Bollettino Ufficiale n. 22 del 30 / 05 / 2001
Comune di Nichelino (Torino)
Decreto n. 2/2001 - (F84) - Realizzazione di parcheggi in via Montebianco Angolo via Rusca. Decreto di occupazione durgenza
Il Dirigente
(omissis)
decreta
Art. 1
In favore del Comune di Nichelino è disposta, ai sensi dellart. 20 Legge 22/10/1971 n. 865, secondo le modalità dellart. 3 legge 31/1/1978 n. 1, loccupazione durgenza di parte delle aree necessarie alla realizzazione dellopera indicata in premessa;
- Proprietà Scolari Giovanna
Fg. 19 mappale 767 parte (ex 440 a) di mq. 25
- Proprietà Antonello Armando e Pasquali Rosina
Fg. 19 mappale 769 parte (ex 441 a) di mq. 265
- Proprietà Trimarchi Saveria ed Eredi di Auddino Michelangelo
Fg. 19 mappale 514 parte di mq. 811
Art. 2
Loccupazione disposta con il presente provvedimento decorrerà dalla data di immissione nel possesso e potrà essere protratta sino al termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità stabilita con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/11/2000, quindi fino al 28/11/2005.
Art. 3
Il presente decreto perderà la propria efficacia, ove loccupazione degli immobili di cui al precedente articolo non segua entro il termine di tre mesi dalla data della determinazione dirigenziale n. 84 del 3/5/2001 con cui è stata disposta loccupazione durgenza stessa.
Art. 4
Il Comune di Nichelino corrisponderà agli aventi diritto, dalla data di effettiva occupazione, le indennità di occupazione che verranno stabilite dalla competente Commissione Provinciale costituita ai sensi dellart. 14 della Legge 28/1/1977 n. 10.
Art. 5
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati nelle forme di legge e sarà pubblicato allAlbo Pretorio del Comune, nonchè - per estratto - sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 6
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notificazione dello stesso.
Art. 7
Il Geom. Mario Cadario procederà alla compilazione, a termini di legge ed in conformità a quanto disposto dalla Legge 3/1/1978 n. 1 - art. 3, dello statuto di consistenza degli immobili da occupare per gli scopi indicati in premessa.
A tal fine il perito sopra citato potrà introdursi nelle proprietà private previo avviso da notificare agli interessati, almeno venti giorni prima dellaccesso e da affiggersi, entro lo stesso termine, allAlbo Pretorio del Comune, con le modalità ed indicazioni di cui al citato art. 3 legge 3/1/1978 n. 1.
Art. 8
Ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona dellIng. Vito Giordano presso lUfficio Tecnico del Comune di Nichelino, Piazza Di Vittorio 1.
Nichelino, 8 maggio 2001
Il Dirigente Aree 3 e 4
Antonio Morrone