Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2001, n. 47-2981

Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore. Modifiche alla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001

A relazione dell’Assessore Racchelli

Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, recante la riforma del commercio in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59, prevede la competenza regionale all’emanazione dei criteri nella materia del commercio su area pubblica, con particolare riferimento alla disciplina delle vicende giuridico amministrative relative al comparto, fra le quali :

1. le modalità di esercizio dell’attività ed ogni vicenda costitutiva, modificativa o estintiva dei titoli autorizzativi o concessori di presupposto;

2. le istituzioni, le vicende modificative dei mercati e delle altre forme di commercio su area pubblica variamente denominate, nonchè, in generale il funzionamento delle stesse;

3. gli orari di esercizio dell’attività.

In attuazione del decreto legislativo, la legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, recante “disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte” , demanda, all’art. 11, la competenza suddetta alla Giunta regionale.

In proposito, con deliberazione n. 32-2642 in data 2 aprile 2001, la Giunta regionale ha emanato i “criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del commercio su area pubblica”, entrati in vigore il 12 aprile 2001.

La primissima esperienza di applicazione della deliberazione citata ha peraltro consentito di rilevare, da subito, alcuni problemi interpretativi, rispetto alla formulazione di talune disposizioni testuali, nonché la presenza di alcuni errori materiali.

Inoltre, con particolare riferimento ai moduli regionali per le autorizzazioni, approvati in allegato alla citata deliberazione della Giunta, il Ministero competente ha tardivamente chiarito che gli stessi non devono essere trasmessi in copia alle Camere di Commercio Industria Agricoltura Artigianato, come era invece specificato in calce ai moduli suddetti.

Esiste la necessità di garantire, sin dall’inizio della fase di applicazione dei criteri regionali da parte delle Amministrazioni comunali, chiamate a darvi attuazione, una corretta interpretazione degli stessi, secondo quelle che ne sono state le ragioni e gli obiettivi di presupposto, procedendo ai conseguenti aggiustamenti di ordine tecnico.

A tal fine, in sede di interpretazione autentica e di rettifica di errore materiale, con l’intento di fornire senza indugio gli opportuni chiarimenti in merito alle questioni più problematiche segnalate dall’utenza;

la Giunta regionale; unanime,

delibera

di apportare al testo della deliberazione della Giunta regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001 le modificazioni di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte e, per garantire una immediata informazione all’utenza, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 32-2642 DEL 2 APRILE 2001

TITOLO III MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Capo I - ADEMPIMENTI COMUNALI

1. Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti

Dopo “nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento” è aggiunto “scelti dagli operatori concessionari di posteggio sullo stesso mercato a maggioranza dei due terzi o in difetto di accordo, dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza, regionale”;

2. Nuove istituzioni ed interventi modificativi dell’esistente

Dopo “nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di intervento” è aggiunto “scelti dagli operatori concessionari di posteggio sullo stesso mercato a maggioranza dei due terzi o in difetto di accordo, dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale o, in assenza, regionale”;

Capo II - POSTEGGI E ALTRE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI SU AREA PUBBLICA

N. 1. Regime ordinario di occupazione delle aree e modalità di partecipazione in relazione alla tipologia e forma di manifestazione

Lett. e) aree riservate agli agricoltori e criteri per l’assegnazione

Il n. 1) è così sostituito “ Si considerano agricoltori, agli effetti della presente normativa, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone , che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l’agricoltura”;

TITOLO IV VICENDE GIURIDICO AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE AUTORIZZAZIONI

Capo IV SUBINGRESSI

Sezione II Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A

Il N. 6 è sostituito come segue “ In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti in capo all’azienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell’anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. La disposizione si applica anche al caso del conferimento in società”.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - CONVERSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Sezione I - autorizzazioni di tipologia A

Il N. 6 è così sostituito “Il soggetto che per ultimo ha avuto la titolarità dell’autorizzazione originaria prima dell’inizio delle operazioni di conversione, deve indicare al Comune che inizia le operazioni di conversione su quale o quali autorizzazioni dovrà proseguire il computo di tutti o parte dei titoli utili per l’acquisizione delle priorità di legge. La stessa comunicazione deve essere effettuata per conoscenza anche agli altri Comuni interessati alle operazioni di conversione.

 L’anzianità dell’autorizzazione originaria prosegue in capo a tutte le autorizzazioni che conseguono alla conversione e deve essere annotata sull’apposito MOD. COM 9 REG allo spazio AUTOR. ORIGINARIA”.

Capo II DISPOSIZIONI VARIE

Sezione I - Alla rubrica, la locuzione “ fino all’entrata in vigore della presente deliberazione” è così sostituita “ fino alla data di pubblicazione della presente deliberazione”.

MOD. COM 9 REG

L’annotazione a piè di pagina “modello da compilare in triplice copia: una per il Comune , una per il richiedente e una per la C.C.IA.A.” è così sostituita “Modello da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il richiedente”.

Alla sezione VARIAZIONI AUTORIZZAZIONE lo spazio MODIFICA LEGALE RAPPRESENTANTE è soppresso.

MOD. COM 8 REG

L’annotazione a piè di pagina “modello da compilare in triplice copia: una per il Comune , una per il richiedente e una per la C.C.IA.A.” è così sostituita “Modello da compilare in duplice copia: una per il Comune e una per il richiedente”.

Alla sezione VARIAZIONI AUTORIZZAZIONE lo spazio MODIFICA LEGALE RAPPRESENTANTE è soppresso.