Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001
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Codice 9.3
Disposizioni in materia di procedura esecutiva per il recupero delle somme
non riversate alla Regione Piemonte dai soggetti abilitati alla riscossione
della tassa automobilistica ai sensi dellart. 17 legge 449/97 e art. 31
della legge 448/98
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1) In caso di comunicazione da parte del tesoriere regionale di insoluto
nella procedura di addebito automatico in conto, la Regione Piemonte richiede
limmediata sospensione a titolo cautelativo del trasgressore dal servizio
di riscossione delle tasse automobilistiche al gestore del sistema telematico
cui appartiene il soggetto trasgressore, fino allavvenuta regolarizzazione.
Qualora il trasgressore sia incorso nella medesima violazione nei tre mesi
solari precedenti la Regione Piemonte agirà secondo quanto previsto nel
successivo punto n. 5. Tale comunicazione di richiesta di sospensione va
inoltrata anche al soggetto interessato trasgressore.
2) A seguito della comunicazione di insoluto da parte dellistituto tesoriere,
la Regione Piemonte invia al trasgressore, al contraente della polizza
fidejussoria assicurativa ed al fidejussore una richiesta di pagamento,
indicando limporto della somma riscossa a titolo di tasse automobilistiche
e non riversata nei termini stabiliti dallart. 4 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11 nonché dallart. 6 decreto
del Ministero delle Finanze del 13 settembre 1999 maggiorato della penale
del 5% così come previsto dal medesimo art. 4 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11 nonché dallart. 6 decreto
del Ministero delle Finanze del 13 settembre 1999.
3) Il trasgressore deve versare limporto richiesto dalla Regione mediante
bonifico bancario su c/c di tesoreria regionale entro i successivi 5 giorni
lavorativi dalla notifica della richiesta di pagamento. Nel caso in cui
il trasgressore adempia alla sua obbligazione nei termini e nei modi previsti
al comma precedente può essere riattivato al servizio su sua esplicita
richiesta.
4) Il trasgressore può regolarizzare la sua posizione spontaneamente versando
la somma dovuta più la penale del 5% sempreché non siano già state inviate
richieste di pagamento ovvero siano iniziate attività di accertamento delle
quali il trasgressore abbia avuto formale conoscenza. Dellavvenuto pagamento
deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte. In caso
di regolarizzazione spontanea linsoluto non costituisce violazione ai
fini dellapplicazione delle disposizioni previste nel successivo punto
5.
5) Decorso inutilmente il termine indicato al punto 3, la Regione Piemonte,
procede alla escussione della garanzia fidejussoria nei limiti dellimporto
garantito mediante lettera raccomandata RR da inviarsi al Fidejussore e
per conoscenza al contraente ed al trasgressore e, qualora la copertura
fidejussoria sia inferiore allimporto dovuto, avvia contemporaneamente
le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112 previa intimazione del pagamento mediante determinazione
di ingiunzione, di quanto ancora dovuto dal soggetto inadempiente. La determinazione
di ingiunzione di pagamento deve recare lindicazione delle somme ancora
dovute alla Regione nonché la sospensione definitiva ed irrevocabile del
trasgressore dal servizio di riscossione della tassa automobilistica. Il
trasgressore oltre alle somme dovute deve corrispondere alla Regione Piemonte
le spese relative al procedimento avviato nei suoi confronti. La determinazione
di ingiunzione di pagamento deve recare, inoltre, lindicazione circa la
possibilità di far pervenire alla Regione scritti difensivi, lorgano giurisdizionale
competente e il termine di trenta giorni dallavvenuta notificazione entro
il quale impugnare il provvedimento. La determinazione di ingiunzione di
pagamento costituisce titolo esecutivo e definitivo per lavvio delle procedure
di cui al comma 1, ai sensi dellart. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639
e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la procedura esecutiva
mobiliare non consentisse il recupero dellintero credito, per lattivazione
delle altre due forme di espropriazione, presso terzi ed immobiliare, il
settore regionale competente si rivolgerà agli uffici legali interni. La
richiesta di pagamento, di cui al punto 2, va recapitata al soggetto inadempiente
a mezzo Raccomandata postale con Avviso di ricevimento, nel luogo di svolgimento
dellattività lavorativa per la riscossione della tassa automobilistica
regionale; la determinazione di ingiunzione, di cui al punto 5 va notificato
a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto allUfficio Notifiche nella forma
delle citazioni sempre nel luogo di svolgimento dellattività lavorativa
per la riscossione della tassa automobilistica regionale. In caso di intervenuta
cessazione dellattività da parte del soggetto inadempiente, secondo le
disposizioni degli art. 28 e 31 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
nonché dellart. 4, c. 3, Legge 4 gennaio 1994, n. 11, il recapito degli
atti, di cui al comma precedente deve essere effettuato al luogo di residenza
dello stesso.
6) Nel caso di più soggetti operanti con lo stesso codice identificativo,
avendo presentato un unico contratto di adesione e unico modulo RID, qualunque
provvedimento emesso per inadempienza nei confronti di uno solo di questi
comporta lautomatica applicabilità dello stesso agli altri soggetti contrassegnati
con medesimo codice identificativo.
7) I pagamenti delle tasse automobilistiche annullati presso i tabaccai
ed i soggetti autorizzati ex lege n. 264/191 a seguito di apposita richiesta
del contribuente nella stessa giornata in cui è stato effettuato il pagamento,
vanno sottoposti ma verifiche da parte della Regione Piemonte. A tal fine
i tabaccai ed i soggetti autorizzati ex lege n. 264/91, devono inviare
alla Regione Piemonte tramite raccomandata assicurata e con cadenza mensile
gli originali delle ricevute restituite dai contribuenti allatto dellannullamento
e lestratto con il dettaglio dei movimenti annullati, prodotto automaticamente
dal gestore del sistema informatico che assicura il collegamento con il
sistema di gestione delle tasse automobilistiche. Il gestore del sistema
informatico, al fine di una corretta gestione dei pagamenti annullati,
dovrà inviare alla Regione Piemonte un elenco mensile generale dei pagamenti
annullati da parte dei soggetti riscossori collegati con il sistema informatico
medesimo. La Regione Piemonte controlla la corrispondenza tra le riscossioni
annullate e gli annullamenti riportati nellestratto relativo al medesimo
periodo contabile nonché verifica che tutti i soggetti indicati nellelenco
trasmesso dai gestori del sistema informatico abbiano provveduto allinvio
delle ricevute dei pagamenti annullati e qualora si riscontrino incongruenze
ed anomalie nel confronto dei dati sopra specificati, avvia attività di
verifica previa sospensione dei soggetti riconosciuti trasgressori.
Il Dirigente responsabile
D.D. 30 marzo 2001, n. 78
Giovanni Tarizzo