Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001
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Codice 16.4
Cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Castello Armellino nel territorio
dei Comuni di Sale e Tortona. Istanza presentata dalla Ditta Franzosi Cave
e Calcestruzzi S.p.A. per eseguire scavi in deroga allart. 104 del D.P.R.
9.4.1959 n. 128 nel territorio del Comune di Tortona
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - La ditta Franzosi Cave e Calcestruzzi S.p.A. è autorizzata, durante
i lavori di coltivazione della cava di cui in oggetto, ad eseguire scavi
fino ad una distanza non inferiore a metri 5 dalla strada vicinale Armellino,
dalla linea telefonica ivi presente e dalla strada statale n. 211 della
Lomellina, esclusivamente nel territorio del Comune di Tortona alle seguenti
condizioni:
a) la profondità massima degli scavi non dovrà essere superiore a 2.50
metri dal piano campagna e comunque essere conforme a quanto riportato
nella planimetria quotata allegata allistanza;
b) linclinazione delle scarpate dovrà avere un angolo non superiore a
20º sessagesimali dallorizzontale;
c) al termine dellintervento le scarpate dovranno essere consolidate e
rinverdite.
Art. 2 - La presente determinazione fa salvi i diritti dei terzi e la completa
responsabilità della ditta Franzosi Cave e Calcestruzzi S.p.A. in ordine
ad ogni eventuale danno a persone o a cose, derivante dai lavori relativi
alla presente autorizzazione.
Art. 3 - La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione
Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 (sessanta) giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale per
il Piemonte.
Il Direttore regionale
D.D. 9 marzo 2001, n. 25
Vito Valsania