Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 28 maggio 2001, n. 5-3060
Deliberazione CIPE n. 129 del 21 dicembre 2000 relativa al riparto dei
mutui previsti a favore dei Comuni montani del centro-nord e dei loro consorzi
per consentire il completamento della metanizzazione dei loro territori
e lapprovvigionamento anche con fonti alternative al metano; modalità
attuative e criteri di priorità di valutazione dei progetti
A relazione degli Assessori Cavallera, Vaglio:
Il C.I.P.E., in attuazione dellart.28 della legge 17 maggio 1999, n.144,
al fine di agevolare il completamento del programma di metanizzazione e
lapprovvigionamento anche con fonti energetiche alternative al metano
dei comuni montani del centro-nord, con deliberazione n.129 del 21 dicembre
2000 (pubblicata sulla G.U. 22.2.2001, n.44) ha disposto a favore degli
stessi i criteri e il relativo riparto dei mutui, nonché delle annualità
residue di cui allart. 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n.8 convertito nella legge 19 marzo 1993, n.68.
In particolare, lart.28, comma 2, della citata legge n.144/1999 prevede
che la Cassa depositi e prestiti conceda mutui ai comuni montani del centro
nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle zone in cui opera la
legislazione per le aree depresse di cui al Regolamento CEE n.2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988, e che lo Stato concorra nellammortamento
degli stessi attraverso la concessione di un contributo decennale per la
quota di lire 10 miliardi annui.
La stessa norma, inoltre, dispone il rifinanziamento -nei limiti delle
risorse non ancora utilizzate- degli interventi di metanizzazione già avviati
e finanziati ai sensi della legge n.68/1993.
Per le finalità predette il C.I.P.E. ha ripartito le complessive disponibilità
finanziarie a livello regionale nella misura proporzionale del 50% in funzione
del territorio montano e nella misura del 50% in funzione della popolazione
montana di ciascuna regione interessata applicando i medesimi indicatori,
sia alle risorse di cui allart.28, comma 2, della legge 144/1999, sia
a quelle provenienti dalla legge n.68/1993, non ancora esaurite.
Secondo quanto specificato dalle tabelle A e B allegate alla citata deliberazione
C.I.P.E., applicando la media aritmetica tra le quote della superficie
montana e della popolazione montana, alla regione Piemonte risultano assegnate
complessivamente le seguenti somme:
- lire 9.504.377.925 quale somma derivante dallattualizzazione dellimpegno
di spesa (ripartito tra le regioni) di lire 10.000.000.000 previsto dalla
legge per 10 anni al tasso corrente (al 15.11.2000) del 5,45%; questo importo
è suscettibile di variazioni al variare del tasso;
- lire 7.541.422.064, quale somma derivante dallattualizzazione dellimpegno
di spesa residuale (ripartito tra le regioni) di lire 5.134.000.000 di
cui alla Legge 68/1993, per 20 anni, al tasso corrente (al 15.11.2000)
del 5,75%; questo importo è suscettibile di variazione al variare del tasso.
Considerato che lo Stato concorre per il 50% agli oneri derivanti dalle
rate di ammortamento (comprensivi di capitale e interessi) e che tale quota
è elevata all80% per i comuni compresi nella zona climatica F;
richiamato che il C.I.P.E. con la citata deliberazione fissa liter procedimentale
demandando alle regioni la valutazione dei progetti sulla base di specifici
criteri di priorità e la formulazione della relativa graduatoria;
preso atto che possono presentare le domande di mutuo i seguenti soggetti:
- i comuni montani e loro consorzi non metanizzati, intendendo non metanizzati
quelli che non hanno completato la rete di distribuzione allutenza;
- i comuni montani e loro consorzi che devono completare la metanizzazione
del loro territorio già avviata con i finanziamenti della legge n.68/1993
o con altre fonti di finanziamento;
- i comuni montani e loro consorzi che prevedono lapprovvigionamento e
la realizzazione di reti alimentate con fonti energetiche alternative al
metano o rinnovabili;
precisato che i comuni montani piemontesi che possono presentare domanda
sono quelli individuati dallAtlante statistico della montagna pubblicato
dallIstat;
dato atto che le domande devono essere presentate alle Regioni entro sei
mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della citata
deliberazione del CIPE;
rilevato che le attività relative allistruttoria dei progetti rientrano,
secondo le declaratorie delle attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.442 - 14210
del 30 settembre 1997 adottata ai sensi degli artt.10 e 11 della legge
regionale 8 agosto 1997, n.51, nella competenza della Direzione Tutela
e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti, si rende necessario
demandare alla stessa ladozione degli atti di competenza;
dato atto pertanto che entro il 22 agosto 2001 le domande devono essere
presentate alla suddetta Direzione, Settore Programmazione e Risparmio
in materia energetica, C.so Stati Uniti 21, 10128 Torino;
dato atto che, a pena di inammissibilità, le domande devono essere corredate
dal progetto preliminare approvato dal soggetto attuatore dellintervento;
considerato che le Regioni entro il 22 novembre 2001 devono predisporre
la graduatoria degli interventi sulla base di specifici criteri di priorità,
si propone di individuare come prioritari gli interventi cantierabili -rispetto
ai quali sono stati rilasciati tutti i provvedimenti autorizzatori richiesti
dalla normativa vigente e non sussistono condizioni preclusive allavvio
immediato-; in subordine si propongono criteri legati a parametri climatici
(gradi - giorno), localizzativi (comuni parzialmente o totalmente montani)
e al numero degli utenti serviti dallopera, esplicitati dallattribuzione
del punteggio seguente:
a) il criterio relativo ai gradi - giorno (di cui allallegato A del D.P.R.
412/1993) sarà valutato attribuendo 1 punto per ogni 100 gradi - giorni
superiori al valore 3000. Il punteggio assegnato sarà arrotondato per difetto
se le ultime due cifre del parametro GG sono pari o inferiori a 50 e per
eccesso se sono superiori a 50. Per interventi realizzati sul territorio
di più comuni sarà calcolato il valore medio del parametro GG e su di esso
sarà calcolato il punteggio corrispondente;
b) il criterio concernente la superficie montana compresa nel territorio
comunale sarà valutato assegnando 10 punti ai comuni totalmente montani
e calcolando il punteggio sulla percentuale di superficie montana (con
arrotondamento allunità) per i comuni parzialmente montani. Per il calcolo
della percentuale della superficie montana si fa riferimento allAtlante
statistico della montagna. Nel caso di interventi realizzati nel territorio
di più comuni verrà calcolato il valore medio della superficie montana
e su di esso verrà calcolato il punteggio corrispondente con arrotondamento
allunità;
c) il criterio afferente il numero di utenti che saranno serviti dalla
realizzazione dellintervento verrà valutato attribuendo 1 punto ogni 50
utenti serviti (con arrotondamento), fino ad un massimo di 10 punti.
dato atto che la graduatoria sarà redatta senza tenere conto che le risorse
assegnate alla regione si riferiscono a mutui decennali e a mutui ventennali;
preso atto che qualora le risorse non siano sufficienti a garantire a livello
regionale lintero contributo dellultimo progetto inserito utilmente in
graduatoria, allo stesso verrà assegnata la disponibilità residua, a condizione
che il soggetto beneficiario assicuri la copertura finanziaria della restante
quota;
tutto ciò premesso, con voto unanime espresso nelle forme di legge, la
Giunta regionale
vista la legge 17 maggio 1999, n.144;
visto il Decreto Legge 18 gennaio 1993, n.8 convertito nella legge 19 marzo
1993 n.68;
vista la deliberazione C.I.P.E. n.129 del 21 dicembre 2000
delibera
- di dare atto che i Comuni montani piemontesi -individuati dallAtlante
statistico della montagna pubblicato dallIstat- e i loro consorzi, possono
demandare la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti,
ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione C.I.P.E. del 21 dicembre
2001, n.129, per il completamento della metanizzazione nei comuni montani
del Piemonte o per interventi di approvvigionamento e di realizzazione
di reti alimentate con fonti energetiche alternative al metano o rinnovabili;
- di dare atto che le domande di ammissione al mutuo firmate dal legale
rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate o inviate
entro le ore 12 del giorno 22 agosto 2001 alla Regione Piemonte, Assessorato
allAmbiente ed Energia, Settore Programmazione e Risparmio in materia
energetica, C.so Stati Uniti 21, 10128 Torino;
- di dare atto che le domande fuori termine saranno dichiarate irricevibili;
- di dare atto che a ciascuna domanda dovrà essere allegato, a pena di
inammissibilità il progetto preliminare approvato dal soggetto attuatore;
- di individuare prioritari ai fini della valutazione dei progetti, come
in premessa esplicitato, gli interventi cantierabili e in subordine i parametri
climatici (gradi - giorno), localizzativi (comuni parzialmente o totalmente
montani) e il numero di utenti serviti dallopera.
- di dare atto che la graduatoria dei progetti sarà redatta sulla base
dei criteri citati, come in premessa illustrato;
- di demandare alla Direzione Tutela e risanamento ambientale-Programmazione
gestione rifiuti, Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica,
ladozione dello schema di presentazione della domanda, unitamente alla
valutazione dei progetti e allapprovazione della graduatoria da inviare
alla Cassa depositi e prestiti ai fini della concessione dei mutui;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della
Regione Piemonte ai sensi dellart.65 dello Statuto e che liniziativa
sarà altresì pubblicizzata attraverso il Notiziario per le Amministrazioni
Locali e il sito Internet regionale.
(omissis)
La Determinazione Dirigenziale 30.5.2001, n. 277 Codice 22.8, relativa
alla D.G.R. sopra riportata è pubblicata sul presente Bollettino Ufficiale,
Parte I e II (Ndr)