Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2001

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Codice 24
D.D. 7 marzo 2001, n. 108

Comune di Roppolo (BI) - Ridefinizione delle aree di salvaguardia di due pozzi dell’acquedotto comunale ubicati in regione Vernetto. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

L’area di salvaguardia dei pozzi Vernetto 1 e Vernetto 3 dell’acquedotto comunale di Roppolo, distinta in zona di tutela assoluta e zone di rispetto ristretta ed allargata, è ridefinite come risulta nella planimetria, in scala 1:2000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

Nelle zone di rispetta ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

La ridefinizione dell’area di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, pari a 1.33 l/s per il pozzo Vernetto 1 e 5 l/s per il pozzo Vernetto 3.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti il Comune di Roppolo dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante nonchè agevolare, ove possibile, la graduale rilocalizzazione delle attività stesse;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno della zona di rispetto allargata le attività agricole possono essere consentite purchè siano praticate in conformità del codice di buona pratica agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999.

in tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Roppolo, il programma di rotazione agraria indicando le colture che ogni anno dovranno succedersi nel rispetto del codice di buona pratica agricola.

Il Comune di Roppolo, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- procedere all’interno dell’area di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988, effettuare anche una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi e delle acque che defluiscono all’interno delle Rogge che attraversano l’area di salvaguardia dei pozzi in argomento;

- evitare fenomeni di rapido drenaggio di acque superficiali attraverso il prefiltro del pozzo Vernetto 1 incamiciando la colonna in opera dello stesso pozzo per un tratto di almeno 8-10 metri di profondità dal piano campagna;

- verificare che le attività agricole interessanti l’area di salvaguardia siano condotte in conformità al codice di buona pratica agricola;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

La chiusura e le messa in sicurezza del pozzo Vernetto 2, finalizzata ad evitare la contaminazione della falda profonda captata da pozzo Vernetto 3, dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Biella.

A lavori ultimati dovrà essere data comunicazione della avvenuta dismissione anche all’Azienda Sanitaria Locale n. 12 e al Dipartimento ARPA di Biella.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88, lo stesso Comune di Roppolo è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Biella per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio