Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2001
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Codice 26.4
Lago Maggiore. Comune di Ghiffa. Parere ai fini della sicurezza della navigazione
relativo al collocamento di n. 1 boa per ormeggio unità di navigazione
al Sig. Zihler Kurt
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, a decorrere
dalla data del presente provvedimento, al collocamento di n. 1 boa (GH.23)
per ormeggio unità di navigazione nel Lago Maggiore e più precisamente
nello specchio dacqua antistante il foglio n. 3 mappale n. 129 del comune
di Ghiffa, richiesta dal Sig. Zihler Kurt come meglio identificato in premessa.
Limpianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità
riportate nei disegni allegati allistanza in questione.
Prescrizioni:
La boa dovrà essere di materiale plastico, di colore bianco e dovrà risultare
conforme alle disposizioni e prescrizioni per la tutela della sicurezza
sulle acque interne stabilite dalla Regione Piemonte con D.C.R. 18.10.1994,
Nº 911-13943, e s.m.i. e recare la seguente sigla identificativa: GH.23.
Lancoraggio della boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente
a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dellacqua
anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia
di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.
Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre
variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle
nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore
spesa.
Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio
per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato
in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della
navigazione senza diritto di indennizzi.
Il presente provvedimento, che non è cedibile, si intende accordato nei
limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione
Piemonte.
Il Sig. Zihler Kurt è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno
cagionato alle persone e alla proprietaria, tenendo sollevata ed indenne
lAmministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse
danneggiato dallesercizio del presente parere.
Il presente provvedimento non costituisce titolo alloccupazione dellarea
demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento
concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione
dellarea in questione.
Il Dirigente responsabile
D.D. 30 marzo 2001, n. 139
Piero Pais