Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 33 - 2797
Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita ambientale
relativo al progetto esecutivo di sistemazione definitiva, dellarea estrattiva
allinterno del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del
Po (ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998), tramite la prosecuzione della
cava in localita Fale del Comune di Casalgrasso (CN) esercita dalla Societa
Monviso S.p.A.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
* di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito
al progetto di ampliamento di attività estrattiva e di sistemazione definitiva
di unarea allinterno del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale
del Po, in località Falè del Comune di Casalgrasso (CN), presentato dalla
Società Monviso S.p.A. con sede legale in Regione Falè del Comune di Casalgrasso
(CN) per le motivazioni espresse in premessa e che vengono di seguito sintetizzate:
1. pur considerata la cospicua dimensione dellintervento, lattuazione
del progetto non satura e non compromette la capacità riproduttiva delle
risorse naturali ed ambientali interessate;
2. la realizzazione dellopera permette il raggiungimento di due importanti
obiettivi: garantire da un lato il soddisfacimento del fabbisogno di inerti
di una vitale area di mercato, riconosciuta nellarea metropolitana torinese
e consentire, nel contempo, la risistemazione definitiva dellarea secondo
le finalità del Piano dArea del Sistema delle Aree Protette della Fascia
Fluviale del Po per la restituzione alla fruibilità pubblica;
* il giudizio positivo di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti
condizioni:
- siano attuate tutte le prescrizioni di coltivazione e di recupero ed
eseguiti tutti i controlli in corso dopera previsti nella determina della
Direzione Industria n. 32 del 20/03/2001, che unitamente agli allegati
della stessa fa parte integrante della presente deliberazione;
- siano ottemperate tutte le prescrizioni previste nella determina n. 1
del 29 giugno 2000 del Responsabile del Comune di Casalgrasso ex l.r. 20/1989
che fa parte integrante della presente deliberazione;
- lungo la viabilità carrabile di accesso siano messi in opera opportuni
dissuasori per ridurre la velocità dei veicoli secondo il regolamento che
sarà definito per la fruizione dellarea;
- sia vietata la circolazione ai mezzi a motore a combustione interna sullo
specchio dacqua nelle fasi di riutilizzo del sito;
- laggiornamento delle analisi di input-output, finalizzate al monitoraggio
della verifica della qualità ambientale dellarea, a parziale modifica
della tempistica prevista nellallegato B punto 6.2 alla determina n. 32
del 20/03/2001, sia eseguito annualmente entro il 30 giugno, concordando
con A.R.P.A;- entro 3 mesi venga fornita una stima dei principali parametri
limnologici con modelli previsionali i quali devono essere confrontati
con i parametri assunti con i controlli in corso dopera;
- sia ridotta a non oltre il 30% la quota di specie appartenenti al piano
dominante del bosco definitivo (Quecus robur, Carpinus betulus) in quelle
superfici che nel progetto sono denominate aree boscate a vegetazione
mesofila a favore delle specie pioniere (Populus nigra, Populus alba,
Alnus glutinosa; questultimo dove le condizioni microstazionali siano
favorevoli);
- sia vietata limmissione nel bacino di cava di specie ittiche estranee
alla popolazione autoctona naturale del sito;
- al fine di evitare la traslocazione di nutrienti e di fitofarmaci nello
specchio lacuale siano realizzate fasce boscate tampone in moduli politipici
lungo i confini Est e Sud;
- il miscuglio erbaceo proposto in progetto sia rivisto individuando specie
con caratteristiche di maggiore naturalità e a bassa manutenzione;
- in relazione allubicazione del sito estrattivo in fascia perialvea e
al fatto che esso è inglobato in un ambito di cerealicoltura interna sia
eseguito il monitoraggio delle popolazioni di anuri con particolare riguardo
a quelli endemici della Pianura Padana;
- le aree destinate a parcheggio siano inerbite con congrue tecniche;
- i prelievi dacqua in lago e le analisi chimiche e chimico-fisiche devono
essere eseguiti secondo la normativa più restrittiva tra quella prevista
nellallegato B della determinazione citata della Direzione Industria,
e quella individuata nellallegato 1 del D.lgs. 152/1999. Nel momento in
cui il volume del lago raggiungerà i 5 milioni di m3, le analisi di cui
sopra dovranno essere eseguite secondo i criteri di cui al D.lgs 152/99.
- Di dare atto che ai sensi dellart. 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998:
- la Direzione Industria, con determina n. 32 del 20/03/2001, ha autorizzato
il rinnovo e lampliamento della cava ai sensi della l.r. 1978 n. 69.
- Di dare atto, altresì, che
- il Responsabile - area tecnica - del Comune di Casalgrasso, con determina
n. 1 del 29 giugno 2000, ha autorizzato lintervento ai sensi dellart.
13 della l.r. 3 aprile 1989 n. 20;
- Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio
dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre
anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.
- Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi allA.R.P.A. linizio
lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.
Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente
e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso lUfficio di
deposito dellAutorità Competente presso la Direzione regionale Industria
e presso lUfficio di Deposito della Regione.
(omissis)