Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 85-2694

Commercio su area pubblica. Rilascio nulla-osta ex art. 1, comma b) della legge 28 marzo 1991 n. 112 per l’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio fisso. Ulteriori criteri attuativi della D.C.R. n. 508-14689 del 1/12/98 ad integrazione delle D.G.R. n. 45-1028 del 30/10/2000 e n. 26-1027 del 9/10/2000

La D.G.R. di seguito riportata è già stata pubblicata priva della premessa sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 aprile 2001, a pagina 136 (ndr)



A relazione dell’Assessore Racchelli:

Con D.C.R. n. 508-14689 del 1° dicembre 1998 sono stati approvati gli indirizzi provvisori ai Comuni in materia di commercio sulle aree pubbliche in attuazione della legge 112/91 e della L.R. 17/95.

Con determinazione dirigenziale n. 263 del 10.10.2000, modificata ed integrata dalle determinazioni dirigenziali n. 300 dell’ 8.11.2000, n. 373 del 5.12.2000 e n. 54 del 2.3.2001, si è dato atto della graduatoria delle istanze ai fini del rilascio dei nulla osta regionali finalizzati alla concessione delle autorizzazioni all’esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 112/91.

Con D.G.R. n. 26-1027 del 9/10/2000 e n. 45-1208 del 30/10/2000 si è provveduto ad integrare e a fornire disposizioni attuative della Delibera 508-14689, in materia di procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’ art. 1, comma 2, lett. b) della legge 112/91.

Considerato che le autorizzazioni, ai sensi della D.C.R. n. 508-14689 del 1 dicembre 1998, sono rilasciate, previo nulla-osta regionale, dai Comuni individuati dall’art. 7 della legge regionale 13.02.1995, n. 17.  

Considerato in particolare che alcuni Comuni piemontesi hanno richiesto chiarimenti in ordine all’interpretazione dell’art. 3 comma 11 della legge 112/91 che al comma 11 recita “nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente”.

Rilevato che, agli effetti dei procedimenti di rilascio nulla-osta ai sensi della L.112/91, la disposizione succitata è stata nei fatti univocamente intesa nel senso dell’impossibilità di rilascio di autorizzazioni con posteggio in mercati ove già si operi con altra autorizzazione con posto fisso. Il divieto opera quindi sin dalla fase di rilascio dell’autorizzazione e non limitatamente alla fase dell’utilizzo contemporaneo di più posteggi nella stessa area mercatale.

Rilevata l’opportunità di formalizzare il predetto orientamento, al fine di garantire, nell’espletamento dei procedimenti di rilascio nulla-osta, la coerenza interpretativa rispetto alla disposizione di cui all’art. 3 comma 11 legge 112/91.

Rilevata inoltre la necessità di definire ulteriori criteri attuativi in merito alla cessione delle autorizzazioni di nuovo rilascio ex nulla osta-regionale, ai sensi della legge 112/91, al fine di garantire l’applicazione dell’art. 16 del Decreto 4/6/93, n. 248, regolamento di esecuzione della legge 112/91, relativo al subingresso.

Tutto ciò premesso;

vista la L. 112/91;

vista la L.R. 17/95;

vista la D.C.R. n. 508-14689 del 1° dicembre 1998;

vista la D.G.R. n. 26-1027 del 9 ottobre 2000;

vista la D.G.R. n. 45-1208 del 30 ottobre 2000;

visti gli artt. 3 e 16 del d.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l’art. 23 della L.R. 51/97;

per le considerazioni espresse in premessa;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

in riferimento ai procedimenti di rilascio nulla-osta ai sensi della L.112/91, di adottare i seguenti criteri attuativi:

1) non può essere rilasciata più di un’autorizzazione per un posteggio sullo stesso mercato, nello stesso giorno, intestata ad un medesimo soggetto.

A tal fine viene approvato il modello costituente l’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante, relativo alla dichiarazione che dovrà sottoscrivere ciascun avente diritto al nulla-osta regionale all’atto della convocazione. L’allegato A contiene la dichiarazione del soggetto di non essere titolare di altra autorizzazione comprendente posteggi in mercati presso Comuni per i quali nello stesso giorno è stata fatta richiesta di rilascio autorizzazione ai sensi della L. 112/91.

2) Ai fini della cessione dell’autorizzazione di nuovo rilascio ex nulla-osta regionale, il cedente deve dichiarare di aver iniziato l’attività corrispondente all’azienda o al ramo di azienda relativi all’autorizzazione di riferimento:

a) Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione non esercitasse già, al momento del rilascio dell’autorizzazione, l’attività di commercio su area pubblica, l’inizio attività e provato mediante l’iscrizione al registro imprese;

b) Nel caso in cui il titolare esercitasse già al momento del rilascio della stessa, l’attività di commercio su area pubblica sulla base di altra autorizzazione, l’inizio attività è provato, per attività a posto fisso, mediante l’effettuazione delle presenze sul posteggio in concessione, per un periodo pari ad un mese solare, mediante l’utilizzo dell’apposita attrezzatura aziendale. Nel caso di posteggio utilizzabile per un giorno la settimana il numero di presenze richieste è quattro.

(omissis)

Allegato