Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2001, n. 44-2935

Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e successive modifiche. Criteri per l’individuazione dei porti di interesse regionale e comunale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, i seguenti criteri atti ad individuare il “sistema regionale della portualità turistica”, composto da “porti turistici di interesse comunale” e da “porti turistici di interesse regionale”.

Porti Turistici di Interesse Comunale

Sono porti turistici di interesse comunale il complesso di strutture amovibili ed inamovibili, realizzate con opere a terra ed in acqua, allo scopo di servire la nautica da diporto ed il diportista nautico.

Un porto turistico è identificabile di interesse comunale, quando soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) lo specchio d’acqua interessato è inferiore a 1 ettaro;

b) le aree a terra non superano i 0,5 ettari;

c) i moli sono di lunghezza non superiore a 100 metri;

d) quando i posti barca offerti sono pari o inferiori alle 30 unità.

Fanno altresì parte del sistema turistico comunale:

- gli approdi turistici, vale a dire il complesso di strutture realizzate con opere di non difficile rimozione destinate a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico.

- i punti di ormeggio, vale a dire il complesso di strutture destinate a servire la nautica da diporto e finalizzate allo stazionamento, all’alaggio ed al varo di piccole imbarcazioni.

Porti Turistici di Interesse Regionale

Sono porti turistici di interesse regionale il complesso di strutture amovibili ed inamovibili, realizzate con opere a terra ed in acqua, allo scopo di servire la nautica e gli utenti, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari, non rientranti nella classificazione del sistema turistico comunale.

(omissis)