Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 61 - 2824
Art. 1, comma 1, lettera c) legge 65/87 e successive modificazioni ed integrazioni.
Utilizzo delle somme provenienti dalle revoche dei programmi regionali
1988 e 1989. Approvazione dei criteri e modifica obbiettivi della D.G.R.
54-29427 del 21.02.2000
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di attivare le procedure per il riutilizzo, ai sensi dellart. 8 legge
21/03/1988 n. 92, delle somme rivenienti dalle revoche effettuate con determinazione
del Responsabile del Settore Sport n. 324, 325, 326, del 24 luglio 2000
relativamente ai programmi 1988 e 1989, consistenti in:
Lire 11.925.000.000 rivenienti dal programma 1988;
Lire 10.650.000.000 rivenienti dal programma 1989;
di dare mandato alla Direzione Turismo Sport Parchi di approvare con successivo
provvedimento amministrativo il bando con il relativo modello di domanda,
di fissare le modalità di presentazione, di definire la documentazione
richiesta;
di dare atto che ai sensi dellart. 1, comma 2 della legge 7/8/89, n. 289
possono presentare domanda per linclusione nel programma di riutilizzo
delle somme di cui al punto 1:
i Comuni e i loro Consorzi;
le Comunità Montane;
le Province;
di dare atto che ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
54-29427 del 21/2/2000, il bando dovrà essere predisposto nei trenta giorni
successivi alla pubblicazione della presente delibera, le domande di contributo
dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando
sul B.U.R.; entro sessanta giorni dovrà essere conclusa listruttoria delle
istanze e approvato il piano degli interventi;
di modificare la destinazione dei fondi di cui sopra escludendo per i motivi
espressi in premessa le iniziative di cui alla Azione 5, e di destinarli
alle iniziative di cui allAzione 6 previste dallart 3 del programma pluriennale
dinvestimenti per limpiantistica sportiva 1999-2001 approvato con D.C.R.
n. 607-17023 del 30/12/1999 (L. R. 22/12/1995 n. 93) con esclusione degli
impianti sciistici ;
di stabilire che limporto massimo per ogni singolo intervento, o per lotto
funzionale, è fissato in L.10 miliardi, nel caso di progetti di importo
superiore, le Amministrazioni, nella delibera di approvazione del progetto,
dovranno assumere a carico del proprio bilancio la differenza oppure documentare
con quali strumenti finanziari vi facciano fronte;
di stabilire che la quota di abbattimento dellonere a carico del soggetto
attuatore é fissata al 50% come prevista dallart. 4 della D.C.R. sopracitata;
di stabilire che i progetti dovranno avere per oggetto un unico impianto
, o un suo lotto funzionale, che saranno valutati secondo i criteri e i
punteggi stabiliti in premessa, che saranno ammessi a finanziamento fino
alla concorrenza delle disposizioni finanziarie accertate alla data di
formazione della graduatoria;
di trasmettere il presente provvedimento al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Ripartizione Impiantistica sportiva, per i successivi adempimenti
di competenza.
(omissis)