Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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Codice  11
D.D. 10 aprile 2001, n. 68

Applicazione del DPR 28.11.2001 n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Modalità per l’esecuzione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive

Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Questa Direzione già nella fase precedente ha dato attuazione alle varie misure di semplificazioni emanate con le normative precedenti (la legge 15/1968 con le successive innovazioni intervenute con le leggi 127/1997 e 191/1998 ed infine il DPR n. 403/1998).

Si tratta in questa fase oltre che di prendere atto delle innovazioni ulteriori intervenute nel Testo unico per quanto riguarda la semplificazione della documentazione, di dare indicazioni precise per l’effettuazione dei controlli; ciò nell’intento di raggiungere un ragionevole equilibrio tra l’interesse alla semplicità e rapidità dell’azione amministrativa e l’interesse alla certezza dell’azione amministrativa.

Si rende necessario dare precise istruzioni ai responsabili di Settore in ordine alle modalità dei controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Si fa riferimento al proposito:

- all’art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 circa le modalità dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico;

- alla direttiva del Ministero della Funzione pubblica del 22 ottobre 1999, nella quale si stabilisce che le singole Amministrazioni individuino modalità e criteri per lo svolgimento delle procedure di controllo sulle dichiarazioni sostitutive;

- alle note della Direzione regionale Affari istituzionali e processo di delega (prot. n. 496615/16/5 del 21 marzo 2000, prot. n. 5224/5 del 20 marzo 200) con le quali sono stati individuati alcuni criteri per lo svolgimento delle procedure di controllo sulle dichiarazioni sostitutive, rinviando nel contempo ai singoli Direttori il compito di definire, d’intesa con i Dirigenti di settore, le modalità ed i criteri per procedere a tali controlli.

Pertanto, anche sulla base dell’incontro intervenuto in data 14 marzo e 6 aprile 2001 con i Responsabili di Settore;

IL DIRETTORE

visti gli artt. 3 e 16 del d.lgs. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l’art. 23 della l.r. 51/1997;

determina

in applicazione del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di definire le seguenti modalità e criteri per l’effettuazione dei controlli, di cui all’art. 71 del DPR citato, circa il contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate a questa Direzione:

1. Il Dirigente di Settore è responsabile della procedura di controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Tale controllo può essere generico ovvero mirato. Il Dirigente di Settore formula, tenuto conto delle peculiarità degli interventi assegnati al Settore stesso, un programma di attività di controllo.

2. Controllo generico. Tale controllo avviene sulle dichiarazioni sostitutive contenute in un campione di almeno il 5% delle pratiche in corso o conclusesi nel semestre. Per quanto riguarda la presente fase di avvio, il campione è da individuarsi tra le pratiche conclusesi nel periodo 1 gennaio 2000-31 marzo 2001; conseguentemente la fase a regime inizia col semestre 1º aprile - 30 settembre 2001.

Il campione, individuato distintamente per ogni tipologia di intervento, deve essere definito sulla base di un sorteggio da effettuarsi con modalità che ogni Settore stabilisce in modo autonomo. Il sorteggio avviene in presenza del Dirigente e di due funzionari del Settore, redigendo apposito verbale, da conservare agli atti del Settore.

Deve essere garantito, in presenza di un numero di pratiche inferiore a 20, il controllo di almeno una istanza.

3. Controllo mirato. Il controllo avviene inoltre in tutti i casi in cui sorgano “fondati dubbi” sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tale controllo avviene di norma nel corso dell’istruttoria, prima del provvedimento finale. Comunque il controllo specifico può avvenire in qualsiasi momento, anche per procedimenti già conclusi. E’ il caso di segnalare che tale procedura va limitata ai casi di “fondati dubbi”, preventivamente discussi con il Dirigente di Settore e da indicarsi nel verbale di controllo.

4. In attesa di collegamenti telematici che consentano un accesso diretto agli archivi dell’amministrazione certificante, la richiesta di conferma dei dati, relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, può avvenire via fax, e.mail, ecc..

5. I verbali relativi alle operazioni di controllo sono conservati agli atti del Settore competente. Gli esiti di tali operazioni saranno messi a disposizione della Direzione, in relazione ai monitoraggi previsti dalla Direzione Affari istituzionali e processo di delega. La richiesta di verifica dei dati, la verbalizzazione delle operazioni di controllo, la raccolta e l’elaborazione degli esiti, l’archiviazione di tale documentazione deve avvenire nel rispetto della legge 675/1996.

6. Si richiama quanto previsto all’art. 71, comma 3 del Testo Unico, qualora a seguito del controllo il Dirigente del settore rilevi irregolarità o omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità. La regolarizzazione deve avvenire entro una data inderogabile stabilita dal Settore. In caso di mancata regolarizzazione della documentazione entro la data stabilita, il Dirigente di Settore:

- interrompe il procedimento, in caso di istanza in corso di istruttoria;

- provvede alla decadenza dei benefici, ai sensi dell’art. 75 del Testo Unico, ed al recupero delle somme erogate, in caso di procedimento già concluso.

7. Si stabilisce inoltre che il Dirigente di settore, quale responsabile della procedura di controllo, verificata la falsità del contenuto della dichiarazione, è tenuto, a trasmettere all’Autorità giudiziaria l’eventuale notizia di reato, informandone preventivamente il Direttore.

8. Si fa riferimento per quanto non precisato a quanto previsto nel DPR citato.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Vito Viviano