Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2001, n. 47-2981
Legge Regionale 12 novembre 1999 n. 28 art. 11. Commercio su area pubblica.
Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore.
Modifiche alla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001
A relazione dellAssessore Racchelli
Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, recante la riforma del commercio
in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59, prevede la competenza regionale
allemanazione dei criteri nella materia del commercio su area pubblica,
con particolare riferimento alla disciplina delle vicende giuridico amministrative
relative al comparto, fra le quali :
1. le modalità di esercizio dellattività ed ogni vicenda costitutiva,
modificativa o estintiva dei titoli autorizzativi o concessori di presupposto;
2. le istituzioni, le vicende modificative dei mercati e delle altre forme
di commercio su area pubblica variamente denominate, nonchè, in generale
il funzionamento delle stesse;
3. gli orari di esercizio dellattività.
In attuazione del decreto legislativo, la legge regionale 12 novembre 1999
n. 28, recante disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in
Piemonte , demanda, allart. 11, la competenza suddetta alla Giunta regionale.
In proposito, con deliberazione n. 32-2642 in data 2 aprile 2001, la Giunta
regionale ha emanato i criteri per la disciplina delle vicende giuridico
amministrative del commercio su area pubblica, entrati in vigore il 12
aprile 2001.
La primissima esperienza di applicazione della deliberazione citata ha
peraltro consentito di rilevare, da subito, alcuni problemi interpretativi,
rispetto alla formulazione di talune disposizioni testuali, nonché la presenza
di alcuni errori materiali.
Inoltre, con particolare riferimento ai moduli regionali per le autorizzazioni,
approvati in allegato alla citata deliberazione della Giunta, il Ministero
competente ha tardivamente chiarito che gli stessi non devono essere trasmessi
in copia alle Camere di Commercio Industria Agricoltura Artigianato, come
era invece specificato in calce ai moduli suddetti.
Esiste la necessità di garantire, sin dallinizio della fase di applicazione
dei criteri regionali da parte delle Amministrazioni comunali, chiamate
a darvi attuazione, una corretta interpretazione degli stessi, secondo
quelle che ne sono state le ragioni e gli obiettivi di presupposto, procedendo
ai conseguenti aggiustamenti di ordine tecnico.
A tal fine, in sede di interpretazione autentica e di rettifica di errore
materiale, con lintento di fornire senza indugio gli opportuni chiarimenti
in merito alle questioni più problematiche segnalate dallutenza;
la Giunta regionale; unanime,
delibera
di apportare al testo della deliberazione della Giunta regionale n. 32-2642
del 2 aprile 2001 le modificazioni di cui allallegato A che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto.
La deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione
Piemonte e, per garantire una immediata informazione allutenza, entrerà
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE
TITOLO III MERCATI E ALTRE FORME DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Capo I - ADEMPIMENTI COMUNALI
1. Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti
Dopo nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di
intervento è aggiunto scelti dagli operatori concessionari di posteggio
sullo stesso mercato a maggioranza dei due terzi o in difetto di accordo,
dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale
o, in assenza, regionale;
2. Nuove istituzioni ed interventi modificativi dellesistente
Dopo nonché con i rappresentanti degli operatori del mercato oggetto di
intervento è aggiunto scelti dagli operatori concessionari di posteggio
sullo stesso mercato a maggioranza dei due terzi o in difetto di accordo,
dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale
o, in assenza, regionale;
Capo II - POSTEGGI E ALTRE MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI
SU AREA PUBBLICA
N. 1. Regime ordinario di occupazione delle aree e modalità di partecipazione
in relazione alla tipologia e forma di manifestazione
Lett. e) aree riservate agli agricoltori e criteri per lassegnazione
Il n. 1) è così sostituito Si considerano agricoltori, agli effetti della
presente normativa, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche,
i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti
come società di persone , che svolgono in modo autonomo attività agricola
finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di
partita I.V.A. per lagricoltura;
TITOLO IV VICENDE GIURIDICO AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE AUTORIZZAZIONI
Capo IV SUBINGRESSI
Sezione II Subingresso nelle autorizzazioni di tipologia A
Il N. 6 è sostituito come segue In ogni caso di subingresso in attività
di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità maturati ed acquisiti
in capo allazienda oggetto di trasferimento, si trasferiscono al cessionario,
ad esclusione dellanzianità di iscrizione al registro delle imprese, già
registro ditte. La disposizione si applica anche al caso del conferimento
in società.
TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I - CONVERSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Sezione I - autorizzazioni di tipologia A
Il N. 6 è così sostituito Il soggetto che per ultimo ha avuto la titolarità
dellautorizzazione originaria prima dellinizio delle operazioni di conversione,
deve indicare al Comune che inizia le operazioni di conversione su quale
o quali autorizzazioni dovrà proseguire il computo di tutti o parte dei
titoli utili per lacquisizione delle priorità di legge. La stessa comunicazione
deve essere effettuata per conoscenza anche agli altri Comuni interessati
alle operazioni di conversione.
Lanzianità dellautorizzazione originaria prosegue in capo a tutte le
autorizzazioni che conseguono alla conversione e deve essere annotata sullapposito
MOD. COM 9 REG allo spazio AUTOR. ORIGINARIA.
Capo II DISPOSIZIONI VARIE
Sezione I - Alla rubrica, la locuzione fino allentrata in vigore della
presente deliberazione è così sostituita fino alla data di pubblicazione
della presente deliberazione.
MOD. COM 9 REG
Lannotazione a piè di pagina modello da compilare in triplice copia:
una per il Comune , una per il richiedente e una per la C.C.IA.A. è così
sostituita Modello da compilare in duplice copia: una per il Comune e
una per il richiedente.
Alla sezione VARIAZIONI AUTORIZZAZIONE lo spazio MODIFICA LEGALE RAPPRESENTANTE
è soppresso.
MOD. COM 8 REG
Lannotazione a piè di pagina modello da compilare in triplice copia:
una per il Comune , una per il richiedente e una per la C.C.IA.A. è così
sostituita Modello da compilare in duplice copia: una per il Comune e
una per il richiedente.
Alla sezione VARIAZIONI AUTORIZZAZIONE lo spazio MODIFICA LEGALE RAPPRESENTANTE
è soppresso.
DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 32-2642 DEL 2 APRILE
2001