Bollettino Ufficiale n. 23 del 6 / 06 / 2001

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Unione Novarese 2000 - Unione dei Comuni di Caltignaga - Fara Novarese, Briona - Caltignaga (Novara)

Statuto Unione Novarese 2000

* Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Caltignaga n. 52 del 18-12-2000, divenuta esecutiva il 25-01-2001.

* Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Briona n. 41 del 14-12-2000, divenuta esecutiva il 23-01-2001.

* Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Fara Novarese n. 63 del 27-12-2000, divenuta esecutiva il 31-01-2001.

* Ripubblicato all’Albo pretorio del Comune di Caltignaga, sede dell’Unione, per 30 giorni consecutivi dal 27-01-2001 al 26-02-2001.

* Entrato in vigore il 27-02-2001.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Programmazione e cooperazione

Art. 4 Risorse finanziarie

Art. 5 Procedimento per il trasferimento delle competenze

Art. 6 Sede dell’Unione, stemma e gonfalone

Art. 7 Adesioni

Art. 8 Durata e recesso

Art. 9 Scioglimento dell’Unione

Art.10 Attività regolamentare

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art.11 Organi dell’Unione

Capo I Il Consiglio

Art.12 Status degli amministratori dell’Unione

Art.13 Composizione, elezione e durata

Art.14 Consiglieri

Art.15 Organizzazione del Consiglio

Art.16 Competenze del Consiglio

Art.17 Adunanze

Capo II Il Presidente, il Vicepresidente

Art.18 Elezione, cessazione

Art.19 Competenze

Art.20 Vicepresidente

Art.21 Composizione

Art.22 Elezione della Giunta

Art.23 Durata in carica della Giunta

Art.24 Revoca della Giunta

Art.25 Competenza della Giunta

Art.26 Funzionamento

Art.27 Norma di rinvio

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I La gestione dell’Unione

Art.28 Principi

Art.29 Personale

Art.30 Organizzazione degli uffici e dei servizi

Capo II Il Segretario e i funzionari

Art.31 Il Segretario

Art.32 Responsabili dei servizi e contratti a tempo determinato

Art.33 Competenze dei responsabili dei servizi

Art.34 Gestione dei servizi

TITOLO IV IL CONTROLLO INTERNO

Art.35 Principi generali

Art.36 Organo di revisione dei conti

Art.37 Controllo di regolarità contabile

Art.38 Controllo di gestione

Art.39 Controllo per la valutazione del personale

Art.40 Controllo e pubblicità degli atti monocratici

TITOLO V FORME ASSOCIATIVE E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art.41 Forme associative

Art.42 Partecipazione popolare

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Art.43 Statuto e regolamenti

Art.44 Disposizioni finali e transitorie

Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Oggetto

1. L’unione dei Comuni di Caltignaga, Fara Novarese e Briona, di seguito denominata “UNIONE”, è costituita per libera adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell’art. 32 del T.U.E.L. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l’esercizio associato di funzioni e servizi come individuati nel presente Statuto.

2. L’Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle autonomie locali.

3. Elementi costituivi dell’Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2 - Finalita’

1. L’Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni e servizi:

* polizia locale

* servizio finanziario

* accertamento e riscossione entrate

* servizio tecnico

* gestione opere pubbliche

* anagrafe

2. All’Unione possono essere attribuiti ulteriori servizi e funzioni con deliberazione modificativa del presente Statuto da adottarsi da parte dei consigli comunali aderenti.

3. L’Unione assicura la partecipazione delle comunità locali adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia; persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati; promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.

4. L’Unione ispira la propria azione ai seguenti principi: giustizia, equità, solidarietà, sussidiarietà e policentrismo.

5. Sono obiettivi prioritari dell’Unione:

a) la promozione dello sviluppo socio - economico del territorio, nel rispetto della salvaguardia dell’ambiente e della tutela della salute dei cittadini;

b) l’armonizzazione dell’esercizio delle funzioni e servizi alle esigenze dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;

c) la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, culturale, linguistico e artistico dei comuni partecipanti;

d) l’adesione alle regole ed ai principi della carta europea delle autonomie locali.

Art. 3 - Programmazione e cooperazione

1. L’Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e collaborazione con gli altri livelli di governo, nel reciproco rispetto delle relative sfere di competenza, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti operativi e quelli degli altri enti pubblici.

Art. 4 - Risorse finanziarie

1. L’Unione ha autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L’Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell’Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al 1° comma, attraverso le contribuzioni di Regione Provincia ed altri enti pubblici attribuite in forza di legge o per l’esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. I comuni aderenti all’Unione assicurano il pareggio finanziario dell’ente stesso attraverso trasferimenti effettuati per l’80% in proporzione all’entità della popolazione residente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della redazione del bilancio e per il 20% in proporzione all’estensione del territorio.

5. I trasferimenti di cui al comma 4 sono disposti a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione. I comuni aderenti possono, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di adesione.

6. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

Art. 5 - Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Il trasferimento delle competenze è disposto con deliberazione consiliare dei comuni aderenti e recepita dal Consiglio dell’Unione.

2. Detta deliberazione, anche con rinvio ad eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie, dovrà chiaramente indicare:

- le competenze che si intendono trasferire,

- la decorrenza del trasferimento,

- le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinano forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi.

3. L’individuazione delle competenze da trasferire dell’Unione è effettuata in sede di conferenza dei servizi formata dai i responsabili dei comuni dai segretari comunali dalla Giunta dell’Unione e presieduta dal Presidente. Tale individuazione presuppone l’acquisizione degli elementi tecnico - economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.

4. A seguito del trasferimento delle competenze, l’Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

5. Qualsiasi controversia fra l’Unione ed uno o più comuni aderenti è risolto con le modalità di cui all’art. 8 comma 6.

Art. 6 - Sede dell’Unione, stemma e gonfalone

1. La sede dell’Unione è presso il Comune di Caltignaga.

2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso il Comune di Briona.

3. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi e situarsi in sedi diverse, ma ricomprese nell’ambito del territorio dell’Unione: in particolare gli uffici finanziari hanno sede presso il Comune di Fara Novarese, gli uffici tecnici presso il Comune di Caltignaga e gli uffici di polizia municipale presso il Comune di Briona.

4. Presso ogni comune aderente è individuato un apposito spazio, aperto al pubblico da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi dell’Unione.

5. L’Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio.

6. La riproduzione ed uso dello stemma e del gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 7 - Adesioni

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell’Unione può accettare l’adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all’esame del Consiglio che decide sulla sua ammissibilità a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

3. L’ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l’istante, approvino il nuovo statuto dell’unione.

4. E’ data facoltà agli altri comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all’Unione, di esigere dall’ente istante quote di partecipazione da definirsi con l’atto di ammissione.

Art. 8 - Durata e recesso

1. L’Unione ha durata di dieci anni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo.

2. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere , non prima di cinque anni dalla sua adesione, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

3. Il comune recedente deve darne comunicazione entro il mese di giugno al Consiglio dell’Unione che ne prende atto. Il recesso è efficace dal 1° gennaio dell’anno solare successivo alla comunicazione.

4. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all’atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

5. Il recesso non deve recare nocumento all’Unione: a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente fino all’estinzione degli stessi.

6. Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell’Unione ( o dal Vice Presidente nel caso in cui il Presidente fosse sindaco del comune recedente), dal Sindaco del comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente della Regione.

Art. 9 - Scioglimento dell’Unione

1. l’Unione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni aderenti abbiano con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati deliberato di recedere dall’Unione stessa.

2. L’Unione si scioglie anche quando la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti per il Consiglio dell’Unione entro i termini previsti dal regolamento.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni originanti. In tale periodo il Consiglio dell’Unione ne prende atto e né da comunicazione a tutti i Comuni aderenti e il Presidente pro-tempore nomina un esperto di diritto amministrativo che assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell’Ente.

4. L’Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall’art. 141 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

5. In caso di scioglimento, il personale dell’Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo vi provvede il commissario liquidatore.

Art. 10 - Attivita’ regolamentare

1. L’Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dal presente Statuto.

2. Nelle more dell’approvazione dei regolamenti si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.

Titolo II
ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11 - Organi dell’Unione

1. Sono Organi dell’Unione: il Consiglio, la Giunta ed il Presidente.

Capo I
IL CONSIGLIO

Art. 12 - Status degli amministratori dell’Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell’Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci; agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal capo II del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 13 - Composizione, elezione e durata

1. Il Consiglio dell’Unione è composto dal Sindaco e da tre rappresentanti, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun comune partecipante.

2. Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere nel suo seno i tre rappresentanti scelti tra i propri componenti e tra i membri della giunta. La comunicazione dell’avvenuta elezione deve essere trasmessa all’Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.

3. L’elezione deve essere effettuata entro 45 giorni dalla data di costituzione dell’Unione e, successivamente entro 45 giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione all’Unione del nuovo ente.

4. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all’assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.

5. Nel caso di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell’Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 14 - Consiglieri

1. Sono attribuiti ai consiglieri dell’Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tali diritti allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa.

2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute di un intero anno, senza giustificati motivi, il Presidente dell’Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

4. Sono cause giustificative di assenza tutte le motivazioni atte a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.

5. I consiglieri non residenti nell’Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti a eleggere domicilio presso la sede dell’Unione o presso uno dei comuni aderenti.

Art. 15 - Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell’Unione e, in caso di assenza o impedimento, al Vicepresidente.

3. Nella prima seduta consiliare si procede all’elezione della Giunta secondo le modalità previste dall’art. 22 del presente Statuto.

4. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza dal Sindaco più anziano di età tra i Sindaci dell’Unione, entro 30 giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei Comuni. Tali comunicazioni devono essere trasmesse all’Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.

5. Ai fini del presente articolo, per prima seduta si intende quella convocata alla costituzione dell’Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente.

6. Tutte le sedute di cui al comma 5 sono convocate e presiedute dal Sindaco più anziano.

7. Alla prima seduta convocata dopo la costituzione dell’Unione assiste con funzione verbalizzante il Segretario del comune sede dell’Unione.

Art. 16 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l’indirizzo politico dell’Unione, esercita il controllo politico - amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali. Il documento programmatico presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo.

2. Nell’ambito dell’attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali e può impegnare la Giunta a riferire sull’attuazione di specifici atti di indirizzo.

Art. 17 - Adunanze

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l’ordine del giorno.

2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da 1/5 dei Consiglieri in carica. In tal caso il Consiglio deve essere riunito entro un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste, purché rientrino tra le competenze del Consiglio e siano corredate da idonea proposta di deliberazione.

3. Il Consiglio può essere riunito con un termine di 48 ore di preavviso per la trattazione di questioni urgenti.

4. Il regolamento disciplinerà il quorum strutturale ed ogni altra modalità per la validità delle sedute, per l’adozione delle singole deliberazioni, per le modalità di voto e per la partecipazione dei cittadini.

5. Le deliberazioni consiliari sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese salvi i casi indicati dal Regolamento. Il Consiglio delibera con l’intervento della metà più uno dei consiglieri assegnati e a maggioranza dei voti , salo i casi espressamente previsti dalla legge e dallo statuto per i quali è richiesta una maggioranza qualificata.

Capo II
IL PRESIDENTE - IL VICEPRESIDENTE

Art. 18 - Elezione, cessazione

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio, scelto tra i Sindaci dei comuni aderenti, nella sua prima seduta con votazione palese, contestualmente all’elezione della Giunta con la procedura di cui all’art. 22 del presente Statuto.

2. Il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di consigliere, per accertamento della causa di cui all’art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

3. In caso di cessazione del Presidente, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente e si provvede al rinnovo integrale della Giunta, entro quindici giorni dalla data della cessazione.

Art. 19 - Competenze

1. Il Presidente rappresenta l’Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l’unità dell’attività politico - amministrativa.

2. Esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamento.

In particolare:

a) nell’ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali, tenendo conto delle professionalità esistenti nell’Ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l’accesso alla qualifica apicale;

b) nomina il Segretario dell’Unione;

c) affida incarichi fiduciari per consulenze esterne, ivi compresi gli incarichi professionali e quelli per assistenza legale, salvo che l’individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;

d) stabilisce gli argomenti da porre all’ordine del giorno dei Consigli e della Giunta;

e) ha facoltà di delegare ai singoli Assessori i poteri che la Legge e lo Statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può delegare il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti;

f) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali e del Segretario.

3 Il Presidente sovrintende al funzionamento degli uffici, all’esecuzione degli atti, all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie operative e loro risultati.

4 Il Presidente svolge le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con il presente statuto e con le tipologie dei servizi assolti dall’Unione.

Art. 20 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nonché in caso di sospensione dell’esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

2. In caso di assenza anche del Vice Presidente le funzioni vicarie sono assegnate all’altro assessore in carica.

Capo III
LA GIUNTA

Art. 21 - Composizione

1. La Giunta è formata dal Presidente dell’Unione e da n. 2 componenti, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, scelti tra i consiglieri dei comuni aderenti e, prioritariamente, tra i sindaci.

Art. 22 - Elezione della Giunta

1. Il Consiglio nella prima seduta elegge, con votazione palese, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta sulla base di una mozione programmatica sottoscritta dai sindaci dei comuni aderenti.

2. Al primo scrutinio la votazione è valida purché abbiano partecipato almeno due terzi dei consiglieri in carica.

3. Per la votazione successiva è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio.

4. Nel caso di sostituzione in corso di mandato di componenti della Giunta , il Consiglio procede alla sostituzione con votazioni separate per ogni singolo membro.

5. Non possono far parte contemporaneamente della Giunta ascendenti o discendenti, fratelli e sorelle, coniugi, affini di primo grado.

Art. 23 - Durata in carica della Giunta

1. La Giunta di norma resta in carica per la durata del Consiglio, i suoi membri possono essere rieletti consecutivamente per lo stesso incarico per non più di due volte.

2. La Giunta dura in carica comunque sino all’insediamento della successiva.

3. Le dimissioni di oltre la metà dei componenti della Giunta non comporta in ogni caso la decadenza dell’intero organo.

4. Entro 15 giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Presidente convoca il Consiglio per l’elezione dei nuovi componenti della Giunta.

Art. 24 - Revoca della Giunta

1. La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.

2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta della Giunta non comporta l’obbligo delle dimissioni.

3. Il Presidente e l’intera Giunta possono essere revocati in seguito a proposta motivata approvata dal Consiglio con il voto favorevole palese della maggioranza dei componenti ad esso assegnati.

4. La proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti assegnati al Consiglio dev’essere depositata presso l’ufficio di segreteria dell’Unione.

5. La proposta dev’essere posta in discussione non prima dei dieci giorni e non dopo venti giorni dal suo deposito. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione Il segretario riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida scritta al Presidente dell’Unione.

6. L’approvazione della proposta di revoca comporta l’elezione di una nuova Giunta.

7. Il Presidente e gli assessori revocati possono essere rieletti nelle rispettive cariche anche nella nuova Giunta.

Art. 25 - Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione per l’attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:

a) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell’esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;

b) ad adottare i regolamenti relativi all’ordinamento degli uffici e dei servizi e per l’accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all’applicazione dei CCNL ed alla stipulazione dei contratti decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei budget di risorse da assegnare ai servizi;

c) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 26 - Funzionamento

1. La Giunta provvede con proprie deliberazioni a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno e ogni altro aspetto del suo funzionamento non regolamentato dalla legge o dallo Statuto.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della metà dei componenti.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano agli organi dell’Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni.

Titolo III
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Capo I
LA GESTIONE DELL’UNIONE

Art. 28 - Principi

1. L’Unione ispira l’organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.

2. L’attività dell’amministrazione s’ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo che sono esercitate dagli organi politici dell’ente, da quelle di gestione che è svolta dal segretario e dai funzionari.

3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

4. L’organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell’Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 29 - Personale

1. L’Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso:

- la razionalizzazione delle strutture,

- la formazione e la qualificazione professionale ;

- la responsabilizzazione dei dipendenti,

- la progressiva informatizzazione della propria attività, della connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione del personale dipendente.

2. Per la semplificazione e la qualità dell’azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali.

3. Nello spirito di una concreta collaborazione fra enti, l’Unione:

* ricerca con le amministrazioni comunali ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica;

* indirizza e coordina l’adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, modi e strumenti in esecuzione dell’attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 30 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L’Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli dei Comuni partecipanti.

2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa e di economicità di gestione, nel rispetto degli obiettivi programmatici prestabiliti.

3. L’Unione disciplina con proprio regolamento approvato dalla giunta, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio e con riferimento alla normativa relativa propria degli enti locali:

* la struttura organizzativo - funzionale

* la dotazione organica

* le modalità di assunzione e cessazione dal Servizio

* gli strumenti e le forme dell’attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione

* l’organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati, e non per singoli atti

* l’analisi e l’individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascuna unità dell’apparato.

Capo II
IL SEGRETARIO E I FUNZIONARI

Art. 31- il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Presidente dell’Unione fra i segretari in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti. In sua assenza o impedimento le funzioni vengono temporaneamente assunte da altro segretario su nomina del Presidente.

2. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l’attività.

3. Il Segretario dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l’adozione delle misure previste dall’ordinamento.

4. Il Segretario inoltre:

* partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione

* può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti bilaterali nell’interesse dell’ente

* esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Presidente dell’Unione.

Art. 32 - Responsabili dei servizi e contratti a tempo determinato

1. Il Presidente, su proposta del Segretario e sentita la Giunta, prepone ai singoli servizi, dipendenti o funzionari della qualifica apicale con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.

2. La copertura di posti di responsabile del servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del Presidente, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al mandato del Presidente.

3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti propri della qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono eccedere la quota di 1/3 del numero globale degli apicali posti ai servizi - essi sono scelti sulla base di curricula che ne comprovino l’effettiva professionalità ed il reclutamento può anche avvenire a seguito di prove selettive.

Art. 33 - Competenze dei responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi, con l’osservanza dei principi e criteri fissati dall’ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell’Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2. I responsabili preposti ai singoli servizi dell’Ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell’attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 34 - Gestione dei servizi

1. L’Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali di norma direttamente, in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Titolo IV
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 35 - Principi generali

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell’attività svolta, l’Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;

b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell’azione amministrativa ai principi dell’ordinamento finanziario e contabile;

c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazioni comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati;

d) controllo per la valutazione del personale, per l’erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l’accertamento di eventuali responsabilità.

Art. 36 - Organo di revisione dei conti

1. Svolge attività di vigilanza di cui alla lettera a) dell’art. 28 - è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali.

2. Nell’esercizio delle sue funzioni l’organo revisore dei conti può accedere agli atti e documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili dei servizi; possono presentare relazioni e documenti al Consiglio dell’Unione.

3. L’organo di revisione può assistere alle sedute della Giunta se invitato. Su invito del Presidente può prendere la parola per comunicazioni durante le sedute del Consiglio.

Art. 37 - Controllo di regolarita’ contabile

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile del servizio finanziario dell’Unione. Il controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all’andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti delle entrate.

2. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l’applicazione dei principi dettati dall’ordinamento.

Art. 38 - Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi e qualitativi o economici, volti a valutare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell’organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La funzione del controllo di gestione è assegnata ad un collegio di esperti nominati dalla Giunta che si avvale della collaborazione dei Responsabili dei Servizi.

3. Le modalità di valutazione, gli indicatori, la frequenza delle rilevazioni sono disciplinati dal regolamento.

Art. 39 - Controllo per la valutazione del personale

1. Le prestazioni dei Responsabili del Servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse umane, professionali ed organizzative sono soggette a valutazione

2. A tal fine viene costituito apposito nucleo di valutazione, composto da tre esperti nominati dalla Giunta, che annualmente verifica i risultati dell’attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure predeterminati con apposita deliberazione della Giunta.

3. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l’erogazione dei trattamenti economici accessori che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.

4. Ai componenti del nucleo di valutazione può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione.

Art. 40 - Controllo e pubblicita’ degli atti monocratici

1. Le determinazioni dei Responsabili di Servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

2. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono pubblicate all’albo pretorio per dieci giorni e comunicate alla Giunta.

Titolo V
FORME ASSOCIATIVE E
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 41 - Forme associative

1. L’Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istituzioni pubbliche al fine di assicurare una più elevata efficienza dell’azione amministrativa.

2. Per la definizione e l’attuazione di interventi integrati il Presidente, sentita la Giunta, promuove degli accordi di programma con gli enti pubblici di riferimento allo scopo di concordare e assicurare il coordinamento delle azioni.

Art. 42 - Partecipazione popolare

1. Gli organi dell’Unione si avvalgono per l’amministrazione dell’Ente, della partecipazione dei cittadini, ai quali sono garantite opportune forme per l’esercizio di tale facoltà. Allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.

2. Tutti i cittadini possono partecipare all’attività dell’Unione, inoltrando istanze su materie inerenti l’attività dell’amministrazione o petizioni in forma collettiva dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

3. Apposito regolamento disciplina modalità e tempi per l’esame e il riscontro di istanze e petizioni.

Titolo VI
FUNZIONE NORMATIVA

Art. 43 - Statuto e regolamenti

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento dell’Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. L’Unione emana regolamenti nelle materie demandate dallo Statuto o dalla legge. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa, nonché per la durata di 10 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

3. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti vanno apportati entro 120 giorni successivi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 44 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio.