Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001
Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche
Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 141-101185/2001 del 4/5/2001
Il Dirigente del Servizio, ai sensi dellart. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dellestratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 141-101185/2001 del 4/5/2001
Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina
1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Caprie la concessione di derivazione di acqua dalla Sorgente Fontana Ciapè tributaria del T. Sessi (EAP 238/6) in Comune di Caprie - reg. Celle, in misura di mod. medi 0,10 per uso idropotabile senza restituzione.
2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dellAmministrazione Provinciale;
3) di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4) che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente limporto relativo al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo le periodicità definita dalle leggi;
5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè allacquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
(omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 30.3.2000:
(omissis)
Art. 5 - Garanzie da osservarsi
A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.
Art. 6 - Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione
A norma dellart. 8, comma 3, della L.R. 30.4.1996 n. 22, lutilizzazione a fini potabili dellacqua è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dal D.P.R. 24.5.1988 n. 236 ed a condizione che lacqua, ove occorra, sia sottoposta ad idoneo trattamento potabilizzante ed a periodiche analisi di potabilità.
E facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e nel caso di accertate infrazioni, applicare a carico del titolare della concessione, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nellambito del disciplinare.
(omissis)
Art. 9 - Canone
A far tempo dal provvedimento di concessione, la ditta concessionaria, deve corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno e anticipatamente, lannuo canone di L. 530.000 (cinquecentotrentamila) ai sensi dellart. 35 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, definito come importo minimo per derivazioni per il consumo umano ai sensi della L. 5/1/1994 n. 36 e successive integrazioni: è fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dellarticolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.
Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica. Al riguardo e per un periodo di anni tre dallentrata in funzione dellimpianto, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui allart. 17 del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285. Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.
(omissis)
Art. 11 - Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., della L.R. 30.4.96 n. 22, della D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, della L. 8.8.95 n. 431, della L.R. 19.8.1989 n. 45, della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.lgs 11.5.99 n. 152 e delle relative norme e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, lagricoltura, la piscicoltura, lindustria, ligiene e la sicurezza pubblica.
(omissis)