Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2001

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Comune di Piedimulera (Verbano Cusio Ossola)

Decreto di esproprio n. 1/2001. Determinazione n. 20 del 16 maggio 2001. Comune di Piedimulera - Legge 22.10.1971 n. 865, art. 13 - espropriazione degli immobili siti nel territorio del comune di piedimulera necessari per l’attuazione del “piano per insediamenti produttivi del comune di piedimulera - P.I.P. n. 1 e n. 2 - area industriale attrezzata Valle Ossola - Località Cascina Manini e Cartiera” - decreto n. 1 di esproprio

(omissis)

determina

Art. 1)

Di pronunziare a favore del Comune di Piedimulera l’espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Piedimulera, necessari all’attuazione del P.I.P. (Area Industriale Attrezzata Valle Ossola) approvato con D.G.R. n. 18-15292 del 16.12.1996, i quali si identificano nell’allegato elenco delle particelle da espropriare e gli stralci catastali che ne fanno parte integrante così come segue:

- N.C.T. Comune di Piedimulera, Foglio 17 mappale: 17 di ettari 2, are 36, centiare 10;

lo stesso mappale e’ stato frazionato in data 13.11.1997, con prot. n. 3272, ed ha assunto la seguente identificazione:

- N.C.T. Comune di Piedimulera, Foglio 17: mappale 93 di ettari 0, are 31, centiare 55;

mappale 94 di ettari 2, are 04, centiare 55;

il mappale 94 e’ stato frazionato in data 14.11.2000, con prot. n. 2992, ed ha assunto la seguente identificazione:

- N.C.T. Comune di Piedimulera, Foglio 17: mappale 130 di ettari 0, are 83, centiare 90;

mappale 131 di ettari 0, are 19, centiare 53;

mappale 132 di ettari 0, are 21, centiare 62;

mappale 133 di ettari 0, are 21, centiare 32;

mappale 134 di ettari 0, are 57, centiare 52.

L’Amministrazione Comunale di Piedimulera e’ pertanto autorizzata a procedere all’occupazione permanente e definitiva degli immobili sopraindicati.

Art. 2)

Di incaricare il Sindaco del Comune di Piedimulera alla notifica del presente Decreto di Esproprio agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Di procedere inoltre, in termini di urgenza, alla trascrizione dello stesso presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed adempiere altresì a tutte le formalità necessarie affinché le volture e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con il presente provvedimento.

Art. 3)

Avverso tale atto potrà essere proposta azione avanti all’Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge nonchè la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)

Il Responsabile del Servizio
Claudio Lavarini