Bollettino Ufficiale n. 21 del 23 / 05 / 2001

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Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 141-101185/2001 del 4/5/2001

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 18 del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 141-101185/2001 del 4/5/2001

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, al Comune di Caprie la concessione di derivazione di acqua dalla Sorgente “Fontana Ciapè” tributaria del T. Sessi (EAP 238/6) in Comune di Caprie - reg. Celle, in misura di mod. medi 0,10 per uso idropotabile senza restituzione.

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l’importo relativo al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo le periodicità definita dalle leggi;

5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive disposizioni e norme regolamentari nonchè all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 30.3.2000:

(omissis)

Art. 5 - Garanzie da osservarsi

A carico del concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque derivate in dipendenza della concessa derivazione, anche se il bisogno di dette opere venga accertato in seguito.

Art. 6 - Condizioni particolari a cui dovrà soddisfare la derivazione

A norma dell’art. 8, comma 3, della L.R. 30.4.1996 n. 22, l’utilizzazione a fini potabili dell’acqua è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dal D.P.R. 24.5.1988 n. 236 ed a condizione che l’acqua, ove occorra, sia sottoposta ad idoneo trattamento potabilizzante ed a periodiche analisi di potabilità.

E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e nel caso di accertate infrazioni, applicare a carico del titolare della concessione, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell’ambito del disciplinare.

(omissis)

Art. 9 - Canone

A far tempo dal provvedimento di concessione, la ditta concessionaria, deve corrispondere al Ministero delle Finanze di anno in anno e anticipatamente, l’annuo canone di L. 530.000 (cinquecentotrentamila) ai sensi dell’art. 35 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, definito come importo minimo per derivazioni per il consumo umano ai sensi della L. 5/1/1994 n. 36 e successive integrazioni: è fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell’articolo unico della legge 18/10/1942 n. 1434.

Il canone potrà essere modificato in relazione agli aumenti di legge e alle risultanze delle operazioni di verifica. Al riguardo e per un periodo di anni tre dall’entrata in funzione dell’impianto, il Servizio Pianificazione e Utilizzazione delle Risorse Idriche avrà la facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata e di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti e ciò indipendentemente dalle verifiche di cui all’art. 17 del Regolamento 14 agosto 1920 n. 1285. Di conseguenza, il concessionario sarà tenuto a prestarsi a sua cura e spese ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che il predetto Servizio riterrà necessarie, favorendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che saranno richiesti e a permettere e a favorire il libero accesso negli impianti relativi alla concessione.

(omissis)

Art. 11 - Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., della L.R. 30.4.96 n. 22, della D.G.R. n. 74-45166 del 26.4.1995, della L. 8.8.95 n. 431, della L.R. 19.8.1989 n. 45, della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.lgs 11.5.99 n. 152 e delle relative norme e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l’agricoltura, la piscicoltura, l’industria, l’igiene e la sicurezza pubblica.

(omissis)