Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2001, n. 2-2937

L.R. 4.1.2000 n.1 art. 7 comma 1. Trasferimento delle competenze in materia di trasporti al Comune di Torino

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- ai sensi dell’art. 7 comma 1 della L.R. 4.1.2000 n.1 che a far data dal giorno 1 giugno 2001 sono trasferite al Comune di Torino, sino alla costituzione del Consorzio denominato “ Agenzia per la Mobilità Metropolitana” di cui all’art. 8, comma 2 della L.R. 1/2000, le funzioni ed i compiti amministrativi descritti nell’art. 2 comma 1 lett. C) dalla L.R. 1/2000, oltre ai compiti che il D.P.R. 753/80 assegna alle Regioni.

Detti compiti riguardano gli impianti fissi realizzati o in corso di realizzazione sottoriportati:

- linee tranviarie

- ascensore della Mole Antonelliana

- scale mobili e ascensori in servizio pubblico

- tramvia a cremagliera Sassi-Superga

- metropolitana automatica.

Sono inoltre di competenza del Comune di Torino, in accordo con la Provincia di Torino, sino alla costituzione del Consorzio denominato “Agenzia per la Mobilità Metropolitana, di cui all’art. 8, comma 2 della L.R. 1/2000, tutte le opere della stessa tipologia che dovessero essere realizzate in futuro nella conurbazione Torinese avente le caratteristiche descritte nell’art. 2 comma 1 lettera C) della legge regionale 1/2000.

Tutti i provvedimenti afferenti ad interventi inerenti il D.P.R. 753/80 e già inviati alla Regione Piemonte in data antecedente il 1 giugno 2001 verranno conclusi dagli Uffici Regionali stessi.

(omissis)