Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2001

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Codice 16.4
D.D. 20 marzo 2001, n. 32

L.R. 22 novembre 1978 n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere”. Autorizzazione per la prosecuzione ed ampliamento di una cava in località Falè del comune di Casalgrasso (CN) - Progetto esecutivo di sistemazione definitiva inserito entro il “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” (ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998). Ditta Monviso S.p.A.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di approvare il progetto di sistemazione definitiva della cava in località Falè del Comune di Casalgrasso (CN) il cui completamento è previsto nell’arco di 20 anni.

2. Di autorizzare la ditta Monviso S.p.A. con sede in Casalgrasso - Regione Falè alla coltivazione ed ampliamento della cava ed alla contemporanea esecuzione degli interventi di valorizzazione ambientale progettuali, secondo la cronologia prevista in progetto sino al 28 giugno 2005.

3. La presente autorizzazione, tenuto conto che il primo lotto biennale è già stato autorizzato con la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte - Direzione Industria n. 188 del 23 dicembre 1999, che conserva efficacia, è riferita ai lavori di coltivazione e valorizzazione ambientale per l’esecuzione di quanto previsto nel rimanente periodo del primo quinquennio del progetto generale di cui al punto 1, entro il termine temporale fissato al punto 2.

4. La coltivazione ed il recupero della cava nonchè gli interventi di valorizzazione ambientale devono essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti comunali.

5. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dal ricevimento del presente atto, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di L. 3.913.300.000 (tremiliardi novecentotredicimilioni trecentomilalire) corrispondenti a 2.024.150 Euro ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. n. 69/1978 con scadenza al 28 luglio 2007.

La polizza è sostitutiva di quella già corrisposta in base alla determinazione n. 188 del 23 dicembre 1999.

Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata all’Amministrazione comunale di Casalgrasso (CN) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” - tratto cuneese.

6. L’importo della fidejussione di cui al precedente punto 5 è relativo a tutte le opere di qualificazione ambientale, e tiene conto dei costi di gestione generali ed esclude le infrastrutture progettate in quanto tali opere sono comprese nella convenzione del Piano Esecutivo (art. 45 della l.r. 5 dicembre 1997 n. 56 e s.m.i.).

7. E’ in facoltà della ditta esercente richiedere la liberazione di quota parte della suddetta cauzione o fidejussione a seguito della completa esecuzione in corso d’opera di parte dei lavori di recupero ambientale previsti e prescritti.

8. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, deve essere stipulata convenzione tra l’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po - tratto cuneese - e la ditta Monviso S.p.A., secondo lo schema (All. C), fatto salvo il contenuto riferito agli artt. 4 e 12 dello schema medesimo.

9. La convenzione di cui al precedente punto 8 è sostitutiva di quella attualmente in vigore stipulata dalla ditta Monviso S.p.A. con l’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” - tratto cuneese - in ottemperanza alla determinazione dirigenziale della Regione Piemonte - Direzione Industria - n. 118 del 23 dicembre 1999.

10. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione e negli Allegati A, B e C e la mancata stipula nei termini previsti della convenzione di cui al precedente punto 8 costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. n. 69/1978.

11. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Casalgrasso (CN) e all’Ente di Gestione del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” - tratto cuneese -, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. n. 69/1978.

12. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

13. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Vito Valsania