Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 4-2701

Adeguamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale agevolata. Legge 5.8.1978 n. 457, legge 17.2.1992 n. 179, L.R. 6.8.1996 n. 59, L.R. 24.3.1997 n. 16 e L.R. 6.12.1999 n. 31

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale agevolata di nuova costruzione finanziati ai sensi della legge 5.8.1978 n. 457 e non ancora ultimati alla data di adozione del presente provvedimento, il costo massimo di elevazione (C.E.) stabilito con la D.G.R. n. 29-10544 del 15.7.1996, a seguito delle variazioni percentuali fatte registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale nei periodi giugno 1997 - giugno ‘98, giugno 1998 - giugno ‘99, giugno 1999 - 2000;

2) di stabilire, per gli interventi di edilizia residenziale agevolata che saranno ammessi a finanziamento ai sensi della legge 17.2.1992 n. 179, VIII Programma, che i massimali di costo di cui alla D.G.R. 29-42602 del 23.1.1995 sono aggiornati sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno 1994 ed il mese di giugno 2000. Tale aggiornamento risulta essere pari al + 12,341%. Per gli interventi i cui lavori inizieranno dal 1.7.2001, si procederà a comunicare la variazione ISTAT intervenuta;

3) di stabilire, per gli interventi finanziati ai sensi della legge regionale 6.12.1999 n. 31 (FIP 99), che i massimali di costo di realizzazione tecnica degli interventi di nuova edificazione e recupero edilizio fissati con la D.G.R. n. 29-42602 del 23.1.1995 i cui lavori inizieranno entro il 30.6.2001, sono aggiornati sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tra il mese di giugno del 1994 ed il mese di giugno del 2000. Tale aggiornamento risulta essere pari al + 12,314%. Per gli interventi i cui lavori inizieranno dal 1.7.2001, si procederà a comunicare la variazione ISTAT intervenuta;

4) di assumere, per gli interventi di manutenzione straordinaria finanziati ai sensi della L.R. 31/99 e dell’VIII Programma di edilizia residenziale agevolata il massimale di costo stabilito dalla D.G.R. n. 29-42602 del 23.1.1995, art. 5, pari a L/mq. 480.000 (C.R.M.), da non assoggettare, in prima applicazione, all’aggiornamento ISTAT, per le motivazioni indicate in premessa;

5) nell’allegato “A” sono riportati, per gli interventi di edilizia residenziale agevolata finanziati ai sensi delle leggi 5.8.1978 n. 457, 17.2.1992 n. 179 e delle L.R. 6.8.1996 n. 59, 24.3.1997 n. 16 e 6.12.1999 n. 31, i limiti massimi di costo oggetto del presente provvedimento. Sono fatte salve le definizioni e le modalità disciplinate dalle D.G.R. n. 48-8574 del 26.8.1991 e D.G.R. n. 29-42602 del 23.1.1995.

(omissis)

Allegato