Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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Codice 16.4
D.D. 9 marzo 2001, n. 25

Cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Castello Armellino nel territorio dei Comuni di Sale e Tortona. Istanza presentata dalla Ditta Franzosi Cave e Calcestruzzi S.p.A. per eseguire scavi in deroga all’art. 104 del D.P.R. 9.4.1959 n. 128 nel territorio del Comune di Tortona

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - La ditta Franzosi Cave e Calcestruzzi S.p.A. è autorizzata, durante i lavori di coltivazione della cava di cui in oggetto, ad eseguire scavi fino ad una distanza non inferiore a metri 5 dalla strada vicinale Armellino, dalla linea telefonica ivi presente e dalla strada statale n. 211 della Lomellina, esclusivamente nel territorio del Comune di Tortona alle seguenti condizioni:

a) la profondità massima degli scavi non dovrà essere superiore a 2.50 metri dal piano campagna e comunque essere conforme a quanto riportato nella planimetria quotata allegata all’istanza;

b) l’inclinazione delle scarpate dovrà avere un angolo non superiore a 20º sessagesimali dall’orizzontale;

c) al termine dell’intervento le scarpate dovranno essere consolidate e rinverdite.

Art. 2 - La presente determinazione fa salvi i diritti dei terzi e la completa responsabilità della ditta Franzosi Cave e Calcestruzzi S.p.A. in ordine ad ogni eventuale danno a persone o a cose, derivante dai lavori relativi alla presente autorizzazione.

Art. 3 - La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Vito Valsania