Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 61 - 2824

Art. 1, comma 1, lettera c) legge 65/87 e successive modificazioni ed integrazioni. Utilizzo delle somme provenienti dalle revoche dei programmi regionali 1988 e 1989. Approvazione dei criteri e modifica obbiettivi della D.G.R. 54-29427 del 21.02.2000

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di attivare le procedure per il riutilizzo, ai sensi dell’art. 8 legge 21/03/1988 n. 92, delle somme rivenienti dalle revoche effettuate con determinazione del Responsabile del Settore Sport n. 324, 325, 326, del 24 luglio 2000 relativamente ai programmi 1988 e 1989, consistenti in:

Lire 11.925.000.000 rivenienti dal programma 1988;

Lire 10.650.000.000 rivenienti dal programma 1989;

di dare mandato alla Direzione Turismo Sport Parchi di approvare con successivo provvedimento amministrativo il bando con il relativo modello di domanda, di fissare le modalità di presentazione, di definire la documentazione richiesta;

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 7/8/89, n. 289 possono presentare domanda per l’inclusione nel programma di riutilizzo delle somme di cui al punto 1:

i Comuni e i loro Consorzi;

le Comunità Montane;

le Province;

di dare atto che ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 54-29427 del 21/2/2000, il bando dovrà essere predisposto nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della presente delibera, le domande di contributo dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando sul B.U.R.; entro sessanta giorni dovrà essere conclusa l’istruttoria delle istanze e approvato il piano degli interventi;

di modificare la destinazione dei fondi di cui sopra escludendo per i motivi espressi in premessa le iniziative di cui alla Azione 5, e di destinarli alle iniziative di cui all’Azione 6 previste dall’art 3 del programma pluriennale d’investimenti per l’impiantistica sportiva 1999-2001 approvato con D.C.R. n. 607-17023 del 30/12/1999 (L. R. 22/12/1995 n. 93) con esclusione degli impianti sciistici ;

di stabilire che l’importo massimo per ogni singolo intervento, o per lotto funzionale, è fissato in L.10 miliardi, nel caso di progetti di importo superiore, le Amministrazioni, nella delibera di approvazione del progetto, dovranno assumere a carico del proprio bilancio la differenza oppure documentare con quali strumenti finanziari vi facciano fronte;

di stabilire che la quota di abbattimento dell’onere a carico del soggetto attuatore é fissata al 50% come prevista dall’art. 4 della D.C.R. sopracitata;

di stabilire che i progetti dovranno avere per oggetto un unico impianto , o un suo lotto funzionale, che saranno valutati secondo i criteri e i punteggi stabiliti in premessa, che saranno ammessi a finanziamento fino alla concorrenza delle disposizioni finanziarie accertate alla data di formazione della graduatoria;

di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Ripartizione Impiantistica sportiva, per i successivi adempimenti di competenza.

(omissis)