Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2001
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2001, n. 5/R
Regolamento di attuazione di cui allarticolo 3 della legge regionale 7
aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali daffezione)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge regionale 7 aprile 2000, n. 39;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16 - 2908 del 7 maggio
2001;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
EMANA
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DI CUI ALLARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 7
APRILE 2000, N. 39 (CIMITERI PER ANIMALI DAFFEZIONE)
Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. I cimiteri per animali daffezione possono essere realizzati sia da
soggetti privati che da enti pubblici.
2. I siti cimiteriali per animali daffezione devono essere localizzati
in zona giudicata idonea dallAmministrazione comunale nellambito dello
strumento urbanistico.
3. In tali cimiteri e consentito esclusivamente linterro di spoglie delle
specie animali di cui allarticolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000,
n. 39 (Cimiteri per animali da affezione).
4. Le spoglie animali che vengono conferite nei cimiteri per animali daffezione
devono essere accompagnate da apposito certificato veterinario che escluda
la presenza di malattie trasmissibili alluomo o denunciabili ai sensi
del vigente regolamento di polizia veterinaria.
5. Nei cimiteri per animali daffezione e consentito linterramento delle
spoglie, non la loro tumulazione.
Art. 2.
(Procedure autorizzative di carattere localizzativi)
1. I soggetti interessati alla costruzione o ampliamento di cimiteri per
animali daffezione devono richiedere al Comune il rilascio dellautorizzazione
edilizia. La relativa domanda deve essere corredata dallelaborato progettuale
di rito, accompagnato dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:
a) relazione idrogeologica della localita, con particolare riferimento
alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondita e alla direzione
della falda;
b) una relazione tecnico-sanitaria che rechi:
1) la descrizione della localita, con specifico riferimento allubicazione,
allorografia ed allestensione dellarea;
2) la descrizione dellarea dovra altresi, valutare la compatibilita
del sito sotto gli aspetti igienico sanitari, anche in riferimento ai risultati
della relazione idrogeologica. Dovranno inoltre essere indicati i sistemi
di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati agli
urbani, lubicazione ed il numero di servizi igienici, leliminazione delle
barriere architettoniche di cui allarticolo 27 della legge 30 marzo 1971,
n. 118 e al relativo regolamento di attuazione promulgato con decreto del
Presidente della Repubblica 384/78;
c) estratto del P.R.G.C. in scala non inferiore a 1:2000 che rappresenti,
oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone
circostanti, con indicata, tra laltro, qualsiasi fonte di approvvigionamento
idrico, ai fini della tutela della zona di rispetto di cui allarticolo
21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela
delle acque dallinquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dallinquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole) nonche allarticolo 27 della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) come da
ultimo modificato dallarticolo 29 della legge regionale 6 dicembre 1984,
n. 61;
d) losservanza della normativa vigente per quanto attiene alla costruzione
degli impianti tecnici: elettrico, etc.
e) parere igienico sanitario espresso dal Servizio di igiene e sanita
pubblica della Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
Art. 3.
(Procedure autorizzative di carattere gestionale)
1. I soggetti interessati alla gestione dei cimiteri per animali daffezione
sono sottoposti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata dietro
parere dellASL competente per territorio, la quale accertera lidoneita
degli impianti e delle attrezzature, sotto laspetto igienico sanitario,
avendo particolare cura dellidoneita sanitaria dei lavoratori.
Art. 4.
(Disposizioni di carattere localizzativo )
1. Il cimitero per animali daffezione deve essere isolato da un edificio
o da piu edifici, o dal centro abitato, mediante una zona di rispetto
a salvaguardia delligiene e della salute pubblica.
2. Le dimensioni della fascia di rispetto sono determinate con un minimo
di 50 m. dalla recinzione esterna del cimitero.
3. In caso di ampliamento di un cimitero esistente, lampiezza della fascia
di rispetto deve essere mantenuta ad almeno 50 m..
4. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro e adeguatamente
schermato da una cortina verde. La recinzione deve avere unaltezza non
inferiore a 2 m. dal piano esterno di campagna.
5. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile, e dotato
sia di servizio igienico completo almeno di una tazza o turca e di un lavandino
accessibile e visitabile, utilizzato anche dal pubblico, sia di un locale
ufficio riscaldato, corredato di ripostiglio e spogliatoio.
6. Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per
il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di
opportuno drenaggio, purche questo non provochi una eccessiva privazione
dellumidita del terreno destinato a campo per lìnterro, tale da nuocere
al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.
Art. 5.
(Caratteristiche dei terreni)
1. I campi destinati allinterro delle spoglie devono essere ubicati in
suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprieta meccaniche
e fisiche e per livello della falda idrica.
2. Il terreno dellarea cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondita
di m. 1,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve
essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosita e di capacita
per lacqua per favorire la mineralizzazione delle spoglie.
3. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto
di terreni estranei.
4. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna
e avere una altezza tale da essere, in piena o comunque col piu alto livello
della zona di assorbimento capillare almeno a distanza di m. 0,50 dal fondo
della fossa di interro.
Art. 6.
(Caratteristiche delle fosse da interro)
1. Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondita tale
dal piano di superficie del cimitero, da consentire una copertura di terreno
di almeno cm. 70 per i piccoli animali e di almeno cm. 150 per gli animali
di grossa taglia, dopo che sia stato deposto il contenitore della spoglia
dellanimale.
2. Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare.
3. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato allaccoglimento
delle spoglie, ma devono essere larghe almeno 50 cm. tra fossa e fossa.
Art. 7.
(Disseppellimento di spoglie animali)
1. Il disseppellimento delle spoglie di piccoli animali e consentito solo
dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dallinumazione.
Per il disseppellimento delle spoglie di animali di grossa taglia, tale
termine e determinato in 10 anni dallinterro.
2. Le fosse, liberate dalle spoglie, previa disinfezione possono essere
utilizzate per nuovi interri.
3. LASL competente per territorio svolge attivita di vigilanza per quanto
attiene alle condizioni igienico sanitarie del cimitero.
Art. 8.
(Soppressione del cimitero)
1. Listanza di soppressione deve essere indirizzata al Comune. LASL esprime
parere in merito e fornisce le indicazioni atte alla salvaguardia della
salute pubblica e del territorio.
2. La soppressione del cimitero puo essere effettuata solo se siano superati
5 anni dallultimo seppellimento di animali di piccola taglia, e 10 anni
dallultimo seppellimento di animali di grossa taglia.
Art. 9.
(Trasporto delle spoglie)
1. Limpresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere autorizzata dal
locale servizio veterinario dellASL al trasporto delle spoglie animali.
Tale servizio fornira disposizioni relative alla pulizia e disinfezione
dei veicoli utilizzati.
2. Le spoglie animali devono essere conferite al sito cimiteriale racchiuse
in un contenitore biodegradabile, atto sia ad impedire la dispersione di
liquidi e materiale biologico, nonche esalazioni moleste durante il trasporto,
sia atto a favorire una corretta mineralizzazione delle spoglie stesse.
Art. 10.
(Prescrizioni sanitarie per gli addetti
1. Gli addetti allimpianto cimiteriale devono essere regolarmente vaccinati
contro il tetano e dotati di tutti i sistemi di protezione utili a prevenire
rischi di natura biologica, chimica, fisica.
Art. 11.
(Tenuta del registro presenze)
1. Il gestore del cimitero per animali daffezione e tenuto a compilare
apposito registro, vidimato inizialmente ed ogni anno dal Servizio veterinario
dellASL, in cui sono annotati tipo di animale, estremi del proprietario,
data di accettazione, punto di interramento. Le certificazioni veterinarie
acquisite sono allegate al registro.
Art. 12.
(Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)
1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie
animali devono essere gestiti secondo i disposti del decreto ministeriale
26 giugno 2000, n. 219. Le ossa provenienti dal disseppellimento devono
essere avviate ad operazioni di smaltimento.
Art. 13.
(Vigilanza)
1. La vigilanza sullesercizio dei cimiteri per animali daffezione e
affidata al Servizio veterinario dellASL territorialmente competente.
Art. 14.
(Sanzioni)
1. Ferme restando le sanzioni previste da altre legislazioni di merito,
in materia di urbanistica, igiene e sicurezza del lavoro, ambiente e polizia
veterinaria, linosservanza delle disposizioni del presente regolamento
sono sanzionate ai sensi dellarticolo 344 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265 e successive modifiche e integrazioni, e comportano lemanazione
di ordinanza sindacale di merito.
2. Successive e/o reiterate violazioni comportano lesperimento delle sanzioni
di cui allarticolo 650 del codice penale e, ove ritenuto necessario, la
proposta di sospensione o revoca dellautorizzazione. In tal caso la fidejussione
viene incamerata dal Comune.
3. I proventi delle sanzioni sono incamerati dallASL di competenza, ai
sensi della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle
funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande,
sostanze destinate allalimentazione, sanita pubblica e veterinaria, disciplina
dellattivita urbanistico-edilizia).
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 22 maggio 2001
Enzo Ghigo
ai lavori nel cimitero)