Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001
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Codice 16.4
Cava di sabbia e ghiaia in località Cascina La Mandria nel territorio del
Comune di Santhià (VC). Istanza presentata dalla Ditta C.I.S. S.p.A. per
eseguire scavi in deroga allart. 104 del D.P.R. 128/59
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Art. 1 - La ditta C.I.S. S.p.A. è autorizzata, durante i lavori di coltivazione
della cava in oggetto, ad eseguire scavi fino ad una distanza non inferiore
a metri 13 dal cavo Fallaretto, alle seguenti condizioni:
a) prima dellinizio dei lavori di scavo il tratto del cavo Fallaretto
interessato dallavvicinamento dovrà essere impermeabilizzato in ottemperanza
a quanto riportato nel parere dellAssociazione dIrrigazione dellAgro
allOvest del Sesia di cui in premessa;
b) la profondità massima di scavo in corrispondenza del cavo Fallaretto
non dovrà essere superiore ai 5 metri di profondità, misurati dal piano
campagna, conformemente a quanto riportato negli allegati tecnici trasmessi
unitamente allistanza;
c) linclinazione delle scarpate dovrà avere un angolo di inclinazione
non superiore ai 30º sessagesimali misurati dallorizzontale;
d) al termine dellintervento le scarpate dovranno essere consolidate e
rinverdite.
Art. 2 - La presente determinazione fa salvi i diritti dei terzi e la completa
responsabilità della C.I.S. S.p.A. in ordine ad ogni eventuale danno a
persone o a cose, derivante dai lavori relativi alla presente autorizzazione.
Art. 3 - La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione
Piemonte.
E fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di
60 (sessanta) giorni innanzi al Tribunale Amministrativo regionale per
il Piemonte.
Il Direttore regionale
D.D. 26 febbraio 2001, n. 20
Vito Valsania