Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2001, n. 5-3060

Deliberazione CIPE n. 129 del 21 dicembre 2000 relativa al riparto dei mutui previsti a favore dei Comuni montani del centro-nord e dei loro consorzi per consentire il completamento della metanizzazione dei loro territori e l’approvvigionamento anche con fonti alternative al metano; modalità attuative e criteri di priorità di valutazione dei progetti

A relazione degli Assessori Cavallera, Vaglio:

Il C.I.P.E., in attuazione dell’art.28 della legge 17 maggio 1999, n.144, al fine di agevolare il completamento del programma di metanizzazione e l’approvvigionamento anche con fonti energetiche alternative al metano dei comuni montani del centro-nord, con deliberazione n.129 del 21 dicembre 2000 (pubblicata sulla G.U. 22.2.2001, n.44) ha disposto a favore degli stessi i criteri e il relativo riparto dei mutui, nonché delle annualità residue di cui all’art. 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8 convertito nella legge 19 marzo 1993, n.68.

In particolare, l’art.28, comma 2, della citata legge n.144/1999 prevede che la Cassa depositi e prestiti conceda mutui ai comuni montani del centro nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle zone in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al Regolamento CEE n.2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e che lo Stato concorra nell’ammortamento degli stessi attraverso la concessione di un contributo decennale per la quota di lire 10 miliardi annui.

La stessa norma, inoltre, dispone il rifinanziamento -nei limiti delle risorse non ancora utilizzate- degli interventi di metanizzazione già avviati e finanziati ai sensi della legge n.68/1993.

Per le finalità predette il C.I.P.E. ha ripartito le complessive disponibilità finanziarie a livello regionale nella misura proporzionale del 50% in funzione del territorio montano e nella misura del 50% in funzione della popolazione montana di ciascuna regione interessata applicando i medesimi indicatori, sia alle risorse di cui all’art.28, comma 2, della legge 144/1999, sia a quelle provenienti dalla legge n.68/1993, non ancora esaurite.

Secondo quanto specificato dalle tabelle A e B allegate alla citata deliberazione C.I.P.E., applicando la media aritmetica tra le quote della superficie montana e della popolazione montana, alla regione Piemonte risultano assegnate complessivamente le seguenti somme:

- lire 9.504.377.925 quale somma derivante dall’attualizzazione dell’impegno di spesa (ripartito tra le regioni) di lire 10.000.000.000 previsto dalla legge per 10 anni al tasso corrente (al 15.11.2000) del 5,45%; questo importo è suscettibile di variazioni al variare del tasso;

- lire 7.541.422.064, quale somma derivante dall’attualizzazione dell’impegno di spesa residuale (ripartito tra le regioni) di lire 5.134.000.000 di cui alla Legge 68/1993, per 20 anni, al tasso corrente (al 15.11.2000) del 5,75%; questo importo è suscettibile di variazione al variare del tasso.

Considerato che lo Stato concorre per il 50% agli oneri derivanti dalle rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interessi) e che tale quota è elevata all’80% per i comuni compresi nella zona climatica F;

richiamato che il C.I.P.E. con la citata deliberazione fissa l’iter procedimentale demandando alle regioni la valutazione dei progetti “sulla base di specifici criteri di priorità” e la formulazione della relativa graduatoria;

preso atto che possono presentare le domande di mutuo i seguenti soggetti:

- i comuni montani e loro consorzi non metanizzati, intendendo non metanizzati quelli che non hanno completato la rete di distribuzione all’utenza;

- i comuni montani e loro consorzi che devono completare la metanizzazione del loro territorio già avviata con i finanziamenti della legge n.68/1993 o con altre fonti di finanziamento;

- i comuni montani e loro consorzi che prevedono l’approvvigionamento e la realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili;

precisato che i comuni montani piemontesi che possono presentare domanda sono quelli individuati dall’Atlante statistico della montagna pubblicato dall’Istat;

dato atto che le domande devono essere presentate alle Regioni entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della citata deliberazione del CIPE;

rilevato che le attività relative all’istruttoria dei progetti rientrano, secondo le declaratorie delle attribuzioni delle strutture della Giunta regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.442 - 14210 del 30 settembre 1997 adottata ai sensi degli artt.10 e 11 della legge regionale 8 agosto 1997, n.51, nella competenza della Direzione “Tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti”, si rende necessario demandare alla stessa l’adozione degli atti di competenza;

dato atto pertanto che entro il 22 agosto 2001 le domande devono essere presentate alla suddetta Direzione, Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica”, C.so Stati Uniti 21, 10128 Torino;

dato atto che, a pena di inammissibilità, le domande devono essere corredate dal progetto preliminare approvato dal soggetto attuatore dell’intervento;

considerato che le Regioni entro il 22 novembre 2001 devono predisporre la graduatoria degli interventi sulla base di specifici criteri di priorità, si propone di individuare come prioritari gli interventi cantierabili -rispetto ai quali sono stati rilasciati tutti i provvedimenti autorizzatori richiesti dalla normativa vigente e non sussistono condizioni preclusive all’avvio immediato-; in subordine si propongono criteri legati a parametri climatici (gradi - giorno), localizzativi (comuni parzialmente o totalmente montani) e al numero degli utenti serviti dall’opera, esplicitati dall’attribuzione del punteggio seguente:

a) il criterio relativo ai gradi - giorno (di cui all’allegato A del D.P.R. 412/1993) sarà valutato attribuendo 1 punto per ogni 100 gradi - giorni superiori al valore 3000. Il punteggio assegnato sarà arrotondato per difetto se le ultime due cifre del parametro GG sono pari o inferiori a 50 e per eccesso se sono superiori a 50. Per interventi realizzati sul territorio di più comuni sarà calcolato il valore medio del parametro GG e su di esso sarà calcolato il punteggio corrispondente;

b) il criterio concernente la superficie montana compresa nel territorio comunale sarà valutato assegnando 10 punti ai comuni totalmente montani e calcolando il punteggio sulla percentuale di superficie montana (con arrotondamento all’unità) per i comuni parzialmente montani. Per il calcolo della percentuale della superficie montana si fa riferimento all’Atlante statistico della montagna. Nel caso di interventi realizzati nel territorio di più comuni verrà calcolato il valore medio della superficie montana e su di esso verrà calcolato il punteggio corrispondente con arrotondamento all’unità;

c) il criterio afferente il numero di utenti che saranno serviti dalla realizzazione dell’intervento verrà valutato attribuendo 1 punto ogni 50 utenti serviti (con arrotondamento), fino ad un massimo di 10 punti.

dato atto che la graduatoria sarà redatta senza tenere conto che le risorse assegnate alla regione si riferiscono a mutui decennali e a mutui ventennali;

preso atto che qualora le risorse non siano sufficienti a garantire a livello regionale l’intero contributo dell’ultimo progetto inserito utilmente in graduatoria, allo stesso verrà assegnata la disponibilità residua, a condizione che il soggetto beneficiario assicuri la copertura finanziaria della restante quota;

tutto ciò premesso, con voto unanime espresso nelle forme di legge, la Giunta regionale

vista la legge 17 maggio 1999, n.144;

visto il Decreto Legge 18 gennaio 1993, n.8 convertito nella legge 19 marzo 1993 n.68;

vista la deliberazione C.I.P.E. n.129 del 21 dicembre 2000

delibera

- di dare atto che i Comuni montani piemontesi -individuati dall’Atlante statistico della montagna pubblicato dall’Istat- e i loro consorzi, possono demandare la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione C.I.P.E. del 21 dicembre 2001, n.129, per il completamento della metanizzazione nei comuni montani del Piemonte o per interventi di approvvigionamento e di realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili;

- di dare atto che le domande di ammissione al mutuo firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate o inviate entro le ore 12 del giorno 22 agosto 2001 alla Regione Piemonte, Assessorato all’Ambiente ed Energia, Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica”, C.so Stati Uniti 21, 10128 Torino;

- di dare atto che le domande fuori termine saranno dichiarate irricevibili;

- di dare atto che a ciascuna domanda dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità il progetto preliminare approvato dal soggetto attuatore;

- di individuare prioritari ai fini della valutazione dei progetti, come in premessa esplicitato, gli interventi cantierabili e in subordine i parametri climatici (gradi - giorno), localizzativi (comuni parzialmente o totalmente montani) e il numero di utenti serviti dall’opera.

- di dare atto che la graduatoria dei progetti sarà redatta sulla base dei criteri citati, come in premessa illustrato;

- di demandare alla Direzione “Tutela e risanamento ambientale-Programmazione gestione rifiuti”, Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica”, l’adozione dello schema di presentazione della domanda, unitamente alla valutazione dei progetti e all’approvazione della graduatoria da inviare alla Cassa depositi e prestiti ai fini della concessione dei mutui;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto e che l’iniziativa sarà altresì pubblicizzata attraverso il Notiziario per le Amministrazioni Locali e il sito Internet regionale.

(omissis)

La Determinazione Dirigenziale 30.5.2001, n. 277 Codice 22.8, relativa alla D.G.R. sopra riportata è pubblicata sul presente Bollettino Ufficiale, Parte I e II (Ndr)