Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Codice 16.4
L.R. 22 novembre 1978 n. 69 Coltivazione di cave e torbiere. Autorizzazione
per la prosecuzione ed ampliamento di una cava in località Falè del comune
di Casalgrasso (CN) - Progetto esecutivo di sistemazione definitiva inserito
entro il Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po (ll.rr.
28/1990, 65/1995 e 38/1998). Ditta Monviso S.p.A.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1. Di approvare il progetto di sistemazione definitiva della cava in località
Falè del Comune di Casalgrasso (CN) il cui completamento è previsto nellarco
di 20 anni.
2. Di autorizzare la ditta Monviso S.p.A. con sede in Casalgrasso - Regione
Falè alla coltivazione ed ampliamento della cava ed alla contemporanea
esecuzione degli interventi di valorizzazione ambientale progettuali, secondo
la cronologia prevista in progetto sino al 28 giugno 2005.
3. La presente autorizzazione, tenuto conto che il primo lotto biennale
è già stato autorizzato con la determinazione dirigenziale della Regione
Piemonte - Direzione Industria n. 188 del 23 dicembre 1999, che conserva
efficacia, è riferita ai lavori di coltivazione e valorizzazione ambientale
per lesecuzione di quanto previsto nel rimanente periodo del primo quinquennio
del progetto generale di cui al punto 1, entro il termine temporale fissato
al punto 2.
4. La coltivazione ed il recupero della cava nonchè gli interventi di valorizzazione
ambientale devono essere attuati nellosservanza di tutte le prescrizioni
contenute negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della
presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni
di cui al D.P.R. n. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle
previste dal Codice Civile o dai regolamenti comunali.
5. La ditta esercente è tenuta, entro 20 giorni dal ricevimento del presente
atto, a presentare a favore dellAmministrazione regionale fidejussione
tramite polizza assicurativa o bancaria dellimporto di L. 3.913.300.000
(tremiliardi novecentotredicimilioni trecentomilalire) corrispondenti a
2.024.150 Euro ai sensi dellart. 7 co. III l.r. n. 69/1978 con scadenza
al 28 luglio 2007.
La polizza è sostitutiva di quella già corrisposta in base alla determinazione
n. 188 del 23 dicembre 1999.
Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata allAmministrazione
comunale di Casalgrasso (CN) e allEnte di Gestione del Sistema delle
aree protette della fascia fluviale del Po - tratto cuneese.
6. Limporto della fidejussione di cui al precedente punto 5 è relativo
a tutte le opere di qualificazione ambientale, e tiene conto dei costi
di gestione generali ed esclude le infrastrutture progettate in quanto
tali opere sono comprese nella convenzione del Piano Esecutivo (art. 45
della l.r. 5 dicembre 1997 n. 56 e s.m.i.).
7. E in facoltà della ditta esercente richiedere la liberazione di quota
parte della suddetta cauzione o fidejussione a seguito della completa esecuzione
in corso dopera di parte dei lavori di recupero ambientale previsti e
prescritti.
8. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto, deve essere
stipulata convenzione tra lEnte di Gestione del Sistema delle aree protette
della fascia fluviale del Po - tratto cuneese - e la ditta Monviso S.p.A.,
secondo lo schema (All. C), fatto salvo il contenuto riferito agli artt.
4 e 12 dello schema medesimo.
9. La convenzione di cui al precedente punto 8 è sostitutiva di quella
attualmente in vigore stipulata dalla ditta Monviso S.p.A. con lEnte di
Gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po
- tratto cuneese - in ottemperanza alla determinazione dirigenziale della
Regione Piemonte - Direzione Industria - n. 118 del 23 dicembre 1999.
10. Linosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente
determinazione e negli Allegati A, B e C e la mancata stipula nei termini
previsti della convenzione di cui al precedente punto 8 costituisce motivo
per lavvio della procedura di decadenza dellautorizzazione ai sensi della
l.r. n. 69/1978.
11. La presente determinazione verrà inviata al Comune di Casalgrasso (CN)
e allEnte di Gestione del Sistema delle aree protette della fascia fluviale
del Po - tratto cuneese -, per opportuna conoscenza e per i compiti di
vigilanza ai sensi della l.r. n. 69/1978.
12. La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed
Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
13. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti
legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni
dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo
le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
Il Direttore regionale
D.D. 20 marzo 2001, n. 32
Vito Valsania