Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 30 - 2794
Approvazione del Programma Formativo di cui alla legge regionale 29 ottobre
1992, n. 42 articolo 3, per il rilascio dellautorizzazione allesercizio
delle attività di trasporto infermi
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
* di approvare il programma di formazione e le relative disposizioni applicative
come da allegato 1 che fa parte integrante della presente deliberazione;
* di stabilire che il suddetto programma rappresenti lunico standard formativo
che permette al personale di essere impiegato nellattività di trasporto
infermi.
(omissis)
PROGRAMMA REGIONALE CORSO
CONTENUTO
I Modulo (ore 20)
GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE
Alcuni contenuti di questo modulo sono tratti dallo Standard Formativo
per il Volontario Soccorritore - divulgato con direttiva regionale prot.
n. 3555/54 del 25.7.1996.
I materiali didattici e le griglie di valutazione possono essere in parte
tratti dal kit formativo (lettera circolare prot. 14334/29.6 del 21.10.98
per corsi Allegato B dello Standard Formativo approvato con D.G.R. 217-46120
del 23.5.1995)
* Modulo formativo Il sistema di emergenza sanitaria: in specifico gli
obiettivi formativi corrispondenti a
Definire il Sistema di Emergenza Sanitaria e identificare le sue componenti
Integrarsi e cooperare nel Sistema di Emergenza Sanitaria
* Modulo formativo La chiamata di soccorso e le comunicazioni radio: in
specifico gli obiettivi formativi corrispondenti a
Usare lapparecchio radio in dotazione sul mezzo di soccorso
Applicare le procedure delle comunicazioni radio
* Modulo formativo I segni e i sintomi della persona, in specifico gli
obiettivi formativi corrispondenti a
Determinare il livello di coscienza
Effettuare la valutazione di una persona colpita da un evento non traumatico
Analizzare la funzione respiratoria, riconoscendone le alterazioni e monitorando
i parametri
* Modulo formativo La persona con perdita della funzioni vitali
* Modulo formativo I comportamenti e le situazioni a rischio infettivo
* Modulo formativo Il bisogno psicologico e relazionale della persona da
soccorrere
* Modulo formativo La mobilizzazione ed il trasferimento della persona
* Modulo formativo Il materiale e la strumentazione prevista dallo standard
regionale per lautoambulanza di tipo A e B
* Modulo formativo Le situazione con rischio infettivo o disorganizzativo
nella cellula sanitaria dellautoambulanza
II MODULO (10 ore)
GESTIONE ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE
* Il ruolo, le funzioni, le attività e i compiti dellaccompagnatore e
il grado di autonomia della persona da accompagnare
Argomenti pertinenti ai bisogni della persona da accompagnare
* La mobilizzazione della persona
* Il trasporto della persona
* I bisogni primari della persona da accompagnare e risposte appropriate
* Garanzia del funzionamento dei presidi sanitari in dotazione alla persona
da accompagnare
* Meccanismi di protezione dalle infezioni e smaltimento dei rifiuti
Argomenti pertinenti alle competenze dellaccompagnatore
* Deontologia e rispetto della riservatezza
* Cura delligiene delle mani e della divisa dellaccompagnatore
* La protezione individuale nelle principali metodiche di trasferimento
e mobilizzazione
* Organizzazione dei servizi sanitari e sociali e quella delle reti formali
(volontariato) ed informali che sostengono ed aiutano le persone da accompagnare
III MODULO (10 ore)
GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE
* I concetti e le dimensioni della salute, della malattia e della disabililità
e ladattamento delle persone
* La relazione daiuto e i processi comunicativi (verbali e non verbali)
con la persona da accompagnare, la sua famiglia, il gruppo di operatori
socio-sanitari
* La reazione di fronte alla malattia e al lutto della persona da accompagnare
e della sua famiglia
* Il rapporto con il malato (oncologico, terminale, dializzato...)
* Il rapporto con il bambino
* Il rapporto con la persona anziana
* Il rapporto con il disabile
* La gestione della sofferenza emotiva della persona accompagnata e delloperatore
accompagnatore
DESTINATARI
Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, vengono impiegati attivamente nel
trasporto infermi da parte di Organizzazioni, Enti e Associazioni e che
non siano in possesso di attestato di idoneità conseguita al termine di
corso regionale approvato con D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 (Allegato
A ed Allegato B).
Nel rispetto di quanto disposto dal D. L.vo 502/1992, art. 16 quater, la
Regione Piemonte potrà specificare, successivamente allapprovazione del
presente progetto, percorsi formativi inerenti allo stesso, al fine di
conseguire eventuali crediti formativi utili per il mantenimento dellaccreditamento
da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
ENTI GESTORI DELLA FORMAZIONE
Le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere nonché la C.R.I. e
lA.N.P.As., esclusivamente per le associazioni alle stesse aderenti.
ORGANIZZAZIONE ATTIVITA DIDATTICHE
I docenti saranno individuati fra Medici, Infermieri Professionali, Istruttori
Volontari 118, Coordinatori Formazione A.N.P.As., Monitori e Capomonitori
della C.R.I., con la possibilità di avvalersi della collaborazione dei
Gruppi di Coordinamento Provinciali ed Aziendali della S.O.S. Formazione
Volontario Soccorritore 118.
LAzienda Sanitaria che organizzerà i corsi per le Associazioni non aderenti
alla C.R.I. e allA.N.P.As. dovrà
* valutare attentamente i costi complessivi di organizzazione, i quali
dovranno essere conformi alla qualità del servizio prestato, al fine di
definire le somme da richiedere;
* introitare dette somme nel bilancio dellA.S.R.;
* emettere la certificazione sotto precisata;
Al Rappresentante Regionale nella Commissione finale di valutazione spetterà
il compenso previsto dalla L.R. n. 4/1988 comma 1 come modificata dalla
L.R. 20/1988.
I costi relativi al Rappresentante Regionale che parteciperà ai lavori
della commissione desame dei corsi organizzati dalla C.R.I. e dallA.N.P.As.
saranno a carico dellEnte richiedente.
Ogni corso deve prevedere un massimo di 24 partecipanti.
La frequenza è obbligatoria, con la possibilità di assentarsi al massimo
per il 20% della durata delle attività didattiche.
VALUTAZIONE DI CERTIFICAZIONE
La certificazione delle capacità acquisite avviene con lo svolgimento,
da parte del discente di almeno 3 prove pratiche di valutazione, una per
ciascun ambito di competenze (gestione sanitaria, assistenziale e relazionale).
Ai sensi dellart. 3 comma 3 lettera m) della L.R. 42/1992, il corso termina
con lespletamento di un esame finale, effettuato alla presenza dei docenti
del corso e di un Rappresentante della Regione, nominato dallAzienda Sanitaria
Regionale previa designazione della Centrale Operativa 118 di riferimento.
Dovrà essere compilato apposito verbale dei lavori.
Il corso si conclude con lo svolgimento dellesame finale. Lesame finale
deve svolgersi entro quarantacinque giorni dal termine delle attività didattiche.
Il mancato conseguimento dellidoneità in tale sede comporta lobbligo
di ripetere per intero il corso. La frequenza di un precedente corso, concluso
senza il conseguimento dellidoneità, non costituisce credito formativo.
Il verbale di valutazione deve essere redatto dalla commissione con lindicazione
del nominativo e del codice fiscale del discente, delle 3 prove di valutazione
effettuate, dei risultati conseguiti da ciascun discente e del raggiungimento
del livello di performance accettabile previsto. Copia del verbale deve
essere inviato alla Segreteria del Gruppo di Coordinamento Regionale S.O.S.
Formazione VS118, che inserirà i dati nella banca dati regionale.
A seguito del superamento dellesame finale, verrà rilasciata apposita
certificazione a firma del rappresentante legale dellA.S.R. che ha organizzato
il corso.
COMPITI DEL RAPPRESENTANTE REGIONALE NELLAMBITO DELLA COMMISSIONE
Il Rappresentante Regionale nellambito della Commissione di Valutazione
avrà il compito di:
* verificare lesistenza dellautocertificazione di corrispondenza del
corso (per corsi C.R.I. ed A.N.P.As.);
* verificare lapprendimento delle tematiche testate dai docenti;
* verificare lespletamento delle ore di formazione.
RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA
Vengono considerati equipollenti al presente progetto i seguenti corsi:
- corso approvato con Ordinanza Commissariale della C.R.I. n. 2821 del
25.5.1991 denominato Corso per Aspiranti Volontari del Soccorso
- programma denominato Ampliamento Programma Corso Modulare Aspiranti
Volontari del Soccorso approvato in data 26.2.2000 dalla Commissione Regionale
Educazione Sanitaria V.d.S. della C.R.I.
- corso per aspiranti Pionieri C.R.I..
- corso Infermiere Volontarie, approvato con R.D. n. 918 del 12.05.1942
e successive modificazioni.
Al fine di consentire il regolare svolgimento dellesame finale, sarà ritenuta
valida unautocertificazione, a firma del Rappresentante Legale dellEnte
e/o Direttore Sanitario dellarticolazione territoriale della C.R.I., che
attesti la frequenza dei corsi sopra precisati, le date di svolgimento
e lequipollenza al progetto regionale.
Allo svolgimento dellesame finale che attesti lidoneità al corso in argomento
dovrà essere presente, come disposto dalla L.R. 42/1992, art. 3 comma 3
lettera m), un Rappresentante della Regione Piemonte.
Copia del verbale desame relativo al personale volontario che verrà inserito
dalle Associazioni C.R.I. nellattività di trasporto infermi dovrà essere
trasmesso alla Segreteria del Gruppo di Coordinamento Regionale S.O.S.
Formazione VS118, che inserirà i dati nella banca dati regionale, allo
stato conservata dallAzienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide
di Torino.
A seguito del superamento dellesame finale con esito positivo, verrà rilasciata
apposita certificazione a firma del Rappresentante Legale dellEnte e/o
Responsabile Sanitario dellarticolazione territoriale della C.R.I., dalla
quale risulti la data di espletamento del corso.
I costi relativi al Rappresentante Regionale che parteciperà ai lavori
della commissione desame saranno sostenuti direttamente dallAssociazione
richiedente.
Copia del programma formativo dei corsi sopra precisati, fornita dal Comitato
Regionale della Croce Rossa Italiana del Piemonte con nota prot. n. 851
del 16.3.2001 viene conservata agli atti della Regione Piemonte - Direzione
Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Organizzazione,
Personale e Formazione delle Risorse Umane.
Gli operatori della C.R.I. che abbiano, precedentemente alla data di approvazione
del presente programma formativo, effettuato con esito positivo uno dei
corsi di cui sopra sono considerati idonei a svolgere lattività di trasporto
infermi senza dover sostenere ulteriori prove desame.
A tal fine il Rappresentante Legale dellEnte e/o il Responsabile Sanitario
dellarticolazione territoriale della C.R.I. dovrà produrre lelenco nominativo
degli operatori attivi nelle attività di trasporto infermi che si trovino
nella condizione di cui sopra alla Segreteria del Gruppo di Coordinamento
Regionale S.O.S. Formazione VS118, che inserirà i dati nella banca dati
regionale.
Tale elenco deve essere corredato da apposita dichiarazione attestante
che il corso effettuato dal personale in argomento corrisponde a quello
equiparato al presente programma.
Viene considerato equipollente al presente progetto il corso deliberato
dal Consiglio Regionale del Comitato Regionale Piemonte dellA.N.P.As.
in data 7.3.2001 e denominato Progetto S.A.R.A. - Corso di Formazione
- Servizio di Accompagnamento con Relazione dAiuto
Al fine di consentire il regolare svolgimento dellesame finale, sarà ritenuta
valida unautocertificazione, a firma del Rappresentante Legale e/o del
Direttore Sanitario dellAssociazione aderente allA.N.P.As., che attesti
la frequenza dei corsi sopra precisati, le date di svolgimento e lequipollenza
al progetto regionale.
Allo svolgimento dellesame finale che attesti lidoneità al corso in argomento
dovrà essere presente, come disposto dalla L.R. 42/1992, art. 3 comma 3
lettera m), un Rappresentante della Regione Piemonte.
Copia del verbale desame relativo al personale volontario che verrà inserito
dalle Associazioni A.N.P.As. nellattività di trasporto infermi dovrà
essere trasmessa alla Segreteria del Gruppo di Coordinamento Regionale
S.O.S. Formazione VS118, che inserirà i dati nella banca dati regionale,
allo stato conservata dallAzienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide
di Torino.
A seguito del superamento dellesame finale con esito positivo, verrà rilasciata
apposita certificazione a firma del Rappresentante Legale e/o del Direttore
Sanitario dellAssociazione aderente allA.N.P.As., dalla quale risulti
la data di espletamento del corso.
I costi relativi al Rappresentante Regionale che parteciperà ai lavori
della commissione desame saranno sostenuti direttamente dallAssociazione
richiedente.
Copia del Progetto S.A.R.A. - Corso di Formazione - Servizio di Accompagnamento
con Relazione dAiuto, fornita dal Presidente dellA.N.P.As. Piemonte con
note prot. n. 451 del 14.3.2001 e prot. n. 484 del 20.3.2001 viene conservata
agli atti della Regione Piemonte - Direzione Regionale Controllo delle
Attività Sanitarie - Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle
Risorse Umane.
Gli operatori dellA.N.P.As. che abbiano, precedentemente alla data di
approvazione del presente programma formativo, effettuato con esito positivo
il corso di cui sopra sono considerati idonei a svolgere lattività di
trasporto infermi senza dover sostenere ulteriori prove desame.
A tal fine il Rappresentante Legale e/o il Direttore Sanitario dellAssociazione
aderente allA.N.P.As. dovrà produrre lelenco nominativo degli operatori
attivi nelle attività di trasporto infermi che si trovino nella condizione
di cui sopra alla Segreteria del Gruppo di Coordinamento Regionale S.O.S.
Formazione VS118, che inserirà i dati nella banca dati regionale.
Tale elenco deve essere corredato da apposita dichiarazione attestante
che il corso effettuato dal personale in argomento corrisponde a quello
equiparato al presente programma.
NORME APPLICATIVE
1. Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Volontariato aderenti
allA.N.P.As e i Soggetti Privati autorizzati al trasporto infermi entro
il 01.05.2001 dovranno far sostenere ai propri operatori il corso trasporto
infermi di cui al presente progetto entro e non oltre il 31.12.2002.
Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Volontariato aderenti
allA.N.P.As e i Soggetti Privati dovranno produrre alla Regione Piemonte
- Direzione Programmazione Sanitaria, Settore Programmazione Sanitaria
- e allA.S.R. di appartenenza - Ufficio convenzioni - copia degli attestati
di frequenza e superamento del corso trasporto infermi o di corso ad
esso equiparato entro il 30° giorno dallespletamento dellesame finale
del corso.
Nel caso di Soggetti Privati il legale rappresentante dovrà produrre, contestualmente
alla trasmissione della copia degli attestati di frequenza e superamento
del corso trasporto infermi, una dichiarazione in cui compaiano i seguenti
dati:
il numero complessivo del personale addetto al trasporto infermi,
il numero del personale in possesso dellattestato di frequenza e superamento
del corso di trasporto infermi ed il relativo elenco nominativo (cognome,
nome, luogo e data di nascita, codice fiscale).
Nel caso di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni di Volontariato
aderenti allA.N.P.As. il legale rappresentante dovrà produrre, contestualmente
alla trasmissione della copia degli attestati di frequenza e superamento
del corso trasporto infermi o di corso ad esso equiparato, una dichiarazione
in cui compaiano i seguenti dati:
il numero complessivo dei volontari attivi nel trasporto,
il numero di quanti in possesso dellattestato di frequenza e superamento
di corso di cui alla D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 - allegato A,
il numero di quanti in possesso dellattestato di frequenza e superamento
di corso di cui alla D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 - allegato B,
il numero di quanti in possesso dellattestato di frequenza e superamento
del corso di trasporto infermi o di corso ad esso equiparato e il relativo
elenco nominativo (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale).
2. Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Volontariato aderenti
allA.N.P.As. e i Soggetti Privati che hanno presentato domanda di autorizzazione
al trasporto infermi la cui istruttoria sia stata espletata, con relativa
presentazione al CO.RE.S.A., tra il 01.05.2001 e il 31.12.2001, ma non
ancora in possesso dellattestato del corso, potranno ottenere unautorizzazione
temporanea, non prorogabile, di sei mesi a partire dalla data dellatto
dirigenziale che formalizza lautorizzazione.
Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Volontariato aderenti
allA.N.P.As. e i Soggetti Privati dovranno produrre alla Regione Piemonte
- Direzione Programmazione Sanitaria, Settore Programmazione Sanitaria
- e allA.S.R. di appartenenza - Ufficio convenzioni - copia degli attestati
di frequenza e superamento del corso trasporto infermi o di corso ad
esso equiparato entro il 30° giorno dallespletamento dellesame finale
del corso.
Nel caso di Soggetti Privati il legale rappresentante dovrà produrre, contestualmente
alla trasmissione della copia degli attestati, una dichiarazione in cui
compaiano i seguenti dati:
il numero complessivo del personale addetto al trasporto infermi,
il numero di quanti in possesso dellattestato di frequenza e superamento
del corso di trasporto infermi o di corso ad esso equiparato e il relativo
elenco nominativo (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale).
Nel caso di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni di Volontariato
aderenti allA.N.P.As. il legale rappresentante dovrà produrre, contestualmente
alla trasmissione della copia degli attestati di frequenza e superamento
del corso trasporto infermi, una dichiarazione in cui compaiano i seguenti
dati:
il numero complessivo dei volontari attivi nel trasporto,
il numero di quanti in possesso dellattestato di frequenza e superamento
di corso di cui alla D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 - allegato A,
il numero di quanti in possesso dellattestato di frequenza e superamento
di corso di cui alla D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 - allegato B,
il numero di quanti in possesso dellattestato di frequenza e superamento
del corso di trasporto infermi o di corso ed esso equiparato e il relativo
elenco nominativo (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale).
3. Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Volontariato aderenti
allA.N.P.As e i Soggetti Privati che presenteranno la domanda per lautorizzazione
al trasporto infermi dal 01.01.2002 dovranno predisporre la documentazione
completa prevista dalla lettera m dellart. 3, comma 3, L.R. 42/1992.
4. I Soggetti Privati dovranno produrre ogni anno entro il 31 marzo, a
firma del Legale Rappresentante, una dichiarazione in cui compaiano i seguenti
dati, aggiornati al 31 dicembre dellanno precedente, da inoltrare alla
Regione Piemonte - Direzione Programmazione Sanitaria, Settore Programmazione
Sanitaria - e allA.S.R. di appartenenza - Ufficio convenzioni -:
il numero complessivo dei dipendenti attivi nel trasporto infermi,
il numero dei dipendenti in possesso dellattestato di frequenza e superamento
del corso trasporto infermi,
il numero dei dipendenti che hanno frequentato con esito positivo entro
il 31 dicembre dellanno precedente il corso di formazione al trasporto
infermi e il relativo elenco nominativo (nome, cognome, luogo e data di
nascita, codice fiscale).
Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Volontariato aderenti
allA.N.P.As. e la C.R.I. dovranno produrre ogni anno entro il 31 marzo,
a firma del Legale Rappresentante, una dichiarazione in cui compaiono i
seguenti dati, aggiornati al 31 dicembre dellanno precedente, da inoltrare
alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Sanitaria, Settore Programmazione
Sanitaria - e allA.S.R. di appartenenza - Ufficio convenzioni -:
il numero complessivo dei volontari attivi nel trasporto infermi,
il numero di quanti in possesso dellattestato di frequenza e superamento
di corso di cui alla D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 - allegato A,
il numero di quanti in possesso dellattestato di frequenza e superamento
di corso di cui alla D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 - allegato B,
il numero di quanti in possesso dellattestato di frequenza e superamento
del corso di trasporto infermi o di corso ad esso equiparato,
il numero di quanti hanno frequentato con esito positivo entro il 31 dicembre
dellanno precedente il corso di formazione al trasporto infermi, o corso
ad esso equiparato, e il relativo elenco nominativo (cognome, nome, luogo
e data di nascita, codice fiscale).
5. Linosservanza dei punti 1), 2), e 4) comporta la revoca dellautorizzazione
e lobbligo della ripresentazione di tutti i documenti ai sensi dellart.
3 della L. R. 42/92.
6. Gli operatori possono sostenere lesame del corso trasporto infermi
o di corso ad esso equiparato dal diciottesimo anno compiuto.
TRASPORTO INFERMI
(L.R. 42/92 art. 3 comma 3,
lettera m)
E ATTIVAZIONE DEL SISTEMA 118
E RELAZIONE DAIUTO CON IL PAZIENTE
DI VALUTAZIONE
AL PROGRAMMA REGIONALE