Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

Torna al Sommario Indice Sistematico

 

Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 41-2738

L.R. 51/2000. Criteri di indirizzo e coordinamento per la gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Criteri di riparto, a favore delle Province Piemontesi, dei fondi per i servizi di assistenza tecnica e per contributi agli enti che svolgono attività a sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili, contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’art. 14 della L. 68/99

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di approvare i seguenti criteri di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alle azioni di assistenza tecnica.

Al fine di promuovere e favorire la realizzazione dei progetti di inserimento lavorativo dei disabili attraverso attività poste in essere dalla Province anche attraverso i Centri per l’Impiego, la Regione sostiene la predisposizione, da parte degli stessi, di azioni di assistenza tecnica.

Tali azioni consistono in:

a) attività di consulenza, stimolo, animazione, supporto, informazione agli enti che svolgono attività di sostegno ed integrazione lavorativa dei disabili, ai datori di lavoro ed ai soggetti comunque interessati al buon esito dei predetti inserimenti lavorativi, prevedono una molteplicità di impegni connessi con la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo mirato.

b) realizzazione, da parte delle Province, dei progetti di inserimento lavorativo mirato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti che abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività di tutorato svolte nel contesto di inserimenti lavorativi di soggetti deboli del mercato del lavoro.

Al fine di consentire la piena realizzabilità delle predette attività e funzioni, la Regione riconosce valore fondamentale alle azioni di assistenza tecnica svolte dalle Province.

Sulla base delle specificità territoriali, le Province realizzano interventi destinati a garantire sul proprio territorio la capacità di conseguire gli obiettivi di cui in argomento.

A tal fine le Province possono presentare alla Regione progetti tesi a realizzare tutte le condizioni necessarie affinché le proprie stesse strutture siano in grado di realizzare, sia in forma di sostegno consulenziale ai soggetti interessati agli inserimenti lavorativi dei disabili, sia in qualità di protagonisti della definizione dei percorsi di inserimento lavorativo attraverso la stipula di convenzioni con i datori di lavoro, le azioni di assistenza tecnica di cui in parola.

Per il 2001 i progetti presentati dalle Province devono contenere la quantificazione delle spese previste per i servizi di assistenza tecnica di cui in parola, indicando la somma necessaria alla copertura delle spese, a valere sul Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Tale somma deve tenere conto dei limiti dell’attribuzione delle risorse del Fondo regionale, di seguito indicata, e del fatto chela percentuale di compartecipazione alle spese da parte delle Province deve essere almeno pari al 20% del costo dei singoli interventi.

Per gli anni successivi, la percentuale di compartecipazione alle spese a valere sul Fondo regionale sarà stabilita dall’Organo Amministrativo del Fondo stesso di cui all’articolo 5 L.R. 51/2000 sulla base del contenuto dei progetti presentati dalle Province, tenendo conto della disponibilità economica;

* di approvare i seguenti Criteri per il riparto del Fondo regionale per l’Occupazione dei disabili a livello provinciale relativamente al capitolo di bilancio “Spesa per i servizi di assistenza tecnica per l’occupazione dei disabili”. Cap. 11090

Per l’anno 2001 il riparto delle risorse finanziarie regionali destinate al sostegno dei servizi di assistenza tecnica relativi ai programmi regionali di inserimento lavorativo si effettuano tenendo conto del numero di invalidi disoccupati nei singoli territori provinciali, sulla base delle risultanze derivanti dalle rilevazioni statistiche relative alle assunzioni obbligatorie basate sui riscontri delle direzioni provinciali del lavoro presso le singole Province.

Per gli anni successivi tale criterio può essere ragguagliato sulla base dei risultati che emergono dall’elaborazione degli esiti occupazionali conseguiti realizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro sulla base dei riscontri effettuati dalla Province.

Per l’esercizio finanziario 2001, la ripartizione della somma di L. 2.000.000.000 avverrà, a seguito dell’approvazione della legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2001 ed a seguito degli atti di accantonamento e di impegno della relativa somma, sulla base della percentuale di disabili iscritti nelle liste del collocamento mirato a livello provinciale (alla data del 15.11.2000) rispetto al numero complessivo di disabili a livello regionale, secondo il seguente schema:

PROVINCIA di ALESSANDRIA

Percentuale disabili iscritti 13.25%; somma attribuita L. 265.000.000

PROVINCIA di ASTI

Percentuale disabili iscritti 4.04%; somma attribuita L. 80.800.000

PROVINCIA di BIELLA

Percentuale disabili iscritti 2.87%; somma attribuita L. 57.400.000

PROVINCIA di CUNEO

Percentuale disabili iscritti 6.98%; somma attribuita L. 139.600.000

PROVINCIA di NOVARA

Percentuale disabili iscritti 4.31%; somma attribuita L. 86.200.000

PROVINCIA di TORINO

Percentuale disabili iscritti 62.08%; somma attribuita L. 1.241.600.000

PROVINCIA di VERCELLI

Percentuale disabili iscritti 3.07%; somma attribuita L. 61.400.000

PROVINCIA del VCO

Percentuale disabili iscritti 3.40%; somma attribuita L. 68.000.000

* di approvare i seguenti criteri di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, con riferimento alle istanze di contributo e alle richieste di rimborso presentate nel contesto di progetti di inserimento lavorativo mirato sia nel caso in cui essi costituiscano l’esito di convenzioni fra le Province piemontesi ed i datori di lavoro, sia con riferimento a progetti svincolati dalle convenzioni:

A) CONTRIBUTI AGLI ENTI PER L’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA DEI DISABILI.

Al fine di ottenere contributi per le attività di sostegno e integrazione lavorativa dei disabili e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 2 L.R. 51/2000, gli enti individuati dalla l. 68/99 quali soggetti idonei a svolgere le predette attività dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni:

a) Modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative istanze di contributo.

MODELLI

I progetti di inserimento lavorativo e le relative istanze di contributo dovranno essere fatti pervenire, utilizzando i modelli predisposti dalle Province sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione al fine di rendere omogenea la gestione dei dati sul territorio regionale, ala Provincia nel cui territorio è ubicata la sede legale del datore di lavoro interessato all’assunzione dedotta nel progetto medesimo. Nel caso in cui la sede legale si trovi al di fuori del territorio regionale, i progetti di inserimento lavorativo e le relative istanze di contributo dovranno essere fatti pervenire alla Provincia sul cui territorio è ubicata l’unità locale interessata all’assunzione.

ISTANZE DI CONTRIBUTO

I modelli di cui sopra, relativi alle istanze di contributo ed agli annessi progetti di inserimento lavorativo, dovranno prevedere appositi spazi nei quali dovranno essere indicati, da parte degli enti che inoltrano istanza, almeno i seguenti dati essenziali:

* dati relativi all’ente che svolge l’attività di sostegno e integrazione lavorativa dei disabili, con indicazione del responsabile legale e informazioni relative al trattamento dei dati personali e al consenso al loro utilizzo ai sensi della l. 675/96;

* entità del contributo richiesto con dettaglio delle singole voci di spesa per progettazione, servizi prestati (anche attraverso la collaborazione di soggetti esterni alla struttura dell’ente), beni utilizzati, ecc.;

* dichiarazione da parte del responsabile legale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di essere a conoscenza di quanto disposto dalla l. 68/99, dalla L.R. 51/2000 e dal presente atto ;

* dati relativi al datore di lavoro che si è reso disponibile all’inserimento lavorativo (qualora già individuato);

* i dati relativi al lavoratore disabile ed alla disabilità ai soli fini della valutazione del progetto di inserimento lavorativo in quanto compatibili con quanto previsto dalla l. 675/96.

PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

I modelli predisposti dalle Province su indicazione della Regione relativi al progetto di inserimento lavorativo conterranno appositi spazi nei quali dovranno essere indicati, da parte degli enti che inoltrano l’istanza di contributo cui il progetto di inserimento lavorativo è allegato, di concerto con il datore di lavoro ed il lavoratore, almeno i seguenti dati essenziali:

* capacità ed abilità professionali del lavoratore;

* mansioni nelle quali il datore di lavoro intende impiegare il lavoratore;

* profilo dell’ente che si occupa del sostegno e dell’inserimento lavorativo dei disabili;

* indicazione dei soggetti che, in qualità di dipendenti o collaboratori dell’ente, sono impegnati nelle attività di sostegno con indicazione del loro profilo professionale e delle esperienze maturate in attività analoghe o simili;

* attività svolte o da svolgersi, nello specifico, a sostegno di ogni singolo soggetto del quale si intende favorire l’inserimento lavorativo, con particolare riferimento alle attività di tutorato;

* descrizione degli interventi di professionalizzazione e riqualificazione del lavoratore, con indicazione dei corsi di formazione professionale eventualmente previsti;

* indicazione del soggetto o dei soggetti incaricati di trasferire al lavoratore le competenze e abilità professionali richieste per le mansioni che è chiamato a svolgere, precisando se si tratti di dipendenti del datore di lavoro che intende assumere il disabile o di professionisti che non fanno parte della struttura aziendale;

* descrizione dettagliata delle attività di affiancamento finalizzate al trasferimento al lavoratore delle capacità professionali inerenti alla mansione che è chiamato a svolgere,

* eventuali precedenti percorsi di lavoro a tempo determinato svolti dal lavoratore, presso lo stesso datore che intende assumerlo o altre strutture aziendali, qualora coerenti con la mansione che il lavoratore è chiamato a svolgere;

* eventuali precedenti percorsi formativi svolti attraverso stage, borse lavoro ecc. coerenti con la mansione che il lavoratore è chiamato a svolgere;

* eventuale collaborazione, al fine del buon esito dell’inserimento, fra l’ente che propone il progetto di inserimento lavorativo e le strutture specializzate nella cura di soggetti con problemi di dipendenza da sostanza d’abuso o con strutture in grado di fornire interventi terapeutici specifici.

b) Criteri di priorità per la valutazione dell’ammissibilità a contributo dei progetti, modalità di concessione, erogazione ed eventuale ritiro dei contributi.

Le Province stabiliscono i termini per la presentazione delle istanze e degli annessi progetti di inserimento lavorativo, realizzano l’istruttoria delle istanze verificando la sussistenza dei requisiti di legittimità delle istanze di contributo, valutano, attraverso la collaborazione di gruppi di lavoro appositamente costituiti, la compatibilità dei progetti di inserimento lavorativo con i principi ispiratori e le indicazioni di cui alla l. 68/99 e alla L.R. 51/2000, nonché il rispetto dei criteri di cui al presente atto, redigendo una graduatoria delle istanze ammesse a contributo.

b1) Criteri per la valutazione dei progetti di inserimento lavorativo e la predisposizione delle graduatorie.

I criteri per la valutazione dei progetti di inserimento lavorativo e la predisposizione delle graduatorie devono tenere conto delle seguenti indicazioni:

* l’elemento fondamentale per la predisposizione delle graduatorie è il giudizio sulla qualità del progetto di inserimento lavorativo effettuato da gruppi di lavoro appositamente costituiti. Il giudizio risulterà dalla valutazione delle singole parti che costituiscono il progetto (si noti questa Sezione, lettera a), riservando particolare attenzione alla adeguatezza delle attività di affiancamento, formazione professionale e tutorato poste in essere al fine di realizzare inserimenti lavorativi stabili e duraturi;

* elementi ulteriori:

* progetti di inserimento lavorativo presentati da datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ai sensi della l. 68/99;

* minor durata temporale entro la quale risulti l’assolvimento totale della quota d’obbligo sulla base del programma dedotto in convenzione;

* progetti di inserimento lavorativo facenti parte di piani di sviluppo d’impresa previsti all’interno di patti territoriali, piani di riqualificazione urbana, contratti di quartiere e da altri programmi di sviluppo locale gestiti dalle Province fra i cui esiti sia contemplata la creazione di nuova occupazione;

* progetti di inserimento lavorativo relativi a portatori di handicap intellettivo o soggetti psichiatrici;

* progetti di inserimento lavorativo dai quali risulti con chiarezza la progressiva stabilizzazione del rapporto di lavoro;

* indicatore di gravità della situazione occupazionale nei diversi bacini territoriali di riferimento dei Centri per l’Impiego;

* età del lavoratore con riferimento alla maggiore difficoltà, all’aumentare della stessa, di individuare occasioni di lavoro.

b²) modalità di concessione, erogazione ed eventuale ritiro dei contributi da parte delle Province.

Sulla base della graduatoria redatta in applicazione dei criteri di cui al punto precedente, tenuto conto dei limiti previsti dall’art. 2, comma 3, L.R. 51/2000 e dei criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale di cui alla successiva lettera d) del presente atto, le Province concedono i contributi agli enti per le attività di sostegno e integrazione lavorativa dei disabili.

Ciascuna Amministrazione provinciale stabilisce le scansioni temporali per la presentazione delle istanze di contributo e dei relativi progetti di inserimento lavorativo.

Le Province decidono circa l’ammissibilità delle istanze e degli annessi progetti, avvalendosi, per quanto concerne la valutazione questi ultimi, della collaborazione di gruppi di lavoro appositamente costituiti, con la partecipazione di esperti in tema di politiche attive del lavoro, formazione professionale, interventi sociosassistenziali, profili sanitari relativi all’handicap.

A seguito dell’approvazione delle graduatorie, le Province provinciali comunicano a Regione, al fine dell’erogazione, da parte di questàultima, delle somme a copertura parziale delle spese per le attività di sostegno ed integrazione lavorativa dei disabili svolte dagli enti individuati dalla l. 68/99, l’ammontare della richiesta economica.

L’erogazione da parte della Regione avviene, pertanto, subordinatamente e successivamente all’acquisizione delle richieste presentate dalle Province.

Le Province, dopo aver deciso in ordine all’ammissibilità delle istanze di contributo e dei progetti alle stesse annessi, nonché alla quantificazione percentuale della spesa ritenuta ammissibile in un tempo congruo rispetto alle scansioni temporali dalle stesse stabilite per la presentazione delle istanze, inviano alla Regione l’elenco delle istanze e dei relativi progetti con indicazione delle valutazioni dagli stessi ottenute da parte dei gruppi di lavoro appositamente costituiti e dell’ammontare della spesa che si ritiene opportuno finanziare, per ciascuna delle istanze, con richiesta di erogazione dell’anticipo del 50% delle somme assegnate alle singole Province sulla base e secondo i limiti quantitativi di cui alla sezione del presene atto “Criteri per il riparto del Fondo regionale per l’Occupazione dei disabili a livello provinciale relativamente al capitolo di bilancio denominato ”Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’articolo 14 della l. 68/1999".

Entro 30 giorni dal ricevimento della notificazione dell’ammissione a contributo, gli enti impegnati nell’attività di sostegno ed integrazione lavorativa dei disabili devono segnalare alla Provincia se accettano o non accettano la percentuale di finanziamento indicato dalla Provincia. In caso di accettazione, i predetti enti devono iniziare le attività entro 90 giorni dal ricevimento della citata notificazione. In caso di non accettazione, gli enti sottoporranno al gruppo di lavoro istituito presso la Provincia una richiesta di riesame entro 15 giorni dall’avvenuta notificazione, eventualmente integrando la documentazione a disposizione del gruppo di valutazione. La conferma, da parte della Provincia, della valutazione precedente, da effettuarsi tempestivamente, non è ulteriormente appellabile. La seconda valutazione non può essere peggiorativa rispetto alla precedente. L’ente deve comunicare, entro 15 giorni dal ricevimento notificazione della volontà della Provincia, se intende realizzare le attività indicate nei progetti di inserimento lavorativo sulla base della percentuale di finanziamento confermata dalla Provincia o rinunciare alla realizzazione delle stesse.

Successivamente all’accettazione, le Province anticipano il 50% della somma ammessa a contributo.

Gli enti, entro 60 giorni dalla chiusura delle attività previste nei progetti di inserimento lavorativo, inviano alle Province la relazione delle attività svolte e il rendiconto delle spese sostenute. Sulla base dei predetti rendiconti, le Province adottano i propri e li inviano alla Regione unitamente alla richiesta di erogazione del 50% a saldo delle somme assegnate sulla base del criterio di cui alla Sezione “Criteri per il riparto del Fondo regionale per l’Occupazione dei disabili a livello provinciale relativamente al capitolo di bilancio denominato ”Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’articolo 14 della l. 68/1999".

Le Province erogano la quota restante della somma riconosciuta agli enti titolari dei progetti.

In caso di rinuncia o ritiro, totale o parziale, del contributo, la Provincia può ammettere ad usufruire dell’incentivo, per lo stesso importo per il quale è intervenuta rinuncia o si è verificato il ritiro, un altro ente il cui progetto di inserimento lavorativo sia stato valutato positivamente ma è stato, in un primo momento, escluso a causa dell’esaurimento dei fondi.

Il contributo può essere ritirato in base ad avvenuta verifica (si noti successiva lettera b3) della mancata realizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo così come descritti nei relativi progetti.

b3) Attività e procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo è stato concesso. Valutazione dei risultati occupazionali conseguiti.

Le Province realizzano appositi controlli, anche a campione, al fine di verificare l’avvenuta realizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo descritti nei relativi progetti.

Le modalità e le procedure di controllo sono stabilite dalle Province medesime.

La constatazione della mancata realizzazione degli interventi descritti nei rispettivi progetti di inserimento lavorativo può determinare il provvedimento di ritiro, totale o parziale, del contributo (si noti lettera b²).

Le Province informano periodicamente l’Agenzia Piemonte Lavoro dei risultati occupazionali conseguiti inoltrando, comunque, apposita relazione entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello al quale la valutazione dei risultati si riferisce.

L’Agenzia Piemonte Lavoro elabora i dati e fornisce alla Regione un prospetto riassuntivo sulla base del quale la Regione può trarre elementi utili al fine di stabilire l’entità delle risorse da distribuire alle Province.

B) CONTRIBUTI AGGIUNTIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 14, COMMA 4, LETTERA a) Legge 68/99 rispetto agli interventi realizzati con ricorso al Fondo nazionale per quanto attiene agli interventi di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), legge 68/99.

L’articolo 13, comma 1, lettera b), l. 68/99 riconosce, a favore dei datori di lavoro, il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto di lavoro a favore di disabili con invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche.

Il Fondo regionale, per espressa previsione della medesima legge, eroga contributi aggiuntivi rispetto a quelli predetti.

Criteri generali.

La richiesta di rimborso per la parte non coperta dal Fondo Nazionale deve essere preferibilmente effettuata contestualmente all’istanza di contributo in quanto parte del progetto di inserimento lavorativo mirato.

In ogni caso la sorte del rimborso segue quella dell’istanza di contributo e del relativo progetto, nel senso che il riconoscimento dei rimborsi viene effettuato sulla base della graduatoria di qualità del progetto di inserimento lavorativo e degli altri criteri indicati alla sezione A), lettera b1) del presente atto e non viene riconosciuto nel caso in cui il gruppo di valutazione non ammetta a contributo l’istanza ed il relativo progetto di inserimento lavorativo sulla base dei richiamati criteri

Sulla base dello stesso principio, in caso di rinuncia o ritiro del contributo, il rimborso già erogato subirà il provvedimento di ritiro.

La dizione letterale dell’articolo 13, comma 1, lettera b), l. 68/99 riconosce la possibilità per l’azienda di richiedere uno solo fra i rimborsi previsti: o per la trasformazione del posto di lavoro o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche.

L’espressione contributi aggiuntivi di cui all’articolo 14, comma 4, lettera b) riferita al Fondo regionale impedisce allo stesso di riconoscere rimborsi diversi rispetto a quello per cui è stata fatta richiesta sul Fondo Nazionale.

Ulteriore criterio per il riconoscimento della quota di rimborso a valere sul Fondo regionale.

Compatibilmente con i fondi a disposizione ed eventualmente utilizzando fondi propri, la Provincia può riconoscere un rimborso aggiuntivo a valere sul Fondo Regionale tale da coprire, in cumulo con la quota riconosciuta dal Fondo Nazionale, il 100% della spesa sostenuta solo relativamente ad inserimenti lavorativi effettuati da datori di lavoro non obbligati alle assunzioni ai sensi della l. 68/99.

Per quanto attiene alle richieste di rimborso effettuate da datori di lavoro obbligati alle assunzioni ai sensi della predetta legge, il rimborso aggiuntivo a valere sul Fondo Regionale sarà di entità tale che, cumulato con la quota riconosciuta dal Fondo Nazionale, non superi l’80% dell’intera spesa sostenuta.

Criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale.

I criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale per quanto attiene ai contributi aggiuntivi di cui all’articolo 14, comma 4, lettera b) l. 68/99 sono indicati nella Sezione “Criteri per il riparto del Fondo regionale per l’Occupazione dei disabili a livello provinciale relativamente al capitolo di bilancio denominato “Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’articolo 14 della l. 68/1999"".

C) ALTRE PROVVIDENZE IN ATTUAZIONE DELLE FINALITA’ DELLA l. 68/99.

Fermi restando i limiti imposti dall’articolo 2, comma 5, L.R. 51/2000, e sulla base delle disponibilità finanziarie, la Provincia può riconoscere i seguenti contributi e rimborsi, tenendo conto che la sorte degli stessi segue quella del progetto di inserimento lavorativo, nel senso che il riconoscimento dei rimborsi e dei contributi di seguito descritti viene effettuato sulla base della graduatoria di qualità del progetto stesso e degli altri criteri indicati alla sezione A), lettera b1) del presente atto e non viene riconosciuto nel caso in cui il gruppo di valutazione non consideri il progetto di inserimento lavorativo tale da garantire un inserimento lavorativo stabile e duraturo.

Sulla base dello stesso principio, in caso di rinuncia o ritiro del contributo, i contributi e i rimborsi già erogati subiranno il provvedimento di ritiro.

I seguenti contributi e rimborsi possono essere riconosciuti soltanto se non costituiscano voce delle istanze di contributo di cui alla Sezione A) del presente atto per cui l’art. 14, comma 4, L.68/99 riconosce contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili.

Rimborso forfettario per le spese di affiancamento.

Nel progetto di inserimento lavorativo (si noti Sezione A, lettera a) è contenuta l’indicazione del soggetto o dei soggetti incaricati di trasferire al lavoratore le competenze e le abilità professionali richieste per le mansioni che è chiamato a svolgere, con descrizione dettagliata delle attività di affiancamento.

L’impiego di personale interno alla struttura aziendale al fine dello svolgimento delle predette attività determina una mancata produttività del soggetto impegnato per il periodo di durata dell’affiancamento.

L’impiego di professionista esterno alla struttura aziendale per lo svolgimento delle attività di cui in argomento determina un costo per il datore di lavoro.

La Provincia può provvedere al rimborso massimo del costo lordo di 30 ore lavorative per un massimo di due soggetti impegnati nelle attività di affiancamento.

Rimborso forfettario per le spese di formazione.

Nel progetto di inserimento lavorativo (si noti Sezione A, lettera a) è contenuta la descrizione dei percorsi di professionalizzazione e riqualificazione del lavoratore, con indicazione dei corsi di formazione professionale eventualmente previsti.

La Provincia può rimborsare le spese sostenute dal datore di lavoro per corsi di formazione professionale, sia svolti all’interno della struttura produttiva, sia all’esterno, se giudicati compatibili con le mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, fino ad un massimo del 50% dell’importo globale lordo per i datori di lavoro obbligati alle assunzioni ai sensi della l. 68/99 e dell’80% per i datori non soggetti a tale obbligo.

Rimborso forfettario per accompagnamento e trasporto del disabile presso il luogo di lavoro.

La Provincia può riconoscere il rimborso parziale dell’importo globale lordo delle spese sostenute nel primo anno di lavoro del disabile per l’accompagnamento ed il trasporto dello stesso presso il luogo di lavoro.

L’entità del rimborso non può essere superiore all’80% della spesa sostenuta. La somma è riconosciuta una sola volta per ciascun inserimento lavorativo per un periodo massimo di 12 mesi di erogazione dei predetti servizi.

Borsa lavoro.

La Provincia può riconoscere una borsa lavoro per il primo anno di attività del disabile.

L’entità del riconoscimento economico non può superare il 30% della retribuzione annua netta se il datore di lavoro è soggetto all’obbligo di assunzione ai sensi della l. 68/99. Se il datore non è sottoposto al predetto obbligo, l’importo riconosciuto può raggiungere il 50% della retribuzione annua netta.

* di approvare i seguenti Criteri per il riparto del Fondo regionale per l’Occupazione dei disabili a livello provinciale relativamente al capitolo di bilancio denominato “Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’articolo 14 della l. 68/1999". Cap. 11165

Con riferimento all’esercizio finanziario 2001 per quanto attiene ai contributi di cui alle lettere A), B), C) del presente atto, il riparto alle Province delle risorse regionali destinate a:

* contributi che le Province erogano a favore degli enti individuati dalla l. 68/99 che svolgono attività rivolte al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili;

* contributi aggiuntivi di cui all’articolo 14, comma 4, lettera a), l. 68/99;

* altre provvidenze in attuazione delle finalità della l. 68/99

iscritte sul capitolo del bilancio regionale “Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dell’articolo 14 della l. 68/1999" si effettua tenendo conto del numero di invalidi disoccupati nei singoli territori provinciali, sulla base delle risultanze derivanti dalle rilevazioni statistiche relative alle assunzioni obbligatorie basate sui riscontri delle direzioni provinciali del lavoro presso le singole Province.

Per gli anni successivi tale criterio può essere ragguagliato sulla base dei risultati che emergono dall’elaborazione degli esiti occupazionali conseguiti realizzata dall’Agenzia Piemonte Lavoro sulla base dei riscontri effettuati dalla Province.

Per l’esercizio finanziario 2001, la ripartizione della somma di L. 1.000.000.000 avverrà, a seguito dell’approvazione della legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2001 ed a seguito degli atti di accantonamento e di impegno della relativa somma, sulla base della percentuale di disabili iscritti nelle liste del collocamento mirato a livello provinciale (alla data del 15.11.2000) rispetto al numero complessivo di disabili a livello regionale, secondo il seguente schema:

PROVINCIA di ALESSANDRIA

Percentuale disabili iscritti 13.25%; somma attribuita L. 132.500.000

PROVINCIA di ASTI

Percentuale disabili iscritti 4.04%; somma attribuita L. 40.400.000

PROVINCIA di BIELLA

Percentuale disabili iscritti 2.87%; somma attribuita L. 28.700.000

PROVINCIA di CUNEO

Percentuale disabili iscritti 6.98%; somma attribuita L. 69.800.000

PROVINCIA di NOVARA

Percentuale disabili iscritti 4.31%; somma attribuita L. 43.100.000

PROVINCIA di TORINO

Percentuale disabili iscritti 62.08%; somma attribuita L. 620.800.000

PROVINCIA di VERCELLI

Percentuale disabili iscritti 3.07%; somma attribuita L. 30.700.000

PROVINCIA del VCO

Percentuale disabili iscritti 3.40%; somma attribuita L. 34.000.000

* di stabilire che l’erogazione delle predette somme sia effettuata sulla base di quanto indicato alla sessione A/b²) del presente atto;

* di rimandare a successivi atti deliberativi l’accantonamento delle spese citate nel presente atto e la nomina dei componenti Il Comitato per la Gestione del Fondo di cui all’art. 5, c. 2. L.R. 51/2000.

(omissis)