Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 2 maggio 2001, n. 22-2881
Impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida finalizzata al rilevamento
di prima istanza nelle farmacie aperte al pubblico. Modifica ed integrazione
D.G.R. n. 112-15391 del 25.5.1992
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di integrare e modificare la D.G.R. n° 112 - 15391 del 23/5/92, per le
motivazioni espresse in premessa e di stabilire quanto segue:
1. Nelle farmacie aperte al pubblico è consentito limpiego di apparecchi
di autodiagnostica rapida finalizzata al rilevamento di prima istanza che
consentono accertamenti su sangue intero capillare e non comportano referti
diagnostici.
2. Il farmacista mette a disposizione del cliente lapparecchio di autodiagnostica
dando i suggerimenti idonei allimpiego. In particolare è tenuto ad indicare
la differenza tra un test di prima istanza ed unanalisi normalmente svolta
in un laboratorio analisi.
Il farmacista non deve intervenire in alcun modo durante leffettuazione
del test.
3. Lo strumento di autodiagnostica deve trovare collocazione in luogo idoneo,
distinto dal locale vendita e dal magazzino medicinali, al fine di garantire
riservatezza al cittadino.
4. Il farmacista ha lobbligo di esporre, nel locale di cui al punto 3,
un cartello indicatore chiaro e leggibile, in cui siano indicate le tipologie
dei tests effettuati. Lautodiagnostica di prima istanza eseguita in farmacia
non è sottoposta alla normativa relativa agli esami di laboratorio e, pertanto,
gli avvisi e la pubblicità non possono contenere dizioni che richiamino
espressamente esami di laboratorio non di competenza delle farmacie.
5. Il farmacista ha lobbligo di controllare lapparecchiatura, messa a
disposizione per lautoanalisi, secondo le indicazioni della ditta produttrice,
al fine di poterne garantire laffidabilità, conservando la documentazione
dei controlli effettuati sino allispezione da parte dellA.S.L..
6. I rifiuti derivanti dallattività di autodiagnostica sono da considerarsi
rifiuti speciali, e vanno smaltiti secondo la normativa vigente (D.M.
219/2000) e gli oneri relativi sono a carico del farmacista.
7. Il titolare di farmacia ha lobbligo di comunicare al Servizio Farmaceutico
della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, entro 10 giorni,
lavvenuta installazione dellapparecchiatura di autodiagnostica, specificando
la ditta produttrice e il tipo di apparecchio e la tipologia delle analisi
effettuate ed ogni eventuale variazione in merito.
8. LAzienda Sanitaria Locale, territorialmente competente, dovrà dotarsi
di apposito registro al fine di avere un elenco aggiornato delle farmacie
dotate di tale apparecchiatura e relativa tipologia delle analisi effettuate.
9. Le Aziende Sanitarie Locali effettuano, con cadenza annuale, le verifiche
di cui al presente provvedimento , nonché le operazioni di controllo più
opportune per verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature
di autoanalisi presenti nelle farmacie aperte al pubblico. Del sopralluogo
effettuato deve essere redatta apposita documentazione da tenersi presso
la U.O.A. del S.A.F.T.
La ASL è tenuta altresì alla verifica dei requisiti igienici del locale
adibito allautodiagnostica che deve essere separato da quello di vendita
al pubblico e di deposito dei medicinali, al fine di garantire la necessaria
riservatezza al cittadino ed effettuare il controllo dello smaltimento
dei rifiuti che deve avvenire a norma di legge.
10. La ASL è tenuta ad inviare, annualmente, alla Direzione Controllo delle
Attività Sanitarie dellAssessorato Regionale alla Sanità lestratto del
registro di cui sopra, nonché relazione complessiva dellattività ispettiva
effettuata ed eventuali relativi provvedimenti adottati.
11. I controlli effettuati dalle ASL sullesecuzione delle autoanalisi
in farmacia sono funzioni istituzionali in quanto eseguiti a tutela della
salute pubblica e non rientrano tra i servizi resi nellinteresse di privati.
(omissis)