Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2001

Torna al Sommario Annunci

 

ANNUNCI

 

Comune di Nichelino (Torino)

Decreto n. 2/2001 - (F84) - Realizzazione di parcheggi in via Montebianco Angolo via Rusca. Decreto di occupazione d’urgenza

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1

In favore del Comune di Nichelino è disposta, ai sensi dell’art. 20 Legge 22/10/1971 n. 865, secondo le modalità dell’art. 3 legge 31/1/1978 n. 1, l’occupazione d’urgenza di parte delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera indicata in premessa;

- Proprietà Scolari Giovanna

Fg. 19 mappale 767 parte (ex 440 a) di mq. 25

- Proprietà Antonello Armando e Pasquali Rosina

Fg. 19 mappale 769 parte (ex 441 a) di mq. 265

- Proprietà Trimarchi Saveria ed Eredi di Auddino Michelangelo

Fg. 19 mappale 514 parte di mq. 811

Art. 2

L’occupazione disposta con il presente provvedimento decorrerà dalla data di immissione nel possesso e potrà essere protratta sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità stabilita con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/11/2000, quindi fino al 28/11/2005.

Art. 3

Il presente decreto perderà la propria efficacia, ove l’occupazione degli immobili di cui al precedente articolo non segua entro il termine di tre mesi dalla data della determinazione dirigenziale n. 84 del 3/5/2001 con cui è stata disposta l’occupazione d’urgenza stessa.

Art. 4

Il Comune di Nichelino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, le indennità di occupazione che verranno stabilite dalla competente Commissione Provinciale costituita ai sensi dell’art. 14 della Legge 28/1/1977 n. 10.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati nelle forme di legge e sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, nonchè - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Art. 7

Il Geom. Mario Cadario procederà alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge 3/1/1978 n. 1 - art. 3, dello statuto di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa.

A tal fine il perito sopra citato potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli interessati, almeno venti giorni prima dell’accesso e da affiggersi, entro lo stesso termine, all’Albo Pretorio del Comune, con le modalità ed indicazioni di cui al citato art. 3 legge 3/1/1978 n. 1.

Art. 8

Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell’Ing. Vito Giordano presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Nichelino, Piazza Di Vittorio 1.

Nichelino, 8 maggio 2001

Il Dirigente Aree 3 e 4
Antonio Morrone