Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2001
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Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2001, n. 6/R
Regolamento per la fruizione delle agevolazioni finalizzate alla rilocalizzazione
di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione ai sensi
della legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive integrazioni.
Si pubblica il regolamento per la fruizione, da parte delle imprese industriali,
commerciali, di servizi e turistico-alberghiere, delle agevolazioni finalizzate
alla rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio
di esondazione ai sensi della legge n. 228/1997 e successive integrazioni.
Si procederà alla pubblicazione del regolamento relativo alle medesime
agevolazioni per le imprese artigiane su un successivo Bollettino Ufficiale
(Ndr).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999, n. 1;
Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio
2000;
Visto larticolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33 - 2925 del 7 maggio
2001;
Preso atto che il Commissario di Governo ha apposto il visto
EMANA
il seguente regolamento:
REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINALIZZATE ALLA RILOCALIZZAZIONE
DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE COLLOCATE IN AREE A RISCHIO DI ESONDAZIONE AI SENSI
DELLA LEGGE N. 228/1997 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.
Art. 1.
(Banche finanziatrici)
1. Tutte le Banche iscritte allalbo di cui allarticolo 13 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia
Bancaria e creditizia) operanti nel territorio nazionale.
Art. 2.
(Interventi agevolativi)
1. Contributi agli interessi, garanzia a copertura dei rischi di credito
connessi ai finanziamenti ed estinzione dei precedenti finanziamenti di
cui abbiano beneficiato i soggetti danneggiati ai sensi dellarticolo 2
della legge 16 febbraio 1995, n. 35.
Art. 3.
(Soggetti beneficiari)
1. Sono ammesse ai finanziamenti agevolati previsti dallarticolo 2 della
l. 35/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti delle
risorse residue assegnate al Mediocredito Centrale, le imprese industriali,
commerciali, di servizi e turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi
nelle fasce fluviali A e B soggette a vincolo, nonché nelle aree della
fascia C, individuate ai sensi della delibera del Comitato istituzionale
delle Autorità di bacino del fiume Po, n. 26 dell11 novembre 1997, con
la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali.
2. Per le aziende collocate nelle aree della fascia C è necessario, ai
fini della concessione delle agevolazioni, che nello strumento urbanistico
vigente o nella deliberazione comunale di adeguamento al PSFF siano previsti
per le suddette aree misure restrittive analoghe a quelle della fascia
B.
3. Le misure restrittive devono sussistere alla data di presentazione della
domanda di finanziamento alle banche, oppure alla data di avvio degli investimenti
di rilocalizzazione, se anteriore a quella di presentazione della domanda.
4. Sono ammessi anche, nei limiti previsti dallarticolo 4 quinquies, comma
6 bis della legge 16 luglio 1997, n. 228, come inserito dallarticolo 23
della legge 30 marzo 1998, n. 61, i titolari di aziende agricole, singole
e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione
e vendita dei prodotti agricoli.
5. Sono ammessi inoltre, nei limiti delle risorse disponibili, i professionisti
che risultavano iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali
alla data del 20 luglio 1997.
6. Sono altresì compresi tra i soggetti beneficiari:
a) le imprese ed i professionisti locatari degli insediamenti ubicati nelle
aree di cui sopra, nonchè le imprese ed i professionisti già provvisoriamente
rilocalizzatisi: tali soggetti possono accedere alle agevolazioni anche
per lacquisto o la realizzazione del nuovo insediamento;
b) le imprese proprietarie di insediamenti adibiti ad attività produttive
e lasciati liberi dai locatari.
Art. 4.
(Spese ammissibili alle agevolazioni)
1. Il finanziamento agevolato ricomprende gli oneri di acquisizione di
aree idonee, di acquisizione e/o di ristrutturazione di edifici preesistenti
in aree idonee, comprese le spese e gli oneri fiscali derivanti, esclusi
quelli per i quali limpresa è legittimata ad esercitare il diritto alla
rivalsa, di realizzazione degli insediamenti e delle abitazioni funzionali
allimpresa, di trasferimento delle scorte, delle attrezzature e degli
impianti produttivi, nel limite della pari capacità produttiva, nonché
le spese per la demolizione e per il ripristino delle aree dismesse e il
costo per la perizia giurata. Per abitazione funzionale dellimpresa si
intende labitazione incorporata nello stabilimento o laboratorio dellimpresa
ovvero insistente sullo stesso terreno di pertinenza e che viene utilizzata
per scopi di abitazione esclusivamente dal nucleo familiare dellimprenditore
e del custode incaricato.
2. Nel caso in cui il beneficiario attui contestualmente interventi di
ampliamento della capacità produttiva o di innovazione tecnologica, i relativi
oneri sono a carico del beneficiario medesimo. Lintervento di rilocalizzazione
può essere limitato ai soli insediamenti del beneficiario o porzioni degli
stessi ricadenti nelle aree sopra individuate.
3. Possono essere inseriti nel piano di finanziamento non solo gli impianti
essenziali del nuovo insediamento da realizzare (energia elettrica, acqua,
etc.), ma anche gli impianti produttivi e le attrezzature qualora da apposita
perizia giurata risulti limpossibilità di trasferirli dalla vecchia alla
nuova sede senza pregiudicarne irrimediabilmente la funzionalità, ovvero
la non convenienza economica al trasferimento.
4. Il finanziamento coprirà, anche in questi casi, il costo del nuovo impianto
nei limiti della pari capacità produttiva rispetto al precedente.
5. Non è ammissibile, allinterno del piano di finanziamento, lonere inerente
il ripristino delle aree dismesse per i siti lasciati liberi da coltivazioni
di cave, in quanto già inclusi nelle concessioni delle coltivazioni delle
cave stesse.
6. Sono ammissibili, allinterno del piano di finanziamento, le spese sostenute
a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge e per le quali
il beneficiario non abbia usufruito di altre agevolazioni pubbliche.
Art. 5.
(Importo del finanziamento)
1. Il finanziamento è concesso in misura non superiore al 95 per cento
dei primi 2 miliardi di lire di spesa, in misura non superiore al 75 per
cento della spesa eccedente fino a dieci miliardi di lire e in misura non
superiore al 50 per cento per lulteriore eccedenza. La spesa si intende
al netto di I.V.A.
Art. 6.
(Durata del finanziamento)
1. La durata del finanziamento non può superare i dieci anni, comprensivi
di un periodo massimo di preammortamento di tre anni e di un periodo massimo
di rimborso di sette anni.
Art. 7.
(Tasso di finanziamento praticato dalle Banche)
1. Il tasso fisso nominale annuo praticato dalla Banca finanziatrice non
può eccedere il rendimento medio lordo del campione di titoli pubblici
soggetti ad imposta (RENDISTATO), rilevato dalla Banca dItalia, relativo
al mese precedente quello di stipula del contratto (arrotondato ai cinque
centesimi superiori), maggiorato di un punto percentuale.
Art. 8.
(Tasso di interesse a carico dei beneficiari)
1. Il tasso di interesse a carico del beneficiario è pari al 1,5 per cento,
nominale annuo posticipato, corrisposto in via semestrale, a decorrere
dallinizio del periodo di ammortamento del finanziamento.
Art. 9.
(Norma transitoria)
1. Alle imprese che, alla data del 12 dicembre 2000, hanno già stipulato
il finanziamento di cui allarticolo 4 quinquies della l. 228/97, è riconosciuto,
a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato dell1,5 per cento;
la durata del finanziamento, che non può superare i dieci anni, ricomprenderà
un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data
della prima erogazione nei limiti delle residue disponibilità.
Art. 10.
(Contributo agli interessi)
1. Il Mediocredito Centrale, nei limiti delle disponibilità residue assegnate
ai sensi dellarticolo 2 della l. 35/1995, corrisponde al beneficiario,
per il tramite della Banca che eroga il finanziamento, un contributo agli
interessi pari alla differenza tra la rata di ammortamento (capitale e
interessi) calcolata al tasso fisso nominale annuo praticato dalla Banca
e la rata calcolata al tasso dell1,5 per cento. Nel periodo di preammortamento
il contributo è pari allintero onere per interessi.
2. Le Banche accreditano ai beneficiari i contributi con la stessa valuta
di erogazione del Mediocredito Centrale soltanto dopo aver accertato lavvenuto
pagamento della rata di finanziamento, nella misura dovuta da parte dei
beneficiari stessi.
3. Le Banche compensano, su richiesta del beneficiario, il contributo in
conto interessi ad esso destinato con gli interessi dallo stesso dovuti
in base al contratto di finanziamento.
4. Il contributo agli interessi è erogato dal Mediocredito Centrale al
netto della ritenuta dacconto del 4 per cento, operata dal Fondo di cui
allarticolo 2, comma 1 della l. 35/1995, ai sensi degli articoli 28 e
29 del d.p.r. 600/1973, ove applicabile.
5. Il Mediocredito Centrale, per conto del Fondo, invia annualmente alle
imprese la dichiarazione relativa alle ritenute effettuate.
Art. 11.
(Presentazione della domanda
1. Il soggetto interessato a fruire delle agevolazioni presenta la domanda
alla Banca dalla quale intende ottenere il finanziamento, entro il termine
del 31 dicembre 2001, allegando la seguente documentazione:
a) attestazione del Comune che limpresa è insediata nelle zone specificate
allarticolo 3 e, in particolare, per quanto riguarda la fascia C, che
ricorrano i requisiti di cui allarticolo 3, commi 2 e 3;
b) attestazione del Comune che il nuovo insediamento è previsto nel territorio
del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri,
al di fuori delle aree di cui allarticolo 1 del d.m. 24 aprile 1998 ovvero
in zona che in base al piano regolatore comunale sia stata individuata
come area di sicurezza ai sensi dellarticolo 4, comma 5, della deliberazione
1/96 dellAutorità di bacino del fiume Po in data 5 febbraio 1996; la distanza
di 30 chilometri va intesa come distanza del confine del nuovo territorio
comunale individuato dal confine del comune ove limpresa è ubicata;
c) autorizzazioni delle competenti autorità per la realizzazione dei nuovi
insediamenti o, se non ancora rilasciate, copia delle relative richieste
presentate dal beneficiario;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che specifichi gli interventi
da realizzare per la rilocalizzazione e gli eventuali investimenti realizzati
con il finanziamento ottenuto ai sensi della l. 35/1995;
e) perizia giurata e asseverata che specifichi la capacità produttiva anteriore
agli interventi e quella prevista a rilocalizzazione ultimata, nonché gli
investimenti o interventi di ampliamento della capacità produttiva o di
innovazione tecnologica, i cui oneri sono a carico del soggetto richiedente;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, limitatamente ai professionisti,
che attesti liscrizione alla data del 20 luglio 1997 nellapposito albo,
collegio o ordine professionale.
2. Alla domanda di finanziamento dovrà inoltre essere allegato quanto necessario
ai sensi della vigente normativa antimafia.
Art. 12.
(Contratto di finanziamento)
1. Il contratto di finanziamento può prevedere che lerogazione del medesimo
sia subordinata allottenimento dellagevolazione. Lo stesso deve contenere
lindicazione che i pagamenti a carico del mutuatario siano quelli derivanti
da un piano di ammortamento al tasso, determinato come in precedenza descritto,
nominale annuo corrisposto in via semestrale posticipata a rata costante
di capitale e interessi (metodo progressivo francese) (*), indicandone
il relativo importo e le date di scadenza.
2. Il contratto deve, altresì, indicare limporto della rata calcolata
al tasso dell1,5 per cento. Per il calcolo dei giorni è utilizzato lanno
commerciale prendendo in considerazione sia il giorno di erogazione del
finanziamento sia quello di scadenza delle rate; ne consegue che la valuta
di accredito dei rimborsi e dei contributi è quella del giorno successivo
alla scadenza. Le scadenze semestrali sono fissate nei giorni 4 o 19 del
mese, con valuta rispettivamente al 5 o al 20 del mese. Il contratto deve,
infine, contenere limpegno del beneficiario ad applicare larticolo 36
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Visualizza nota dell'articolo 12 comma 1
Art. 13.
(Garanzia del Fondo istituito
1. I rischi derivanti alle Banche finanziatrici dalla mancata restituzione
del capitale e dal mancato pagamento degli interessi, anche di mora, altri
accessori, oneri e spese adeguatamente documentati, connessi o dipendenti
dai finanziamenti, sono coperti, nei limiti delle disponibilità assegnate,
dalla garanzia del Fondo centrale istituito presso Mediocredito Centrale
ai sensi dellarticolo 28 del decreto legge 18 novembre 1966 n. 976, convertito
con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966 n. 1142.
2. La garanzia è concessa su espressa richiesta delle Banche e copre il
100 per cento della perdita che le Banche dimostrino di aver sofferto a
chiusura delle procedure di recupero.
3. Qualora le Banche abbiano acquisito sul finanziamento la garanzia di
un Confidi, le stesse devono darne tempestiva comunicazione a Mediocredito
Centrale allegando copia della delibera del Confidi di concessione della
garanzia, copia della convenzione sottoscritta con il Confidi o altra documentazione
equipollente.
4. Non possono essere richieste ai beneficiari altre garanzie di alcun
genere, salvo che sulleventuale quota di finanziamento non agevolata.
Fatta eccezione per la garanzia del Confidi, la garanzia del Fondo non
è cumulabile con nessuna altra garanzia, pubblica o privata.
5. La garanzia del Fondo ha effetto dalla data della sua concessione da
parte di Mediocredito Centrale o dalla data dellatto di erogazione del
finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia.
6. In caso di revoca del contributo agli interessi per mancata destinazione
delle somme da parte dei soggetti finanziati agli scopi previsti, ai fini
delleventuale operatività della garanzia del Fondo dovrà pervenire a Mediocredito
Centrale, pena lautomatica decadenza della garanzia, entro 2 mesi dalla
data della delibera di Mediocredito Centrale di revoca del contributo,
la comunicazione della Banca dellavvenuta risoluzione del contratto di
finanziamento agevolato. In caso di parziale revoca del contributo per
parziale mancata destinazione delle somme, la risoluzione del contratto
potrà essere limitata alla parte di finanziamento non destinata agli scopi
di legge, ai fini delleventuale operatività su di essa della garanzia.
Art. 14.
(Determinazione e liquidazione dellaccordo
1. A valere sulle disponibilità del Fondo, Mediocredito Centrale corrisponde
un acconto sulla futura perdita non superiore al 50 per cento della insolvenza.
2. Lacconto può essere richiesto solo dopo che la Banca abbia avviato
le procedure di recupero del credito e abbia escusso la eventuale garanzia
del Confidi.
3. Alla richiesta dellacconto deve essere allegata la seguente documentazione:
dichiarazione della Banca che attesti la data del primo inadempimento,
la data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza
dal beneficio del termine, limporto delle rate scadute e non pagate e
del capitale residuo a tale data, la data di avvio delle procedure di recupero
del credito con indicazioni sugli atti intrapresi, sullo stato delle procedure
di recupero del credito e sulle eventuali somme già recuperate; per i soli
finanziamenti assistiti da garanzia del Confidi, documentazione comprovante
lescussione della garanzia del Confidi stesso.
Art. 15.
(Ammontare dei pagamenti)
1. La somma a conguaglio, a favore o a carico del Fondo, è corrisposta
a seguito dellaccertamento, dintesa con Mediocredito Centrale, della
perdita definitiva a carico delle Banche e previa esibizione della documentazione
relativa alla definizione delle procedure od alla relazione della Banca
finanziatrice attestante i motivi della irrecuperabilità del credito. La
perdita liquidabile è determinata (come da modello allegato) nel modo seguente:
a) con riferimento alla data di risoluzione del contratto o della dichiarazione
di decadenza dal beneficio del termine si rileva lesposizione della Banca
per rate di capitale e interessi scadute e non pagate, interessi di mora
contrattualmente previsti dalla data del primo inadempimento alla data
di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio
del termine, residua quota di capitale a scadere;
b) sullammontare dellesposizione di cui sub a) -al netto, a scalare,
dellacconto e degli eventuali recuperi - il Fondo riconosce interessi
dalla data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza
dal beneficio del termine fino alla data di conclusione delle procedure
di recupero ovvero fino alla data della delibera di Mediocredito Centrale
di irrecuperabilità del credito. Il tasso da utilizzare per il calcolo
è il costo della provvista in vigore al momento della stipula del finanziamento
garantito (rendistato relativo al mese precedente quello di stipula del
contratto arrotondato ai cinque centesimi superiori);
c) dallammontare dellesposizione sono dedotte le somme a ogni titolo
recuperate;
d) allammontare dellesposizione sono aggiunti altri accessori, oneri
e spese, se adeguatamente documentati, connessi o dipendenti dai finanziamenti.
2. Nel caso di conguaglio a favore del Fondo le Banche sono tenute a restituire
tempestivamente al Fondo leccedenza liquidata in acconto maggiorata degli
interessi, decorrenti dalla data di erogazione dellacconto, pari al costo
della provvista come determinato al punto b), con decorrenza dalla data
di incasso delle somme liquidate in conto futura perdita.
Art. 16.
(Presentazione della domanda di agevolazione
1. La domanda di agevolazione al Mediocredito Centrale, sottoscritta dal
richiedente e dalla Banca, dovrà essere trasmessa da questultima al Mediocredito
Centrale stesso, allegando il contratto di finanziamento stipulato con
il mutuatario, la documentazione elencata al paragrafo Presentazione della
domanda di finanziamento alle Banche lettere a), b), c), d), e), f) e,
ove acquisita, la documentazione antimafia, corredata dei documenti in
copia conforme resisi necessari per la relativa acquisizione, ovvero, ove
non acquisita, i documenti, anche in copia conforme, necessari alla relativa
richiesta.
Art. 17.
(Istruttoria del Mediocredito Centrale)
1. Listruttoria del Mediocredito Centrale viene effettuata secondo lordine
cronologico di arrivo delle domande. In via generale resta stabilito che
tutta la documentazione che perverrà al Mediocredito Centrale durante lorario
di chiusura degli uffici, verrà considerata pervenuta alla loro riapertura.
2. Sono esaminate con priorità le domande presentate dai soggetti beneficiari
dei finanziamenti agevolati ai sensi della l. 35/1995 e dai soggetti che
devono rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività per
ordine delle competenti autorità.
3. Verificata da parte del Mediocredito Centrale la completezza della documentazione
raccolta il Comitato Agevolazioni delibera.
4. Contestualmente il Comitato Agevolazioni accorda, ove richiesta, la
prevista garanzia del Fondo centrale. La delibera di concessione dellagevolazione
e della copertura del Fondo è trasmessa alla Banca finanziatrice, che ne
dà notizia al beneficiario.
Art. 18.
(Erogazione del finanziamento)
1. Ottenuta la delibera, la Banca eroga una quota pari al 30 per cento
dellimporto del finanziamento ammesso allagevolazione, su presentazione
da parte del beneficiario di copia delle autorizzazioni alla realizzazione
degli insediamenti rilasciate dalle competenti autorità. La restante parte
del finanziamento è erogata su presentazione di fatture o altra idonea
documentazione delle spese sostenute, entro il periodo di preammortamento,
che decorre dalla data della prima erogazione del finanziamento stesso
e termina 180 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso
del finanziamento. La Banca comunica al Mediocredito Centrale le erogazioni
effettuate.
Art. 19.
(Erogazione del contributo )
1. Il Mediocredito Centrale comunica alla Banca il piano dei contributi
relativi ai finanziamenti erogati dalla Banca medesima.
2. Le Banche trasmettono, per conto dei beneficiari dei finanziamenti,
al Mediocredito Centrale, una specifica richiesta di erogazione del contributo,
con elenco recante i nominativi dei beneficiari corredati dei numeri di
posizione assegnati dal Mediocredito Centrale stesso, che dovrà pervenire
almeno 30 giorni prima della scadenza di ciascuna rata. Qualora la richiesta
di erogazione del contributo dovesse pervenire al Mediocredito Centrale
successivamente al termine stabilito, il contributo potrà essere erogato
successivamente alla scadenza con valuta corrente.
3. Annualmente, a decorrere dalla prima rata di contributo, le Banche dovranno
comunicare al Mediocredito Centrale di aver accertato, anche mediante dichiarazione
dei beneficiari, che gli stessi continuino a svolgere la loro attività.
Eventuali variazioni del piano di ammortamento originario, comunque sempre
contenute nei limiti stabiliti dalla norma, dovranno essere tempestivamente
comunicate al Mediocredito Centrale.
4. Gli atti aggiuntivi conseguenti ad eventuali riduzioni dimporto dei
finanziamenti dovranno essere inviati al Mediocredito Centrale non oltre
la data di richiesta di erogazione dei contributi relativi alla scadenza
della prima rata di rimborso del finanziamento da parte dei beneficiari;
in tale evenienza gli interessi di preammortamento sono erogati dal Mediocredito
Centrale alle Banche sulla base dellimporto del finanziamento ridotto.
Art. 20.
(Applicazione dellarticolo 18 della
1. Tale norma prevede:
a) a favore dei beneficiari non inadempienti, la corresponsione di un contributo
aggiuntivo, tale da ridurre dello 0,50 per cento il tasso di interesse
agevolato su ciascuna rata pagata dalle imprese stesse (articolo 19, comma
1);
b) a favore di beneficiari che non siano in grado di pagare integralmente
le rate di rimborso dei finanziamenti, la possibilità, nel limite delle
prime sei rate, di accodare parzialmente, con la stessa cadenza prevista
nel piano di ammortamento originario, le rate non pagate allultima rata
di ammortamento, a condizione che abbiano pagato un importo almeno pari
al 25 per cento dellammontare originario della rata del piano di ammortamento
determinato al tasso agevolato per le prime tre rate ed un importo non
inferiore al 50 per cento della rata per le successive tre rate, con lapplicazione
sugli importi accodati di un tasso dinteresse pari al 3,5 per cento (articolo
19, comma 2).
2. A tal fine, il modulo di richiesta di erogazione del contributo sarà
integrato a cura delle Banche con lindicazione, per ciascun beneficiario,
se il beneficiario stesso intenda avvalersi della disposizione dellarticolo
19, comma 1 o della disposizione dellarticolo 19, comma 2.
3. A - Per i beneficiari che si avvalgono dellarticolo 19, comma 1.
1) La Banca richiede il contributo previsto per la rata dal piano di contribuzione,
incrementato di una quota aggiuntiva pari allinteresse dello 0,50 per
cento annuo sul debito residuo del piano di ammortamento determinato al
tasso agevolato;
2) Il Mediocredito Centrale eroga contestualmente il contributo già previsto
nel piano di contribuzione e quello aggiuntivo;
3) Qualora il beneficiario paghi in ritardo la rata, alla successiva richiesta
di pagamento del contributo o con comunicazione ad hoc, nel caso in cui
il piano di ammortamento sia terminato, la Banca ne dà comunicazione al
Mediocredito Centrale, il quale provvede a recuperare la quota aggiuntiva
non dovuta;
4) Il recupero di cui al punto 3 sarà operato al netto della ritenuta fiscale
del 4 per cento a patto che la comunicazione di cui al medesimo punto,
nonché il relativo versamento, pervengano al Mediocredito Centrale entro
il quinto giorno di calendario successivo alla valuta di erogazione; in
caso contrario il recupero verrà effettuato come di consueto al lordo.
3. B - Per i beneficiari che si avvalgono dellarticolo 19, comma 2.
1) Il riscadenzamento può avvenire per la quota non pagata dai beneficiari,
nei limiti consentiti dallarticolo 19, comma 2, delle prime sei rate del
piano di ammortamento originario.
2) Le Banche comunicano al Mediocredito Centrale limporto da riscadenzare
contestualmente alla richiesta di erogazione dei contributi e richiedono
il contributo nella misura prevista dal piano contributivo.
3) Il contributo agli interessi è erogato dal Mediocredito Centrale al
netto della ritenuta dacconto del 4 per cento sulla sola quota di competenza
dellimpresa, in quanto la quota di diretta spettanza della Banca non è
soggetta a tale ritenuta ai sensi degli articoli 28 e 29 del d.p.r. 600/1973.
4) Le Banche trattengono la quota di contributo di diretta spettanza in
misura tale da consentire che gli importi da accodare siano pari alle quote
non pagate delle rate a tasso agevolato ed accreditano ai beneficiari la
restante quota di contributo.
5) Le Banche integreranno il piano di ammortamento secondo le seguenti
modalità:
a) la rata oggetto di riscadenzamento viene accodata, con la stessa cadenza,
al piano di ammortamento originario ovvero allultima rata già riscadenzata;
b) alla scadenza così creata si avrà, in linea capitale, limporto rimasto
impagato della rata a credito della Banca (rata originaria Banca, meno
quota pagata dallimpresa, meno contributo pagato dal Mediocredito Centrale);
c) a tutte le scadenze successive a quella riscadenzata, previste dal piano
di ammortamento originario, e sulle nuove scadenze ad esso accodate saranno
calcolati e capitalizzati a favore della Banca gli interessi contrattualmente
previsti (Rendistato maggiorato di un punto), calcolati sul capitale di
cui alla lettera b);
d) linteresse a carico dei beneficiari va calcolato secondo le stesse
modalità di cui alla lettera c), ma applicando il tasso del 3,5 per cento;
e) la differenza tra la rata a favore della Banca (lettere b) e c)) e quella
a carico del beneficiario (lettere b) e d)) costituisce il contributo da
richiedere al Mediocredito Centrale.
Art. 21.
(Revoca e cessazione del contributo)
1. Lerogazione cessa, rispettivamente, a partire dalla data di estinzione
del finanziamento, di cessazione dellattività o di dichiarazione di fallimento,
nel caso in cui la rata precedente tale evento risulti regolarmente pagata
dal beneficiario; altrimenti il contributo cessa dal giorno successivo
alla scadenza dellultima rata pagata.
Art. 22.
(Recupero dei contributi erogati e non più dovuti)
1. I contributi già erogati e non più dovuti a seguito di revoca o cessazione
sono restituiti al Mediocredito Centrale, per il tramite della banca finanziatrice,
maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data della revoca o
della cessazione dei contributi stessi.
2. In tutti gli altri casi in cui il Mediocredito Centrale sia legittimato
a chiedere il rimborso di contributi erogati e non più dovuti, il medesimo
procederà ad effettuare i necessari conguagli alla prima scadenza utile
applicando agli importi da retrocedere da parte delle Banche, a partire
dalla data di erogazione dei contributi non più dovuti fino alla data di
pagamento, una maggiorazione pari al costo della provvista vigente alla
data di erogazione (Rendistato arrotondato ai cinque centesimi superiori).
3. La misura del tasso di maggiorazione da applicare sarà comunicata in
sede di richiesta di rimborso dei contributi.
4. Viene naturalmente fatto salvo il diritto delle Banche di rimborsare
i contributi con valuta antergata, ovvero applicando le maggiorazioni calcolate
come sopra.
Art. 23.
(Controlli)
1. Entro tre mesi dalla data di erogazione a saldo del finanziamento la
Banca finanziatrice trasmette al Mediocredito Centrale i prospetti riepilogativi
delle spese sostenute dal beneficiario e la relativa documentazione. Il
Mediocredito, sulla base della documentazione di spesa ricevuta, effettua
controlli su un campione non inferiore al 15 per cento delle imprese che
hanno beneficiato del contributo, al fine di verificare che non esistano
i presupposti per revocare il contributo medesimo.
Art. 24.
(Modalità di estinzione dei finanziamenti agevolati ai sensi della l. 35/1995)
1. Il soggetto che abbia beneficiato di un finanziamento agevolato ai sensi
della l. 35/1995, dopo aver ricevuto la comunicazione di concessione dellagevolazione
ai sensi della legge, per ottenere lerogazione del nuovo finanziamento,
chiede al Mediocredito, per il tramite della Banca finanziatrice, lestinzione
del precedente finanziamento. Lestinzione copre la quota capitale residua
del precedente finanziamento, calcolata alla data di presentazione alla
Banca della domanda di rilocalizzazione ai sensi della l. 228/1997 e gli
interessi maturati sulle somme erogate per la parte a carico del Mediocredito
nonché gli oneri relativi alle penali per rimborso anticipato del finanziamento,
queste ultime nei limiti del danno effettivamente subito e documentato
dalla banca creditrice.
2. Nei casi in cui la domanda di rilocalizzazione sia stata presentata
in data anteriore alla scadenza della rata di cui allarticolo 2, comma
1, lettera a) del decreto ministeriale 13 aprile 2000, n. 125, allorquando
sia stata richiesta la rinegoziazione prevista dallarticolo 3 quiquies
della legge 13 luglio 1999, n. 226, lestinzione copre il valore complessivo
della rinegoziazione.
3. Limporto dovuto verrà erogato con valuta pari alla data di presentazione
alla Banca della domanda di estinzione; qualora la domanda di estinzione
sia precedente alla data della delibera di concessione delle agevolazioni
sul finanziamento ai sensi della l. 228/1997, sarà riconosciuta una valuta
pari a questultima data.
4. Il debito residuo da estinguere può trovare capienza nellimporto del
finanziamento concesso ai sensi della l. 228/1997 oppure può eccedere tale
importo.
5. Lestinzione del finanziamento agevolato sarà effettuata limitatamente
alla quota della somma erogata finalizzata al ripristino degli insediamenti,
o porzioni dei medesimi, che vengono rilocalizzati per la quale la spesa
risulterà documentata da fatture e altra idonea documentazione.
6. Il beneficiario potrebbe non essere tenuto a documentare la spesa anche
della quota non assistita dalle agevolazioni di cui agli articoli 2 e 3
bis della l. 35/1995, nel caso in cui loperazione di ricostruzione progettata
non sia stata completata per cause non imputabili alla volontà del beneficiario
stesso.
7. Nel caso in cui non sia ancora trascorso il periodo di preammortamento
del precedente finanziamento, il beneficiario può chiedere, fino al termine
di detto periodo, lestinzione della parte residua del finanziamento ricevuto,
previa presentazione al Mediocredito, per il tramite della Banca finanziatrice,
della documentazione di spesa.
Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 22 maggio 2001
Enzo Ghigo
di finanziamento alle Banche)
presso il Mediocredito Centrale)
sulla futura perdita e della
perdita definitiva)
al Mediocredito Centrale)
legge 7 agosto 1997, n.266)