Bollettino Ufficiale n. 20 del 16 / 05 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2001, n. 26-2852

Regolamento CE 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale. Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte. Misure A, B e P. Assegnazione alle Amministrazioni Provinciali delle risorse finanziarie. Indicazioni programmatiche e disposizioni per la gestione delle risorse

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) Di assegnare alle Amministrazioni Provinciali del Piemonte la somma di lire 513.080.000.000 per il finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte, Misura “A - sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” , Misura “B - aiuto all’insediamento di giovani agricoltori ” e Misura “P - Diversificazione delle attività del settore agricolo e delle attività affini allo scopo di sviluppare attività plurime o fonti alternative di reddito”, secondo la ripartizione indicata nelle tabelle riportate nell’allegato “A”, attuata sulla base dei criteri oggettivi indicati nell’allegato “B”, che costituiscono parte integrante della presente Deliberazione.

2) Di fornire le disposizioni e le indicazioni programmatiche contenute nell’ allegato “A” sopra indicato per la gestione delle risorse.

3) Di prorogare al 31 maggio 2001 il termine ultimo per l’integrazione delle domande presentate ai sensi della Misure A, B e P del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, indicato nel 30 marzo 2001 dalla DGR n. 47-1159 del 23 ottobre 2000 di adozione delle Istruzioni per l’applicazione delle citate Misure.

(omissis)

Allegato A

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA
Direzione Regionale XII - Sviluppo dell’agricoltura

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte

Assegnazione delle risorse finanziarie
alle Amministrazioni provinciali

0 - Premessa

1 - Riparto tra le Province.

2 - Disposizioni e indicazioni programmatiche

0) PREMESSA

0.1) Principi generali

Il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 del Piemonte (PSR) presenta caratteristiche procedurali e finanziarie innovative. Infatti:

* Opera attraverso un bilancio annuale di cassa e non di competenza che decorre dal 16 ottobre di ogni anno al 15 ottobre dell’anno successivo.

* I pagamenti sono effettuati da un organismo pagatore esterno (attualmente l’AGEA ex-AIMA di Roma) sulla base di elenchi di pagamento inviati dalla Regione entro le scadenze tassative indicate dall’organismo pagatore stesso. Pertanto le risorse non transitano sul bilancio della Regione Piemonte né sui bilanci delle Province ma l’assegnazione ed il riparto delle risorse viene effettuato esclusivamente in modo virtuale.

* Il Piano finanziario dei pagamenti è distinto per anno e per Misura, con perdita delle risorse finanziarie disponibili per l’annualità e non pagate entro il 15 ottobre (per “pagamento” si deve intendere l’adozione entro il 15 ottobre del Decreto di pagamento da parte dell’organismo pagatore).

* Le normative comunitarie vigenti impongono un approfondito e costante monitoraggio sull’andamento della gestione delle Misure del Piano di Sviluppo Rurale; le domande di finanziamento presentate e gli atti istruttori adottati devono pertanto contenere tutti i dati richiesti dalla Commissione Europea e dall’AGEA, mentre il sistema di gestione utilizzato deve essere tale da permettere l’effettuazione in qualsiasi momento ed in tempo reale dei controlli richiesti.

Le linee adottate dalla Regione per l’ attuazione del PSR devono pertanto conciliare due diverse esigenze, il rispetto dei forti vincoli previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali da una parte ed il rispetto del ruolo assegnato agli Enti locali dalla L.R. 17/99 dall’altro, attraverso un forte ruolo di regia regionale in funzione di coordinamento, indirizzo e raccordo operativo, ferma restando la competenza delle Province ad effettuare le scelte a livello di territorio (priorità, procedure organizzative, scelta del tipo di interventi da privilegiare tra quelli previsti dalle Misure, limiti massimi di spesa e di contributo nei rispetto dei tetti previsti dal PSR, ...).

1) RIPARTO TRA LE PROVINCE

Viene assegnata complessivamente alle Province la somma di lire 513.080.000.000, ripartita per Misura e per Provincia come di seguito evidenziato.

Il riparto delle risorse tra le Province viene provvisoriamente effettuato senza distinzione tra Misura A e Misura P in quanto allo stato attuale le domande presentate ai sensi della Misura A comprendono ancora gli interventi da attribuire alla Misura P - il riparto verrà suddiviso tra le due Misure successivamente al completamento della domande.

Vale comunque il principio generale per cui i fondi disponibili in ogni annualità e non spesi si considerano persi per la Provincia che non li ha utilizzati e verranno utilizzati da una altra Provincia che ha mandato elenchi di pagamento suppletivi; in caso contrario sono persi per la Regione e per la Provincia che ha creato la non utilizzazione.

Il riparto attualmente disposto potrà venire rivisto in funzione dell’andamento della gestione privilegiando le Province che dimostrano maggiore capacità di spesa alle scadenze previste.

Il riparto fondi tra le Province viene effettuato in base ai seguenti criteri.

Misura A + P:

40% delle risorse ripartito in base al numero delle domande pervenute, 30% in base al numero di aziende della Provincia (dato CCIAA 1999), 30% in base al Valore Aggiunto agricolo della Provincia (dato Istituto Tagliacarne 1997).

Misura B:

40% delle risorse ripartito in base al numero delle domande pervenute, 20% in base al numero di aziende della Provincia(dato CCIAA 1999), 20% in base al Valore Aggiunto agricolo della Provincia (dato Istituto Tagliacarne 1997), 20% in base alla presenza nella Provincia di addetti di età superiore a 55 anni (dato Censimento della Popolazione 1991).

I valori relativi ai criteri sopra citati sono indicati nell’allegato “B”.

allegato

2) DISPOSIZIONI E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE

Domande presentate nell’anno 2000 su bando regionale

Le Province utilizzeranno le risorse assegnate per finanziare le domande presentate nell’anno 2000, approvando fin da subito pratiche fino ad un importo pari all’assegnazione complessiva di risorse relativa a tutto il periodo 2001-2006.

Verranno esaminate e avviate al finanziamento per prime le domande che sono state integrate entro la scadenza del 30 marzo 2001, applicando (per determinare l’ordine di istruttoria) le priorità previste dal Piano di Sviluppo Rurale.

Successivamente verranno esaminate le domande che sono state integrate dopo il 30 marzo, in virtù della proroga al 31 maggio 2001.

Le pratiche non integrate entro la scadenza del 31 maggio saranno archiviate.

In questa prima fase verrà effettuato un monitoraggio mensile (distinto per Misura) dell’ evoluzione della gestione. A tale scopo le Province a partire dal 31 maggio 2001 incluso comunicheranno mensilmente la seguente situazione:

* pratiche che sono state integrate (numero, spesa e contributo richiesto)

* approvazioni emesse (numero, spesa e contributo ammesso)

* importi dei contributi liquidabili già accertati (separatamente per anticipi, acconti ad avanzamento lavori e saldo lavori nonché per insediamenti già realizzati) , allegando i relativi elenchi di pagamento.

Ai fini dei pagamenti si precisa che l’ultimo elenco valido ai fini dell’utilizzazione delle risorse del 2001 assegnate alla Provincia è da inviare improrogabilmente entro il 5 settembre 2001.

I fondi non utilizzati da una Provincia vengono automaticamente resi disponibili per le Province che hanno già inviato elenchi superiori alle disponibilità loro assegnate, in modo proporzionale all’entità dello sforamento.

Successivamente al 15 ottobre 2001 verrà esaminata congiuntamente con le Province la necessità di effettuare eventualmente una rimodulazione del piano finanziario in funzione dell’andamento della gestione.

A tale scopo si invitano le Province a inviare elenchi di liquidazione superiori alle disponibilità riferite all’anno finanziario (fino a concorrenza col budget totale spettante per l’intero periodo 2000-2006), in modo tale che possano essere impiegati i fondi non utilizzati da altre Province o da altre Regioni nell’anno finanziario in corso.

Inoltre, poichè l’anno finanziario 2002 inizia con il 16 ottobre 2001, i pagamenti non effettuati nell’esercizio finanziario 2001 possono essere effettuati a partire dal 16 ottobre 2001.

Le pratiche potranno essere indifferentemente inserite in elenco per il pagamento a titolo di anticipo, di acconto su stato di avanzamento lavori o di saldo.

Si fa presente a tale proposito che a seguito di accordi intercorsi con il FEOGA (che saranno prossimamente recepiti con una modifica del Piano di Sviluppo Rurale):

* gli anticipi possono essere corrisposti esclusivamente previo rilascio di fidejussione;

* gli acconti corrispondenti a stato di avanzamento lavori possono essere corrisposti senza fidejussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate (fatte salve le disposizioni delle Istruzioni per l’applicazione in materia di lavori eseguiti direttamente dall’azienda agricola).

Le Province devono inserire le pratiche da pagare in elenco nell’ordine in cui devono essere pagate, nel caso non vi sia la possibilità di pagare completamente l’ elenco ma sia possibile avviare al pagamento solo un certo numero di pratiche.

L’iter istruttorio delle pratiche non si conclude con un decreto di concessione dell’agevolazione ma con provvedimenti di approvazione degli interventi ritenuti ammissibili ( seguiti, al momento in cui si determinano le condizioni per il pagamento, dalla notifica dell’inserimento in elenco di liquidazione) o con provvedimenti di diniego motivati.

Il provvedimento di approvazione, emesso a fronte di verificata disponibilità di risorse, da comunque al beneficiario la garanzia di percepimento dell’agevolazione a fronte della corretta realizzazione dell’intervento nei tempi assegnati e della sollecita richiesta di liquidazione .

Tenuto conto della necessità dell’utilizzazione dei fondi previsti nella tabella finanziaria nel rispetto dei tempi per i pagamenti, i tempi assegnati per la realizzazione degli interventi non può superare i 12 mesi (elevato a 18 per le zone di montagna) prorogabili per motivi indipendenti dalla volontà del richiedente, e comunque se gli investimenti sono in corso di realizzazione, per un periodo di ulteriori 6 mesi.

Comunque decade l’impegno nei confronti delle ditte che non realizzano gli interventi entro i termini previsti.

Apertura delle domande da parte delle Province

Le Province potranno emanare propri bandi utilizzando le risorse ancora disponibili.

A tale scopo verranno emanate da parte della Regione indicazioni programmatiche e disposizioni procedurali per la gestione, che saranno preventivamente concordate con le Province .

allegato B