Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2001, n. 58-3112

Legge Regionale 8.7.1999 n. 18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” - Programma annuale degli interventi 2000 - Approvazione della graduatoria e concessione dei contributi. Ratifica della Determinazione Dirigenziale n. 1 del 10.1.2001

A relazione dell’Assessore Racchelli:

Vista la Legge Regionale 8.7.1999 n. 18 “Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica” che favorisce e sostiene lo sviluppo e il potenziamento dell’offerta turistica con interventi attuati a favore delle attività imprenditoriali del turismo, del tempo libero e dei servizi che operano in stretta connessione ed integrazione dell’offerta turistica;

visto l’art. 5 della citata Legge Regionale che prevede che la Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare, definisca un Programma annuale degli interventi contenente gli obiettivi di sviluppo dell’offerta turistica, le specifiche iniziative oggetto di finanziamento, le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande nonché il piano finanziario dei fondi a bilancio;

visto la D.G.R. n. 52-29270 del 31.1.2000 con la quale è stato approvato il “Programma annuale degli interventi 2000" così come previsto all’art. 5 della citata L.R. 18/99;

visti i criteri generali di valutazione delle proposte progettuali descritti ai paragrafi 16.1. e 17.1. del “Programma annuale degli interventi 2000" nonché le procedure e le modalità per la valutazione delle citate proposte, specificamente approvate con Deliberazione n. 50-29540 dell’1.3.2000, con la quale sono stati altresì definiti i punteggi attribuibili ai progetti proposti, in relazione ai vari criteri;

viste le risultanze istruttorie esperite dal Gruppo Tecnico di Lavoro del Settore Offerta Turistica sulla base dei criteri e dei relativi punteggi approvati con la succitata D.G.R. n. 50-20540 dell’1.3.2000;

vista la Deliberazione n. 13-1836 del 21.12.2000 con la quale la Giunta Regionale, sulla base delle risorse disponibili, al fine di intervenire sul maggiore numero di progetti idonei, ha definito le percentuali massime di intervento da applicare per la determinazione dei contributi concedibili ai sensi del “Programma annuale di intervento 2000";

considerato che:

- l’articolo 6, quinto comma, della L.R. 18/99 prevede che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, sulla base di propria istruttoria, approvi la graduatoria degli interventi ammessi ai finanziamenti, provvedendo a pubblicare la graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

- la L.R. 51/97 demanda viceversa tale tipo di funzione al dirigente responsabile anziché all’organo di direzione politico amministrativa;

- sulla base di quanto sopra, con la succitata deliberazione n. 13-1836 del 21.12.2000 era stato demandata al Settore Offerta Turistica l’approvazione della graduatoria delle proposte progettuali presentate e l’individuazione dei soggetti da ammettere ai finanziamenti, in osservanza delle prescrizioni dettate ai paragrafi 2.3.2 e 2.4.1 del Programma annuale degli interventi 2000;

- il Responsabile del Settore Offerta Turistica con determinazione n. 1 del 10.1.2001 ha provveduto ad approvare le succitate graduatorie;

- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con ordinanza n. 461 del 9 maggio 2001, sulla base del ricorso proposto dalla sig.ra Peano Cristiana, ha ritenuto viceversa di disporre la sospensione della citata determinazione dirigenziale in quanto in contrasto con quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 18/99 in merito all’organo competente ad assumere il provvedimento in questione;

- il Tribunale Amministrativo Regionale inoltre, come si evince dal dispositivo della suddetta ordinanza, fa “salva l’eventuale immediata adozione del provvedimento da parte dell’organo competente” e pertanto, al fine di non pregiudicare né procrastinare l’attuazione degli interventi finanziati, si rende ora indispensabile assumere le conseguenti determinazioni;

risulta pertanto opportuno procedere con il presente atto alla ratifica della Determinazione Dirigenziale n. 1 del 10.1.2001;

atteso che secondo l’articolazione del Piano finanziario di cui al paragrafo 1.12. del “Programma annuale degli interventi 2000" occorre provvedere alla formulazione di una graduatoria riferita alle proposte progettuali finanziabili secondo le modalità stabilite al paragrafo 1.9 lett. A) e B) e di una graduatoria riferita ai progetti finanziabili secondo le modalità stabilite al paragrafo 1.9 3 lett. C) e D), fermo restando i limiti massimi di contribuzione già definiti con la D.G.R. n. 13-1836 del 21.12.2000;

visto l’allegato A) della presente deliberazione nel quale sono elencati i progetti risultati idonei, finanziabili secondo le modalità di cui al paragrafo 1.9 lett. A) e B), secondo un ordine decrescente di punteggio e, a parità di punteggio, in base all’ordine di presentazione del “Dossier di Candidatura”, con a fianco di ciascuno indicato la spesa ammessa a contributo nonché l’importo complessivo del contributo concedibile;

visto l’allegato B) del presente atto nel quale sono elencati i progetti risultati idonei, finanziabili sulla base delle previsioni di cui al paragrafo 1.9. lett. C) e D), secondo un ordine decrescente di punteggio e, a parità di punteggio, in base all’ordine di presentazione del “Dossier di Candidatura”, con a fianco di ciascuno indicato la spesa ammessa a contributo nonché l’importo del contributo concedibile;

visto l’allegato C) del presente atto nel quale sono elencati i progetti presentati ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2000" che sono stati valutati non idonei in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo di 24,5 punti secondo quanto stabilito con D.G.R. n. 50-29540 dell’1.3.2000 di approvazione delle procedure di valutazione;

visto l’allegato D) della presente deliberazione nel quale sono indicati i progetti presentati ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2000" che sono stati valutati ”non accettabili" sotto il profilo della correttezza formale o di merito e per i quali è indicata a fianco di ciascuno, sinteticamente, la motivazione dell’esclusione;

ritenuto di concedere i contributi ai soggetti beneficiari indicati negli allegati A) e B), per le iniziative, per le spese ammesse a contributo e per le quote di contributo a fianco di ciascuno indicato;

ritenuto di fissare i seguenti termini per la realizzazione degli interventi ammessi ai finanziamenti: l’inizio dei lavori entro il 30.4.2001 ed entro il 30.9.2003 la conclusione delle opere nonché la rendicontazione documentata delle spese sostenute;

ritenuto inoltre di subordinare l’efficacia della concessione del contributo all’accettazione dello stesso ed all’impegno a realizzare il progetto nei tempi e secondo le modalità previste dalla presente deliberazione nonché dal “Programma annuale degli interventi 2000", che dovrà avvenire mediante sottoscrizione di apposito atto che verrà trasmesso ai rispettivi beneficiari; la mancata sottoscrizione nonché trasmissione da parte del beneficiario dell’atto richiesto comporterà la revoca del contributo;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di ratificare, per i motivi sopra esposti, la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 10.1.2001 e pertanto:

- di approvare la graduatoria riportata nell’allegato A), parte integrante del presente atto, riferita ai progetti risultati idonei, finanziabili sulla base delle previsioni di cui al paragrafo 1.9 lett A) e B) del “Programma annuale degli interventi 2000" attuativo della L.R. 18/1999, secondo ordine decrescente di punteggio, con a fianco di ciascuno indicato la spesa ammissibile nonché l’importo complessivo del contributo concedibile;

- di approvare la graduatoria riportata nell’allegato B), parte integrante del presente atto, relativa ai progetti risultati idonei, finanziabili sulla base delle previsioni di cui al paragrafo 1.9 lett. C) e D) del “Programma 2000", secondo ordine decrescente di punteggio, con a fianco di ciascuno indicata la spesa ammissibile nonché l’importo complessivo del contributo concedibile;

- di approvare l’allegato C) del presente atto nel quale sono elencati i progetti presentati ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2000" che sono stati valutati non idonei in quanto non hanno raggiunto il punteggio minimo di 24,5 punti, secondo quanto stabilito con D.G.R. n. 50-29540 dell’1.3.2000 di approvazione delle procedure di valutazione;

- di approvare l’allegato D) della presente determinazione nel quale sono indicati i progetti presentati ai sensi del “Programma annuale degli interventi 2000" che sono stati valutati ”non accettabili" sotto il profilo della correttezza formale o di merito e per i quali è indicata a fianco di ciascuno, sinteticamente, la motivazione dell’esclusione;

- di concedere i contributi ai soggetti beneficiari indicati negli allegati A) e B), parte integrante della presente determinazione, per le iniziative, per la spesa ammissibile e per i contributi a fianco di ciascuno indicato;

- di fissare per la realizzazione dei progetti oggetto dei finanziamenti i seguenti termini: entro il 30.4.2001 inizio dei lavori ed entro il 30.9.2003 la conclusione dei lavori nonché la rendicontazione documentata delle spese sostenute. L’efficacia della concessione del contributo è subordinata all’accettazione dello stesso e all’impegno, da assumere da parte dei beneficiari mediante la sottoscrizione dell’apposito atto trasmesso a ciascuno di essi, a realizzare i lavori nei termini fissati con il presente atto nonché secondo le modalità stabilite dal “Programma annuale degli interventi 2000"; la mancata sottoscrizione nonché la trasmissione dell’atto di accettazione da parte del beneficiario comporterà la revoca del contributo.

- di dare atto che la gestione finanziaria dei contributi concessi con la presente deliberazione, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 del “Programma annuale degli interventi 2000", è demandata alla FINPIEMONTE SPA, presso la quale viene istituito, sulla base di quanto disposto all’art. 8 della L.R. 18/99, un apposito ”Fondo di riqualificazione dell’offerta turistica" finalizzato al sostegno degli interventi previsti dal citato “Programma 2000", utilizzando le risorse stanziate sul capitolo 25619 del Bilancio 2000 ed i fondi prenotati, con D.G.R. n. 99-1614 del 5.12.2000, sul medesimo capitolo del Bilancio pluriennale 2000-2002 per l’anno finanziario 2001.

(omissis)

Allegato