Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001
Torna al Sommario Indice Sistematico
Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2001, n. 44-2935
Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modifiche. Criteri per
lindividuazione dei porti di interesse regionale e comunale
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
Di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, i seguenti criteri
atti ad individuare il sistema regionale della portualità turistica,
composto da porti turistici di interesse comunale e da porti turistici
di interesse regionale.
Porti Turistici di Interesse Comunale
Sono porti turistici di interesse comunale il complesso di strutture amovibili
ed inamovibili, realizzate con opere a terra ed in acqua, allo scopo di
servire la nautica da diporto ed il diportista nautico.
Un porto turistico è identificabile di interesse comunale, quando soddisfa
tutte le seguenti condizioni:
a) lo specchio dacqua interessato è inferiore a 1 ettaro;
b) le aree a terra non superano i 0,5 ettari;
c) i moli sono di lunghezza non superiore a 100 metri;
d) quando i posti barca offerti sono pari o inferiori alle 30 unità.
Fanno altresì parte del sistema turistico comunale:
- gli approdi turistici, vale a dire il complesso di strutture realizzate
con opere di non difficile rimozione destinate a servire la nautica da
diporto ed il diportista nautico.
- i punti di ormeggio, vale a dire il complesso di strutture destinate
a servire la nautica da diporto e finalizzate allo stazionamento, allalaggio
ed al varo di piccole imbarcazioni.
Porti Turistici di Interesse Regionale
Sono porti turistici di interesse regionale il complesso di strutture amovibili
ed inamovibili, realizzate con opere a terra ed in acqua, allo scopo di
servire la nautica e gli utenti, anche mediante lapprestamento di servizi
complementari, non rientranti nella classificazione del sistema turistico
comunale.
(omissis)