Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2001

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Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 3 maggio 2001, n. 97

Personale del ruolo del Consiglio Regionale: indirizzi in merito alle attività non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, in osservanza dei disposti contrattuali di cui all’art. 4, commi 7 e 8, del C.C.N.L. per il Personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell’1.4.1999 (GA)

(omissis)

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell’Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

(omissis)

L’Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

1. di adottare in analogia a quanto disposto dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 13-2206 del 12 febbraio 2001 appositi indirizzi, in ottemperanza ai disposti normativi richiamati in premessa, in materia di attività che, in ragione delle interferenze con i compiti istituzionali, non sono comunque consentite ai dipendenti afferenti il ruolo del Consiglio Regionale, ricompresi  nella fattispecie di cui all’art. 4, commi 7 e 8, del C.C.N.L. successivo a quello dell’1/4/1999, riconducibili alle tipologie analiticamente indicate in normativa al presente atto;

2. di precisare che in tutti i casi per “assegnazione all’ufficio”, si intende l’assegnazione al Settore di appartenenza ovvero l’assegnazione diretta alla Direzione;

3. di precisare inoltre che ogni variazione rispetto alle attività prestate dal dipendente nelle diverse situazioni sopra illustrate dovrà essere tempestivamente comunicata dallo stesso all’Amministrazione (Settore di appartenenza e Direzione Amministrazione e Personale), per l’adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere lo stato di incompatibilità che eventualmente si sia determinato rispetto alla attività dell’ufficio cui lo stesso risulta assegnato;

4. di sottolineare che, al di là delle attività individuate, rimane ferma la valutazione in concreto nei singoli casi delle attività non consentite in quanto determinati  conflitto d’interesse, verifica da compiersi, secondo le procedure interne applicate in ambito regionale ed in particolare quelle discendenti dall’attuazione della legge regionale n. 10/1989 e dalle altre disposizioni statali per contenuti a queste riconducibili disciplinati la materia delle incompatibilità;

5. di richiamare i divieti e le prescrizioni espresse al comma 58 dell’art. 1 della legge n. 662/1996, in particolare concernenti la fattispecie del dipendente part-time con prestazioni lavorativa non superiore a; 50% che si trovi in detto rapporto per lo svolgimento di un’altra attività lavorativa;

6. di dare  atto che dal presente atto di indirizzi è stata informativa ai soggetti sindacali individuati all’art. 10, del comma 2, del C.C.N.L. dell’1/4/1999.

(omissis)