Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 24
Comune di Roppolo (BI) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di due
pozzi dellacquedotto comunale ubicati in regione Vernetto. Articolo 21
del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Larea di salvaguardia dei pozzi Vernetto 1 e Vernetto 3 dellacquedotto
comunale di Roppolo, distinta in zona di tutela assoluta e zone di rispetto
ristretta ed allargata, è ridefinite come risulta nella planimetria, in
scala 1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante
e sostanziale.
Nelle zone di rispetta ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti
e le attività di cui allart. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.
La ridefinizione dellarea di salvaguardia in argomento è strettamente
dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone,
pari a 1.33 l/s per il pozzo Vernetto 1 e 5 l/s per il pozzo Vernetto 3.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche
ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove
attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti
il Comune di Roppolo dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con
una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi
edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico
inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione
delle attività stesse;
- allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento
di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti,
regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie
di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire
solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario
fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n.
152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione
di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in
grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali
perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere
concordate con lAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente
competente;
- allinterno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono
essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona
pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.
in tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A.
competente per territorio e al Comune di Roppolo, il programma di rotazione
agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto
del codice di buona pratica agricola.
Il Comune di Roppolo, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia
Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione
dellAzienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi
di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:
- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità
alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive
modifiche ed integrazioni;
- procedere allinterno dellarea di salvaguardia alla verifica degli scarichi
delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni
di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile
lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima
legge regionale;
- nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare
anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo
ai pozzi e delle acque che defluiscono allinterno delle Rogge che attraversano
larea di salvaguardia dei pozzi in argomento;
- evitare fenomeni di rapido drenaggio di acque superficiali attraverso
il prefiltro del pozzo Vernetto 1 incamiciando la colonna in opera dello
stesso pozzo per un tratto di almeno 8-10 metri di profondità dal piano
campagna;
- verificare che le attività agricole interessanti larea di salvaguardia
siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;
- in attesa delladeguamento della normativa tecnica di attuazione dello
strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro
provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei
vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
La chiusura e le messa in sicurezza del pozzo Vernetto 2, finalizzata ad
evitare la contaminazione della falda profonda captata da pozzo Vernetto
3, dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dai competenti
uffici dellAmministrazione provinciale di Biella.
A lavori ultimati dovrà essere data comunicazione della avvenuta dismissione
anche allAzienda Sanitaria Locale n. 12 e al Dipartimento ARPA di Biella.
In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi
ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo
stesso Comune di Roppolo è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti
per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela
della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione
provinciale di Biella per gli adempimenti in ordine alla concessione duso
delle acque.
Il Direttore regionale
D.D. 7 marzo 2001, n. 108
Salvatore De Giorgio