;

5. le disposizioni relative all’applicazione di effluenti di allevamento in aree adibite ad uso agricolo, agli allevamenti zootecnici e alla gestione dei reflui zootecnici, alla pratica agronomica ed alla gestione delle acque reflue delle aziende agricole e agro-alimentari;

6. le disposizioni relative alla razionalizzazione del reticolo drenante;

7. le disposizioni relative alla programmazione degli interventi;

8. le disposizioni relative al controllo dello stato di attuazione degli interventi programmati, alla valutazione dei benefici ambientali ottenuti e all’introduzione di varianti di Piano.

Gli aspetti tecnici necessari all’applicazione di alcune delle disposizioni normative sono sviluppati nei seguenti allegati, che costituiscono parte integrante delle Norme:

* Allegato 1: stabilisce le concentrazioni massime ammissibili di fosforo totale nelle sezioni strategiche lungo l’asta del fiume Po e nei grandi laghi prealpini;

* Allegato 2: individua criteri per l’omogeneizzazione, a scala di bacino, della metodologia di individuazione delle aree sensibili e delle zone vulnerabili definita dal d.lgs. 152/1999;

* Allegato 3: fornisce tabelle di calcolo dell’azoto prodotto dalle diverse tipologie animali allevate.

* Definizione del programma di attuazione

Il Piano è attuato attraverso programmi triennali di intervento, così come disposto dagli artt. 21 e 22 della L. 183/1989. Il programma triennale individua gli interventi materiali e immateriali da realizzare per aree d’intervento, secondo determinati criteri di priorità, nonché i relativi costi di massima. Esso è redatto sulla base del “Documento Regionale di Programmazione degli Interventi” (Do.R.P.I.), predisposto dalle Regioni.

Le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, in sede di Autorità di bacino, coordinano le proprie politiche ambientali e definiscono i criteri di selezione degli interventi e di formazione dei DoRPI e dei relativi piani finanziari.

Sulla base dei DoRPI, l’Autorità di bacino, in funzione dei benefici complessivamente raggiungibili dagli interventi, dei tempi e dei costi, predisporrà i programmi triennali.

* Definizione dei sistemi di controllo dell’attuazione

Il controllo è finalizzato alla verifica del grado di attuazione del Piano e, nel contempo, dell’efficacia delle iniziative intraprese. Esso è effettuato attraverso il monitoraggio dell’attuazione degli interventi, dell’efficacia del Piano e degli effetti sull’assetto socio-economico dell’attuazione dello stesso.

* Varianti e aggiornamenti del Piano

Sulla base delle verifiche di efficacia effettuate nell’ambito delle attività di controllo dell’attuazione, è prevista la possibilità di ricalibrare il Piano in termini di obiettivi prefissati e azioni programmate, attraverso varianti e aggiornamenti.

* Strumenti economico-finanziari

La disponibilità di risorse adeguate agli obiettivi prefissati e il coordinamento del loro utilizzo tra i soggetti competenti sono presupposti fondamentali per l’attuazione del Piano, pertanto dovrà essere verificata la disponibilità delle seguenti fonti di finanziamento: leggi nazionali, fondi comunitari strutturali e non strutturali, fondi regionali, canoni e tariffe.

Le Regioni, considerato il ruolo svolto nell’attuazione del Piano, devono assicurare il coordinamento a livello territoriale e amministrativo delle fonti di finanziamento disponibili e stabilire le priorità di utilizzo delle risorse da esse derivanti, al fine di ottimizzare la programmazione degli interventi.

3.3. Consultazione del PsE

Dell’avvenuta adozione del progetto di PsE è stata data notizia sul supplemento ordinario n. 111 alla Gazzetta Ordinaria n. 104 del 7 maggio 2001, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 23.05.2001 nonché sulla rete Internet, all’indirizzo http:\\www.adbpo.it\piano\pse\pse.htm e sul sito della Regione Piemonte http:\\www.regione.piemonte.it\sit\argomenti\acqua\index.htm.

Ai sensi dell’art. 18 della legge 183/1989, attualmente la documentazione che costituisce il progetto di PsE è depositata e disponibile per la consultazione presso le sedi della Regione Piemonte e delle Province territorialmente interessate per un periodo di 45 giorni decorrenti dal 23.05.2001.

Nei successivi 45 giorni potranno essere presentate osservazioni presso le sedi regionali.

A rettifica del precedente comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 23.05.2001, si riportano gli indirizzi degli uffici regionali presso i quali è possibile prendere visione degli elaborati e presentare le osservazioni ed ogni altra comunicazione relativa alla fase di consultazione:

* Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche (Torino, via Principe Amedeo, 17);

* Direzione Sviluppo dell’Agricoltura (Torino, corso Stati Uniti, 21);

* Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico:

1 - Alessandria, piazza Turati, 1;

2 - Asti , corso Dante, 163;

3 - Biella, Via Tripoli,33;

4 - Cuneo, corso Kennedy, 7/bis;

5 - Domodossola, via Romita, 13 bis;

6 - Novara, via Mora e Gibin, 4;

7 - Torino, piazza Castello, 71;

8 - Vercelli, largo Brigata Cagliari, 11.

Nei 45 giorni successivi alla conclusione della fase di consultazione locale, le osservazioni possono essere inoltrate esclusivamente alla Direzione regionale Pianificazione delle Risorse Idriche (Torino - via Principe Amedeo, 17), redatte in n. 4 originali.

3.4. Approvazione del piano

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni, le Regioni si esprimono sulle medesime e formulano un parere sul progetto di PsE.

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri espressi, adotta il Piano che sarà successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3.5. Misure di salvaguardia ed effetti del piano

L’articolo 17, comma 6 bis dispone che, in attesa dell’approvazione del Piano, le Autorità di bacino, tramite il Comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia immediatamente vincolanti che restano in vigore sino all’approvazione del piano stesso e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

A tal proposito si evidenzia che l’art. 3 della Deliberazione n.15 del 31.01.2001 con la quale il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il progetto di piano stralcio in argomento, stabilisce che “dalla data di comunicazione dell’avvenuta adozione del PsE e in attesa della sua approvazione finale, è fatto divieto alle amministrazioni competenti di rilasciare concessioni per la costruzione di contenitori di stoccaggio degli effluenti zootecnici che siano in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 13, comma 7 delle Norme di attuazione del PsE”.

Una volta approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Piano sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

L’articolo 17, comma 1, della legge 183/1989 attribuisce al Piano di bacino o suoi stralci il valore di Piano territoriale di settore e, a norma del comma 4, lo stesso è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo; le autorità competenti provvederanno conseguentemente a adeguare i diversi piani e programmi di settore.

Le disposizioni del Piano approvato hanno valore programmatico e di indirizzo, ma assumono carattere immediatamente vincolante, per le amministrazioni, enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano.

Le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del Piano di bacino, possono emanare le disposizioni per l’attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico.