Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2001

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Comune di Vignolo (Cuneo)

Decreto n. 01/01 - Occupazione d’urgenza dei beni immobili occorrenti per l’allargamento della strada per il cimitero, siti in Comune di Vignolo da parte del Comune di Vigonolo

Il Funzionario Responsabile

- Vista la Delibera di Giunta comunale n. 106 in data 26/12/2000 divenuta esecutiva il 08/01/2001 con la quale il Comune di Vignolo ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di “ampliamento strada per il cimitero”;

- Visto che con il citato provvedimento è stato disposto di procedere all’occupazione d’urgenza degli immobili necessari per la realizzazione delle opere predette, con l’indicazione delle fonti per il finanziamento della spesa;

- Considerato che l’approvazione dei progetti delle opere o lavori da parte degli organi competenti all’approvazione stessa, al sensi dell’art. 1 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e di indifferibilità della loro esecuzione;

- Vista la delibera integrativa n. 20 del 7/3/2001 divenuta esecutiva il 26/03/2001 con la quale si stabilivano i termini per l’avvio e la conclusione del procedimento di esproprio;

(omissis)

Decreta

Art. 1

E’ disposta a favore del Comune di Vignolo l’occupazione d’urgenza degli immobili in Comune di Vignolo identificati come nell’elenco appresso riportato, necessari alla esecuzione dei lavori di “allargamento strada per il cimitero”;

Ditta: Ghibaudo Maria Caterina (omissis) - proprietaria

Foglio 8 mappale 145/b Sup. m2 1640 m2 da occupare 232

Art. 2

L’occupazione per poter realizzare i lavori di cui al precedente art. 1 può essere protratta fino a 5 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 3

All’atto dell’effettiva occupazione degli immobili, l’ente occupante provvederà a redigere, contestualmente al verbale di immissione nel possesso, il relativo stato di consistenza. Detto verbale dovrà essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza o in caso di rifiuto di firma, con l’intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell’Ente interessato o dei suoi concessionari. Al contraddittorio sono ammessi gli eventuali fittavoli.

Art. 4

L’avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, dovrà essere notificato dall’occupante almeno 20 giorni prima al proprietario del fondo, e affisso per lo stesso periodo all’albo del comune in cui sono siti gli immobili.

Art. 5

Al fine della determinazione della indennità di occupazione, l’ente occupante dovrà trasmettere i verbali di consistenza e di presa di possesso degli immobili occupati alla Commissione Provinciale Espropri competente per territorio, dandone comunicazione ai proprietari interessati.

Art. 6

L’indennità di occupazione sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Cuneo, e comunicata al proprietario a cura dell’occupante nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 7

Il decreto perde efficacia ove l’occupazione non segua nel termine di 3 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 8

Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente T.A.R. entro i termini di legge.

Vignolo, 2 giugno 2001

Il Resposabile del Servizio