Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2001
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Deliberazione dellUfficio di Presidenza del Consiglio Regionale 3 maggio
2001, n. 97
Personale del ruolo del Consiglio Regionale: indirizzi in merito alle attività
non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con
prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, in
osservanza dei disposti contrattuali di cui allart. 4, commi 7 e 8, del
C.C.N.L. per il Personale del comparto delle Regioni e delle autonomie
locali successivo a quello dell1.4.1999 (GA)
(omissis)
Il Presidente, constatata la regolare composizione dellUfficio di Presidenza,
dichiara aperta la seduta.
(omissis)
LUfficio di Presidenza, unanime,
delibera
1. di adottare in analogia a quanto disposto dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 13-2206 del 12 febbraio 2001 appositi indirizzi, in ottemperanza
ai disposti normativi richiamati in premessa, in materia di attività che,
in ragione delle interferenze con i compiti istituzionali, non sono comunque
consentite ai dipendenti afferenti il ruolo del Consiglio Regionale, ricompresi
nella fattispecie di cui allart. 4, commi 7 e 8, del C.C.N.L. successivo
a quello dell1/4/1999, riconducibili alle tipologie analiticamente indicate
in normativa al presente atto;
2. di precisare che in tutti i casi per assegnazione allufficio, si
intende lassegnazione al Settore di appartenenza ovvero lassegnazione
diretta alla Direzione;
3. di precisare inoltre che ogni variazione rispetto alle attività prestate
dal dipendente nelle diverse situazioni sopra illustrate dovrà essere tempestivamente
comunicata dallo stesso allAmministrazione (Settore di appartenenza e
Direzione Amministrazione e Personale), per ladozione dei provvedimenti
necessari a rimuovere lo stato di incompatibilità che eventualmente si
sia determinato rispetto alla attività dellufficio cui lo stesso risulta
assegnato;
4. di sottolineare che, al di là delle attività individuate, rimane ferma
la valutazione in concreto nei singoli casi delle attività non consentite
in quanto determinati conflitto dinteresse, verifica da compiersi, secondo
le procedure interne applicate in ambito regionale ed in particolare quelle
discendenti dallattuazione della legge regionale n. 10/1989 e dalle altre
disposizioni statali per contenuti a queste riconducibili disciplinati
la materia delle incompatibilità;
5. di richiamare i divieti e le prescrizioni espresse al comma 58 dellart.
1 della legge n. 662/1996, in particolare concernenti la fattispecie del
dipendente part-time con prestazioni lavorativa non superiore a; 50% che
si trovi in detto rapporto per lo svolgimento di unaltra attività lavorativa;
6. di dare atto che dal presente atto di indirizzi è stata informativa
ai soggetti sindacali individuati allart. 10, del comma 2, del C.C.N.L.
dell1/4/1999.
(omissis)