Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2001, n. 43-2934
Anagrafe informatizzata degli allevamenti. Interventi straordinari
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) Presso ogni ASL, le attività di registrazione informatizzata ed accettazione
nella Banca dati regionale, di cui al punto 2 della presente Deliberazione,
delle informazioni riguardanti gli allevamenti e gli animali allevati,
con particolare riferimento allanagrafe bovina, sono gestite da un apposito
Ufficio Anagrafe Veterinaria.
LUfficio Anagrafe costituisce unità operativa non autonoma dellarea di
Sanità Animale dei Servizi Veterinari delle ASL.
LUfficio Anagrafe dispone di dotazioni informatiche e personale sufficienti
ad assicurare:
a) la registrazione dei bovini nuovi nati e il rilascio del passaporto
informatizzato entro 14 giorni;
b) la registrazione quotidiana degli scambi di animali che vengono segnalati
dagli allevatori;
c) la iscrizione entro 14 giorni dei bovini di origine estera, almeno fino
a quando il Ministero della Sanità non ne assicura la iscrizione automatica
su segnalazione dello Stato membro speditore;
d) la registrazione immediata degli animali morti in stalla e il rilascio
del passaporto per quelli
che ne risultino sprovvisti;
e) la registrazione automatica delle macellazioni di animali originari
degli allevamenti di competenza, sulla base dei dati informatizzati trasmessi
dallOsservatorio regionale per le profilassi pianificate delle malattie
del bestiame;
f) il rilascio del passaporto a tutti i bovini che ne sono ancora sprovvisti,
con precedenza per i capi destinati agli scambi; il passaporto deve riportare
lesatta sequenza degli identificativi di stalla e di matricola auricolare
registrata negli archivi informatizzati;
g) le attività di sportello per gli allevatori, con la finalità di:
* accogliere le informazioni e valutare lidoneità e la completezza dei
dati necessari per linformatizzazione;
* respingere o rettificare le comunicazioni incomplete;
* fornire agli interessati o loro delegati, le informazioni anagrafiche
necessarie per i premi zootecnici o per altre finalità.
h) laffidamento al competente Nucleo Interarea di Vigilanza Veterinaria
di eventuali accertamenti per presunte irregolarità nella gestione anagrafica
degli allevamenti;
i) la fornitura dei riepiloghi di stalla necessari per gli interventi veterinari
negli allevamenti eseguiti dal personale delle aree di Sanità Animale e
di Igiene delle produzioni zootecniche;
j) le periodiche trasmissioni di dati alla Banca dati regionale di cui
al punto 2 della presente Deliberazione;
k) tutte le informazioni desumibili dallanagrafe, necessarie ai Responsabili
di Area per la programmazione delle attività di pertinenza.
Il responsabile dellUnità Operativa Ufficio Anagrafe garantisce:
- il regolare svolgimento ordinario delle attività dellufficio;
- la segnalazione di eventuali disservizi o problemi operativi;
- la rendicontazione periodica delle attività svolte e dei loro costi.
LUfficio Anagrafe è costituito di una sede centrale e di articolazioni
territoriali che consentano di offrire un servizio decentrato che agevoli
i rapporti con gli allevatori. Tutte le sedi devono esssere collegate attraverso
la rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), la cui
gestione è affidata al Consorzio per il sistema informativo (CSI), in modo
da consentire lo scambio informatizzato dei dati.
2) Presso lOsservatorio regionale per le profilassi pianificate delle
malattie del bestiame, istituito con D.P.G.R. del 16 marzo 1994, n. 1023,
sono raccolte ed elaborate secondo le esigenze della programmazione regionale
le informazioni relative a tutte le aziende di allevamento ed ai capi bovini
originari, allevati o macellati nel territorio regionale. Le informazioni
trasmesse dalle ASL e dallIstituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
della Liguria e della Valle dAosta costituiscono la Banca dati regionale
dellanagrafe bovina.
3) Gli allevatori provvedono a mantenere aggiornata lanagrafe informatizzata
segnalando alla ASL entro 7 giorni:
a) qualsiasi variazione delle specie allevate, della sede, della titolarità,
della ragione sociale o degli identificativi fiscali che riguardano lazienda
di allevamento nonché leventuale cessazione di attività;
b) ogni nascita, morte, introduzione o uscita di capi bovini, come stabilito
dal D.P.R. 19/10/2000, n. 437:
- attraverso la trasmissione dei dati del registro informatizzato, istituito
secondo le procedure fissate dallAssessorato alla Sanità;
- attraverso linvio del cedolino dei nuovi nati, di copia dei passaporti
degli animali introdotti dallestero e di copia del modello 4 per ogni
acquisto o cessione di capi.
La trasmissione dei dati per via informatica è obbligatoria per i centri
di raccolta, per i mercati, nonché per le stalle di sosta e i centri di
condizionamento ed ingrasso ad elevata intensità di scambi individuati
dal Servizio Veterinario dellASL.
Le comunicazioni incomplete, illeggibili o errate saranno respinte e dovranno
essere regolarizzate entro 7 giorni.
Per la regolarizzazione, le ASL, sentito lAssessorato alla Sanità, stabiliscono
la compartecipazione alle spese dellallevatore interessato.
4) Gli allevatori che intendono presentare domanda di premio zootecnico
devono preventivamente verificare la posizione anagrafica dellallevamento
e dei capi a premio:
- attraverso le schede per tubercolosi o brucellosi informatizzate rilasciate
dal Servizio Veterinario in seguito ai controlli sanitari; oppure:
- attraverso la scheda anagrafica rilasciata gratuitamente dallUfficio
Anagrafe Veterinaria
della ASL, su richiesta dellallevatore o della Associazione o Organizzazione
di appartenenza.
Eventuali discordanze tra le schede anagrafiche e la effettiva situazione
aziendale devono essere segnalate allUfficio Anagrafe Veterinaria entro
7 giorni dal rilascio.
5) I titolari di impianti di macellazione sono tenuti a registrare informaticamente
i dati identificativi relativi ai bovini macellati e allazienda di provenienza,
come stabilito dal D.P.R. 19/10/2000, n. 437. Il Servizio Veterinario,
Area di Igiene della produzione e commercializzazione alimenti di origine
animale, verifica le registrazioni, trasmesse al più tardi entro 7 giorni
dalla data di macellazione, e richiede la regolarizzazione entro 7 giorni
delle informazioni erronee, incomplete o mancanti.
I titolari degli impianti, dopo verifica favorevole, inoltrano le informazioni
alla Banca dati regionale di cui al punto 2 della presente deliberazione,
secondo le modalità stabilite dallAssessorato Regionale alla Sanità.
Le informazioni errate dovranno essere regolarizzate con le procedure previste
dal terzo e quarto comma dellarticolo 3 del presente provvedimento.
6) I Servizi Veterinari delle ASL provvedono alla verifica delle anagrafiche
aziendali:
- nel corso delle ispezioni e visite ordinarie effettuate presso gli allevamenti
da personale delle aree di Sanità Animale e di Igiene degli allevamenti
e delle produzioni zooteniche;
- nel corso delle ispezioni dei Nuclei Interarea di Vigilanza Veterinaria,
che devono garantire almeno:
a) un controllo casuale sul 10% delle aziende , ogni anno;
b) gli accertamenti demandati dallUfficio Anagrafe per escludere o confermare
presunte irregolarità nella gestione anagrafica degli allevamenti;
- nel corso delle operazioni di macellazione, verificando la regolarità
delle documentazioni di scorta, la corretta registrazione informatizzata
dei passaporti dei capi macellati ed il regolare invio dei dati informatizzati
alla Banca dati regionale di cui al punto 2 della presente deliberazione.
7) E istituito un Centro Servizi per la Banca dati regionale di cui allarticolo
2 che opera secondo le indicazioni dellAssessorato Regionale alla Sanità
per:
- favorire lintegrazione delle banche dati veterinarie esistenti presso
le ASL del Piemonte;
- agevolare la raccolta e la trasmissione dei dati con strumenti informatici
aggiornati ed adeguati;
- valorizzare le possibilità di impiego dei dati disponibili per le finalità
della programmazione sanitaria ed agricola;
- sorvegliare il funzionamento del sistema, evidenziando le eventuali cause
di disservizio.
Il Centro Servizi si avvale in particolare della collaborazione del Centro
Elaborazione Dati dellASL 17 di Savigliano che realizza e aggiorna le
dotazioni di programmi informatici per la gestione del sistema informativo
veterinario, a disposizione gratuita delle ASL, e dellOsservatorio regionale
per le profilassi pianificate delle malattie del bestiame che ha sede presso
lIstituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino.
Le ASL che non si avvalgono delle suddette dotazioni di programmi informatici,
assicurano comunque la trasmissione dei dati sulla base degli standard
regionali.
Il Centro Servizi può essere incaricato dalla Regione di specifiche verifiche
anagrafiche concernenti la corresponsione di premi zootecnici o la realizzazione
di programmi di miglioramento o sostegno nel comparto zootecnico.
I Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL 4,
13, 15 e 20 concorrono ad assicurare le funzioni di integrazione delle
banche dati esistenti presso le ASL del Piemonte secondo programmi concordati
con lAssessorato alla Sanità.
8) La Regione Piemonte, per agevolare lutilizzo e laggiornamento della
Banca dati regionale di cui al punto 2 della presente deliberazione, garantisce
sul proprio indirizzo di accesso alla rete la consultazione dei codici
identificativi delle aziende e dei capi bovini presenti e registrati in
ciascuna ASL del Piemonte.
9) Per garantire la continuità e la regolarità delle operazioni di identificazione
dei bovini, nelle more della completa organizzazione delle modalità previste
dal D.P.R. n° 437/2000, la fornitura dei marchi auricolari ad opera dei
Servizi Veterinari delle ASL è prorogata al 31/12/2001, con le modalità
già in uso.
Lallevatore che constata lo smarrimento di anche solo uno dei marchi auricolari
di identificazione di uno dei bovini dellazienda deve darne immediata
comunicazione al Servizio Veterinario dellASL. La sostituzione dei marchi
smarriti è assicurata dal Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia
Veterinaria di Cuneo. Il Presidio tiene aggiornata una registrazione dei
marchi sostituiti per la prevenzione di abusi e frodi.
10) Con successiva deliberazione di Giunta verranno individuate le risorse
finanziarie occorrenti, tenendo conto delle assegnazioni del Ministero
della Sanità di cui alla Legge 19/1/2001, n. 3, Misure per il potenziamento
della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina,
e dellintervento economico da parte degli Assessorati Regionali alla Sanità
e alla Agricoltura.
(omissis)