Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 19 - 2783

LL.RR. nn. 18/94 e 76/96, artt. 2 e 3 - albo regionale - approvazione dei requisiti e delle modalità per l’iscrizione anche nella sezione A, delle cooperative della sezione B, che operino con disabili gravi e medio gravi

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’albo regionale, che abbiano come scopo prevalente l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate portatrici di disabilità gravi e medio gravi, possono essere iscritte anche nella sezione A, risultando contemporaneamente iscritte in entrambe le sezioni, qualora siano verificabili, per ciascuna delle due sezioni, i requisiti definiti con D.G.R. 26/7/1994 n. 311-37230 e ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

* iscrizione nel registro prefettizio nella sezione cui direttamente afferisce l’attività svolta e nella sezione cooperative sociali sia b) sia a);

* la tipologia di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell’oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l’efficace raggiungimento delle finalità ed il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) risulti chiaramente indicato nello statuto sociale;

* esistenza di una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi socio sanitari socio assistenziali ed educativi e l’organizzazione amministrativa consenta la chiara separazione della gestione di dette attività riscontrabile anche sul piano contabile;

Nelle ispezioni ordinarie previste dall’art. 2 del decreto legislativo 1577/1947, che per le cooperative sociali rivestono carattere annuale, i competenti organi danno atto del persistere delle predette condizioni.

(omissis)