Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 33 - 2797

Procedura ex art. 12 l.r. 40/1998. Giudizio di compatibilita’ ambientale relativo al progetto esecutivo di sistemazione definitiva, dell’area estrattiva all’interno del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po” (ll.rr. 28/1990, 65/1995 e 38/1998), tramite la prosecuzione della cava in localita’ Fale’ del Comune di Casalgrasso (CN) esercita dalla Societa’ Monviso S.p.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di ampliamento di attività estrattiva e di sistemazione definitiva di un’area all’interno del “Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po”, in località Falè del Comune di Casalgrasso (CN), presentato dalla Società Monviso S.p.A. con sede legale in Regione Falè del Comune di Casalgrasso (CN) per le motivazioni espresse in premessa e che vengono di seguito sintetizzate:

1. pur considerata la cospicua dimensione dell’intervento, l’attuazione del progetto non satura e non compromette la capacità riproduttiva delle risorse naturali ed ambientali interessate;

2. la realizzazione dell’opera permette il raggiungimento di due importanti obiettivi: garantire da un lato il soddisfacimento del fabbisogno di inerti di una vitale area di mercato, riconosciuta nell’area metropolitana torinese e consentire, nel contempo, la risistemazione definitiva dell’area secondo le finalità del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po per la restituzione alla fruibilità pubblica;

* il giudizio positivo di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

- siano attuate tutte le prescrizioni di coltivazione e di recupero ed eseguiti tutti i controlli in corso d’opera previsti nella determina della Direzione Industria n. 32 del 20/03/2001, che unitamente agli allegati della stessa fa parte integrante della presente deliberazione;

- siano ottemperate tutte le prescrizioni previste nella determina n. 1 del 29 giugno 2000 del Responsabile del Comune di Casalgrasso ex l.r. 20/1989 che fa parte integrante della presente deliberazione;

- lungo la viabilità carrabile di accesso siano messi in opera opportuni dissuasori per ridurre la velocità dei veicoli secondo il regolamento che sarà definito per la fruizione dell’area;

- sia vietata la circolazione ai mezzi a motore a combustione interna sullo specchio d’acqua nelle fasi di riutilizzo del sito;

- l’aggiornamento delle analisi di input-output, finalizzate al monitoraggio della verifica della qualità ambientale dell’area, a parziale modifica della tempistica prevista nell’allegato B punto 6.2 alla determina n. 32 del 20/03/2001, sia eseguito annualmente entro il 30 giugno, concordando con A.R.P.A;- entro 3 mesi venga fornita una stima dei principali parametri limnologici con modelli previsionali i quali devono essere confrontati con i parametri assunti con i controlli in corso d’opera;

- sia ridotta a non oltre il 30% la quota di specie appartenenti al piano dominante del bosco definitivo (Quecus robur, Carpinus betulus) in quelle superfici che nel progetto sono denominate “aree boscate a vegetazione mesofila” a favore delle specie pioniere (Populus nigra, Populus alba, Alnus glutinosa; quest’ultimo dove le condizioni microstazionali siano favorevoli);

- sia vietata l’immissione nel bacino di cava di specie ittiche estranee alla popolazione autoctona naturale del sito;

- al fine di evitare la traslocazione di nutrienti e di fitofarmaci nello specchio lacuale siano realizzate fasce boscate tampone in moduli politipici lungo i confini Est e Sud;

- il miscuglio erbaceo proposto in progetto sia rivisto individuando specie con caratteristiche di maggiore naturalità e a bassa manutenzione;

- in relazione all’ubicazione del sito estrattivo in fascia perialvea e al fatto che esso è inglobato in un ambito di cerealicoltura interna sia eseguito il monitoraggio delle popolazioni di anuri con particolare riguardo a quelli endemici della Pianura Padana;

- le aree destinate a parcheggio siano inerbite con congrue tecniche;

- i prelievi d’acqua in lago e le analisi chimiche e chimico-fisiche devono essere eseguiti secondo la normativa più restrittiva tra quella prevista nell’allegato B della determinazione citata della Direzione Industria, e quella individuata nell’allegato 1 del D.lgs. 152/1999. Nel momento in cui il volume del lago raggiungerà i 5 milioni di m3, le analisi di cui sopra dovranno essere eseguite secondo i criteri di cui al D.lgs 152/99.

- Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 commi 3 e 4 della l.r. 40/1998:

- la Direzione Industria, con determina n. 32 del 20/03/2001, ha autorizzato il rinnovo e l’ampliamento della cava ai sensi della l.r. 1978 n. 69.

- Di dare atto, altresì, che

- il Responsabile - area tecnica - del Comune di Casalgrasso, con determina n. 1 del 29 giugno 2000, ha autorizzato l’intervento ai sensi dell’art. 13 della l.r. 3 aprile 1989 n. 20;

- Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

- Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. l’inizio lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

(omissis)