Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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Codice 16.4
D.D. 26 febbraio 2001, n. 20

Cava di sabbia e ghiaia in località Cascina La Mandria nel territorio del Comune di Santhià (VC). Istanza presentata dalla Ditta C.I.S. S.p.A. per eseguire scavi in deroga all’art. 104 del D.P.R. 128/59

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1 - La ditta C.I.S. S.p.A. è autorizzata, durante i lavori di coltivazione della cava in oggetto, ad eseguire scavi fino ad una distanza non inferiore a metri 13 dal cavo Fallaretto, alle seguenti condizioni:

a) prima dell’inizio dei lavori di scavo il tratto del cavo Fallaretto interessato dall’avvicinamento dovrà essere impermeabilizzato in ottemperanza a quanto riportato nel parere dell’Associazione d’Irrigazione dell’Agro all’Ovest del Sesia di cui in premessa;

b) la profondità massima di scavo in corrispondenza del cavo Fallaretto non dovrà essere superiore ai 5 metri di profondità, misurati dal piano campagna, conformemente a quanto riportato negli allegati tecnici trasmessi unitamente all’istanza;

c) l’inclinazione delle scarpate dovrà avere un angolo di inclinazione non superiore ai 30º sessagesimali misurati dall’orizzontale;

d) al termine dell’intervento le scarpate dovranno essere consolidate e rinverdite.

Art. 2 - La presente determinazione fa salvi i diritti dei terzi e la completa responsabilità della C.I.S. S.p.A. in ordine ad ogni eventuale danno a persone o a cose, derivante dai lavori relativi alla presente autorizzazione.

Art. 3 - La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte.

Il Direttore regionale
Vito Valsania