Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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Codice  9.3
D.D. 30 marzo 2001, n. 78

Disposizioni in materia di procedura esecutiva per il recupero delle somme non riversate alla Regione Piemonte dai soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell’art. 17 legge 449/97 e art. 31 della legge 448/98

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) In caso di comunicazione da parte del tesoriere regionale di insoluto nella procedura di addebito automatico in conto, la Regione Piemonte richiede l’immediata sospensione a titolo cautelativo del trasgressore dal servizio di riscossione delle tasse automobilistiche al gestore del sistema telematico cui appartiene il soggetto trasgressore, fino all’avvenuta regolarizzazione. Qualora il trasgressore sia incorso nella medesima violazione nei tre mesi solari precedenti la Regione Piemonte agirà secondo quanto previsto nel successivo punto n. 5. Tale comunicazione di richiesta di sospensione va inoltrata anche al soggetto interessato trasgressore.

2) A seguito della comunicazione di insoluto da parte dell’istituto tesoriere, la Regione Piemonte invia al trasgressore, al contraente della polizza fidejussoria assicurativa ed al fidejussore una richiesta di pagamento, indicando l’importo della somma riscossa a titolo di tasse automobilistiche e non riversata nei termini stabiliti dall’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11 nonché dall’art. 6 decreto del Ministero delle Finanze del 13 settembre 1999 maggiorato della penale del 5% così come previsto dal medesimo art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 1999, n. 11 nonché dall’art. 6 decreto del Ministero delle Finanze del 13 settembre 1999.

3) Il trasgressore deve versare l’importo richiesto dalla Regione mediante bonifico bancario su c/c di tesoreria regionale entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla notifica della richiesta di pagamento. Nel caso in cui il trasgressore adempia alla sua obbligazione nei termini e nei modi previsti al comma precedente può essere riattivato al servizio su sua esplicita richiesta.

4) Il trasgressore può regolarizzare la sua posizione spontaneamente versando la somma dovuta più la penale del 5% sempreché non siano già state inviate richieste di pagamento ovvero siano iniziate attività di accertamento delle quali il trasgressore abbia avuto formale conoscenza. Dell’avvenuto pagamento deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte. In caso di regolarizzazione spontanea l’insoluto non costituisce violazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste nel successivo punto 5.

5) Decorso inutilmente il termine indicato al punto 3, la Regione Piemonte, procede alla escussione della garanzia fidejussoria nei limiti dell’importo garantito mediante lettera raccomandata RR da inviarsi al Fidejussore e per conoscenza al contraente ed al trasgressore e, qualora la copertura fidejussoria sia inferiore all’importo dovuto, avvia contemporaneamente le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 previa intimazione del pagamento mediante determinazione di ingiunzione, di quanto ancora dovuto dal soggetto inadempiente. La determinazione di ingiunzione di pagamento deve recare l’indicazione delle somme ancora dovute alla Regione nonché la sospensione definitiva ed irrevocabile del trasgressore dal servizio di riscossione della tassa automobilistica. Il trasgressore oltre alle somme dovute deve corrispondere alla Regione Piemonte le spese relative al procedimento avviato nei suoi confronti. La determinazione di ingiunzione di pagamento deve recare, inoltre, l’indicazione circa la possibilità di far pervenire alla Regione scritti difensivi, l’organo giurisdizionale competente e il termine di trenta giorni dall’avvenuta notificazione entro il quale impugnare il provvedimento. La determinazione di ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo e definitivo per l’avvio delle procedure di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 3 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora la procedura esecutiva mobiliare non consentisse il recupero dell’intero credito, per l’attivazione delle altre due forme di espropriazione, presso terzi ed immobiliare, il settore regionale competente si rivolgerà agli uffici legali interni. La richiesta di pagamento, di cui al punto 2, va recapitata al soggetto inadempiente a mezzo Raccomandata postale con Avviso di ricevimento, nel luogo di svolgimento dell’attività lavorativa per la riscossione della tassa automobilistica regionale; la determinazione di ingiunzione, di cui al punto 5 va notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Notifiche nella forma delle citazioni sempre nel luogo di svolgimento dell’attività lavorativa per la riscossione della tassa automobilistica regionale. In caso di intervenuta cessazione dell’attività da parte del soggetto inadempiente, secondo le disposizioni degli art. 28 e 31 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché dell’art. 4, c. 3, Legge 4 gennaio 1994, n. 11, il recapito degli atti, di cui al comma precedente deve essere effettuato al luogo di residenza dello stesso.

6) Nel caso di più soggetti operanti con lo stesso codice identificativo, avendo presentato un unico contratto di adesione e unico modulo RID, qualunque provvedimento emesso per inadempienza nei confronti di uno solo di questi comporta l’automatica applicabilità dello stesso agli altri soggetti contrassegnati con medesimo codice identificativo.

7) I pagamenti delle tasse automobilistiche annullati presso i tabaccai ed i soggetti autorizzati ex lege n. 264/191 a seguito di apposita richiesta del contribuente nella stessa giornata in cui è stato effettuato il pagamento, vanno sottoposti ma verifiche da parte della Regione Piemonte. A tal fine i tabaccai ed i soggetti autorizzati ex lege n. 264/91, devono inviare alla Regione Piemonte tramite raccomandata assicurata e con cadenza mensile gli originali delle ricevute restituite dai contribuenti all’atto dell’annullamento e l’estratto con il dettaglio dei movimenti  annullati, prodotto automaticamente dal gestore del sistema informatico che assicura il collegamento con il sistema di gestione delle tasse automobilistiche. Il gestore del sistema informatico, al fine di una corretta gestione dei pagamenti annullati, dovrà inviare alla Regione Piemonte un elenco mensile generale dei pagamenti annullati da parte dei soggetti riscossori collegati con il sistema informatico medesimo. La Regione Piemonte controlla la corrispondenza tra le riscossioni annullate e gli annullamenti riportati nell’estratto relativo al medesimo periodo contabile nonché verifica che tutti i soggetti indicati nell’elenco trasmesso dai gestori del sistema informatico abbiano provveduto all’invio delle ricevute dei pagamenti annullati e qualora si riscontrino incongruenze ed anomalie nel confronto dei dati sopra specificati, avvia attività di verifica previa sospensione dei soggetti riconosciuti trasgressori.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Tarizzo