Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 85-2694
Commercio su area pubblica. Rilascio nulla-osta ex art. 1, comma b) della
legge 28 marzo 1991 n. 112 per lautorizzazione allesercizio del commercio
su aree pubbliche con posteggio fisso. Ulteriori criteri attuativi della
D.C.R. n. 508-14689 del 1/12/98 ad integrazione delle D.G.R. n. 45-1028
del 30/10/2000 e n. 26-1027 del 9/10/2000
La D.G.R. di seguito riportata è già stata pubblicata priva della premessa
sul Bollettino Ufficiale n. 17 del 24 aprile 2001, a pagina 136 (ndr)
A relazione dellAssessore Racchelli:
Con D.C.R. n. 508-14689 del 1° dicembre 1998 sono stati approvati gli indirizzi
provvisori ai Comuni in materia di commercio sulle aree pubbliche in attuazione
della legge 112/91 e della L.R. 17/95.
Con determinazione dirigenziale n. 263 del 10.10.2000, modificata ed integrata
dalle determinazioni dirigenziali n. 300 dell 8.11.2000, n. 373 del 5.12.2000
e n. 54 del 2.3.2001, si è dato atto della graduatoria delle istanze ai
fini del rilascio dei nulla osta regionali finalizzati alla concessione
delle autorizzazioni allesercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi
dellart. 2 comma 3 della legge 112/91.
Con D.G.R. n. 26-1027 del 9/10/2000 e n. 45-1208 del 30/10/2000 si è provveduto
ad integrare e a fornire disposizioni attuative della Delibera 508-14689,
in materia di procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui all
art. 1, comma 2, lett. b) della legge 112/91.
Considerato che le autorizzazioni, ai sensi della D.C.R. n. 508-14689 del
1 dicembre 1998, sono rilasciate, previo nulla-osta regionale, dai Comuni
individuati dallart. 7 della legge regionale 13.02.1995, n. 17.
Considerato in particolare che alcuni Comuni piemontesi hanno richiesto
chiarimenti in ordine allinterpretazione dellart. 3 comma 11 della legge
112/91 che al comma 11 recita nessun operatore può utilizzare più di un
posteggio contemporaneamente.
Rilevato che, agli effetti dei procedimenti di rilascio nulla-osta ai sensi
della L.112/91, la disposizione succitata è stata nei fatti univocamente
intesa nel senso dellimpossibilità di rilascio di autorizzazioni con posteggio
in mercati ove già si operi con altra autorizzazione con posto fisso. Il
divieto opera quindi sin dalla fase di rilascio dellautorizzazione e non
limitatamente alla fase dellutilizzo contemporaneo di più posteggi nella
stessa area mercatale.
Rilevata lopportunità di formalizzare il predetto orientamento, al fine
di garantire, nellespletamento dei procedimenti di rilascio nulla-osta,
la coerenza interpretativa rispetto alla disposizione di cui allart. 3
comma 11 legge 112/91.
Rilevata inoltre la necessità di definire ulteriori criteri attuativi in
merito alla cessione delle autorizzazioni di nuovo rilascio ex nulla osta-regionale,
ai sensi della legge 112/91, al fine di garantire lapplicazione dellart.
16 del Decreto 4/6/93, n. 248, regolamento di esecuzione della legge 112/91,
relativo al subingresso.
Tutto ciò premesso;
vista la L. 112/91;
vista la L.R. 17/95;
vista la D.C.R. n. 508-14689 del 1° dicembre 1998;
vista la D.G.R. n. 26-1027 del 9 ottobre 2000;
vista la D.G.R. n. 45-1208 del 30 ottobre 2000;
visti gli artt. 3 e 16 del d.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni ed
integrazioni;
visto lart. 23 della L.R. 51/97;
per le considerazioni espresse in premessa;
la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge
delibera
in riferimento ai procedimenti di rilascio nulla-osta ai sensi della L.112/91,
di adottare i seguenti criteri attuativi:
1) non può essere rilasciata più di unautorizzazione per un posteggio
sullo stesso mercato, nello stesso giorno, intestata ad un medesimo soggetto.
A tal fine viene approvato il modello costituente lallegato A alla presente
deliberazione per farne parte integrante, relativo alla dichiarazione che
dovrà sottoscrivere ciascun avente diritto al nulla-osta regionale allatto
della convocazione. Lallegato A contiene la dichiarazione del soggetto
di non essere titolare di altra autorizzazione comprendente posteggi in
mercati presso Comuni per i quali nello stesso giorno è stata fatta richiesta
di rilascio autorizzazione ai sensi della L. 112/91.
2) Ai fini della cessione dellautorizzazione di nuovo rilascio ex nulla-osta
regionale, il cedente deve dichiarare di aver iniziato lattività corrispondente
allazienda o al ramo di azienda relativi allautorizzazione di riferimento:
a) Nel caso in cui il titolare dellautorizzazione non esercitasse già,
al momento del rilascio dellautorizzazione, lattività di commercio su
area pubblica, linizio attività e provato mediante liscrizione al registro
imprese;
b) Nel caso in cui il titolare esercitasse già al momento del rilascio
della stessa, lattività di commercio su area pubblica sulla base di altra
autorizzazione, linizio attività è provato, per attività a posto fisso,
mediante leffettuazione delle presenze sul posteggio in concessione, per
un periodo pari ad un mese solare, mediante lutilizzo dellapposita attrezzatura
aziendale. Nel caso di posteggio utilizzabile per un giorno la settimana
il numero di presenze richieste è quattro.
(omissis)