Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001

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Deliberazione del Consiglio Regionale 24 aprile 2001, n. 164-14484

Modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per l’Università e per il diritto allo studio universitario (L.r. 29/1999, art. 4, comma 2)

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta ai voti per alzata di mano ed approvata con 33 voti favorevoli.

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

di approvare le modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo studio universitario, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione per farne integrante.

Legge regionale 18 novembre 1999, n. 29

Interventi per l’Università ed il Diritto allo studio universitario

Modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo studio universitario (Art. 4, comma 2)

Art. 1

Presso la Direzione regionale ai Beni culturali è istituito, ai sensi del comma 1 dell’art. 4 della l.r. 29/1999, l’Osservatorio regionale per l’Università e per il Diritto allo studio universitario.

Art. 2

L’Osservatorio, ai sensi dell’art. 1, persegue i seguenti scoppi:

- acquisire informazioni e documentazione;

- raccogliere ed aggiornare dati statistici;

- promuovere studi, ricerche, progetti per lo sviluppo universitario e dei servizi per il diritto allo studio;

- fornire supporto alle attività del Comitato regionale di coordinamento;

- elaborare metodologie e criteri per la valutazione dell’efficacia delle attività formative e di ricerca del sistema universitario piemontese e degli interventi per il diritto allo studio, anche in riferimento agli standards europei ed internazionali;

- promuovere la diffusione dei dati acquisiti e dei progetti elaborati, dei risultati delle valutazioni sul sistema universitario e sul diritto allo studio;

- favorire il confronto fra gli Atenei, le Amministrazioni pubbliche ele forze sociali ed economiche, con specifica attenzione al coinvolgimento della popolazione studentesca.

Art. 3

Per la definizione delle linee strategiche, degli obiettivi, degli ambiti di indagine dell’attività dell’Osservatorio, è istituito un Comitato di indirizzo e garanzia.

Del Comitato, composto da quarantuno membri, fanno parte:

a) l’Assessore regionale competente in materia di sviluppo universitario e di diritto allo studio;

b) l’Assessore regionale competente in materia di Formazione professionale o suo delegato;

c) tre membri designati dall’Università degli Studi di Torino, due dal Politecnico di Torino e uno dall’Università del Piemonte Orientale;

d) tre membri designati dal Comitato regionale di coordinamento del Piemonte tra esperti italiani ed internazionali, in materia di analisi dei sistemi universitari e del diritto allo studio, delle dinamiche del mercato del lavoro connesse con la domanda di formazione e di valutazione delle attività formative e di ricerca;

e) sei studenti designati dalle rappresentanze studentesche del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dei tre Atenei piemontesi, due per Ateneo;

f) il Sovrintendente scolastico ed i Provveditori agli Studi del Piemonte;

g) il Presidente dell’Unione delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Piemonte o suo delegato;

h) sette membri designati dalle associazioni d’impresa del Piemonte:

- uno per Federpiemonte;

- uno per Federapi;

- uno per Federazione Regionale Agricoltori del Piemonte;

- uno per Confcommercio e Confesercenti;

- uno per Federazione Regionale Coltivatori Diretti e Confederazione Italiana Agricoltori;

- uno per Confartigianato, CNA, Casa;

- uno per AGCI, Confcooperative Piemonte, Lega Nazionale delle Cooperative;

i) tre membri designati dalle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentantive, in base al numero degli iscritti in Piemonte;

l) il Presidente dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario o suo delegato;

m) il Direttore regionale ai Beni culturali;

n) il Direttore regionale alla Formazione professionale;

o) il Dirigente responsabile del Settore regionale Università e Istituti Scientifici.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 4

Presidente del Comitato è l’Assessore regionale competente in materia di sviluppo universitario e di diritto allo studio.

Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina, nella prima seduta, il Vice Presidente fra i tre esperti designati dal Comitato regionale di coordinamento.

Art. 5

Il Comitato dura in carica cinque anni.

La sostituzione dei membri, che cessano dalla carica per dimissioni o per altra causa, o, nel caso degli studenti di cui alla lettera e) dell’art. 3, per conclusione della carriera universitaria, anteriormente alla scadenza, avviene nei modi previsti per la loro nomina.

Art. 6

Il Comitato è convocato dal Presidente almeno una volta l’anno.

L’avviso di convocazione, con l’indicazione degli argomenti da trattare è inviato ai membri del Comitato a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Il Comitato può deliberare  in prima convocazione se è presente la maggioranza dei membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dagli uffici del Settore regionale competente.

Art. 7

Ai membri del Comitato provenienti da fuori Torino sono rimborsate le spese di viaggio e di vitto ed ai membri provenienti da fuori regione anche le spese di pernottamento.

Non hanno titolo al rimborso gli Amministratori ed i dipendenti regionali e gli Amministratori ed i dipendenti  dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU).

Art. 8

Per l’attuazione delle scelte  e per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Comitato di indirizzo e garanzia, nell’ambito delle indicazioni fornite dal Comitato regionale di coordinamento e  nel rispetto dei vincoli giuridici, finanziari e amministrativi fissati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della l.r. 29/1999, il Direttore regionale ai Beni culturali, con il supporto del Dirigente responsabile del Settore regionale competente si avvale di  una Commissione tecnica così composta:

a) tre esperti designati dal Comitato regionale di coordinamento e scelti tra il personale degli Atenei piemontesi, sulla base di comprovata esperienza e capacità nei settori connessi all’attività dell’Osservatorio;

b) uno studente designato dal Comitato regionale di coordinamento, su proposta della rappresentanza studentesca in seno al Comitato stesso;

c) un rappresentante designato dall’istituzione con cui la Giunta regionale, su proposta  del Comitato regionale di coordinamento, stipula, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 della l.r. 29/1999, la  convenzione per il funzionamento e lo svolgimento dell’attività dell’Osservatorio;

d) il Direttore dell’EDISU.

La Commissione è nominata con Determinazione del Direttore  regionale ai Beni culturali.

Art. 9

La Commissione dura in carica cinque anni ed è coordinata dal Direttore regionale ai Beni culturali. La sostituzione dei membri, che cessano dalla carica per dimissioni o per altra causa o, nel caso dello studente di cui alla lettera b) dell’art. 8, per conclusione della carriera universitaria, anteriormente alla scadenza, avviene nei modi previsti per la loro nomina.

Art. 10

Ai membri della Commissione provenienti da fuori Torino sono rimborsate le spese di viaggio e di vitto ed ai membri provenienti da fuori regione anche le spese di pernottamento.

Non hanno titolo al rimborso i dipendenti regionali ed i dipendenti dell’EDISU.

Art. 11

Per la gestione  dell’attività dell’Osservatorio, in applicazione del comma 3 dell’art. 4 della l.r. 29/1999, la Giunta regionale stipula una convenzione con l’istituzione proposta dal Comitato regionale di coordinamento.

(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)