Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2001, n. 30-2964

Integrazioni e precisazioni applicative della D.G.R. n. 15-27760 del 12.7.1999 avente per oggetto. “Approvazione del Protocollo d’Intesa tra Regione Piemonte, CISPEL e ANAC sulla regolamentazione delle competenze finanziarie pregresse del trasporto pubblico locale”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di confermare i contributi ai soggetti aventi diritto e le relative somme di spettanza, a titolo di copertura dei residui disavanzi di esercizio relativi al periodo 1994/96 come da D.G.R. n. 64-29553 del 1° marzo 2000 e n. 26-26 del 15 maggio 2000;

di prendere atto che le aziende in attività si sono impegnate con propria dichiarazione a reinvestire almeno il 50% del contributo, a decorrere dal 1/1/1994 sino al 365° giorno successivo al percepimento delle risorse, in attuazione agli adempimenti di cui al punto 8 del Protocollo d’Intesa Regione Piemonte, CISPEL e ANAC approvato con D.G.R. n. 15-27760 del 12/7/1999;

di tener conto, per le Aziende, operanti e non, che hanno provveduto ad effettuare investimenti in materiale rotabile nel decennio precedente al 1994, e che hanno ancora dei relativi costi da ammortizzare, che gli stessi siano da considerarsi utili ai fini del raggiungimento degli adempimenti di cui al punto precedente;

di non richiedere vincoli di investimento agli Enti Locali (Comuni e Comunità Montane) che gestiscono direttamente servizi pubblici locali in economia, in quanto il livello del servizio erogato è alquanto limitato ed esiste inoltre una precarietà di gestione futura per effetto della L.R. 1/2000 che tende ad una gestione unitaria a livello di bacino, attraverso la costituzione di apposita associazione temporanea di imprese;

di considerare, con riferimento all’Azienda Ferrovie del Mottarone di Stresa, trattandosi di gestione di impianto funiviario, investimernti ammissibili quelli relativi a interventi in c/o capitale effettuati sull’impianto considerando anche gli investimenti in corso di ammortamento, in ottemperanza a quanto previsto ai punti precedenti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione innanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro il termine di 120 giorni innanzi al Presidente della Repubblica.

(omissis)