Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 41-2738
L.R. 51/2000. Criteri di indirizzo e coordinamento per la gestione del
fondo regionale per loccupazione dei disabili. Criteri di riparto, a favore
delle Province Piemontesi, dei fondi per i servizi di assistenza tecnica
e per contributi agli enti che svolgono attività a sostegno dellinserimento
lavorativo dei disabili, contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi
dellart. 14 della L. 68/99
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
* di approvare i seguenti criteri di indirizzo e coordinamento per quanto
attiene alle azioni di assistenza tecnica.
Al fine di promuovere e favorire la realizzazione dei progetti di inserimento
lavorativo dei disabili attraverso attività poste in essere dalla Province
anche attraverso i Centri per lImpiego, la Regione sostiene la predisposizione,
da parte degli stessi, di azioni di assistenza tecnica.
Tali azioni consistono in:
a) attività di consulenza, stimolo, animazione, supporto, informazione
agli enti che svolgono attività di sostegno ed integrazione lavorativa
dei disabili, ai datori di lavoro ed ai soggetti comunque interessati al
buon esito dei predetti inserimenti lavorativi, prevedono una molteplicità
di impegni connessi con la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo
mirato.
b) realizzazione, da parte delle Province, dei progetti di inserimento
lavorativo mirato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti che
abbiano acquisito esperienza nello svolgimento di attività di tutorato
svolte nel contesto di inserimenti lavorativi di soggetti deboli del mercato
del lavoro.
Al fine di consentire la piena realizzabilità delle predette attività e
funzioni, la Regione riconosce valore fondamentale alle azioni di assistenza
tecnica svolte dalle Province.
Sulla base delle specificità territoriali, le Province realizzano interventi
destinati a garantire sul proprio territorio la capacità di conseguire
gli obiettivi di cui in argomento.
A tal fine le Province possono presentare alla Regione progetti tesi a
realizzare tutte le condizioni necessarie affinché le proprie stesse strutture
siano in grado di realizzare, sia in forma di sostegno consulenziale ai
soggetti interessati agli inserimenti lavorativi dei disabili, sia in qualità
di protagonisti della definizione dei percorsi di inserimento lavorativo
attraverso la stipula di convenzioni con i datori di lavoro, le azioni
di assistenza tecnica di cui in parola.
Per il 2001 i progetti presentati dalle Province devono contenere la quantificazione
delle spese previste per i servizi di assistenza tecnica di cui in parola,
indicando la somma necessaria alla copertura delle spese, a valere sul
Fondo regionale per loccupazione dei disabili. Tale somma deve tenere
conto dei limiti dellattribuzione delle risorse del Fondo regionale, di
seguito indicata, e del fatto chela percentuale di compartecipazione alle
spese da parte delle Province deve essere almeno pari al 20% del costo
dei singoli interventi.
Per gli anni successivi, la percentuale di compartecipazione alle spese
a valere sul Fondo regionale sarà stabilita dallOrgano Amministrativo
del Fondo stesso di cui allarticolo 5 L.R. 51/2000 sulla base del contenuto
dei progetti presentati dalle Province, tenendo conto della disponibilità
economica;
* di approvare i seguenti Criteri per il riparto del Fondo regionale per
lOccupazione dei disabili a livello provinciale relativamente al capitolo
di bilancio Spesa per i servizi di assistenza tecnica per loccupazione
dei disabili. Cap. 11090
Per lanno 2001 il riparto delle risorse finanziarie regionali destinate
al sostegno dei servizi di assistenza tecnica relativi ai programmi regionali
di inserimento lavorativo si effettuano tenendo conto del numero di invalidi
disoccupati nei singoli territori provinciali, sulla base delle risultanze
derivanti dalle rilevazioni statistiche relative alle assunzioni obbligatorie
basate sui riscontri delle direzioni provinciali del lavoro presso le singole
Province.
Per gli anni successivi tale criterio può essere ragguagliato sulla base
dei risultati che emergono dallelaborazione degli esiti occupazionali
conseguiti realizzata dallAgenzia Piemonte Lavoro sulla base dei riscontri
effettuati dalla Province.
Per lesercizio finanziario 2001, la ripartizione della somma di L. 2.000.000.000
avverrà, a seguito dellapprovazione della legge di bilancio per lesercizio
finanziario 2001 ed a seguito degli atti di accantonamento e di impegno
della relativa somma, sulla base della percentuale di disabili iscritti
nelle liste del collocamento mirato a livello provinciale (alla data del
15.11.2000) rispetto al numero complessivo di disabili a livello regionale,
secondo il seguente schema:
PROVINCIA di ALESSANDRIA
Percentuale disabili iscritti 13.25%; somma attribuita L. 265.000.000
PROVINCIA di ASTI
Percentuale disabili iscritti 4.04%; somma attribuita L. 80.800.000
PROVINCIA di BIELLA
Percentuale disabili iscritti 2.87%; somma attribuita L. 57.400.000
PROVINCIA di CUNEO
Percentuale disabili iscritti 6.98%; somma attribuita L. 139.600.000
PROVINCIA di NOVARA
Percentuale disabili iscritti 4.31%; somma attribuita L. 86.200.000
PROVINCIA di TORINO
Percentuale disabili iscritti 62.08%; somma attribuita L. 1.241.600.000
PROVINCIA di VERCELLI
Percentuale disabili iscritti 3.07%; somma attribuita L. 61.400.000
PROVINCIA del VCO
Percentuale disabili iscritti 3.40%; somma attribuita L. 68.000.000
* di approvare i seguenti criteri di indirizzo e coordinamento per quanto
attiene alla gestione del Fondo regionale per loccupazione dei disabili,
con riferimento alle istanze di contributo e alle richieste di rimborso
presentate nel contesto di progetti di inserimento lavorativo mirato sia
nel caso in cui essi costituiscano lesito di convenzioni fra le Province
piemontesi ed i datori di lavoro, sia con riferimento a progetti svincolati
dalle convenzioni:
A) CONTRIBUTI AGLI ENTI PER LATTIVITA DI SOSTEGNO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA
DEI DISABILI.
Al fine di ottenere contributi per le attività di sostegno e integrazione
lavorativa dei disabili e nel rispetto dei limiti di cui allart. 2 L.R.
51/2000, gli enti individuati dalla l. 68/99 quali soggetti idonei a svolgere
le predette attività dovranno tenere conto delle seguenti indicazioni:
a) Modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo
e delle relative istanze di contributo.
MODELLI
I progetti di inserimento lavorativo e le relative istanze di contributo
dovranno essere fatti pervenire, utilizzando i modelli predisposti dalle
Province sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione al fine di
rendere omogenea la gestione dei dati sul territorio regionale, ala Provincia
nel cui territorio è ubicata la sede legale del datore di lavoro interessato
allassunzione dedotta nel progetto medesimo. Nel caso in cui la sede legale
si trovi al di fuori del territorio regionale, i progetti di inserimento
lavorativo e le relative istanze di contributo dovranno essere fatti pervenire
alla Provincia sul cui territorio è ubicata lunità locale interessata
allassunzione.
ISTANZE DI CONTRIBUTO
I modelli di cui sopra, relativi alle istanze di contributo ed agli annessi
progetti di inserimento lavorativo, dovranno prevedere appositi spazi nei
quali dovranno essere indicati, da parte degli enti che inoltrano istanza,
almeno i seguenti dati essenziali:
* dati relativi allente che svolge lattività di sostegno e integrazione
lavorativa dei disabili, con indicazione del responsabile legale e informazioni
relative al trattamento dei dati personali e al consenso al loro utilizzo
ai sensi della l. 675/96;
* entità del contributo richiesto con dettaglio delle singole voci di spesa
per progettazione, servizi prestati (anche attraverso la collaborazione
di soggetti esterni alla struttura dellente), beni utilizzati, ecc.;
* dichiarazione da parte del responsabile legale, ai sensi dellart. 76
del D.P.R. n. 445/2000, di essere a conoscenza di quanto disposto dalla
l. 68/99, dalla L.R. 51/2000 e dal presente atto ;
* dati relativi al datore di lavoro che si è reso disponibile allinserimento
lavorativo (qualora già individuato);
* i dati relativi al lavoratore disabile ed alla disabilità ai soli fini
della valutazione del progetto di inserimento lavorativo in quanto compatibili
con quanto previsto dalla l. 675/96.
PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO
I modelli predisposti dalle Province su indicazione della Regione relativi
al progetto di inserimento lavorativo conterranno appositi spazi nei quali
dovranno essere indicati, da parte degli enti che inoltrano listanza di
contributo cui il progetto di inserimento lavorativo è allegato, di concerto
con il datore di lavoro ed il lavoratore, almeno i seguenti dati essenziali:
* capacità ed abilità professionali del lavoratore;
* mansioni nelle quali il datore di lavoro intende impiegare il lavoratore;
* profilo dellente che si occupa del sostegno e dellinserimento lavorativo
dei disabili;
* indicazione dei soggetti che, in qualità di dipendenti o collaboratori
dellente, sono impegnati nelle attività di sostegno con indicazione del
loro profilo professionale e delle esperienze maturate in attività analoghe
o simili;
* attività svolte o da svolgersi, nello specifico, a sostegno di ogni singolo
soggetto del quale si intende favorire linserimento lavorativo, con particolare
riferimento alle attività di tutorato;
* descrizione degli interventi di professionalizzazione e riqualificazione
del lavoratore, con indicazione dei corsi di formazione professionale eventualmente
previsti;
* indicazione del soggetto o dei soggetti incaricati di trasferire al lavoratore
le competenze e abilità professionali richieste per le mansioni che è chiamato
a svolgere, precisando se si tratti di dipendenti del datore di lavoro
che intende assumere il disabile o di professionisti che non fanno parte
della struttura aziendale;
* descrizione dettagliata delle attività di affiancamento finalizzate al
trasferimento al lavoratore delle capacità professionali inerenti alla
mansione che è chiamato a svolgere,
* eventuali precedenti percorsi di lavoro a tempo determinato svolti dal
lavoratore, presso lo stesso datore che intende assumerlo o altre strutture
aziendali, qualora coerenti con la mansione che il lavoratore è chiamato
a svolgere;
* eventuali precedenti percorsi formativi svolti attraverso stage, borse
lavoro ecc. coerenti con la mansione che il lavoratore è chiamato a svolgere;
* eventuale collaborazione, al fine del buon esito dellinserimento, fra
lente che propone il progetto di inserimento lavorativo e le strutture
specializzate nella cura di soggetti con problemi di dipendenza da sostanza
dabuso o con strutture in grado di fornire interventi terapeutici specifici.
b) Criteri di priorità per la valutazione dellammissibilità a contributo
dei progetti, modalità di concessione, erogazione ed eventuale ritiro dei
contributi.
Le Province stabiliscono i termini per la presentazione delle istanze e
degli annessi progetti di inserimento lavorativo, realizzano listruttoria
delle istanze verificando la sussistenza dei requisiti di legittimità delle
istanze di contributo, valutano, attraverso la collaborazione di gruppi
di lavoro appositamente costituiti, la compatibilità dei progetti di inserimento
lavorativo con i principi ispiratori e le indicazioni di cui alla l. 68/99
e alla L.R. 51/2000, nonché il rispetto dei criteri di cui al presente
atto, redigendo una graduatoria delle istanze ammesse a contributo.
b1) Criteri per la valutazione dei progetti di inserimento lavorativo e
la predisposizione delle graduatorie.
I criteri per la valutazione dei progetti di inserimento lavorativo e la
predisposizione delle graduatorie devono tenere conto delle seguenti indicazioni:
* lelemento fondamentale per la predisposizione delle graduatorie è il
giudizio sulla qualità del progetto di inserimento lavorativo effettuato
da gruppi di lavoro appositamente costituiti. Il giudizio risulterà dalla
valutazione delle singole parti che costituiscono il progetto (si noti
questa Sezione, lettera a), riservando particolare attenzione alla adeguatezza
delle attività di affiancamento, formazione professionale e tutorato poste
in essere al fine di realizzare inserimenti lavorativi stabili e duraturi;
* elementi ulteriori:
* progetti di inserimento lavorativo presentati da datori di lavoro non
obbligati alle assunzioni ai sensi della l. 68/99;
* minor durata temporale entro la quale risulti lassolvimento totale della
quota dobbligo sulla base del programma dedotto in convenzione;
* progetti di inserimento lavorativo facenti parte di piani di sviluppo
dimpresa previsti allinterno di patti territoriali, piani di riqualificazione
urbana, contratti di quartiere e da altri programmi di sviluppo locale
gestiti dalle Province fra i cui esiti sia contemplata la creazione di
nuova occupazione;
* progetti di inserimento lavorativo relativi a portatori di handicap intellettivo
o soggetti psichiatrici;
* progetti di inserimento lavorativo dai quali risulti con chiarezza la
progressiva stabilizzazione del rapporto di lavoro;
* indicatore di gravità della situazione occupazionale nei diversi bacini
territoriali di riferimento dei Centri per lImpiego;
* età del lavoratore con riferimento alla maggiore difficoltà, allaumentare
della stessa, di individuare occasioni di lavoro.
b²) modalità di concessione, erogazione ed eventuale ritiro dei contributi
da parte delle Province.
Sulla base della graduatoria redatta in applicazione dei criteri di cui
al punto precedente, tenuto conto dei limiti previsti dallart. 2, comma
3, L.R. 51/2000 e dei criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale
di cui alla successiva lettera d) del presente atto, le Province concedono
i contributi agli enti per le attività di sostegno e integrazione lavorativa
dei disabili.
Ciascuna Amministrazione provinciale stabilisce le scansioni temporali
per la presentazione delle istanze di contributo e dei relativi progetti
di inserimento lavorativo.
Le Province decidono circa lammissibilità delle istanze e degli annessi
progetti, avvalendosi, per quanto concerne la valutazione questi ultimi,
della collaborazione di gruppi di lavoro appositamente costituiti, con
la partecipazione di esperti in tema di politiche attive del lavoro, formazione
professionale, interventi sociosassistenziali, profili sanitari relativi
allhandicap.
A seguito dellapprovazione delle graduatorie, le Province provinciali
comunicano a Regione, al fine dellerogazione, da parte di questàultima,
delle somme a copertura parziale delle spese per le attività di sostegno
ed integrazione lavorativa dei disabili svolte dagli enti individuati dalla
l. 68/99, lammontare della richiesta economica.
Lerogazione da parte della Regione avviene, pertanto, subordinatamente
e successivamente allacquisizione delle richieste presentate dalle Province.
Le Province, dopo aver deciso in ordine allammissibilità delle istanze
di contributo e dei progetti alle stesse annessi, nonché alla quantificazione
percentuale della spesa ritenuta ammissibile in un tempo congruo rispetto
alle scansioni temporali dalle stesse stabilite per la presentazione delle
istanze, inviano alla Regione lelenco delle istanze e dei relativi progetti
con indicazione delle valutazioni dagli stessi ottenute da parte dei gruppi
di lavoro appositamente costituiti e dellammontare della spesa che si
ritiene opportuno finanziare, per ciascuna delle istanze, con richiesta
di erogazione dellanticipo del 50% delle somme assegnate alle singole
Province sulla base e secondo i limiti quantitativi di cui alla sezione
del presene atto Criteri per il riparto del Fondo regionale per lOccupazione
dei disabili a livello provinciale relativamente al capitolo di bilancio
denominato Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999 che svolgono
attività rivolta al sostegno e allintegrazione lavorativa dei disabili;
contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dellarticolo 14 della
l. 68/1999".
Entro 30 giorni dal ricevimento della notificazione dellammissione a contributo,
gli enti impegnati nellattività di sostegno ed integrazione lavorativa
dei disabili devono segnalare alla Provincia se accettano o non accettano
la percentuale di finanziamento indicato dalla Provincia. In caso di accettazione,
i predetti enti devono iniziare le attività entro 90 giorni dal ricevimento
della citata notificazione. In caso di non accettazione, gli enti sottoporranno
al gruppo di lavoro istituito presso la Provincia una richiesta di riesame
entro 15 giorni dallavvenuta notificazione, eventualmente integrando la
documentazione a disposizione del gruppo di valutazione. La conferma, da
parte della Provincia, della valutazione precedente, da effettuarsi tempestivamente,
non è ulteriormente appellabile. La seconda valutazione non può essere
peggiorativa rispetto alla precedente. Lente deve comunicare, entro 15
giorni dal ricevimento notificazione della volontà della Provincia, se
intende realizzare le attività indicate nei progetti di inserimento lavorativo
sulla base della percentuale di finanziamento confermata dalla Provincia
o rinunciare alla realizzazione delle stesse.
Successivamente allaccettazione, le Province anticipano il 50% della somma
ammessa a contributo.
Gli enti, entro 60 giorni dalla chiusura delle attività previste nei progetti
di inserimento lavorativo, inviano alle Province la relazione delle attività
svolte e il rendiconto delle spese sostenute. Sulla base dei predetti rendiconti,
le Province adottano i propri e li inviano alla Regione unitamente alla
richiesta di erogazione del 50% a saldo delle somme assegnate sulla base
del criterio di cui alla Sezione Criteri per il riparto del Fondo regionale
per lOccupazione dei disabili a livello provinciale relativamente al capitolo
di bilancio denominato Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999
che svolgono attività rivolta al sostegno e allintegrazione lavorativa
dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dellarticolo
14 della l. 68/1999".
Le Province erogano la quota restante della somma riconosciuta agli enti
titolari dei progetti.
In caso di rinuncia o ritiro, totale o parziale, del contributo, la Provincia
può ammettere ad usufruire dellincentivo, per lo stesso importo per il
quale è intervenuta rinuncia o si è verificato il ritiro, un altro ente
il cui progetto di inserimento lavorativo sia stato valutato positivamente
ma è stato, in un primo momento, escluso a causa dellesaurimento dei fondi.
Il contributo può essere ritirato in base ad avvenuta verifica (si noti
successiva lettera b3) della mancata realizzazione dei percorsi di inserimento
lavorativo così come descritti nei relativi progetti.
b3) Attività e procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo
è stato concesso. Valutazione dei risultati occupazionali conseguiti.
Le Province realizzano appositi controlli, anche a campione, al fine di
verificare lavvenuta realizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo
descritti nei relativi progetti.
Le modalità e le procedure di controllo sono stabilite dalle Province medesime.
La constatazione della mancata realizzazione degli interventi descritti
nei rispettivi progetti di inserimento lavorativo può determinare il provvedimento
di ritiro, totale o parziale, del contributo (si noti lettera b²).
Le Province informano periodicamente lAgenzia Piemonte Lavoro dei risultati
occupazionali conseguiti inoltrando, comunque, apposita relazione entro
il mese di giugno dellanno successivo a quello al quale la valutazione
dei risultati si riferisce.
LAgenzia Piemonte Lavoro elabora i dati e fornisce alla Regione un prospetto
riassuntivo sulla base del quale la Regione può trarre elementi utili al
fine di stabilire lentità delle risorse da distribuire alle Province.
B) CONTRIBUTI AGGIUNTIVI DI CUI ALLARTICOLO 14, COMMA 4, LETTERA a) Legge
68/99 rispetto agli interventi realizzati con ricorso al Fondo nazionale
per quanto attiene agli interventi di cui allarticolo 13, comma 1, lettera
b), legge 68/99.
Larticolo 13, comma 1, lettera b), l. 68/99 riconosce, a favore dei datori
di lavoro, il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie per
la trasformazione del posto di lavoro a favore di disabili con invalidità
superiore al 50% o per lapprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero
per la rimozione delle barriere architettoniche.
Il Fondo regionale, per espressa previsione della medesima legge, eroga
contributi aggiuntivi rispetto a quelli predetti.
Criteri generali.
La richiesta di rimborso per la parte non coperta dal Fondo Nazionale deve
essere preferibilmente effettuata contestualmente allistanza di contributo
in quanto parte del progetto di inserimento lavorativo mirato.
In ogni caso la sorte del rimborso segue quella dellistanza di contributo
e del relativo progetto, nel senso che il riconoscimento dei rimborsi viene
effettuato sulla base della graduatoria di qualità del progetto di inserimento
lavorativo e degli altri criteri indicati alla sezione A), lettera b1)
del presente atto e non viene riconosciuto nel caso in cui il gruppo di
valutazione non ammetta a contributo listanza ed il relativo progetto
di inserimento lavorativo sulla base dei richiamati criteri
Sulla base dello stesso principio, in caso di rinuncia o ritiro del contributo,
il rimborso già erogato subirà il provvedimento di ritiro.
La dizione letterale dellarticolo 13, comma 1, lettera b), l. 68/99 riconosce
la possibilità per lazienda di richiedere uno solo fra i rimborsi previsti:
o per la trasformazione del posto di lavoro o per lapprestamento di tecnologie
di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche.
Lespressione contributi aggiuntivi di cui allarticolo 14, comma 4, lettera
b) riferita al Fondo regionale impedisce allo stesso di riconoscere rimborsi
diversi rispetto a quello per cui è stata fatta richiesta sul Fondo Nazionale.
Ulteriore criterio per il riconoscimento della quota di rimborso a valere
sul Fondo regionale.
Compatibilmente con i fondi a disposizione ed eventualmente utilizzando
fondi propri, la Provincia può riconoscere un rimborso aggiuntivo a valere
sul Fondo Regionale tale da coprire, in cumulo con la quota riconosciuta
dal Fondo Nazionale, il 100% della spesa sostenuta solo relativamente ad
inserimenti lavorativi effettuati da datori di lavoro non obbligati alle
assunzioni ai sensi della l. 68/99.
Per quanto attiene alle richieste di rimborso effettuate da datori di lavoro
obbligati alle assunzioni ai sensi della predetta legge, il rimborso aggiuntivo
a valere sul Fondo Regionale sarà di entità tale che, cumulato con la quota
riconosciuta dal Fondo Nazionale, non superi l80% dellintera spesa sostenuta.
Criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale.
I criteri per il riparto del Fondo a livello provinciale per quanto attiene
ai contributi aggiuntivi di cui allarticolo 14, comma 4, lettera b) l.
68/99 sono indicati nella Sezione Criteri per il riparto del Fondo regionale
per lOccupazione dei disabili a livello provinciale relativamente al capitolo
di bilancio denominato Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999
che svolgono attività rivolta al sostegno e allintegrazione lavorativa
dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dellarticolo
14 della l. 68/1999"".
C) ALTRE PROVVIDENZE IN ATTUAZIONE DELLE FINALITA DELLA l. 68/99.
Fermi restando i limiti imposti dallarticolo 2, comma 5, L.R. 51/2000,
e sulla base delle disponibilità finanziarie, la Provincia può riconoscere
i seguenti contributi e rimborsi, tenendo conto che la sorte degli stessi
segue quella del progetto di inserimento lavorativo, nel senso che il riconoscimento
dei rimborsi e dei contributi di seguito descritti viene effettuato sulla
base della graduatoria di qualità del progetto stesso e degli altri criteri
indicati alla sezione A), lettera b1) del presente atto e non viene riconosciuto
nel caso in cui il gruppo di valutazione non consideri il progetto di inserimento
lavorativo tale da garantire un inserimento lavorativo stabile e duraturo.
Sulla base dello stesso principio, in caso di rinuncia o ritiro del contributo,
i contributi e i rimborsi già erogati subiranno il provvedimento di ritiro.
I seguenti contributi e rimborsi possono essere riconosciuti soltanto se
non costituiscano voce delle istanze di contributo di cui alla Sezione
A) del presente atto per cui lart. 14, comma 4, L.68/99 riconosce contributi
agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e allintegrazione
lavorativa dei disabili.
Rimborso forfettario per le spese di affiancamento.
Nel progetto di inserimento lavorativo (si noti Sezione A, lettera a) è
contenuta lindicazione del soggetto o dei soggetti incaricati di trasferire
al lavoratore le competenze e le abilità professionali richieste per le
mansioni che è chiamato a svolgere, con descrizione dettagliata delle attività
di affiancamento.
Limpiego di personale interno alla struttura aziendale al fine dello svolgimento
delle predette attività determina una mancata produttività del soggetto
impegnato per il periodo di durata dellaffiancamento.
Limpiego di professionista esterno alla struttura aziendale per lo svolgimento
delle attività di cui in argomento determina un costo per il datore di
lavoro.
La Provincia può provvedere al rimborso massimo del costo lordo di 30 ore
lavorative per un massimo di due soggetti impegnati nelle attività di affiancamento.
Rimborso forfettario per le spese di formazione.
Nel progetto di inserimento lavorativo (si noti Sezione A, lettera a) è
contenuta la descrizione dei percorsi di professionalizzazione e riqualificazione
del lavoratore, con indicazione dei corsi di formazione professionale eventualmente
previsti.
La Provincia può rimborsare le spese sostenute dal datore di lavoro per
corsi di formazione professionale, sia svolti allinterno della struttura
produttiva, sia allesterno, se giudicati compatibili con le mansioni che
il lavoratore è chiamato a svolgere, fino ad un massimo del 50% dellimporto
globale lordo per i datori di lavoro obbligati alle assunzioni ai sensi
della l. 68/99 e dell80% per i datori non soggetti a tale obbligo.
Rimborso forfettario per accompagnamento e trasporto del disabile presso
il luogo di lavoro.
La Provincia può riconoscere il rimborso parziale dellimporto globale
lordo delle spese sostenute nel primo anno di lavoro del disabile per laccompagnamento
ed il trasporto dello stesso presso il luogo di lavoro.
Lentità del rimborso non può essere superiore all80% della spesa sostenuta.
La somma è riconosciuta una sola volta per ciascun inserimento lavorativo
per un periodo massimo di 12 mesi di erogazione dei predetti servizi.
Borsa lavoro.
La Provincia può riconoscere una borsa lavoro per il primo anno di attività
del disabile.
Lentità del riconoscimento economico non può superare il 30% della retribuzione
annua netta se il datore di lavoro è soggetto allobbligo di assunzione
ai sensi della l. 68/99. Se il datore non è sottoposto al predetto obbligo,
limporto riconosciuto può raggiungere il 50% della retribuzione annua
netta.
* di approvare i seguenti Criteri per il riparto del Fondo regionale per
lOccupazione dei disabili a livello provinciale relativamente al capitolo
di bilancio denominato Contributi agli enti indicati nella l. 68/1999
che svolgono attività rivolta al sostegno e allintegrazione lavorativa
dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi dellarticolo
14 della l. 68/1999". Cap. 11165
Con riferimento allesercizio finanziario 2001 per quanto attiene ai contributi
di cui alle lettere A), B), C) del presente atto, il riparto alle Province
delle risorse regionali destinate a:
* contributi che le Province erogano a favore degli enti individuati dalla
l. 68/99 che svolgono attività rivolte al sostegno e allintegrazione lavorativa
dei disabili;
* contributi aggiuntivi di cui allarticolo 14, comma 4, lettera a), l.
68/99;
* altre provvidenze in attuazione delle finalità della l. 68/99
iscritte sul capitolo del bilancio regionale Contributi agli enti indicati
nella l. 68/1999 che svolgono attività rivolta al sostegno e allintegrazione
lavorativa dei disabili; contributi aggiuntivi e altre provvidenze ai sensi
dellarticolo 14 della l. 68/1999" si effettua tenendo conto del numero
di invalidi disoccupati nei singoli territori provinciali, sulla base delle
risultanze derivanti dalle rilevazioni statistiche relative alle assunzioni
obbligatorie basate sui riscontri delle direzioni provinciali del lavoro
presso le singole Province.
Per gli anni successivi tale criterio può essere ragguagliato sulla base
dei risultati che emergono dallelaborazione degli esiti occupazionali
conseguiti realizzata dallAgenzia Piemonte Lavoro sulla base dei riscontri
effettuati dalla Province.
Per lesercizio finanziario 2001, la ripartizione della somma di L. 1.000.000.000
avverrà, a seguito dellapprovazione della legge di bilancio per lesercizio
finanziario 2001 ed a seguito degli atti di accantonamento e di impegno
della relativa somma, sulla base della percentuale di disabili iscritti
nelle liste del collocamento mirato a livello provinciale (alla data del
15.11.2000) rispetto al numero complessivo di disabili a livello regionale,
secondo il seguente schema:
PROVINCIA di ALESSANDRIA
Percentuale disabili iscritti 13.25%; somma attribuita L. 132.500.000
PROVINCIA di ASTI
Percentuale disabili iscritti 4.04%; somma attribuita L. 40.400.000
PROVINCIA di BIELLA
Percentuale disabili iscritti 2.87%; somma attribuita L. 28.700.000
PROVINCIA di CUNEO
Percentuale disabili iscritti 6.98%; somma attribuita L. 69.800.000
PROVINCIA di NOVARA
Percentuale disabili iscritti 4.31%; somma attribuita L. 43.100.000
PROVINCIA di TORINO
Percentuale disabili iscritti 62.08%; somma attribuita L. 620.800.000
PROVINCIA di VERCELLI
Percentuale disabili iscritti 3.07%; somma attribuita L. 30.700.000
PROVINCIA del VCO
Percentuale disabili iscritti 3.40%; somma attribuita L. 34.000.000
* di stabilire che lerogazione delle predette somme sia effettuata sulla
base di quanto indicato alla sessione A/b²) del presente atto;
* di rimandare a successivi atti deliberativi laccantonamento delle spese
citate nel presente atto e la nomina dei componenti Il Comitato per la
Gestione del Fondo di cui allart. 5, c. 2. L.R. 51/2000.
(omissis)