Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2001, n. 17-2876

Aggiornamento DGR 43-435 del 10 luglio 2000. Sostituzione dell’allegato B. Approvazione del protocollo per l’acquisizione e la trasmissione dei dati di produzione rifiuti urbani ed approvazione della relativa scheda di rilevamento

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare la nuova scheda di rilevamento dati per l’acquisizione delle informazioni sulla produzione dei rifiuti urbani e il protocollo per l’acquisizione e la trasmissione dei dati relativi alla produzione di rifiuti urbani raggiunta in ciascun Comune ed in ciascun bacino, Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;

* di sostituire l’allegato B alla D.G.R. n. 43-435 del 10 luglio 2000 con l’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)

Protocollo per l’acquisizione e la trasmissione dei dati in materia ambientale – produzione rifiuti urbani e raccolte differenziate

I Consorzi di Comuni, individuati dalle Province quali enti competenti per l’organizzazione dei servizi di gestione rifiuti a livello di bacino, trasmettono alla Regione secondo le modalità previste dal presente protocollo, su supporto informatico, i dati e le informazioni annuali strutturati secondo i modelli sotto riportati (tabella 1, tabella 2), sulla raccolta rifiuti, differenziata e non, effettuata in ogni Comune.

Nel presente protocollo viene descritta la scheda base di rilevamento dati in materia rifiuti urbani nonché le modalità di acquisizione e di controllo delle informazioni rilevate.

Vengono inoltre stabiliti i tempi con cui effettuare tali operazioni.

La Regione Piemonte, inoltre, predispone un sistema di caricamento dati in rete, al fine di agevolare la trasmissione dei dati da parte dei Consorzi di Comuni competenti per l’organizzazione dei servizi di  gestione rifiuti localizzati in Province che non dispongono di un proprio sistema di acquisizione dati.

a) Modalità di acquisizione e controllo dei dati per le Province che non dispongono di un proprio sistema di acquisizione dati.

Il soggetto depositario dell’informazione, nonché unico soggetto abilitato all’inserimento dei dati nella scheda di rilevamento, è il Consorzio di Comuni competente per l’organizzazione dei servizi di gestione rifiuti.

Il Consorzio, entro il 30 luglio 2001 e per gli anni successivi entro il 30 aprile, provvede al caricamento dei suddetti dati, al loro controllo ed alla loro trasmissione. Successivamente a tale data, secondo le modalità sotto indicate, le informazioni sono sottoposte ad controllo provinciale e regionale.

Fino al termine della fase di caricamento, le informazioni devono essere rese visibili, sia per le Province che per la Regione, ma non possono essere utilizzabili, in quanto ancora in fase di elaborazione. Per procedere alle operazioni di controllo provinciale e regionale è necessario che il Consorzio segnali l’avvenuta conclusione del procedimento di caricamento, conclusione che ovviamente deve avvenire entro le date sopra citate.

Una volta trasmessi, i dati possono essere sottoposti al controllo da parte delle Province, definito nel presente protocollo “controllo primario”.

Le Province possono, entro i 30 giorni successivi alla trasmissione (per il primo anno entro 60 giorni), segnalare al Consorzio le verifiche da effettuare. Le verifiche e quindi, ove necessario, le eventuali modifiche sono di competenza consortile in quanto unici soggetti abilitati a modificare l’informazione. E’ pertanto necessario che il Consorzio al termine del controllo primario segnali il recepimento o meno delle modifiche evidenziate dalla Provincia.

Successivamente la Provincia, per concludere la fase di controllo primario, provvede a confermare l’informazione modificata. Qualora le Province non intendano avvalersi della possibilità di effettuare il suddetto controllo, segnalano immediatamente alla Regione la propria opzione, in modo tale che quest’ultima possa procedere al successivo controllo, definito “controllo secondario”, senza attendere i 30 giorni previsti dal presente protocollo. Anche durante questo periodo i dati devono essere resi visibili per tutti gli Enti partecipanti al progetto ma non possono essere utilizzati.

La Regione, entro i successivi 30 giorni qualora non sia intervenuto alcun controllo provinciale o le informazioni non siano rispondenti ai criteri regionali, provvede al controllo e verifica finale dell’informazione, “controllo secondario”, secondo uno schema operativo che ricalca quello previsto per il controllo primario.

E’ pertanto necessario che il Consorzio al termine del controllo secondario segnali il recepimento o meno delle modifiche evidenziate dalla Regione.

Al termine del controllo secondario si è in presenza di un Dbase ufficiale la cui “fonte dati” è il Consorzio (Fonte dato: Consorzio).

Qualora la Provincia o la Regione ritengano a fronte di ulteriori valutazioni, di modificare il Dbase ricevuto a termine del controllo, devono indicare le modifiche apportate (Fonte dato: Consorzio con modifiche provinciali/regionali).

b)  Modalità di acquisizione e validazione dati per le Province che dispongono di un proprio sistema di acquisizione dati.

La Provincia, entro il 30/9/2001 e per gli anni successivi entro il 30 aprile, in conformità con il proprio sistema operativo e secondo le proprie modalità di acquisizione dati, provvede alla verifica e trasmissione alla Regione dei dati indicati nella scheda base di rilevamento. Tali dati devono essere strutturati informaticamente secondo le indicazioni regionali.

E’ necessario indicare inoltre le modalità di rilevamento ed i soggetti coinvolti.

La Regione, entro i successivi 30 giorni provvede, ove necessario, al controllo finale dell’informazione.

Qualora la Regione a fronte di proprie valutazioni rilevi delle difformità nelle informazioni ricevute, suggerisce alla Provincia le relative verifiche da effettuare.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

In queste pagine si definiscono le modalità di compilazione delle tabelle (Tabella 1 e 2) predisposte dalla Regione per rendere omogenei i dati relativi alla raccolta dei rifiuti urbani ed alla raccolta differenziata.

E’ necessario compilare entrambe le tabelle per ciascun Comune ed inserire solo dati grezzi, in quanto il calcolo della percentuale di raccolta differenziata verrà effettuato dalla Regione Piemonte secondo il metodo normalizzato regionale.

Tabella 1

Provincia

Inserire la Provincia di appartenenza

Data di compilazione

Inserire la data (gg/mm/aaaa) relativa alla compilazione delle schede

Anno di riferimento

Inserire l’anno cui si riferiscono i dati

Comune

Inserire il Comune cui si riferiscono i dati

Codice ISTAT

Inserire il codice ISTAT del Comune

Abitanti

Inserire il numero di abitanti relativo all’anno di riferimento

Consorzio di appartenenza

Inserire il Consorzio di appartenenza del Comune relativo all’anno di riferimento

L’unità di misura per i quantitativi di rifiuti è la tonnellata con la possibilità di inserire fino a tre cifre decimali

1) RU misti avviati a smaltimento

Inserire per ogni tipologia di smaltimento il quantitativo complessivo, in tonnellate, di Rifiuti Urbani smaltiti; in particolare nella voce “Deposito sul o nel suolo (discarica)” il quantitativo inserito deve includere anche i residui di pulizia delle strade, gli ingombranti e i beni durevoli domestici avviati allo smaltimento, nonché i rifiuti avviati a smaltimento dopo operazioni di preselezione o stabilizzazione. Qualora al termine delle fasi di stabilizzazione/preselezione i rifiuti in uscita venissero avviati a smaltimento in discarica, tali quantitativi dovranno quindi essere inseriti nella casella “Deposito sul o nel suolo (discarica)”.

2) RU misti costi di smaltimento

Inserire i costi di smaltimento in discarica e/o incenerimento espressi in £/kg nelle corrispondenti caselle precisando le diverse voci che vi concorrono, ossia:

- la tariffa di smaltimento in discarica/incenerimento al netto dell’IVA

- la quota relativa all’IVA applicata

- la quota relativa al contributo previsto ex art. 41 L.59/95

- la quota relativa al tributo speciale previsto dalla L.549/95 e dalle L.R. 39/96 e L.R. 48/2000.

Nel caso in cui vengano applicate tariffe differenti per particolari tipologie di rifiuti (ad es. ingombranti e beni durevoli domestici) inserire nel campo note i valori relativi.

3) Stazioni di conferimento

Inserire le stazioni di conferimento presenti sul territorio comunale indicando l’indirizzo e specificando se attive o in costruzione e se a servizio di più comuni.

Per stazione di conferimento si intende un’area destinata al conferimento separato dei rifiuti, impermeabilizzata e recintata, accessibile all’utenza solo in presenza di personale addetto ed in orari stabiliti. La suddetta area deve avere una dotazione di attrezzature in grado di garantire il conferimento differenziato delle seguenti tipologie di rifiuti derivanti da utenze domestiche:

- Carta e cartone

- Vetro

- Metalli

- Oli usati di origine minerale

- Accumulatori al Piombo

- Rifiuti legnosi derivanti dalla manutenzione del verde e rifiuti legnosi non trattati

- Ingombranti legnosi, ferrosi e non recuperabili al meno di ulteriori lavorazioni

- Frigoriferi e altri beni durevoli contenenti C.F.C.

Segnalare nel campo note eventuali altre strutture destinate al conferimento separato dei rifiuti qualora non conformi a quanto sopra specificato.

Tabella 2

DATI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Inserire per ciascuna tipologia di rifiuti, individuata tramite codici C.E.R., il corrispondente quantitativo raccolto ed avviato a recupero.

4) C.E.R. utilizzato nel MUD se diverso dalla colonna “C.E.R.”

Utilizzare la casella per indicare il codice C.E.R. utilizzato ai fini della denuncia annuale al Catasto rifiuti nel caso in cui tale codice risulti diverso da quello previsto nella colonna C.E.R..

5) Frazione organica

Inserire i quantitativi di rifiuti organici raccolti da utenze selezionate e domestiche.

Non devono essere conteggiati i rifiuti organici oggetto di compostaggio domestico.

6) Frazione Verde

Inserire i quantitativi di rifiuti della frazione verde compostabili se destinati al recupero di materia.

7) Vetro

Inserire il quantitativo relativo alla raccolta monomateriale del vetro. Nel caso di raccolta congiunta (ad es. vetro/lattine) inserire il quantitativo nella relativa casella “Raccolta multimateriale”.

8) Lattine in alluminio

Inserire il quantitativo relativo a tale tipologia di rifiuto che rimane così scorporato dalla voce “Metalli e contenitori metallici”

9) Plastica bottiglie

Inserire il quantitativo relativo a tale tipologia di rifiuto che rimane così scorporato dalla voce “Altra plastica”

10) Raccolta multimateriale

Inserire la quantità complessiva raccolta per “vetro/metallo”, “vetro/plastica/metallo”, “altro”.

11) Altri rifiuti avviati allo smaltimento e/o al recupero non inseriti nel conteggio della % di RD

Inserire per ciascuna tipologia il relativo quantitativo di rifiuti raccolti in modo differenziato e destinati a smaltimento/recupero. Ricadono tra le tipologie individuate anche alcuni rifiuti che vengono raccolti separatamente pur essendo destinati allo smaltimento.

Nel caso in cui non sia stato prevista una particolare tipologia di rifiuto utilizzare la casella “altro” specificando il codice CER utilizzato

12) Ingombranti e Beni durevoli domestici avviati al recupero

Inserire in questa casella il quantitativo totale raccolto ed avviato al recupero.

Nel campo “% recuperata” inserire la percentuale effettivamente recuperata riferita al quantitativo avviato a recupero, fino ad un massimo del 60% (come stabilito nella D.G.R. 43-435 del 10 luglio 2000). Il calcolo di quanto è stato effettivamente recuperato viene effettuato dalla Regione Piemonte sulla base della % indicata nella suddetta casella.

Qualora queste tipologie di rifiuti non siano avviate a piattaforme di recupero ma destinate allo smaltimento, i rispettivi quantitativi devono essere inseriti nel campo “RU misti avviati a smaltimento” della tabella 1.

Resta valido il metodo normalizzato regionale per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata definito nell’Allegato A della D.G.R. 43-435 10/07/2000.