Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2001

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Avviso - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 61 - 48458 del 28.2.2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 61 - 48458 del 28.2.2001:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) Salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua è assentita alla Green Energy Sustems S.r.l. - P.I./C.F. 06645540011 con sede legale in Piazza del Moro 6 - Bussoleno (TO), la concessione di derivazione di acqua dal Torrente Scaglione nel territorio dei Comuni di Meana di Susa e Mattie in misura di mod. max 4.00 (l/s 400) e mod. medi 2.65 (l/s 265) per produrre sul salto di metri 14 la potenza nominale media di kW 36.37;

2) E’ approvato il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale; tra l’altro il concessionario dovrà:

a) scaricare le acque provenienti dal salto a monte dell’opera di presa del Consorzio Irriguo Scaglione Traduerivi e senza creare turbative al regime idraulico del corso d’acqua;

c) lasciare defluire liberamente a valle della bocca di presa, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (DMV) pari a 60 l/s. Tale valore di rilascio base del DMV verrà integrato in rapporto alla entità dei deflussi istantanei (DMV modulato);

d) regolare il rilascio del DMV in modo da mantenere la stessa classe di qualità biologica EBI (attualmente I classe) esistente a monte della derivazione; a tal fine dovrà effettuare gli appositi controlli con le modalità prescritte nel disciplinare di concessione, ed inviare i dati ai competenti uffici di questa Provincia;

3) La concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, previo pagamento anticipato e decorrente dalla stessa data del canone annuo ai sensi delle leggi vigenti;

4) Il canone annuo relativo alla suindicata concessione sarà corrisposto alla Regione Piemonte.

(omissis):

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 7.3.2000;

“(omissis)

Art. 7

Misurazione della Portata di prelievo
e di restituzione

Ai sensi del D.lgs 12.7.1993 n. 275 il concessionario è tenuto alla presentazione all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale competente per territorio di apposita domanda con relativi allegati progettuali concernenti la installazione ed il mantenimento in regolare stato di funzionamento di un idoneo strumento per la misurazione delle portate e dei volumi derivati.

Le caratteristiche tecniche di detto strumento nonchè la sua posizione dovranno essere concordate con detto Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico.

I risultati delle misurazioni dovranno essere trasmessi a cura del concessionario, con frequenza semestrale, sia alla Amministrazione Provinciale che all’Ufficio Compartimentale del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale interessato a decorrere dall’avvio dell’esercizio della derivazione.

L’esercizio della derivazione in questione non potrà essere avviato fintanto che detta strumentazione non sia operativa.

Art. 8

Garanzie da osservarsi

A carico della Società concessionaria saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

A carico della Società concessionaria sarà l’apposizione ed il mantenimento dei capisaldi alla presa, alla camera di carico e lungo il canale di scarico ai quali potere riferire in ogni tempo il livello dell’acqua.

Art. 9

Condizioni particolari

In merito a quanto stabilito nei Criteri Tecnici allegati alla D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, la Società concessionaria deve lasciare defluire liberamente a valle della bocca di presa dal Torrente Scaglione, oltre a quelle eventualmente spettanti alle utenze irrigue nel tratto sotteso dalla derivazione in questione, la portata istantanea minima (D.M.V.) pari a 60 l/s.

L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minime suindicato.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

A valle della derivazione in progetto dovrà essere mantenuta la stessa classe di qualità biologica EBI (attualmente I classe) esistente a monte. A tal fine dovranno essere effettuati, a spese del concessionario, due controlli l’anno (in periodo idrologico di magra e di morbida) nei primi tre anni di esercizio, in almeno due sezioni: una posta a monte del punto di derivazione, l’altra a monte del punto di scarico (entrambe al di fuori dell’area di influenza delle opere). In caso di peggioramento della qualità dovuto alla sottrazione di acqua, il concessionario dovrà elevare la quota di rilascio del DMV e calibrarla in modo da annullare l’impatto. I dati del monitoraggio di controllo dovranno essere inviati agli uffici provinciali competenti.

Inoltre la Società concessionaria deve:

a) predisporre in corrispondenza del sopracitato scarico per il rilascio del D.M.V. un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di rilascio prescritto;

b) predisporre a valle dello sfioratore un’asta idrometrica tarata sulla quale sia ben evidenziato il valore di portata massima derivabile dall’impianto (mod. max 4.00).

(omissis)

Art. 13

Termini per l’attuazione delle opere

La Società concessionaria dovrà presentare il progetto esecutivo delle opere entro mesi sei dalla notifica della avvenuta emissione del provvedimento di concessione; inoltre dovrà:

a) iniziare con adatta organizzazione i lavori entro mesi dodici dalla data di notificazione da parte del Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche della avvenuta approvazione del progetto esecutivo;

b) condurli a termine entro mesi trentasei dalla data predetta.

Ultimati i lavori la Società concessionaria dovrà darne immediatamente avviso al Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche.

L’eventuale proroga di alcuni dei termini come sopra prefissi non importa proroga di decorrenza del pagamento dei canoni dovuti.

Art. 14

Collaudo e termini per la
utilizzazione dell’acqua

Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere di concessione o di ciascun periodo di essa, salvo che il Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche creda di autorizzare, in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l’esercizio delle opere ultimate.

Ove il Servizio Pianificazione e Utilizzazione Risorse Idriche riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà precisare nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in pendenza della loro esecuzione, possa o meno continuarsi la derivazione.

Il verbale di visita di collaudo verrà trasmesso a cura di questa Amministrazione al Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio.

(omissis)

Art. 16

Canone

A far tempo dalla data del provvedimento di concessione della derivazione la Società concessionaria deve corrispondere al Ministero delle Finanze, di anno in atto e anticipatamente, l’annuo canone relativo a kW medi 36.37, commisurato secondo le modalità di aggiornamento indicate dal D.M. 25.2.1997 n. 90, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’art. unico della Legge 18.10.1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica e di collaudo.

Al riguardo per un periodo di anni tre dalla entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione ed Utilizzazione Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata, nonchè di esercitare un controllo periodico regolare dell’impianto e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14.8.1920 n. 1285.

Di conseguenza il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 18

Richiamo a leggi e regolamento

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni, delle relative norme regolamentari e di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica, la D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, in vincoli idrogeologici (L. 31.12.1923 n. 3267 e L.R. 19.8.1989 n. 45), le concessioni edilizie (L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.).

(omissis)"