ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Basaluzzo (Alessandria)

Accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare

Comune di Giaveno (Torino)

Accordo di programma tra i comuni di Coazze, Giaveno, Sangano e Comunità Montana Val Sangone per programma formazione lavoratori occupati nella pubblica amministrazione (l. reg. 13/4/1995 n. 63 Delibera Giunta Regionale 30/2640 del 2/4/2001)


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Novara

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 del progetto di un “Impianto di Recupero Scorie Provenienti dalla Metallurgica Termica dell’Alluminio”, localizzato nel Comune di Borgoticino (NO), Via per Castelletto Ticino n. 56, presentato dalla Ditta BORGOMETALLI S.r.l. con sede legale in Via Lungolago Marconi n. 47, Arona (NO)

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblica Rio Venesma in Comune di Ceresole d’Alba con linea elettrica aerea a 15.000 V

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblica Rio dei Galli in Comune di Sommariva Perno con linea elettrica interrata a 15.000 V

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblica Torrente Cesina in Comune di Igliano con linea elettrica MT a 15 kV in cavo interrato staffato al ponte

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Sig. Mattalia Domenico - Richiesta autorizzazione idraulica per costruzione opere di presa nel Rio Rocca Nera in Comune di Bagnolo Piemonte

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

ENEL Produzione S.p.A. - Richiesta autorizzazione idraulica per lavori di adeguamento delle difese spondali in fregio alla centrale idroelettrica di S. Damiano in Comune di S. Damiano Macra

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Canale - Richiesta autorizzazione per opere idrauliche lungo le aste fluviali T. Borbore, Rio di Canale ed affluenti

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Rio Mortesino

Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Lavori di ripristino officiosità idraulica sui rii minori dei Comuni di Boves, Limone P.te, Robilante, Roccavione, Valdieri e Vernante

Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale -

Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 169 della Val Germanasca - Proponente: Provincia di Torino, Servizio Progettazione Viabilità I


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Arguello (Cuneo)

Statuto comunale

Comune di Cerreto Langhe (Cuneo)

Statuto comunale

Comune di Postua (Vercelli)

Deliberazione C.C. n. 9 del 22.3.2001: Statuto Comunale. Sostituzione art. 16 “Composizione della Giunta”


ALTRI ANNUNCI

Acquedotto Monferrato S.p.A.

Tariffe di distribuzione dell’acqua potabile nei Comuni di Casalborgone e San Sebastiano da Po

Autogas Nord S.p.A. - Volpiano (Torino)

Tariffe energia elettrica e gas

Comune di Arizzano (Verbano Cusio Ossola)

Sdemanializzazione reliquato strada comunale

Comune di Galliate (Novara)

Deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 16.2.2001 - Elenco strade vicinali soggette a pubblico transito

Comune di Magliano Alfieri (Cuneo)

Avviso ad opponendum

Comune di Montanaro (Torino)

1° variante strutturale del P.R.G.C. per completamento della variante Nord-est all’abitato di Montanaro tra la S.P. 82 e la S.P. 86 ed al collegamento della variante stessa con la SS. 26 - Adozione progetto definitivo

Comune di Montanaro (Torino)

Approvazione definitiva della variante parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 7, comma 7°, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Comune di Nizza Monferrato (Asti)

Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto definitivo di esproprio n. 195

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Comune di Torino

Avviso

Comune di Torino

Avviso

Comune di Valfenera (Asti)

Avviso ad opponendum

Comune di Varallo Pombia (Novara)

Avviso di deposito degli atti espropriativi per la realizzazione di una rotatoria sulla s.s. 32 al km. 26 + 320 in corrispondenza con via Mirabella

Comune di Vercelli - Settore Sviluppo Urbano

Decreto n. 1/2001

Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria

Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Torino

Avviso

C.R.E.A. S.p.A - Savigliano (Cuneo)

Tariffe di consumo acqua potabile per l’utenza dell’acquedotto di Savigliano (CN)

Istituto Ernesta Troglia - Ciriè (Torino)

Alienazione di uno stabile sito in torino, Corso Sebastopoli n. 226 procedura competitiva per l’individuazione di un consulente immobiliare

Liquigas S.p.A. - Brescia

Tariffe gas

Provincia di Cuneo

Avviso di asta pubblica

Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 141-101185/2001 del 4/5/2001

Società per la Cremazione di Torino

Convocazione di assemblea

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Basaluzzo (Alessandria)

Accordo di programma ex art. 34 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 per la realizzazione di interventi di lotta biologica integrata alle zanzare

Su iniziativa del Sindaco del Comune di Basaluzzo, Ente promotore, in virtù di deleghe rilasciate dai Comuni interessati atte a richiedere la contribuzione prevista dalla L.R. 24/10/1995, n. 75 e la conseguente gestione associata degli interventi.

Sentita la conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate

tra

i Comuni di Basaluzzo, Capriata D’Orba, Francavilla Bisio, Fresonara, Frugarolo, Novi Ligure, Ovada, Pasturana, Predosa, Silvano D’Orba, Tassarolo, Tagliolo Monferrato,

si stipula

il presente accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, per l’attuazione di interventi coordinati di lotta biologica integrata alle zanzare, secondo quanto segue:

Art. 1

Finalità

Realizzazione di interventi di disinfestazione sul territorio dei Comuni secondo le metodologie di trattamento ed i prodotti da utilizzare previsti nel piano di lotta alle zanzare redatto per l’anno 2001, operando sui diversi tipi di focolai con trattamento delle superfici ed acquisto dei necessari materiali. Attività di campionamento, studio, mappatura di aggiornamento dei focolai e nuova mappatura nei Comuni che ne sono sprovvisti (Frugarolo e Tagliolo M.to) con realizzazione di una rete di rilevamento.

Attività di divulgazione di dati e informazioni di utilità pubblica per la lotta alle zanzare ed acquisto di strumenti e macchinari speciali.

Art. 2

Finanziamento

1) La spesa massima dell’intervento è stimata in L. 256.806.271 (Euro 132.629,37) (IVA 20% inclusa) da ripartirsi tra i singoli Comuni così come risulta dall’allegato “A” al presente accordo.

Ciascun Ente attribuisce al Comune di Basaluzzo la quota a suo carico come segue:

- contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo assunzione formale dell’impegno di spesa da parte dell’organo competente, relativo all’onere di carico del Comune per l’intervento e per le spese generali di accordo di programma, con obbligo di devoluzione della somma stanziata all’Ente promotore;

- erogazione delle somme assegnate entro dieci giorni dalla richiesta del Comune di Basaluzzo che dovrà essere effettuata al maturare dei debiti verso ditte e/o professionisti incaricati per le finalità di cui all’art. 1.

2) I Comuni aderenti, con la sottoscrizione del presente accettano irrevocabilmente l’assegnazione diretta al Comune di Basaluzzo della quota contributiva assegnata dalla Regione Piemonte ai sensi della L.R. 24/10/1995, n. 75 autorizzando la stessa Regione ad accreditare detti contributi direttamente e senza altre formalità all’Ente promotore.

3) Il Comune di Basaluzzo, al termine dell’intervento, presenterà a tutti gli aderenti, dettagliato rendiconto delle somme attribuite e spese, restituendo eventuali economie.

Art. 3

Modalità e tempi

L’Ente promotore, acquisiti gli impegni di spesa di cui all’art. 21 ed approvato il presente accordo, da pubblicarsi sul B.U.R. ai sensi dell’art. 34, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, provvederà al’acquisto di materiali ed attrezzature necessari per gli interventi ed all’appalto del servizio di disinfestazione ed individuerà idoneo personale tecnico di campagna per la mappatura e monitoraggio dei focolai e verifica dell’efficacia degli interventi effettuati, secondo le prescrizioni ed indicazioni del piano di fattibilità e provvederà alla divulgazione ed informazione.

Gli interventi di cui al presente accordo si dovranno concludere entro il 30 novembre 2001.

Gli interventi verranno attuati sui territori di tutti i singoli Comuni aderenti all’accordo secondo il piano di lotta alle zanzare predisposto e tutto il materiale acquisito sarà messo a disposizione dei Comuni aderenti.

Art. 4

Vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma è svolto da un collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Basaluzzo e composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o da un rappresentante dagli stessi designato.

Detto collegio si riunirà allorquando il Presidente o due membri ne facciano richiesta. La sede del collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Basaluzzo.

Art. 5

Arbitrato

Qualsiasi controversia concernente il presente accordo sarà risolta in conformità del Regolamento di arbitrato della Associazione Italiana per l’Arbitrato da un collegio arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto in Basaluzzo il 3 maggio 2001

Comune di Basaluzzo
Gianfranco Ludovici

Comune di Capriata d’Orbia
Carletto Sericano

Comune di Ovada
Vincenzo Robbiano

Comune di Francavilla Bisio
Assunta Lubiano

Comune di Fresonara
Massimo Bisio

Comune di Pasturana
Angelo Laguzzi

Comune di Predosa
Giancarlo Sardi

Comune di Novi Ligure
Mario Lovelli

Comune di Silvano D’Orba
Giuseppe Coco

Comune di Tassarolo
Giuseppe Cavriani

Comune di Frugarolo
Pietro Lombardi

Comune di Tagliolo M.to
Carlo Lino Rava



Comune di Giaveno (Torino)

Accordo di programma tra i comuni di Coazze, Giaveno, Sangano e Comunità Montana Val Sangone per programma formazione lavoratori occupati nella pubblica amministrazione (l. reg. 13/4/1995 n. 63 Delibera Giunta Regionale 30/2640 del 2/4/2001)

Visti

1. La direttiva della Regione Piemonte in materia di formazione per i lavoratori occupati, che al cap. 2, punto 1c, misura D2, titolata “Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione” prevede la realizzazione e il finanziamento di interventi di formazione per i dipendenti della Pubblica Amministrazione;

2. Le azioni ammissibili dalla stessa direttiva, che sono rispettivamente la misura D.1.1 “Formazione connessa al processo di accentramento e modernizzazione” e D.2.1 “Formazione nell’ambito dei nuovi servizi”;

3. Il capo 2 della medesima direttiva, dove fra gli Operatori aventi titolo si prevedono Province, Comuni, Comunità Montane “anche associate nelle forme previste dal D.Lgs 18/8/2000 n. 267";

4. L’art. 34 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 recante il titolo “Accordi di programma”;

5. L’avvenuto inserimento da parte delle sottoscriventi Amministrazioni nella Relazione previsionale e programmatica triennale della realizzazione di attività di formazione nel rispetto dei principi citati dal CCN degli Enti Locali e conseguenti code contrattuali;

6. L’esigenza acclarata da parte delle sottoscriventi Amministrazioni di promuovere ulteriori misure atte a completare, integrare e migliorare nei suoi effetti il Piano Formativo;

7. La proposta formulata alle sottoscriventi Amministrazioni da parte della DASEIN SPA di procedere alla rilevazione del fabbisogno formativo delle Amministrazioni sottoscriventi e alla progettazione necessaria per accedere nelle forme e nei modi previsti al finanziamento, il tutto a titolo gratuito;

8. Il know-how che si evince dal curriculum presentato da DASEIN SPA che evidenzia un alto livello di specializzazione in materia di amministrazione locale e di formazione finanziata ed una competenza specifica desumibile dalla titolarità che la Società ha su alcuni progetti del Dipartimento della Funzione Pubblica (progetti PASS - POM 940031/1/3 avviso 7199 del 22110199- ID 35 - POM 9400221111 Avviso 515199 ID 153 e ID 154; Progetto RAP 100 ID 87 e ID 84);

verificata

- Ai sensi dello stesso dispositivo, comma 3 del citato articolo, attraverso la convocazione dei rappresentanti delle Amministrazioni sottoscriventi, l’esistenza dell’accordo fra le parti;

I sottoscriventi Enti

di comune accordo e all’unanimità, decidono di mettere in atto le appropriate misure atte a favorire l’accesso ai finanziamenti previsti dalla Direttiva citata ed in particolare:

- di effettuare di concerto con le OO.SS. e le RSU l’identificazione dei fabbisogni formativi e dei profili da formare;

- di tracciare le linee guida delle azioni formative atte ad assicurare il loro soddisfacimento, con espresso riferimento ad azioni che garantiscono lo sviluppo di competenze che favoriscano e migliorino il ruolo delle Amministrazioni come attori per lo sviluppo del territorio;

- di identificare di comune accordo i profili dei dipendenti da formare;

- di presentare il progetto e la richiesta di finanziamento alla Regione Piemonte secondo le modalità che dalla stessa verranno identificate, attività che viene espressamente delegata alla DASEIN S.P.A.;

- di scegliere come soggetto capofila il Comune di Giaveno che, qualora la richiesta di finanziamento vada a buon fine, assolverà pertanto ai compiti amministrativi, di coordinamento generale e rendicontazione, con modalità che saranno a suo tempo oggetto di specifico accordo fra gli Enti;

- di scegliere come sede corsuale il Comune di Sangano.

Giaveno, 3 maggio 2001

Gli Enti:

p. Il Sindaco di Giaveno
Osvaldo Napoli

p. Il Sindaco di Sangano
Agnese Ugues

p. Il Sindaco di Coazze
Grazia Gerbi

p. Presidente Comunità Montana Val Sangone
Fernando Sada


COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Novara

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 13, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 del progetto di un “Impianto di Recupero Scorie Provenienti dalla Metallurgica Termica dell’Alluminio”, localizzato nel Comune di Borgoticino (NO), Via per Castelletto Ticino n. 56, presentato dalla Ditta BORGOMETALLI S.r.l. con sede legale in Via Lungolago Marconi n. 47, Arona (NO)

In data 8.5.2001 la Ditta Borgometalli S.r.l. con sede legale ed amministrativa in Arona (NO) Via Lungolago Marconi n. 47 ha depositato presso l’Ufficio di Deposito Progetti - Ufficio V.I.A. - dell’Amministrazione Provinciale di Novara - 3° Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera a) della L.R. n. 40/98, copia degli elaborati relativi al progetto di un “Impianto di Recupero Scorie Provenienti dalla Metallurgica Termica dell’Alluminio”, localizzato nel Comune di Borgoticino (NO), Via per Castelletto Ticino n. 56, legati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata all’Amministrazione Provinciale di Novara - Ufficio Deposito Progetti in data 8.5.2001, ai sensi dell’art. 12, comma 1 della L.R. n. 40/98.

Contestualmente, il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano nazionale “La Stampa”, pubblicato in data 5.5.2001.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio di deposito nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 - tel. 0321.378430, per quarantacinque giorni a partire dall’8.5.2001, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di deposito nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dirigente del 3° Settore Dipartimentale Tutela e Sviluppo del Territorio Dott. Alberto Ventura - tel. 0321.378404.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Responsabile del procedimento
Alberto Ventura



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblica Rio Venesma in Comune di Ceresole d’Alba con linea elettrica aerea a 15.000 V

Data di avvio: 4 aprile 2001

N. protocollo dell’istanza: 11155

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblica Rio dei Galli in Comune di Sommariva Perno con linea elettrica interrata a 15.000 V

Data di avvio: 17 aprile 2001

N. protocollo dell’istanza: 12558

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Richiesta di nulla osta per attraversamento corso d’acqua pubblica Torrente Cusina in Comune di Igliano con linea elettrica MT a 15 kV in cavo interrato staffato al ponte

Data di avvio: 11 aprile 2001

N. protocollo dell’istanza: 12122

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 120 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Sig.ra Luisa Piola

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Sig. Mattalia Domenico - Richiesta autorizzazione idraulica per costruzione opere di presa nel Rio Rocca Nera in Comune di Bagnolo Piemonte

Data di avvio: 2/4/2001

N. protocollo dell’istanza: 10537

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Ing. Gl. Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

ENEL Produzione S.p.A. - Richiesta autorizzazione idraulica per lavori di adeguamento delle difese spondali in fregio alla centrale idroelettrica di S. Damiano in Comune di S. Damiano Macra

Data di avvio: 4/4/2001

N. protocollo dell’istanza: 11150

Termine massimo per la conclusione del procedimento: gg. 90

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Ing. Gl. Comba

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 gg. dalla data della pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



 Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Canale - Richiesta autorizzazione per opere idrauliche lungo le aste fluviali T. Borbore, Rio di Canale ed affluenti

Data di avvio: 17/4/2001

N. protocollo dell’istanza: 12549

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Giraudo

Funzionario a cui è stata assegnata la pratica ed a cui rivolgersi per informazioni: Geom. Nicolangelo Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: gg. 15 dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Rio Mortesino

Data di avvio: 10/4/2001

N. protocollo dell’istanza: 11847

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi a: Geom. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Regione Piemonte - Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Lavori di ripristino officiosità idraulica sui rii minori dei Comuni di Boves, Limone P.te, Robilante, Roccavione, Valdieri e Vernante

Data di avvio: 23/4/2001

N. protocollo dell’istanza: 13141

Termine massimo per la conclusione del procedimento: 90 gg.

Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Per informazioni sullo stato della pratica rivolgersi a: Geom. Cuomo

Settore in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - C.so Kennedy 7 bis - Cuneo -

Termine per la presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo



Provincia di Torino - Servizio di Valutazione Impatto Ambientale -

Lavori di messa in sicurezza della S.P. n. 169 della Val Germanasca - Proponente: Provincia di Torino, Servizio Progettazione Viabilità I

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40.

Si comunica che il Proponente: Provincia di Torino, Servizio Progettazione Viabilità I - Via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino, P.IVA 01907990012- ha depositato presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell’art. 10 comma 2 L.R. 40/1998, copia degli elaborati relativi al “Progetto di messa in sicurezza della S.P. n. 169 della Val Germanasca”, richiedendo l’avvio della fase di Verifica della Procedura di V.I.A.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./Ven. 9-12 Merc. 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorità Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento designato è la dott.ssa Paola Molina, tel. 011/8613825 fax. 011/8613857, del Servizio V.I.A.

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina


STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Arguello (Cuneo)

Statuto comunale

Titolo I
Principi Fondamentali

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Arguello è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

1. La sede del Comune è sita in via Principale n. 22.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore
Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni.

Formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di favorire la pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti
delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II
Organi Istituzionali del Comune

Consiglio - Giunta - Sindaco

Capo I
Consiglio comunale

Art. 10

Elezione - Composizione - Presidenza - Competenze

1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, al quale spettano i poteri di convocazione e direzione delle attività del Consiglio stesso.

In assenza del Sindaco dette funzioni spettano al Vice Sindaco.

3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Art. 11

Consiglieri comunali - Convalidità -
Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio avviene nel mese di settembre di ogni anno, con l’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 12

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- dieci giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato;

b) La documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono messe a disposizione dei Consiglieri, almeno tre giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;

d) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

e) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonchè in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente l’assenza della seduta e comunque per iscritto entro due giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anzichè il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composto con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alla nomina e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Capo II
Giunta e Sindaco

Art. 17

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 18

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 19

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 20

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 21

Divieto generale di incarichi e consulenze -
Obbligo di astensione

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 22

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo di norma la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esaminata la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 23

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composto dal Sindaco che la presiede e da numero di 2 e massimo di 4 assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 1. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale con delega in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 24

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco dell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’ altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. La Giunta provvede all’approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

6. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 27

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Titolo III
Istituti di partecipazione - Difensore civico

Capo I
Partecipazione dei cittadini -
Riunioni - Assemblee - Consultazioni -
Istanze e proposte

Art. 28

Partecipazione dei cittadini

1. Nell’esercizio delle sue funzioni il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

2. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

3. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29

Riunione e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 30

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono deliberare di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Capo II
Difensore civico

Art. 31
Istituzione dell’ufficio

Può essere:

1. Istituito nel Comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 32

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione dell’ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

Titolo IV
Attività amministrativa

Art. 33

Albo pretorio

1. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 34

Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonchè forme di cooperazione con altri comuni, la Comunità Montana e con la Provincia.

Titolo V
Patrimonio - Finanza - Contabilità

Art. 35

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 36

Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 37

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Titolo VI
I Servizi

Art. 38

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 39

Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 40

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituta dall’articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 41

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociali, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma digestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

Titolo VII
Forme di associazione e di Cooperazione
Accordi di Programma

Art. 42

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 43

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di Comunità Montane di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Titolo VIII
Uffici e Personale -
Segretario Comunale

Capo I
Organizzazione degli uffici e personale

Art. 44

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 45

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 46

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.

Art. 47

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 48

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, od anche, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando il titolo di studio specifico richiesto dall’incarico.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, altre specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.

Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II
Segretario Comunale -
Vice Segretario

Art. 49

Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall’art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall’art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

5. In relazione al combinato disposto dell’art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all’art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 50

Responsabili degli uffici e dei servizi -
Responsabili del Procedimento

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni; anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da enti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall’art. 38 della legge n. 142/1990;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4. Nell’ambito delle competenze descritte nel presente articolo possono essere assegnate responsabilità di procedimento ai dipendenti comunali con le modalità definite dalla legge e dai regolamenti sul procedimento amministrativo. I responsabili del procedimento rispondono direttamente al rispettivo responsabile del servizio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 51

Avocazione

1. Il Sindaco non può avocare a sè o adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi in caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Titolo IX
Disposizioni finali

Art. 52

Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.

Art. 53

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modalità sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stesa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.




Comune di Cerreto Langhe (Cuneo)

Statuto comunale

Titolo I
Principi Fondamentali

Art. 1

Definizione

1. Il Comune di Cerretto Langhe (CN) è ente locale autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonchè autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell’autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L’attività dell’amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell’economicità di gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

1. La sede del Comune è sita in Piazza Dr. Giovanni Sobrero n. 1.

La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore
Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3. L’uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L’uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di favorire la pari opportunità tra uomini e donne:

a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti
delle persone handicappate.
Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l’azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell’ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

a) l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonchè della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

Titolo II
Organi Istituzionali del Comune

Consiglio - Giunta - Sindaco

Capo I
Consiglio comunale

Art. 10

Elezione - Composizione - Presidenza - Competenze

1. L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, al quale spettano i poteri di convocazione e direzione delle attività del Consiglio stesso.

In assenza del Sindaco dette funzioni spettano al Vice Sindaco.

3. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

4. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall’atto costitutivo dell’ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

Art. 11

Consiglieri comunali - Convalidità - Programma di governo

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

6. La verifica da parte del Consiglio avviene nel mese di settembre di ogni anno, con l’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 12

Funzionamento - Decadenza dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:

- dieci giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;

- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;

- un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;

il giorno di consegna non viene computato;

b) La documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono messe a disposizione dei Consiglieri, almeno tre giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;

2. In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonchè in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.

3. Il Consigliere è tenuto a giustificare preventivamente l’assenza della seduta e comunque per iscritto entro due giorni dalla stessa.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

5. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro 10 giorni.

6. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anzichè il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

c) per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell’esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all’albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l’avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 16

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alla nomina e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Capo II
Giunta e Sindaco

Art. 17

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 18

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all’ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 19

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio delle funzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l’assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 20

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

Art. 21

Divieto generale di incarichi e consulenze -
Obbligo di astensione

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 22

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promuovendo di norma la presenza di ambo i sessi.

2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esaminata la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 23

La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composto dal Sindaco che la presiede e da numero di 2 e massimo di 4 assessori, compreso il Vice Sindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di 1. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

3. I componenti la Giunta comunale con delega in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 24

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco dell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E’ altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. L’autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

5. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell’art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

1. L’attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all’ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l’attività della Giunta e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L’eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 27

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.

4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.

6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Titolo III
Istituti di partecipazione - Difensore civico

Capo I
Partecipazione dei cittadini -
Riunioni - Assemblee - Consultazioni -
Istanze e proposte

Art. 28

Partecipazione dei cittadini

1. Nell’esercizio delle sue funzioni il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

2. L’amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l’autonomia e l’uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

3. Nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 30

Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono deliberare di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell’apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Capo II
Difensore civico

Art. 31
Istituzione dell’ufficio

Può essere:

1. Istituito nel Comune l’ufficio del “difensore civico” quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.

Art. 32

Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l’istituzione dell’ufficio del difensore civico. L’organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell’accordo medesimo e inseriti nell’apposito regolamento.

Titolo IV
Attività amministrativa

Art. 33

Albo pretorio

1. E’ istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l’albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

Art. 34

Svolgimento dell’attività amministrativa

1. Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull’azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonchè forme di cooperazione con altri comuni, la Comunità Montana e con la Provincia.

Titolo V
Patrimonio - Finanza - Contabilità

Art. 35

Demanio e patrimonio

1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.

2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 36

Ordinamento finanziario e contabile

1. L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l’art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 37

Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l’organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Titolo VI
I Servizi

Art. 38

Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.

2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo art. 48.

Art. 39

Gestione in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 40

Società

1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all’ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l’esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonchè per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituta dall’articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

3. Per l’applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 41

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l’impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociali, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l’oggettiva convenienza di tale forma digestione e soprattutto sotto l’aspetto sociale.

Titolo VII
Forme di associazione e di Cooperazione
Accordi di Programma

Art. 42

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni, con la Comunità Montana e con la Provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 43

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di Comunità Montane di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Titolo VIII
Uffici e Personale -
Segretario Comunale

Capo I
Organizzazione degli uffici e personale

Art. 44

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 45

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonchè all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 46

Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi.

Art. 47

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 48

Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, od anche, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando il titolo di studio specifico richiesto dall’incarico.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, altre specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato.

Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Capo II
Segretario Comunale -
Vice Segretario

Art. 49

Segretario comunale - Direttore generale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

2. Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.

3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, inserito dall’art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’art. 51-bis della legge n. 142/1990, aggiunto dall’art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico.

5. In relazione al combinato disposto dell’art. 51, comma 3-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’art. 2, comma 13, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all’art. 51, c. 3, della citata legge n. 142/1990.

Art. 50

Responsabili degli uffici e dei servizi -
Responsabili del Procedimento

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell’ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell’ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni; anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da enti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

l) l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall’art. 38 della legge n. 142/1990;

m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.

4. Nell’ambito delle competenze descritte nel presente articolo possono essere assegnate responsabilità di procedimento ai dipendenti comunali con le modalità definite dalla legge e dai regolamenti sul procedimento amministrativo. I Responsabili del procedimento rispondono direttamente al rispettivo responsabile del servizio.

5. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Art. 51

Avocazione

1. Il Sindaco non può avocare a sè o adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi in caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Titolo IX
Disposizioni finali

Art. 52

Entrata in vigore

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.

Art. 53

Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modalità sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.




Comune di Postua (Vercelli)

Deliberazione C.C. n. 9 del 22.3.2001: Statuto Comunale. Sostituzione art. 16 “Composizione della Giunta”

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

Di sostituire l’art. 16 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 17 in data 12.6.2001 con il testo allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale.

(omissis)

Allegato A) deliberazione C.C. n. 9 in data 22.3.2001

Art. 16

Composizione della Giunta

“La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero, non superiore a quattro, di Assessori, compreso il Vice Sindaco.

Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale.

Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri sia i cittadini non facenti parte del Consiglio; la carica di Assessore non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

Il numero degli Assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli Assessori di cui è composta la Giunta.

Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni".

Il Sindaco
Rosa Savogin



ALTRI ANNUNCI

Acquedotto Monferrato S.p.A. - Torino

Tariffe di distribuzione dell’acqua potabile nei Comuni di Casalborgone e San Sebastiano da Po

L’Acquedotto Monferrato S.p.A. in seguito a quanto previsto dalla delibera CIPE del 22 giugno 2000 pubblicata sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2000, comunica che le condizioni tariffarie per la distribuzione di acqua potabile e bocche antincendio per l’anno 2000, sono le seguenti:

Distribuzione Acqua potabile

Decorrenza 1º Luglio 2000

Usi domestici    m.i. 100/mc anno
    da mc 0 a mc 80    L/mc 1.007
    da mc 81 a mc m.i.    L/mc 1.471
    da mc. 1 m.i.
    a mc. 1,5 m.i.    L./mc 2.081
    oltre mc 1,5 m.i.    L/mc 2.412
Usi Agricoli
    da mc 0 a mc 120    L/mc 1.007
    da mc 121 a mc 180    L/mc 1.471
    oltre mc 180    L/mc 2.081
Uso allevamento animali
    Consumo libero    L/mc 736
Uso artigianale    m.i. 100-600/mc anno
    da mc 0 a mc 1 m.i.    L/mc 1.471
    da mc 1 m.i. a mc 1,5 m.i.    L/mc 2.081
    oltre mc 1,5 m.i.    L/mc 2.412
Uso commerciale    m.i. 150-400/mc anno
    da mc 0 a mc 1 m.i.    L/mc 1.471
    da mc 1 m.i. a mc 1,5 m.i.    L/mc 2.081
    oltre mc 1,5 m.i.    L/mc 2.412
Uso industriale    m.i. 200-300/mc anno
    da mc 0 a mc 1 m.i.    L/mc 1.471
    da mc 1 m.i. a mc 1,5 m.i.    L/mc 2.081
    oltre mc 1,5 m.i.    L/mc 2.412
Altri usi
Utenze Comunali    
    Consumo libero    L/mc 1.007
Subdistributori
    Consumo libero    L/mc 1.367

Bocche antincendio

Decorrenza 1 Luglio 2000

a) Per teatri, cinema e altri luoghi di spettacolo o di pubbliche riunioni, per stabilimenti industriali e depositi di materie infiammabili:

Tipologia B.I.    Canone annuo
bocca principale    Lire 49.000
bocca secondaria    Lire 12.500

b) Per case d’abitazione e stabili non contenenti materie infiammabili:

Tipologia B.I.    Canone annuo
bocca principale    Lire 28.000
bocca secondaria    Lire 6.000

Le quote mensili per noli e strumenti di misura restano confermate secondo il disposto del provvedimento C.I.P. n. 45/74.

Torino, 16 maggio 2001

Acquedotto Monferrato S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Paolo Martinotto




Autogas Nord S.p.A. - Volpiano (Torino)

Tariffe energia elettrica e gas

La Autogas Nord S.p.A. con sede in Volpiano (TO) via Amalfi 6, ai sensi della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 22 aprile 1999, n. 2/99 (Deliberazione n. 161/99),ed in applicazione alla nota della stessa Autorità prot. CDM/M99/1481 del 1-10-99, comunica il prezzo del G.P.L. a Mcal (comprensivo delle accise) distribuito a mezzo rete urbana.

Le tariffe del bimestre Gennaio - Febbraio 2001 sono state ricavate col nuovo metodo tariffario. Deliberazione Autorità per l’Energia e il Gas n. 237/00 del 28/12/2000.















COMUNE    PROV.    UNITA’ DI MISURA A            PERIODO    
            MAR.     MAG.     LUG.    SET. 02     02 OTT.    NOV.     GEN.
            APRI. ‘00    GIU. ‘00     AGO. ‘00    OTT. ‘00     31 OTT.    DIC.’ 00    FEB. ‘01

ARAMENGO     AT    Lit./Mcal    152,46    155,06    150,62    156,48    152,84    162,38    175,89
COLCAVAGNO    AT    Lit./Mcal    152,46    155,06    150,62    156,48    152,84    162,38    175,89
MORANSENGO    AT    Lit./Mcal    152,46    155,06    150,62    156,48    152,84    162,38    175,89
NETRO    BI    Lit./Mcal    147,53    150,12    145,69    151,54    147,90    157,44    175,89
PIEA    AT    Lit./Mcal    152,46    155,06    150,62    156,48    152,84    162,38    175,56
PRIERO    CN    Lit./Mcal    152,46    155,06    150,62    156,48    152,84    162,38    175,89
TONENGO    AT    Lit./Mcal    152,46    155,06    150,62    156,48    152,84    162,38    175,89
VIU’    TO    Lit./Mcal    152,46    155,06    150,62    156,48    152,84    162,38    175,89


Volpiano, 7 maggio 2001




Commissione Formazione Graduatorie Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica c/o ATC - Alessandria

Avviso di pubblicazione di graduatoria provvisoria

Si rende noto che questa Commissione ha formato la graduatoria definitiva per categoria relativa al bando speciale di concorso pubblicato in data 29 settembre 2000 per l’assegnazione in locazione semplice di n. 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati nel Comune di Ovada - Via Bisagno n. 27.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dall’art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 così come modificata dalla Legge Regionale 29 luglio 1996, n. 51 e dalla Legge Regionale 21 gennaio 1998, n. 5 e gli interessati potranno prenderne visione presso il Comune sopra indicato e presso la sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Alessandria.

Alessandria, 7 maggio 2001

Il Presidente della Commissione
Michele Zeoli




Commissione Assegnazione Alloggi c/o ATC - Torino

Avviso di pubblicazione di graduatoria definitiva

La Commissione per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell’Albo Pretorio dei Comuni di Chieri - Andezeno - Arignano - Baldissero - Buttigliera - Cambiano - Castelnuovo Don Bosco - Moncalieri - Moriondo - Pecetto - Pino T.se - Poirino - Pralormo - Santena - Riva e nella sede dell’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 15 maggio 2001, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Chieri il 14/12/99 per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili per risulta e/o di nuova costruzione eventualmente costruiti ed ultimati negli anni di validità della graduatoria nel Comune di Chieri.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Nicolò Franco




Comune di Arizzano (Verbano Cusio Ossola)

Sdemanializzazione reliquato strada comunale

Il Segretario comunale

Comunica che con delibera di G.C. n. 140 del 6.12.2000 è stato sdemanializzato un tratto del sentiero comunale San Martino - Arizzano della superficie di mq. 55 individuato al N.C.T. al foglio n. 6 mappali n.ri 102 e 103.

Arizzano, 29 aprile 2001

Il Segretario Comunale
Ugo Palmieri




Comune di Galliate (Novara)

Deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 16.2.2001 - Elenco strade vicinali soggette a pubblico transito

La Giunta comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, ai sensi del D.Lvo 285/92 e della Legge Regionale 86/96, l’elenco delle strade vicinali soggette ad uso pubblico esistenti nel territorio comunale;

2) di dare atto che l’elenco è quello di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione, evidenziato anche nell’allegata planimetria “B”;

3) di dare atto che le strade indicate al precedente punto 2) sono assoggettate alle disposizioni del D.L.vo 285/92 e della Legge Regionale 86/96 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) di incaricare il Settore Affari Generali ed il Settore Lavori Pubblici per procedere, con gli adempimenti di rispettiva competenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Legge Regionale 86/96.



Comune di Magliano Alfieri (Cuneo)

Avviso ad opponendum

Il Responsabile del Servizio del Comune di Magliano Alfieri, in esecuzione del disposto dell’art. 360 della Legge 20/3/1865, n. 2248, dell’art. 21 del R.D. 8/2/1923, n. 422 e dell’art. 93 del Regolamento 25/5/1895, n. 350, invita tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili e danni relativi, fossero ancora creditori verso l’Impresa SISAP S.a.s., con sede in Savigliano (CN) Regione Ciaoletti, 5, esecutrice dei lavori di completamento fognatura comunale - in regione S. Giacomo - eseguiti in virtù del contratto n. 678 di Rep. in data 3/9/1998 registrato all’Ufficio del Registro di Alba il 6/11/1998, al n. 789 - Serie I^, e successiva perizia di variante e relativo atto di sottomissione rep. n. 693 in data 26/1/2000, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli di loro credito entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà tenuto conto, in via amministrativa, dei titoli predetti dopo il termine fissato.

Magliano Alfieri, 23 maggio 2001

Il Responsabile del Servizio
Elio Naso




Comune di Montanaro (Torino)

1a variante strutturale del P.R.G.C. per completamento della variante Nord-est all’abitato di Montanaro tra la S.P. 82 e la S.P. 86 ed al collegamento della variante stessa con la SS. 26 - Adozione progetto definitivo

Avviso

la delibera di adozione definitiva, comprensiva degli elaborati progettuali è in visione presso la Segreteria del Comune dal 23/5/2001 al 21/6/2001, nei giorni dal Lunedì a Venerdì orario d’ufficio e nei giorni di Sabato, Domenica dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Montanaro, 8 maggio 2001

Il Responsabile del Procedimento
Walter Dassetto




Comune di Montanaro (Torino)

Approvazione definitiva della variante parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell’art. 7, comma 7º, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

avviso

la delibera di adozione, comprensiva degli elaborati progettuali è in visione presso la Segreteria del Comune dal 23/5/2001 al 21/6/2001, nei giorni da Lunedì a Venerdì orario d’ufficio e nei giorni di Sabato, Domenica dalle ore 9,00 alle ore 11,00.

Montanaro, 8 maggio 2001

Il Responsabile del Procedimento
Walter Dassetto




Comune di Nizza Monferrato (Asti)

Bando di concorso per l’assegnazione di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

Si rende noto che è in pubblicazione dal 28.4 al 27.5 presso il Comune di Nizza Monferrato, la graduatoria provvisoria per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno liberi in questo Comune.

Nizza Monferrato, 2 maggio 2001

Il Sindaco
Flavio Pesce




Comune di Settimo Torinese (Torino)

Decreto definitivo di esproprio n. 195

Il Direttore

(omissis)

Articolo 1:

In favore del Comune di Settimo T.se è pronunziata l’espropriazione permanente e definitiva delle aree necessarie per i lavori per l’ampliamento di via Monviso;

Le aree del presente Decreto sono censite a catasto come segue:

1) Fg. 33 - mapp. 644 (ex224p) di mq. 127 - mapp. 645 (ex235p) di mq. 160 - mapp. 226 di mq. 419 di comproprietà:

1/2 Cappellino Pietro

(omissis)

1/2 Gerardi Luciana in Cappellino

(omissis)

coniugi entrambi residente a Settimo T.se (omissis), pervenuta in proprietà in virtù dell’atto di acquisto Notaio G. Metitieri in data 19.7.1973 Rep. 25703 Vol. 8614 Trascritto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare a Torino - Circoscrizione 2 - il 26.7.1973 ai numeri Gen./Part. 19744/17302, il tutto come evidenziato nella planimetria che si inserisce al presente atto quale allegato lettera A;

Articolo 2:

Il Comune di Settimo T.se provvederà, alla registrazione del presente decreto ed, in termini d’urgenza, adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinché le Volture catastali e le trascrizioni apparenti dei libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobiliari così come disposta.

Articolo 3:

Il presente decreto, sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali, e per estratto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Settimo Torinese, 6 aprile 2001

Responsabile Servizio E-P
Anna Maria Nadal

Il Direttore
G. Serra




Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al PRG vigente ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l’art. 17 della L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 86 del Consiglio Comunale del 27/3/2001 (mecc. n. 01-02579/09) con la quale è stata adottata la variante parziale n. 45 al vigente P.R.G. - ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.U.R. - riguardante gli immobili ubicati tra Corso Galileo Ferraris e Corso Sebastopoli.

Rende noto

che ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 17 della L.R. 56/77 n. e s.m.i., la suddetta deliberazione, con relativi allegati, è pubblicata e depositata presso l’Albo Pretorio della Città per la durata di 30 giorni consecutivi a far data dal 14/5/2001 al 12/6/2001 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e precisamente dal 29/5/2001 al 12/6/2001, chiunque può presentare per iscritto osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Il Dirigente Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano




Comune di Torino - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Avviso

Il Dirigente

- Visto il Piano Regolatore Generale della Città approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3 - 45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul BUR n. 21 del 24 maggio 1995;

- Vista la legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i.;

- Vista la legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56;

- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

- Vista la legge 8 agosto 1992 n. 359;

- Visto il D.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e s.m.i.;

- Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Rende noto

che con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12/3/2001 (n. mecc. 2001 01834/09), immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano di esproprio degli immobili destinati a sistemazione viabile della via Torrazza Piemonte tra le vie Carnia e Somalia. La deliberazione specificata ed i relativi allegati costituiti dalla relazione esplicativa delle opere, dalle mappe catastali, dall’elenco catastale dei proprietari e dall’estratto del foglio del PRGC, sono depositati presso il Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche - (via Avellino, 6 - 4º piano, orario d’ufficio). Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dopo la notifica dello stesso.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, gli interessati possono presentare osservazioni ed eventuali documenti contenenti ogni informazione utile al fine di determinare la valutazione e la consistenza dell’immobile presso il Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche -(via Avellino, 6 - 4º piano, orario d’ufficio).

Gli immobili oggetto del procedimento espropriativo sono individuati come segue:

Ditta n. 1- F. 1456 n. 444p. - mq. 235

Demanio dello Stato - Ramo Ferrovie (Metropolis)

Ditta n. 1/1- F. 1456 n.271p.-268p. - mq. 360

Demanio dello Stato - Ramo Ferrovie (Metropolis)

Ditta n. 2 - F. 1456 n. 270p. - mq. 15

Bedano Giuseppe

Ditta n. 3 - F. 1456 n. 277p. - mq. 65

Botta Antonio,

Botta Michele

Botta Sebastiano

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’unità organizzativa responsabile è il Settore Procedure Amministrative Urbanistiche - Ufficio Espropri il cui Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Filippone (via Avellino, 6 - 4º piano, orario d’ufficio).

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall’art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205.

Il Dirigente del Settore Procedure
Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano




Comune di Torino - Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

Avviso

Il Dirigente

- Visto il Piano Regolatore Generale della Città approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R.P. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Vista la Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i.;

- Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56;

- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

- Vista la Legge 8 agosto 1992 n. 359;

- Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e s.m.i.;

- Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Rende noto

che, con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 febbraio 2001 (n. mecc. 2001 00465/09), immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano di esproprio degli immobili necessari all’apertura e alla sistemazione viabile di via Paolo Veronese tra via Vaninetti e via Fea. La deliberazione specificata ed i relativi allegati costituiti dalla relazione esplicativa delle opere, dalle mappe catastali, dall’elenco catastale dei proprietari e dalla planimetria del P.R.G.C., sono depositati presso il Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche (via Avellino n. 6 - 4° piano - orario 9,00/15,00).

Il presente avviso sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dopo la notifica dello stesso.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, gli interessati possono presentare osservazioni ed eventuali documenti contenenti ogni informazione utile al fine di determinare la valutazione e la consistenza dell’immobile, presso il Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche (via Avellino n. 6 - 4° piano).

Gli immobili oggetto del procedimento espropriativo sono così individuati:

Ditta 1 - NCT F.1054 n. 9 parte - G. Paracchi S.p.A.

Ditta 1/1 - NCT F. 1054 Strade pubbliche parte e F. 1078 Strade pubbliche parte

- G. Paracchi S.p.A.

Ditta 1/2 - NCT F. 1054 Strade pubbliche parte - G. Paracchi S.p.A.

Ditta 2 - NCT F. 1054 n.60 parte - Società Anonima Fondi Rustici ed urbani

Ditta 3 - NCT F. 1078 n. 215 parte-strade pubbliche parte - Macario Ban Bernardo, Macario Ban Ferina

Ditta 5 - NCT F. 1078 strade pubbliche parte - Macario Ban Ferina, Troglia Ieri Paola Margherita

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’unità organizzativa responsabile è il Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche - Uff. Espropri - ed il Responsabile del procedimento è Filippone dott. Giuseppe (via Avellino,6 - 4° piano).

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che contro il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nei termini di cui all’art. 21 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come modificata dall’art. 1 della Legge 21 luglio 2000 n. 205.

Il Dirigente Settore
Procedure Amministrative Urbanistiche
Paola Virano




Comune di Valfenera (Asti)

Avviso ad opponendum

Il Sindaco

Ai sensi dell’art. 189 del D.P.R. n. 554/1999

avverte

che avendo l’impresa PA.RE.D. S.r.l., con sede in Torino, via Regaldi n. 14, esecutrice dell’appalto relativo ai lavori di realizzazione dell’impianto sportivo (completamento spogliatoi, campo tennis, bocciodromo, recinzione), ultimati i relativi lavori in data 30/1/2001, chiunque vanti crediti verso di questa per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dell’appalto anzidetto, deve presentare a questo Comune istanza corredata dei relativi titoli entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall’impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Valfenera, 23 maggio 2001

Il Sindaco
Giuseppe Camisola




Comune di Varallo Pombia (Novara)

Avviso di deposito degli atti espropriativi per la realizzazione di una rotatoria sulla s.s. 32 al km. 26 + 320 in corrispondenza con via Mirabella

Il Responsabile Area Tecnica

Vista la delibera n. 60 in data 13.6.2000 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una rotatoria sulla S.S. 32 al Km. 26+320 in corrispondenza con via Mirabella, disponendo il deposito degli atti relativi alla procedura espropriativa

AVVISA

che presso la segreteria di questo Comune sono depositati, a far tempo dal 01.06.2001, ai sensi e per effetto dell’art. 10 della legge 22.10.1971 n. 865, gli atti progettuali ed espropriativi per la realizzazione dei lavori di cui all’oggetto, interessati gli immobili di cui al piano particolareggiato allegato alla delibera di G.C. n. 60 del 16.6.2000.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e all’Albo Pretorio del Comune chi ne ha interesse può presentare osservazioni redatte in carta libera, contenenti altresì le informazioni e le certificazioni richieste ai sensi degli art. 16 e 17 della legge 865/71, depositandole nella segreteria di questo Comune.

Le informazioni devono fornire ogni elemento utile alla determinazione della consistenza dell’immobile soggetto all’esproprio e documentare se l’immobile sia coltivato dal proprietario diretto coltivatore o da fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante. Analogo avviso è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune e sarà notificato agli espropriandi nelle forme di legge.

Il presente avviso è esente da bollo, ai sensi dell’art. 22 - tab- B - D.P.R. 642/72, in quanto procedimento espropriativo.

Varallo Pombia, 10 maggio 2001

Il Responsabile Area Tecnica
Giovanni Galoardi




Comune di Vercelli - Settore Sviluppo Urbano

Decreto n. 1/2001

Il Direttore Settore Sviluppo Urbano

- Visti gli artt. 7 e 71 della legge n. 2359/1865 nonchè l’art. 20 della legge 22.10.1971, n. 865;

- Visto l’art. 3 del D.P.R. 15.1.1972, n. 8;

- Visto il D.L. 2.5.1974, n° 115, modificato e convertito nella legge- 27.6.1974, n. 247;

- Vista la legge 28.1.1977;

- Visto l’ultimo comma dell’art. 106 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616;

- Vista la legge regionale 5.12.1977, n. 56;

- Vista la legge 3.1.1978, n. 1;

- Vista la legge 29.7.1980, n. 385;

- Visto il D.L. 29.5.1982, n. 298, convertito nella legge 29.7.1982, n. 481;

- Vista la deliberazione di Consiglio Comunale 14 ottobre 1996 n. 92 con la quale è stata approvata la variante urbanistica ai sensi dell’art. 1 della Legge 1/1978 e contestualmente approvato il progetto per la costruzione dei laboratori didattici, a servizio della II Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino;

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 5 dicembre 1996 n. 1081, con la quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza delle aree occorrenti alla costruzione dei laboratori didattici, a servizio della II Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino., l’emissione del relativo decreto e nominato il tecnico per la redazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare;

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale 25 marzo 1997 n. 247 con la quale è stata disposta a favore del Comune di Vercelli l’espropriazione degli immobili sottoindicati ed è stato inoltre indicato di procedere all’espropriazione ed all’occupazione permanente e definitiva degli immobili, per le ragioni e giustificazioni che precedono;

- Visto il Decreto 7 giugno 2000, n. 1 con il quale è stata pronunciata l’espropriazione per pubblica utilità del solo ente censito al N.C.E.U. - Provincia di Vercelli - Comune censuario di Vercelli - Foglio 88 - mappale 106 - partita 5083 - categoria catastale D/8 - in capo a Garavelli Carlo (omissis)  e ritenuto di provvedere all’integrazione del Decreto con riferimento ai mappali omessi (Fg. 88 mappale 239 sub 2 - mappale 240 e mappale 239 sub 1 categoria A/4 - classe 2 - consistenza 2,5 vani - partita 5083 in capo a Garavelli Carlo (omissis) ma già indicati nella deliberazione di Giunta 25 marzo 1997 n. 247;

- Dato atto che l’indennità di esproprio relativa agli immobili di cui al successivo art. 1, approvata con la sopra richiamata deliberazione, è stata versata alla Cassa DD.PP. in data 28.5.1997, giusto quietanza della Tesoreria Provinciale dello Stato del 28.5.1997 n. 1167, a favore dell’avente diritto.

decreta

Art. 1

A favore del Comune di Vercelli è pronunciata l’espropriazione degli immobili occorrenti per la costruzione dei laboratori didattici, a servizio della II Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino, appresso descritti:

N.C. E.U. - Provincia di Vercelli - Comune censuario di Vercelli - Foglio 88 - partita

5083 - Fg. 88 mappale 239 sub 2 - mappale 240 e mappale 239 sub 1 categoria A/4 - classe 2 - consistenza 2,5 vani - in capo a Garavelli Carlo (omissis)

- L’Amministrazione Comunale di Vercelli è pertanto autorizzata a procedere all’occupazione permanente e definitiva degli immobili indicati.

Art. 2

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili.

L’Amministrazione Comunale provvederà inoltre, con ogni urgenza, alla trascrizione del presente decreto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari, e adempirà altresì a tutte le formalità necessarie affinchè le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con il presente decreto.

Art. 3

Copia del presente provvedimento espropriativo sarà comunicato alla Regione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Vercelli, 10 maggio 2001

Il Direttore del Settore
Sviluppo Urbano
Liliana Patriarca




C.R.E.A. S.p.A - Savigliano (Cuneo)

Tariffe di consumo acqua potabile per l’utenza dell’acquedotto di Savigliano (CN)

La C.R.E.A. S.p.A. Filiale Nord Ovest determina le seguenti tariffe massime per l’erogazione acqua potabile agli utenti dell’Acquedotto di Savigliano decorrenza 1 gennaio 2001. La presente pubblicazione annulla e sostituisce quella sul BUR n. 20 del 16/5/2001.

A) Utenze domestiche:
- agevolata fino a 20 mc/quad. (min. garantito)    L/mc    305
- base da 21 a 30 mc/quadrimestre    L/mc    945
- 1° supero da 31 a 45mc/ quadrimestre    L/mc    1.420
- 2° supero oltre i 45 mc/quadrimestre    L/mc    1.760
B) Usi diversi dal domestico:
1) Allevamento animali consumo libero    L/mc    470
2) Uso artigianale:
- base fino a 20 mc/quad. (min. garantito)    L/mc    945
- 1° supero da 21 a 30mc/quadrimestre    L/mc    1.420
- 2° supero oltre i 30 mc/quadrimestre    L/mc    1.760
3) Uso commerciali:
- base fino a 40 mc/quad. (min. garantito)    L/mc    945
- 1° supero da 41 a 60 mc/quadrimestre    L/mc    1.420
- 2° supero oltre i 60 mc/quadrimestre    L/mc    1.760
4) Uso industriale:
- base fino a 60 mc/quad. (min. garantito)    L/mc    945
- 1° supero da 61 a 90 mc/quadrimestre    L/mc    1.420
- 2° supero oltre i 90 mc/quadrimestre    L/mc    1.760
5) Bocche antincendio UNI 45 a quadrimestre    L/cad.    5.000
C) Nolo contatore:
- fino a 100 mc/mese canone mensile L 450    L/a    5.400
- da 101 a 500 mc/mese canone mensile L 750    L/a    9.000
- da 501 a 1.500 mc/mese canone mensile L 2.000    L/a    24.000
- oltre i 1.500 mc/mese canone mensile L 4.000    L/a    48.000
Tariffa servizio fognatura    L/mc    170;
Tariffa servizio depurazione    L/mc    500.




Istituto Ernesta Troglia - Ciriè (Torino)

Alienazione di uno stabile sito in Torino, Corso Sebastopoli n. 226 procedura competitiva per l’individuazione di un consulente immobiliare

Città di Ciriè - Cap. 10073 - Provincia di Torino - Istituto Ernesta Troglia (I.P.A.B.) 10073 Ciriè, Via Cibrario n. 14 - Telefono e fax 011 9206801.

E’ indetta una procedura competitiva a norma dell’art. 4 della Legge 488/1999 per l’individuazione di un consulente immobiliare per le operazioni connesse con l’alienazione dell’immobile. La presente procedura è aperta a primarie società nazionali ed estere che possono dimostrare specifica esperienza, professionalità ed affidabilità in relazione alla consulenza richiesta da questo Istituto.

Le buste d’offerta dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12,00 di mercoledì 20 Giugno 2001 al seguente indirizzo: Istituto Ernesta Troglia - Via Luigi Cibrario n. 14 - 10073 Ciriè TO. Il recapito delle offerte è ad esclusivo carico e rischio del mittente, se per qualsiasi motivo non perverrà in tempo utile.

Sulla busta esterna dovrà tassativamente comparire la dicitura:

“Contiene offerta per la selezione di un consulente immobiliare per l’alienazione immobile Corso Sebastopoli”.

1. La busta dovrà contenere:

1. Domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con le seguenti indicazioni verificabili a richiesta dell’Istituto:

a - indicazione della denominazione o della ragione sociale del concorrente, indirizzo, recapito telefonico e fax, codice fiscale o partita IVA;

b - iscrizione a una delle Camere di Commercio, con l’indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto della attività, nonchè le generalità degli amministratori;

c - inesistenza, in capo ai legali rappresentanti, di alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 12 del Decreto Legislativo 157/1995 e s.m.i.;

d - descrizione delle attività analoghe a quella richiesta in esito a questa gara, svolta nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando;

e - descrizione dell’organico della società, con l’elenco dei titoli di studio e professionali dei soggetti che saranno concretamente responsabili nel caso di affidamento del presente incarico;

f - l’assenza, a carico dei predetti soggetti, di qualsiasi situazione di conflitto di interessi con i compiti propri della presente consulenza.

La domanda di partecipazione dovrà recare la firma del legale rappresentante (è ammessa, in luogo dell’autenticazione, la presentazione, unitamente alla domanda, di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, a norma dell’art. 3, comma 11, della Legge 127/97.

2. Busta contenente l’offerta, che dovrà indicare:

a - il prezzo minimo garantito all’Istituto in esito alla vendita avendo cura di indicare nella proposta che gli oneri relativi alla consulenza e all’assistenza alla vendita rimarranno a carico dell’eventuale acquirente e saranno quindi compresi nel prezzo che sarà offerto all’Istituto;

b - modalità di pagamento proposte e termine massimo garantito per la conclusione della consulenza e l’incasso del corrispettivo da parte dell’Istituto.

Il consulente sarà scelto sulla base dei seguenti criteri, in ordine decrescente d’importanza:

- Prezzo

- Tempi di pagamento

- Garanzie

L’Istituto si riserva la facoltà di non addivenire all’affidamento dell’incarico in caso di proposte non soddisfacenti.

Informazioni e documentazione di gara possono essere richieste alla Segreteria dell’Istituto, 10073 Ciriè (TO) via Cibrario n. 14 - Telefono e Fax: 0119206801.

Ciriè, 14 maggio 2001

Il Presidente
Sergio Tedeschi




Liquigas S.p.A. - Brescia

Tariffe gas

Elenchi dei Comuni e delle relative tariffe (norma di delibera di proroga n. 25/01) in vigore dal 1º gennaio 2001 relativamente agli impianti canalizzati di G.P.L. così di seguito specificati:

Impianto/comune    Prov.    Tariffa in vigore 1/1/01
Comune di Donato    B1    Lit./mc 3.877,75
Comune di Scopa    VC    Lit./Mc. 5.420,83
Comune di Rimasco    VC    Lit./Mc 5.420,83
Comune di Breia    VC    Lit./Mc 5.420,83
Comune di Boccioleto    VC    Lit./Mc 5.420,83
Comune di Rima    VC    Lit./MC 5.420,83

Palazzo C.se, 3 maggio 2001

Liquigas S.p.A.
Filiale Piemonte - Liguria
Il Responsabile di Filiale
Andrea Vallino




Provincia di Cuneo

Avviso di asta pubblica

Questa Amministrazione indice asta pubblica da esperirsi ex art. 73 lett. c) del R.D. 23.5.1924, n. 827, per l’alienazione dell’edificio con cortile interno, sito in Corso Piave, ubicato in area urbana del Comune di Alba.

Prezzo a base d’asta Lire 1.500.000.000= Euro 774.685,35=.

L’avviso integrale, pubblicato a norma di legge, potrà essere consultato sul sito internet: www.provincia.cuneo.it e ritirato, in orario d’ufficio, presso il Settore Contratti della Provincia di Cuneo - Corso Nizza n. 21 - 12100 Cuneo (Tel. 0171/445552 - Telefax 0171/445248).

Scadenza offerte: 17 luglio 2001.

Cuneo, 14 maggio 2001

Il Presidente
Giovanni Quaglia




Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 141-101185/2001 del 4/5/2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 141-101185/2001 del 4/5/2001

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Caprie la concessione di derivazione di acqua dalla Sorgente “Fontana Ciapè” tributaria del T. Sessi (EAP 238/6) in Comune di Caprie - reg. Celle, in misura di mod. medi 0,10 per uso idropotabile senza restituzione.

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo relativo al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo le periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 30.3.2000:

(omissis)

Art. 5 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Art. 6 - Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione

A norma dell’art. 8, comma 3, della L.R. 30.4.1996 n. 22, l’utilizzazione a fini potabili dell’acqua è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dal D.P.R. 24.5.1988 n. 236 ed a condizione che l’acqua, ove occorra, sia sottoposta ad idoneo trattamento potabilizzante ed a periodiche analisi di potabilità.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e nel caso di accertate infrazioni, applicare a carico del titolare della concessione, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

(omissis)

Art. 9 - Canone

A far tempo dal provvedimento di concessione, la ditta concessionaria, deve corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno e anticipatamente, l’annuo canone di L. 530.000 (cinquecentotrentamila) ai sensi dell’art. 35 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, definito come importo minimo per derivazioni per il consumo umano ai sensi della L. 5/1/1994 n. 36 e successive integrazioni: è fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’articolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica. Al riguardo e per un periodo di anni tre dall’entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285. Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 11 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., della L.R. 30.4.96 n. 22, della D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, della L. 8.8.95 n. 431, della L.R. 19.8.1989 n. 45, della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.lgs 11.5.99 n. 152 e delle relative norme e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

(omissis)




Società per la Cremazione di Torino

Convocazione di assemblea

Ai sensi degli articoli 11 e 13 dello Statuto Sociale, i Soci della Società per la cremazione di Torino sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno 9 giugno 2001 alle ore 23, presso la sede della Società in Corso Novara 147 B - Torino e in seconda convocazione alle ore 15 di mercoledì 13 Giugno 2001 in Torino presso Il Centro Congressi “Torino Incontra” - Sala Einaudi - Via Nino Costa 8 (vicino P.zza Valdo Fusi)

Ore 14-14,45: Registrazione presenze Soci

Ore 15: Inizio lavori assembleari per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Nomina del Segretario dell’Assemblea e di due Scrutatori e modalità svolgimento Assemblea.

2) Relazione del Presidente.

3) Bilancio dell’esercizio 2000. Relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione. Relazione dei Sindaci.

4) Conto Economico di previsione esercizio 2001.

5) Nomina di 4 Consiglieri, per compiuto mandato.

6) Ratifica della cooptazione, effettuata dal Consiglio Direttivo, del Socio avv. Riccardo Ludogoroff in sostituzione del Socio dott. Giuseppe Bertasso, dimissionario.

7) Approvazione del verbale.

Il Bilancio dell’esercizio 2000 è consultabile dai Signori Soci, presso la Servizi per la cremazione, Corso Turati 11 C, dalle ore 9 alle ore 12, dal giorno 1 giugno al giorno precedente l’Assemblea.

Il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio per mezzo di delega.

Torino, 23 maggio 2001

Il Presidente
Luciano Scagliarini