Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 1 - 2765

L.R. 52/95 “Norme per la formulazione e l’adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D.lgs. n. 267/00 - Revoca della D.G.R. n. 1-17859 del 1° aprile 1997 in adeguamento al Capo VII della L. 53/00 ”Tempi delle Citta’"

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di revocare con le motivazioni di cui in premessa la D.G.R. n. 1-17859 del 1° aprile 1997 in adeguamento al Capo VII della Legge n. 53/2000 “Tempi della Città”;

di procedere conseguentemente alla ridefinizione complessiva dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande di contributo così come di seguito specificato.

A) Orientamenti ai comuni per l’elaborazione dei PCO.

I Comuni, per la definizione dei PCO, dovranno attenersi ai criteri di cui all’art. 5 della L.R. 52/95 ed in particolare:

punto a)

Riguardo gli orari di uffici e servizi pubblici che implicano attività di apertura al pubblico i Comuni dovranno attenersi ai principi introdotti dall’ art. 22 della L. 724/94 citata circa l’articolazione dell’orario di servizio su almeno cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, con carattere di funzionalità per le esigenze di apertura. Tale finalità potrà essere raggiunta con l’utilizzo, anche contemporaneo degli istituti di articolazione dell’orario previsti dai contratti di lavoro collettivi.

Punto b)

Nell’ambito delle attività di coordinamento degli orari dei servizi pubblici dovranno essere promosse iniziative per l’apertura al pubblico dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari per un congruo numero di ore settimanali anche nelle ore pomeridiane.

Punto c)

Per quanto concerne il punto c) dell’ art. 5 dovrà essere garantita la piena e completa attuazione della L.241/90, prevedendo in particolare l’introduzione di procedure informatizzate connesse alla rete regionale.

Punto d)

Nella determinazione degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio, i comuni dovranno uniformarsi ai criteri regionali di cui alla L.R. 28 del 12.11.1999, Capo IV artt. 8 e 9, e Capo X, art. 25, alla D.C.R. n. 544-7802 del 16.06.1999 di ratifica ai sensi dell’art. 40 dello Statuto della D.G.R. n. 2-27125 del 23.04.1999 - orari dei negozi - individuazione di località ad economia turistica nella fase di prima applicazione del d.lgs 114/1998 e D.G.R. n. 42-29532 del 1° marzo 2000: “L.R. 28/99 - Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte per l’attuazione del d.lgs 114/1998. Indicazioni inerenti la fase di prima applicazione”. Nella determinazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti i Comuni dovranno attenersi ai criteri regionali di cui alla L.R. 23 aprile 1999, n. 8.

punto e)

I servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed eventualmente interurbano dovranno avere orari, frequenze e percorsi coordinati con gli orari di apertura dei servizi pubblici e privati comunali, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e degli spettacoli, costituendo una valida alternativa al traffico privato, anche con l’ impiego di sistemi di trasporto innovativi, possibilmente a minor impatto inquinante.

Dovrà, inoltre, essere garantita la mobilità dei disabili con l’impiego di idonei mezzi di trasporto. I Comuni che debbono dotarsi del Piano Urbano del traffico, dovranno prevedere all’interno del medesimo anche la compatibilità della mobilità pubblica e privata con gli orari della città, promuovendo eventualmente un uso e un costo degli spazi di sosta e degli accessi al centro cittadino differenziato a seconda del differente momento di fruizione, nell’arco della giornata, del territorio urbano.

I Comuni, inoltre, per quanto riguarda la necessità di organizzazione funzionale e spaziale della città, devono tenere conto dell’interrelazione dei PCO con la pianificazione comunale e, in particolare:

* dei PRG e loro varianti;

* dei recenti strumenti d’intervento, quali il Programma Integrato d’Intervento, il Programma di Recupero Urbano, il Programma di Riqualificazione Urbana, i Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del territorio e degli Accordi di Programma.

B) termini, modalità e criteri per la concessione del contributo regionale.

1 - le domande dei Comuni (singoli o associati, che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza, interventi attuativi degli accordi di cui all’ art. 25, comma 2 della L. 53/2000 Capo VII “Tempi delle Città”), per l’accesso ai finanziamenti di cui alla L.R. 52/95, devono pervenire al Presidente della Giunta Regionale entro il 30 maggio di ogni anno. Per il 2001 il termine di presentazione delle domande è prorogato al 31/07/2001, al fine di consentire ai Comuni, in fase di prima applicazione della nuova normativa, un tempo maggiore.

a) il progetto per il quale viene chiesto il finanziamento, anche nell’ipotesi di sua strutturazione in fasi funzionali strettamente connesse, singolarmente finanziabili, dovrà essere accompagnato (così come le fasi in cui si intende articolare il progetto) da una relazione illustrativa con l’indicazione dei tempi di realizzazione , da un’analisi con relativo confronto dei miglioramenti ipotizzati rispetto alla situazione precedente all’adozione del piano e le iniziative intercomunali volte al coordinamento degli orari.

b) il preventivo delle spese.

2 - L’analisi e la valutazione dei progetti presentati è effettuata dal gruppo di lavoro interassessorile appositamente costituito con D.G.R. n. 15 - 24687 del 1° giugno 1998 per l’attuazione del regolamento previsto dalla L.R. 52/95 sulla base delle seguenti priorità così come indicate nella Legge n. 53 dell’8 marzo 2000, art. 28, comma 4:

a) associazione di comuni;

b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

c) interventi attuativi degli accordi di cui all’articolo 25, comma 2.

Il gruppo di lavoro interassessorile svolgerà l’istruttoria; la successiva graduatoria finale verrà approvata con provvedimento dirigenziale, attribuendo un punteggio massimo di 20 punti secondo i seguenti criteri:

a) per il 50%, in riferimento alle priorità indicate ai punti a), b) e c) comma 4, art. 28 della L. 53/2000 e cioè:

1) associazioni di comuni - (fino a punti 5).;

2) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l’attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza - (fino a punti 3);

3) interventi attuativi degli accordi di cui all’ art. 25, comma 2 della L. 53/00 - (fino a punti 2)

b) per il 50% in relazione al conto ritenuto ammissibile secondo il seguente punteggio riferito alle priorità di cui alle lettere da a) a c) del comma 2 dell’ art. 4 della L.R . 52/95:

* lettera a) fino a 4 punti

(la qualificazione e l’integrazione dei Piani Regolatori Generali (PRG) sotto il profilo della razionalizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, nonché dei servizi commerciali)

* lettera b) fino a 3 punti

( la loro diffusione territoriale e l’accessibilità e l’adeguata previsione di infrastrutture destinate alla mobilità con il coinvolgimento di più comuni)

* lettera c) fino a 3 punti

(l’introduzione di procedure informatizzate multifunzionali collegate alla rete regionale).

I contributi concessi sono revocati qualora il Comune o i Comuni beneficiari non adottino il Piano di regolazione degli orari entro il termine previsto nel cronoprogramma indicato nel progetto , e comunque non superiore ad anni 2, ed eventualmente, su motivata richiesta, prorogabili non oltre un anno dal termine previsto, e non alleghino al momento della trasmissione alla Regione del Piano adottato con delibera di Consiglio comunale, rendiconto analitico di tutte le spese sostenute dal Comune per la realizzazione dello stesso.

(omissis)