Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Avviso - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 63-48502 del 28.2.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto ei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 63-48502 del 28.2.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua è assentita alla Pontevecchio S.r.l. la concessione di derivazione di acqua dal Torrente Fornaci in Comune di Rorà in misura di mod. max 0.05 e mod. medi 0.03 per uso industriale (raffreddamento impianti e lavaggio bottiglie di contenimento acque minerali);

2) E’ approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’amministrazione Provinciale;

3) La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 25.3.1992 data della Autorizzazione Provvisoria all’inizio dei lavori rilasciata con D.P.G.R. n. 69/92 e previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

4) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà imputato al capo 7º capitolo 2608 dello stato di previsione dell’entrata del Bilancio dello Stato per il corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri;

5) il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari, nonchè all’acquisizione di tutte le altre necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 25.5.2000:

“(omissis)

Art. 6

Garanzie da osservarsi

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico della Società concessionaria sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 7

Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle della propria opera di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a:

fino al 31.12.2004 20 l/s;

dal 1.1.2005 50 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai valori minimi suindicati.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare; inoltre la Società concessionaria deve:

1) includere all’opera di presa, nei termini prescritti dall’art. 11 del presente disciplinare, un passaggio artificiale per l’ittiofauna in conformità agli elaborati alla nota in data 30.4.1999;

2) predisporre un’asta idrometrica tarata sulla quale siano ben evidenziati i sopracitati valori di DMV da rilasciare;

3) sospendere la derivazione nei periodi in cui viene a mancare la competenza del Canale Cavour;

4) dotare il manufatto di derivazione di apposito edificio idoneo alla misurazione della portata assentita.

(omissis)

Art. 11

Termini per l’attuazione delle opere

La Società concessionaria dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori relativi alle opere non incluse nella Autorizzazione Provvisoria n. 69/92 del 25.3.1992 entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche del provvedimento di concessione, dando comunicazione con congruo anticipo al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della data di inizio dei lavori, al fine di consentire l’eventuale recupero della fauna ittica; i lavori non potranno avere inizio prima dell’intervento degli agenti di vigilanza ittico-venatoria;

b) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori la Società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche.

(omissis)

Art. 13

Canone

A far tempo dalla data della sopracitata Autorizzazione Provvisoria all’inizio dei lavori, la Società concessionaria, ove non lo avesse già fatto, è tenuta a corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno e anticipatamente i seguenti canoni:

dal 25.3.1992 al 31.12.1993, L. 360.000 (trencentosessantamila) ai sensi del D.M. 20.7.1990;

dal 1.1.1994 al 31.12.1996, L. 3.000.000 (tremilioni) ai sensi della L. 5.1.1994 n. 36;

dal 1.1.1997 al 31.12.1997, L. 3.075.000 (tremilioni settantacinquemila) ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90;

dal 1.1.1998 al 31.12.1998, L. 3.130.000 (tremilioni centotrentamila) ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90;

dal 1.1.1999 al 31.12.1999, L. 3.177.000 (tremilioni centosettantasettemila) ai sensi del D.M. 25.2.1997 n. 90;

Dal 1.1.2000 il concessionario deve corrispondere anticipatamente al Ministero delle Finanze il canone annuo relativo all’utilizzo dell’acqua di cui all’art. 1, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90.

E’ fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione ed Utilizzazione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 15

Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari e di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, l’autorizzazione allo scarico delle acque ai sensi del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152, l’autorizzazione in linea idraulica per le opere in alveo ai sensi del R.D. 523/1904, la D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, i vincoli paesaggistici (L. 8.8.1985 n. 431), in vincoli idrogeologici (L. 31.12.1923 n. 3267 e L.R. 19.8.1989 n. 45), le concessioni edilizie (L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.).

(omissis)"