Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 30 - 2794

Approvazione del Programma Formativo di cui alla legge regionale 29 ottobre 1992, n. 42 articolo 3, per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di “trasporto infermi”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare il programma di formazione e le relative disposizioni applicative come da allegato 1 che fa parte integrante della presente deliberazione;

* di stabilire che il suddetto programma rappresenti l’unico standard formativo che permette al personale di essere impiegato nell’attività di trasporto infermi.

(omissis)

PROGRAMMA REGIONALE CORSO
“TRASPORTO INFERMI”
(L.R. 42/92 art. 3 comma 3, lettera m)

CONTENUTO

I Modulo (ore 20)

GESTIONE SANITARIA DEL PAZIENTE
E ATTIVAZIONE DEL SISTEMA 118

Alcuni contenuti di questo modulo sono tratti dallo Standard Formativo per il Volontario Soccorritore - divulgato con direttiva regionale prot. n. 3555/54 del 25.7.1996.

I materiali didattici e le griglie di valutazione possono essere in parte tratti dal kit formativo (lettera circolare prot. 14334/29.6 del 21.10.98 per corsi Allegato B dello Standard Formativo approvato con D.G.R. 217-46120 del 23.5.1995)

* Modulo formativo Il sistema di emergenza sanitaria: in specifico gli obiettivi formativi corrispondenti a

Definire il Sistema di Emergenza Sanitaria e identificare le sue componenti

Integrarsi e cooperare nel Sistema di Emergenza Sanitaria

* Modulo formativo La chiamata di soccorso e le comunicazioni radio: in specifico gli obiettivi formativi corrispondenti a

Usare l’apparecchio radio in dotazione sul mezzo di soccorso

Applicare le procedure delle comunicazioni radio

* Modulo formativo I segni e i sintomi della persona, in specifico gli obiettivi formativi corrispondenti a

Determinare il livello di coscienza

Effettuare la valutazione di una persona colpita da un evento non traumatico

Analizzare la funzione respiratoria, riconoscendone le alterazioni e monitorando i parametri

* Modulo formativo La persona con perdita della funzioni vitali

* Modulo formativo I comportamenti e le situazioni a rischio infettivo

* Modulo formativo Il bisogno psicologico e relazionale della persona da soccorrere

* Modulo formativo La mobilizzazione ed il trasferimento della persona

* Modulo formativo Il materiale e la strumentazione prevista dallo standard regionale per l’autoambulanza di tipo A e B

* Modulo formativo Le situazione con rischio infettivo o disorganizzativo nella cellula sanitaria dell’autoambulanza

II MODULO (10 ore)

GESTIONE ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE

* Il ruolo, le funzioni, le attività e i compiti dell’accompagnatore e il grado di autonomia della persona da accompagnare

Argomenti pertinenti ai bisogni della persona da accompagnare

* La mobilizzazione della persona

* Il trasporto della persona

* I bisogni primari della persona da accompagnare e risposte appropriate

* Garanzia del funzionamento dei presidi sanitari in dotazione alla persona da accompagnare

* Meccanismi di protezione dalle infezioni e smaltimento dei rifiuti

Argomenti pertinenti alle competenze dell’accompagnatore

* Deontologia e rispetto della riservatezza

* Cura dell’igiene delle mani e della divisa dell’accompagnatore

* La protezione individuale nelle principali metodiche di trasferimento e mobilizzazione

* Organizzazione dei servizi sanitari e sociali e quella delle reti formali (volontariato) ed informali che sostengono ed aiutano le persone da accompagnare

III MODULO (10 ore)

GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE
E RELAZIONE D’AIUTO CON IL PAZIENTE

* I concetti e le dimensioni della salute, della malattia e della disabililità e l’adattamento delle persone

* La relazione d’aiuto e i processi comunicativi (verbali e non verbali) con la persona da accompagnare, la sua famiglia, il gruppo di operatori socio-sanitari

* La reazione di fronte alla malattia e al lutto della persona da accompagnare e della sua famiglia

* Il rapporto con il malato (oncologico, terminale, dializzato...)

* Il rapporto con il bambino

* Il rapporto con la persona anziana

* Il rapporto con il disabile

* La gestione della sofferenza emotiva della persona accompagnata e dell’operatore accompagnatore

DESTINATARI

Tutti coloro che, a qualsiasi titolo, vengono impiegati attivamente nel trasporto infermi da parte di Organizzazioni, Enti e Associazioni e che non siano in possesso di attestato di idoneità conseguita al termine di corso regionale approvato con D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 (Allegato A ed Allegato B).

Nel rispetto di quanto disposto dal D. L.vo 502/1992, art. 16 quater, la Regione Piemonte potrà specificare, successivamente all’approvazione del presente progetto, percorsi formativi inerenti allo stesso, al fine di conseguire eventuali crediti formativi utili per il mantenimento dell’accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale.

ENTI GESTORI DELLA FORMAZIONE

Le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere nonché la C.R.I. e l’A.N.P.As., esclusivamente per le associazioni alle stesse aderenti.

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE

I docenti saranno individuati fra Medici, Infermieri Professionali, Istruttori Volontari 118, Coordinatori Formazione A.N.P.As., Monitori e Capomonitori della C.R.I., con la possibilità di avvalersi della collaborazione dei Gruppi di Coordinamento Provinciali ed Aziendali della S.O.S. Formazione Volontario Soccorritore 118.

L’Azienda Sanitaria che organizzerà i corsi per le Associazioni non aderenti alla C.R.I. e all’A.N.P.As. dovrà

* valutare attentamente i costi complessivi di organizzazione, i quali dovranno essere conformi alla qualità del servizio prestato, al fine di definire le somme da richiedere;

* introitare dette somme nel bilancio dell’A.S.R.;

* emettere la certificazione sotto precisata;

Al Rappresentante Regionale nella Commissione finale di valutazione spetterà il compenso previsto dalla L.R. n. 4/1988 comma 1 come modificata dalla L.R. 20/1988.

I costi relativi al Rappresentante Regionale che parteciperà ai lavori della commissione d’esame dei corsi organizzati dalla C.R.I. e dall’A.N.P.As. saranno a carico dell’Ente richiedente.

Ogni corso deve prevedere un massimo di 24 partecipanti.

La frequenza è obbligatoria, con la possibilità di assentarsi al massimo per il 20% della durata delle attività didattiche.

VALUTAZIONE DI CERTIFICAZIONE

La certificazione delle capacità acquisite avviene con lo svolgimento, da parte del discente di almeno 3 prove pratiche di valutazione, una per ciascun ambito di competenze (gestione sanitaria, assistenziale e relazionale).

Ai sensi dell’art. 3 comma 3 lettera m) della L.R. 42/1992, il corso termina con l’espletamento di un esame finale, effettuato alla presenza dei docenti del corso e di un Rappresentante della Regione, nominato dall’Azienda Sanitaria Regionale previa designazione della Centrale Operativa 118 di riferimento.

Dovrà essere compilato apposito verbale dei lavori.

Il corso si conclude con lo svolgimento dell’esame finale. L’esame finale deve svolgersi entro quarantacinque giorni dal termine delle attività didattiche. Il mancato conseguimento dell’idoneità in tale sede comporta l’obbligo di ripetere per intero il corso. La frequenza di un precedente corso, concluso senza il conseguimento dell’idoneità, non costituisce credito formativo.

Il verbale di valutazione deve essere redatto dalla commissione con l’indicazione del nominativo e del codice fiscale del discente, delle 3 prove di valutazione effettuate, dei risultati conseguiti da ciascun discente e del raggiungimento del livello di performance accettabile previsto. Copia del verbale deve essere inviato alla Segreteria del Gruppo di Coordinamento Regionale S.O.S. Formazione VS118, che inserirà i dati nella banca dati regionale.

A seguito del superamento dell’esame finale, verrà rilasciata apposita certificazione a firma del rappresentante legale dell’A.S.R. che ha organizzato il corso.

COMPITI DEL RAPPRESENTANTE REGIONALE NELL’AMBITO DELLA COMMISSIONE
DI VALUTAZIONE

Il Rappresentante Regionale nell’ambito della Commissione di Valutazione avrà il compito di:

* verificare l’esistenza dell’autocertificazione di corrispondenza del corso (per corsi C.R.I. ed A.N.P.As.);

* verificare l’apprendimento delle tematiche testate dai docenti;

* verificare l’espletamento delle ore di formazione.

RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENZA
AL PROGRAMMA REGIONALE

Vengono considerati equipollenti al presente progetto i seguenti corsi:

- corso approvato con Ordinanza Commissariale della C.R.I. n. 2821 del 25.5.1991 denominato “Corso per Aspiranti Volontari del Soccorso”

- programma denominato “Ampliamento Programma Corso Modulare Aspiranti Volontari del Soccorso” approvato in data 26.2.2000 dalla Commissione Regionale Educazione Sanitaria V.d.S. della C.R.I.

- corso per aspiranti Pionieri C.R.I..

- corso Infermiere Volontarie, approvato con R.D. n. 918 del 12.05.1942 e successive modificazioni.

Al fine di consentire il regolare svolgimento dell’esame finale, sarà ritenuta valida un’autocertificazione, a firma del Rappresentante Legale dell’Ente e/o Direttore Sanitario dell’articolazione territoriale della C.R.I., che attesti la frequenza dei corsi sopra precisati, le date di svolgimento e l’equipollenza al progetto regionale.

Allo svolgimento dell’esame finale che attesti l’idoneità al corso in argomento dovrà essere presente, come disposto dalla L.R. 42/1992, art. 3 comma 3 lettera m), un Rappresentante della Regione Piemonte.

Copia del verbale d’esame relativo al personale volontario che verrà inserito dalle Associazioni C.R.I. nell’attività di “trasporto infermi” dovrà essere trasmesso alla Segreteria del Gruppo di Coordinamento Regionale S.O.S. Formazione VS118, che inserirà i dati nella banca dati regionale, allo stato conservata dall’Azienda Ospedaliera “C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide” di Torino.

A seguito del superamento dell’esame finale con esito positivo, verrà rilasciata apposita certificazione a firma del Rappresentante Legale dell’Ente e/o Responsabile Sanitario dell’articolazione territoriale della C.R.I., dalla quale risulti la data di espletamento del corso.

I costi relativi al Rappresentante Regionale che parteciperà ai lavori della commissione d’esame saranno sostenuti direttamente dall’Associazione richiedente.

Copia del programma formativo dei corsi sopra precisati, fornita dal Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana del Piemonte con nota prot. n. 851 del 16.3.2001 viene conservata agli atti della Regione Piemonte - Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane.

Gli operatori della C.R.I. che abbiano, precedentemente alla data di approvazione del presente programma formativo, effettuato con esito positivo uno dei corsi di cui sopra sono considerati idonei a svolgere l’attività di “trasporto infermi” senza dover sostenere ulteriori prove d’esame.

A tal fine il Rappresentante Legale dell’Ente e/o il Responsabile Sanitario dell’articolazione territoriale della C.R.I. dovrà produrre l’elenco nominativo degli operatori attivi nelle attività di “trasporto infermi” che si trovino nella condizione di cui sopra alla Segreteria del Gruppo di Coordinamento Regionale S.O.S. Formazione VS118, che inserirà i dati nella banca dati regionale.

Tale elenco deve essere corredato da apposita dichiarazione attestante che il corso effettuato dal personale in argomento corrisponde a quello equiparato al presente programma.

Viene considerato equipollente al presente progetto il corso deliberato dal Consiglio Regionale del Comitato Regionale Piemonte dell’A.N.P.As. in data 7.3.2001 e denominato “Progetto S.A.R.A. - Corso di Formazione - Servizio di Accompagnamento con Relazione d’Aiuto”

Al fine di consentire il regolare svolgimento dell’esame finale, sarà ritenuta valida un’autocertificazione, a firma del Rappresentante Legale e/o del Direttore Sanitario dell’Associazione aderente all’A.N.P.As., che attesti la frequenza dei corsi sopra precisati, le date di svolgimento e l’equipollenza al progetto regionale.

Allo svolgimento dell’esame finale che attesti l’idoneità al corso in argomento dovrà essere presente, come disposto dalla L.R. 42/1992, art. 3 comma 3 lettera m), un Rappresentante della Regione Piemonte.

Copia del verbale d’esame relativo al personale volontario che verrà inserito dalle Associazioni A.N.P.As. nell’attività di “trasporto infermi” dovrà essere trasmessa alla Segreteria del Gruppo di Coordinamento Regionale S.O.S. Formazione VS118, che inserirà i dati nella banca dati regionale, allo stato conservata dall’Azienda Ospedaliera “C.T.O./C.R.F./Maria Adelaide” di Torino.

A seguito del superamento dell’esame finale con esito positivo, verrà rilasciata apposita certificazione a firma del Rappresentante Legale e/o del Direttore Sanitario dell’Associazione aderente all’A.N.P.As., dalla quale risulti la data di espletamento del corso.

I costi relativi al Rappresentante Regionale che parteciperà ai lavori della commissione d’esame saranno sostenuti direttamente dall’Associazione richiedente.

Copia del Progetto S.A.R.A. - Corso di Formazione - Servizio di Accompagnamento con Relazione d’Aiuto, fornita dal Presidente dell’A.N.P.As. Piemonte con note prot. n. 451 del 14.3.2001 e prot. n. 484 del 20.3.2001 viene conservata agli atti della Regione Piemonte - Direzione Regionale Controllo delle Attività Sanitarie - Settore Organizzazione, Personale e Formazione delle Risorse Umane.

Gli operatori dell’A.N.P.As. che abbiano, precedentemente alla data di approvazione del presente programma formativo, effettuato con esito positivo il corso di cui sopra sono considerati idonei a svolgere l’attività di “trasporto infermi” senza dover sostenere ulteriori prove d’esame.

A tal fine il Rappresentante Legale e/o il Direttore Sanitario dell’Associazione aderente all’A.N.P.As. dovrà produrre l’elenco nominativo degli operatori attivi nelle attività di “trasporto infermi” che si trovino nella condizione di cui sopra alla Segreteria del Gruppo di Coordinamento Regionale S.O.S. Formazione VS118, che inserirà i dati nella banca dati regionale.

Tale elenco deve essere corredato da apposita dichiarazione attestante che il corso effettuato dal personale in argomento corrisponde a quello equiparato al presente programma.

NORME APPLICATIVE

1. Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Volontariato aderenti all’A.N.P.As e i Soggetti Privati autorizzati al trasporto infermi entro il 01.05.2001 dovranno far sostenere ai propri operatori il corso “trasporto infermi” di cui al presente progetto entro e non oltre il 31.12.2002.

Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Volontariato aderenti all’A.N.P.As e i Soggetti Privati dovranno produrre alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Sanitaria, Settore Programmazione Sanitaria - e all’A.S.R. di appartenenza - Ufficio convenzioni - copia degli attestati di frequenza e superamento del corso “trasporto infermi” o di corso ad esso equiparato entro il 30° giorno dall’espletamento dell’esame finale del corso.

Nel caso di Soggetti Privati il legale rappresentante dovrà produrre, contestualmente alla trasmissione della copia degli attestati di frequenza e superamento del corso “trasporto infermi”, una dichiarazione in cui compaiano i seguenti dati:

il numero complessivo del personale addetto al trasporto infermi,

il numero del personale in possesso dell’attestato di frequenza e superamento del corso di “trasporto infermi” ed il relativo elenco nominativo (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

Nel caso di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni di Volontariato aderenti all’A.N.P.As. il legale rappresentante dovrà produrre, contestualmente alla trasmissione della copia degli attestati di frequenza e superamento del corso “trasporto infermi” o di corso ad esso equiparato, una dichiarazione in cui compaiano i seguenti dati:

il numero complessivo dei volontari attivi nel trasporto,

il numero di quanti in possesso dell’attestato di frequenza e superamento di corso di cui alla D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 - allegato A,

il numero di quanti in possesso dell’attestato di frequenza e superamento di corso di cui alla D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 - allegato B,

il numero di quanti in possesso dell’attestato di frequenza e superamento del corso di “trasporto infermi” o di corso ad esso equiparato e il relativo elenco nominativo (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

2. Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Volontariato aderenti all’A.N.P.As. e i Soggetti Privati che hanno presentato domanda di autorizzazione al trasporto infermi la cui istruttoria sia stata espletata, con relativa presentazione al CO.RE.S.A., tra il 01.05.2001 e il 31.12.2001, ma non ancora in possesso dell’attestato del corso, potranno ottenere un’autorizzazione temporanea, non prorogabile, di sei mesi a partire dalla data dell’atto dirigenziale che formalizza l’autorizzazione.

Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Volontariato aderenti all’A.N.P.As. e i Soggetti Privati dovranno produrre alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Sanitaria, Settore Programmazione Sanitaria - e all’A.S.R. di appartenenza - Ufficio convenzioni - copia degli attestati di frequenza e superamento del corso “trasporto infermi” o di corso ad esso equiparato entro il 30° giorno dall’espletamento dell’esame finale del corso.

Nel caso di Soggetti Privati il legale rappresentante dovrà produrre, contestualmente alla trasmissione della copia degli attestati, una dichiarazione in cui compaiano i seguenti dati:

il numero complessivo del personale addetto al trasporto infermi,

il numero di quanti in possesso dell’attestato di frequenza e superamento del corso di “trasporto infermi” o di corso ad esso equiparato e il relativo elenco nominativo (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

Nel caso di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni di Volontariato aderenti all’A.N.P.As. il legale rappresentante dovrà produrre, contestualmente alla trasmissione della copia degli attestati di frequenza e superamento del corso “trasporto infermi”, una dichiarazione in cui compaiano i seguenti dati:

il numero complessivo dei volontari attivi nel trasporto,

il numero di quanti in possesso dell’attestato di frequenza e superamento di corso di cui alla D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 - allegato A,

il numero di quanti in possesso dell’attestato di frequenza e superamento di corso di cui alla D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 - allegato B,

il numero di quanti in possesso dell’attestato di frequenza e superamento del corso di “trasporto infermi” o di corso ed esso equiparato e il relativo elenco nominativo (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

3. Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Volontariato aderenti all’A.N.P.As e i Soggetti Privati che presenteranno la domanda per l’autorizzazione al trasporto infermi dal 01.01.2002 dovranno predisporre la documentazione completa prevista dalla lettera m dell’art. 3, comma 3, L.R. 42/1992.

4. I Soggetti Privati dovranno produrre ogni anno entro il 31 marzo, a firma del Legale Rappresentante, una dichiarazione in cui compaiano i seguenti dati, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, da inoltrare alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Sanitaria, Settore Programmazione Sanitaria - e all’A.S.R. di appartenenza - Ufficio convenzioni -:

il numero complessivo dei dipendenti attivi nel trasporto infermi,

il numero dei dipendenti in possesso dell’attestato di frequenza e superamento del corso “trasporto infermi”,

il numero dei dipendenti che hanno frequentato con esito positivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente il corso di formazione al “trasporto infermi” e il relativo elenco nominativo (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

Le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Volontariato aderenti all’A.N.P.As. e la C.R.I. dovranno produrre ogni anno entro il 31 marzo, a firma del Legale Rappresentante, una dichiarazione in cui compaiono i seguenti dati, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente, da inoltrare alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Sanitaria, Settore Programmazione Sanitaria - e all’A.S.R. di appartenenza - Ufficio convenzioni -:

il numero complessivo dei volontari attivi nel trasporto infermi,

il numero di quanti in possesso dell’attestato di frequenza e superamento di corso di cui alla D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 - allegato A,

il numero di quanti in possesso dell’attestato di frequenza e superamento di corso di cui alla D.G.R. n. 217-46120 del 23.5.1995 - allegato B,

il numero di quanti in possesso dell’attestato di frequenza e superamento del corso di “trasporto infermi” o di corso ad esso equiparato,

il numero di quanti hanno frequentato con esito positivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente il corso di formazione al “trasporto infermi”, o corso ad esso equiparato, e il relativo elenco nominativo (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

5. L’inosservanza dei punti 1), 2), e 4) comporta la revoca dell’autorizzazione e l’obbligo della ripresentazione di tutti i documenti ai sensi dell’art. 3 della L. R. 42/92.

6. Gli operatori possono sostenere l’esame del corso “trasporto infermi” o di corso ad esso equiparato dal diciottesimo anno compiuto.