Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 1 - 2765
L.R. 52/95 Norme per la formulazione e ladozione dei piani comunali di
coordinamento degli orari PCO ai sensi dellart. 50 comma 7 del D.lgs.
n. 267/00 - Revoca della D.G.R. n. 1-17859 del 1° aprile 1997 in adeguamento
al Capo VII della L. 53/00 Tempi delle Citta"
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di revocare con le motivazioni di cui in premessa la D.G.R. n. 1-17859
del 1° aprile 1997 in adeguamento al Capo VII della Legge n. 53/2000 Tempi
della Città;
di procedere conseguentemente alla ridefinizione complessiva dei criteri,
delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di contributo
così come di seguito specificato.
A) Orientamenti ai comuni per lelaborazione dei PCO.
I Comuni, per la definizione dei PCO, dovranno attenersi ai criteri di
cui allart. 5 della L.R. 52/95 ed in particolare:
punto a)
Riguardo gli orari di uffici e servizi pubblici che implicano attività
di apertura al pubblico i Comuni dovranno attenersi ai principi introdotti
dall art. 22 della L. 724/94 citata circa larticolazione dellorario
di servizio su almeno cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane,
con carattere di funzionalità per le esigenze di apertura. Tale finalità
potrà essere raggiunta con lutilizzo, anche contemporaneo degli istituti
di articolazione dellorario previsti dai contratti di lavoro collettivi.
Punto b)
Nellambito delle attività di coordinamento degli orari dei servizi pubblici
dovranno essere promosse iniziative per lapertura al pubblico dei servizi
socio-educativi, assistenziali e sanitari per un congruo numero di ore
settimanali anche nelle ore pomeridiane.
Punto c)
Per quanto concerne il punto c) dell art. 5 dovrà essere garantita la
piena e completa attuazione della L.241/90, prevedendo in particolare lintroduzione
di procedure informatizzate connesse alla rete regionale.
Punto d)
Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti
la vendita al dettaglio, i comuni dovranno uniformarsi ai criteri regionali
di cui alla L.R. 28 del 12.11.1999, Capo IV artt. 8 e 9, e Capo X, art.
25, alla D.C.R. n. 544-7802 del 16.06.1999 di ratifica ai sensi dellart.
40 dello Statuto della D.G.R. n. 2-27125 del 23.04.1999 - orari dei negozi
- individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima
applicazione del d.lgs 114/1998 e D.G.R. n. 42-29532 del 1° marzo 2000:
L.R. 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte
per lattuazione del d.lgs 114/1998. Indicazioni inerenti la fase di prima
applicazione. Nella determinazione degli impianti stradali di distribuzione
di carburanti i Comuni dovranno attenersi ai criteri regionali di cui alla
L.R. 23 aprile 1999, n. 8.
punto e)
I servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed eventualmente interurbano
dovranno avere orari, frequenze e percorsi coordinati con gli orari di
apertura dei servizi pubblici e privati comunali, degli esercizi commerciali
e turistici, delle attività culturali e degli spettacoli, costituendo una
valida alternativa al traffico privato, anche con l impiego di sistemi
di trasporto innovativi, possibilmente a minor impatto inquinante.
Dovrà, inoltre, essere garantita la mobilità dei disabili con limpiego
di idonei mezzi di trasporto. I Comuni che debbono dotarsi del Piano Urbano
del traffico, dovranno prevedere allinterno del medesimo anche la compatibilità
della mobilità pubblica e privata con gli orari della città, promuovendo
eventualmente un uso e un costo degli spazi di sosta e degli accessi al
centro cittadino differenziato a seconda del differente momento di fruizione,
nellarco della giornata, del territorio urbano.
I Comuni, inoltre, per quanto riguarda la necessità di organizzazione funzionale
e spaziale della città, devono tenere conto dellinterrelazione dei PCO
con la pianificazione comunale e, in particolare:
* dei PRG e loro varianti;
* dei recenti strumenti dintervento, quali il Programma Integrato dIntervento,
il Programma di Recupero Urbano, il Programma di Riqualificazione Urbana,
i Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del territorio
e degli Accordi di Programma.
B) termini, modalità e criteri per la concessione del contributo regionale.
1 - le domande dei Comuni (singoli o associati, che abbiano attivato forme
di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per lattuazione
di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti
bacini di utenza, interventi attuativi degli accordi di cui all art. 25,
comma 2 della L. 53/2000 Capo VII Tempi delle Città), per laccesso ai
finanziamenti di cui alla L.R. 52/95, devono pervenire al Presidente della
Giunta Regionale entro il 30 maggio di ogni anno. Per il 2001 il termine
di presentazione delle domande è prorogato al 31/07/2001, al fine di consentire
ai Comuni, in fase di prima applicazione della nuova normativa, un tempo
maggiore.
a) il progetto per il quale viene chiesto il finanziamento, anche nellipotesi
di sua strutturazione in fasi funzionali strettamente connesse, singolarmente
finanziabili, dovrà essere accompagnato (così come le fasi in cui si intende
articolare il progetto) da una relazione illustrativa con lindicazione
dei tempi di realizzazione , da unanalisi con relativo confronto dei miglioramenti
ipotizzati rispetto alla situazione precedente alladozione del piano e
le iniziative intercomunali volte al coordinamento degli orari.
b) il preventivo delle spese.
2 - Lanalisi e la valutazione dei progetti presentati è effettuata dal
gruppo di lavoro interassessorile appositamente costituito con D.G.R. n.
15 - 24687 del 1° giugno 1998 per lattuazione del regolamento previsto
dalla L.R. 52/95 sulla base delle seguenti priorità così come indicate
nella Legge n. 53 dell8 marzo 2000, art. 28, comma 4:
a) associazione di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento
e cooperazione con altri enti locali per lattuazione di specifici piani
di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui allarticolo 25, comma 2.
Il gruppo di lavoro interassessorile svolgerà listruttoria; la successiva
graduatoria finale verrà approvata con provvedimento dirigenziale, attribuendo
un punteggio massimo di 20 punti secondo i seguenti criteri:
a) per il 50%, in riferimento alle priorità indicate ai punti a), b) e
c) comma 4, art. 28 della L. 53/2000 e cioè:
1) associazioni di comuni - (fino a punti 5).;
2) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento
e cooperazione con altri enti locali per lattuazione di specifici piani
di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza -
(fino a punti 3);
3) interventi attuativi degli accordi di cui all art. 25, comma 2 della
L. 53/00 - (fino a punti 2)
b) per il 50% in relazione al conto ritenuto ammissibile secondo il seguente
punteggio riferito alle priorità di cui alle lettere da a) a c) del comma
2 dell art. 4 della L.R . 52/95:
* lettera a) fino a 4 punti
(la qualificazione e lintegrazione dei Piani Regolatori Generali (PRG)
sotto il profilo della razionalizzazione dei servizi e delle attrezzature
pubbliche, nonché dei servizi commerciali)
* lettera b) fino a 3 punti
( la loro diffusione territoriale e laccessibilità e ladeguata previsione
di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più
comuni)
* lettera c) fino a 3 punti
(lintroduzione di procedure informatizzate multifunzionali collegate alla
rete regionale).
I contributi concessi sono revocati qualora il Comune o i Comuni beneficiari
non adottino il Piano di regolazione degli orari entro il termine previsto
nel cronoprogramma indicato nel progetto , e comunque non superiore ad
anni 2, ed eventualmente, su motivata richiesta, prorogabili non oltre
un anno dal termine previsto, e non alleghino al momento della trasmissione
alla Regione del Piano adottato con delibera di Consiglio comunale, rendiconto
analitico di tutte le spese sostenute dal Comune per la realizzazione dello
stesso.
(omissis)