Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2001, n. 43-2934

Anagrafe informatizzata degli allevamenti. Interventi straordinari

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) Presso ogni ASL, le attività di registrazione informatizzata ed accettazione nella Banca dati regionale, di cui al punto 2 della presente Deliberazione, delle informazioni riguardanti gli allevamenti e gli animali allevati, con particolare riferimento all’anagrafe bovina, sono gestite da un apposito Ufficio Anagrafe Veterinaria.

L’Ufficio Anagrafe costituisce unità operativa non autonoma dell’area di Sanità Animale dei Servizi Veterinari delle ASL.

L’Ufficio Anagrafe dispone di dotazioni informatiche e personale sufficienti ad assicurare:

a) la registrazione dei bovini nuovi nati e il rilascio del passaporto informatizzato entro 14 giorni;

b) la registrazione quotidiana degli scambi di animali che vengono segnalati dagli allevatori;

c) la iscrizione entro 14 giorni dei bovini di origine estera, almeno fino a quando il Ministero della Sanità non ne assicura la iscrizione automatica su segnalazione dello Stato membro speditore;

d) la registrazione immediata degli animali morti in stalla e il rilascio del passaporto per quelli

che ne risultino sprovvisti;

e) la registrazione automatica delle macellazioni di animali originari degli allevamenti di competenza, sulla base dei dati informatizzati trasmessi dall’Osservatorio regionale per le profilassi pianificate delle malattie del bestiame;

f) il rilascio del passaporto a tutti i bovini che ne sono ancora sprovvisti, con precedenza per i capi destinati agli scambi; il passaporto deve riportare l’esatta sequenza degli identificativi di stalla e di matricola auricolare registrata negli archivi informatizzati;

g) le attività di sportello per gli allevatori, con la finalità di:

* accogliere le informazioni e valutare l’idoneità e la completezza dei dati necessari per l’informatizzazione;

* respingere o rettificare le comunicazioni incomplete;

* fornire agli interessati o loro delegati, le informazioni anagrafiche necessarie per i premi zootecnici o per altre finalità.

h) l’affidamento al competente Nucleo Interarea di Vigilanza Veterinaria di eventuali accertamenti per presunte irregolarità nella gestione anagrafica degli allevamenti;

i) la fornitura dei riepiloghi di stalla necessari per gli interventi veterinari negli allevamenti eseguiti dal personale delle aree di Sanità Animale e di Igiene delle produzioni zootecniche;

j) le periodiche trasmissioni di dati alla Banca dati regionale di cui al punto 2 della presente Deliberazione;

k) tutte le informazioni desumibili dall’anagrafe, necessarie ai Responsabili di Area per la programmazione delle attività di pertinenza.

Il responsabile dell’Unità Operativa “Ufficio Anagrafe” garantisce:

- il regolare svolgimento ordinario delle attività dell’ufficio;

- la segnalazione di eventuali disservizi o problemi operativi;

- la rendicontazione periodica delle attività svolte e dei loro costi.

L’Ufficio Anagrafe è costituito di una sede centrale e di articolazioni territoriali che consentano di offrire un servizio decentrato che agevoli i rapporti con gli allevatori. Tutte le sedi devono esssere collegate attraverso la rete unitaria della pubblica amministrazione regionale (RUPAR), la cui gestione è affidata al Consorzio per il sistema informativo (CSI), in modo da consentire lo scambio informatizzato dei dati.

2) Presso l’Osservatorio regionale per le profilassi pianificate delle malattie del bestiame, istituito con D.P.G.R. del 16 marzo 1994, n. 1023, sono raccolte ed elaborate secondo le esigenze della programmazione regionale le informazioni relative a tutte le aziende di allevamento ed ai capi bovini originari, allevati o macellati nel territorio regionale. Le informazioni trasmesse dalle ASL e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta costituiscono la Banca dati regionale dell’anagrafe bovina.

3) Gli allevatori provvedono a mantenere aggiornata l’anagrafe informatizzata segnalando alla ASL entro 7 giorni:

a) qualsiasi variazione delle specie allevate, della sede, della titolarità, della ragione sociale o degli identificativi fiscali che riguardano l’azienda di allevamento nonché l’eventuale cessazione di attività;

b) ogni nascita, morte, introduzione o uscita di capi bovini, come stabilito dal D.P.R. 19/10/2000, n. 437:

- attraverso la trasmissione dei dati del registro informatizzato, istituito secondo le procedure fissate dall’Assessorato alla Sanità;

- attraverso l’invio del cedolino dei nuovi nati, di copia dei passaporti degli animali introdotti dall’estero e di copia del modello 4 per ogni acquisto o cessione di capi.

La trasmissione dei dati per via informatica è obbligatoria per i centri di raccolta, per i mercati, nonché per le stalle di sosta e i centri di condizionamento ed ingrasso ad elevata intensità di scambi individuati dal Servizio Veterinario dell’ASL.

Le comunicazioni incomplete, illeggibili o errate saranno respinte e dovranno essere regolarizzate entro 7 giorni.

Per la regolarizzazione, le ASL, sentito l’Assessorato alla Sanità, stabiliscono la compartecipazione alle spese dell’allevatore interessato.

4) Gli allevatori che intendono presentare domanda di premio zootecnico devono preventivamente verificare la posizione anagrafica dell’allevamento e dei capi a premio:

- attraverso le schede per tubercolosi o brucellosi informatizzate rilasciate dal Servizio Veterinario in seguito ai controlli sanitari; oppure:

- attraverso la scheda anagrafica rilasciata gratuitamente dall’Ufficio Anagrafe Veterinaria

della ASL, su richiesta dell’allevatore o della Associazione o Organizzazione di appartenenza.

Eventuali discordanze tra le schede anagrafiche e la effettiva situazione aziendale devono essere segnalate all’Ufficio Anagrafe Veterinaria entro 7 giorni dal rilascio.

5) I titolari di impianti di macellazione sono tenuti a registrare informaticamente i dati identificativi relativi ai bovini macellati e all’azienda di provenienza, come stabilito dal D.P.R. 19/10/2000, n. 437. Il Servizio Veterinario, Area di Igiene della produzione e commercializzazione alimenti di origine animale, verifica le registrazioni, trasmesse al più tardi entro 7 giorni dalla data di macellazione, e richiede la regolarizzazione entro 7 giorni delle informazioni erronee, incomplete o mancanti.

I titolari degli impianti, dopo verifica favorevole, inoltrano le informazioni alla Banca dati regionale di cui al punto 2 della presente deliberazione, secondo le modalità stabilite dall’Assessorato Regionale alla Sanità.

Le informazioni errate dovranno essere regolarizzate con le procedure previste dal terzo e quarto comma dell’articolo 3 del presente provvedimento.

6) I Servizi Veterinari delle ASL provvedono alla verifica delle anagrafiche aziendali:

- nel corso delle ispezioni e visite ordinarie effettuate presso gli allevamenti da personale delle aree di Sanità Animale e di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zooteniche;

- nel corso delle ispezioni dei Nuclei Interarea di Vigilanza Veterinaria, che devono garantire almeno:

a) un controllo casuale sul 10% delle aziende , ogni anno;

b) gli accertamenti demandati dall’Ufficio Anagrafe per escludere o confermare presunte irregolarità nella gestione anagrafica degli allevamenti;

- nel corso delle operazioni di macellazione, verificando la regolarità delle documentazioni di scorta, la corretta registrazione informatizzata dei passaporti dei capi macellati ed il regolare invio dei dati informatizzati alla Banca dati regionale di cui al punto 2 della presente deliberazione.

7) E’ istituito un Centro Servizi per la Banca dati regionale di cui all’articolo 2 che opera secondo le indicazioni dell’Assessorato Regionale alla Sanità per:

- favorire l’integrazione delle banche dati veterinarie esistenti presso le ASL del Piemonte;

- agevolare la raccolta e la trasmissione dei dati con strumenti informatici aggiornati ed adeguati;

- valorizzare le possibilità di impiego dei dati disponibili per le finalità della programmazione sanitaria ed agricola;

- sorvegliare il funzionamento del sistema, evidenziando le eventuali cause di disservizio.

Il Centro Servizi si avvale in particolare della collaborazione del Centro Elaborazione Dati dell’ASL 17 di Savigliano che realizza e aggiorna le dotazioni di programmi informatici per la gestione del sistema informativo veterinario, a disposizione gratuita delle ASL, e dell’Osservatorio regionale per le profilassi pianificate delle malattie del bestiame che ha sede presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino.

Le ASL che non si avvalgono delle suddette dotazioni di programmi informatici, assicurano comunque la trasmissione dei dati sulla base degli standard regionali.

Il Centro Servizi può essere incaricato dalla Regione di specifiche verifiche anagrafiche concernenti la corresponsione di premi zootecnici o la realizzazione di programmi di miglioramento o sostegno nel comparto zootecnico.

I Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria delle ASL 4, 13, 15 e 20 concorrono ad assicurare le funzioni di integrazione delle banche dati esistenti presso le ASL del Piemonte secondo programmi concordati con l’Assessorato alla Sanità.

8) La Regione Piemonte, per agevolare l’utilizzo e l’aggiornamento della Banca dati regionale di cui al punto 2 della presente deliberazione, garantisce sul proprio indirizzo di accesso alla rete la consultazione dei codici identificativi delle aziende e dei capi bovini presenti e registrati in ciascuna ASL del Piemonte.

9) Per garantire la continuità e la regolarità delle operazioni di identificazione dei bovini, nelle more della completa organizzazione delle modalità previste dal D.P.R. n° 437/2000, la fornitura dei marchi auricolari ad opera dei Servizi Veterinari delle ASL è prorogata al 31/12/2001, con le modalità già in uso.

L’allevatore che constata lo smarrimento di anche solo uno dei marchi auricolari di identificazione di uno dei bovini dell’azienda deve darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario dell’ASL. La sostituzione dei marchi smarriti è assicurata dal Presidio Multizonale di Profilassi e Polizia Veterinaria di Cuneo. Il Presidio tiene aggiornata una registrazione dei marchi sostituiti per la prevenzione di abusi e frodi.

10) Con successiva deliberazione di Giunta verranno individuate le risorse finanziarie occorrenti, tenendo conto delle assegnazioni del Ministero della Sanità di cui alla Legge 19/1/2001, n. 3, “Misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina”, e dell’intervento economico da parte degli Assessorati Regionali alla Sanità e alla Agricoltura.

(omissis)