Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001
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Codice 11
Applicazione del DPR 28.11.2001 n. 445. Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Modalità per lesecuzione dei controlli delle dichiarazioni sostitutive
Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.
Questa Direzione già nella fase precedente ha dato attuazione alle varie
misure di semplificazioni emanate con le normative precedenti (la legge
15/1968 con le successive innovazioni intervenute con le leggi 127/1997
e 191/1998 ed infine il DPR n. 403/1998).
Si tratta in questa fase oltre che di prendere atto delle innovazioni ulteriori
intervenute nel Testo unico per quanto riguarda la semplificazione della
documentazione, di dare indicazioni precise per leffettuazione dei controlli;
ciò nellintento di raggiungere un ragionevole equilibrio tra linteresse
alla semplicità e rapidità dellazione amministrativa e linteresse alla
certezza dellazione amministrativa.
Si rende necessario dare precise istruzioni ai responsabili di Settore
in ordine alle modalità dei controlli delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Si fa riferimento al proposito:
- allart. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 circa le modalità dei controlli
sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Testo Unico;
- alla direttiva del Ministero della Funzione pubblica del 22 ottobre 1999,
nella quale si stabilisce che le singole Amministrazioni individuino modalità
e criteri per lo svolgimento delle procedure di controllo sulle dichiarazioni
sostitutive;
- alle note della Direzione regionale Affari istituzionali e processo di
delega (prot. n. 496615/16/5 del 21 marzo 2000, prot. n. 5224/5 del 20
marzo 200) con le quali sono stati individuati alcuni criteri per lo svolgimento
delle procedure di controllo sulle dichiarazioni sostitutive, rinviando
nel contempo ai singoli Direttori il compito di definire, dintesa con
i Dirigenti di settore, le modalità ed i criteri per procedere a tali controlli.
Pertanto, anche sulla base dellincontro intervenuto in data 14 marzo e
6 aprile 2001 con i Responsabili di Settore;
IL DIRETTORE
visti gli artt. 3 e 16 del d.lgs. 29/1993 e successive modificazioni ed
integrazioni;
visto lart. 23 della l.r. 51/1997;
determina
in applicazione del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
di definire le seguenti modalità e criteri per leffettuazione dei controlli,
di cui allart. 71 del DPR citato, circa il contenuto delle dichiarazioni
sostitutive presentate a questa Direzione:
1. Il Dirigente di Settore è responsabile della procedura di controllo
delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Tale controllo può essere generico ovvero
mirato. Il Dirigente di Settore formula, tenuto conto delle peculiarità
degli interventi assegnati al Settore stesso, un programma di attività
di controllo.
2. Controllo generico. Tale controllo avviene sulle dichiarazioni sostitutive
contenute in un campione di almeno il 5% delle pratiche in corso o conclusesi
nel semestre. Per quanto riguarda la presente fase di avvio, il campione
è da individuarsi tra le pratiche conclusesi nel periodo 1 gennaio 2000-31
marzo 2001; conseguentemente la fase a regime inizia col semestre 1º aprile
- 30 settembre 2001.
Il campione, individuato distintamente per ogni tipologia di intervento,
deve essere definito sulla base di un sorteggio da effettuarsi con modalità
che ogni Settore stabilisce in modo autonomo. Il sorteggio avviene in presenza
del Dirigente e di due funzionari del Settore, redigendo apposito verbale,
da conservare agli atti del Settore.
Deve essere garantito, in presenza di un numero di pratiche inferiore a
20, il controllo di almeno una istanza.
3. Controllo mirato. Il controllo avviene inoltre in tutti i casi in cui
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Tale controllo avviene di norma nel corso dellistruttoria, prima del provvedimento
finale. Comunque il controllo specifico può avvenire in qualsiasi momento,
anche per procedimenti già conclusi. E il caso di segnalare che tale procedura
va limitata ai casi di fondati dubbi, preventivamente discussi con il
Dirigente di Settore e da indicarsi nel verbale di controllo.
4. In attesa di collegamenti telematici che consentano un accesso diretto
agli archivi dellamministrazione certificante, la richiesta di conferma
dei dati, relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, può
avvenire via fax, e.mail, ecc..
5. I verbali relativi alle operazioni di controllo sono conservati agli
atti del Settore competente. Gli esiti di tali operazioni saranno messi
a disposizione della Direzione, in relazione ai monitoraggi previsti dalla
Direzione Affari istituzionali e processo di delega. La richiesta di verifica
dei dati, la verbalizzazione delle operazioni di controllo, la raccolta
e lelaborazione degli esiti, larchiviazione di tale documentazione deve
avvenire nel rispetto della legge 675/1996.
6. Si richiama quanto previsto allart. 71, comma 3 del Testo Unico, qualora
a seguito del controllo il Dirigente del settore rilevi irregolarità o
omissioni rilevabili dufficio, non costituenti falsità. La regolarizzazione
deve avvenire entro una data inderogabile stabilita dal Settore. In caso
di mancata regolarizzazione della documentazione entro la data stabilita,
il Dirigente di Settore:
- interrompe il procedimento, in caso di istanza in corso di istruttoria;
- provvede alla decadenza dei benefici, ai sensi dellart. 75 del Testo
Unico, ed al recupero delle somme erogate, in caso di procedimento già
concluso.
7. Si stabilisce inoltre che il Dirigente di settore, quale responsabile
della procedura di controllo, verificata la falsità del contenuto della
dichiarazione, è tenuto, a trasmettere allAutorità giudiziaria leventuale
notizia di reato, informandone preventivamente il Direttore.
8. Si fa riferimento per quanto non precisato a quanto previsto nel DPR
citato.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
Il Direttore regionale
D.D. 10 aprile 2001, n. 68
Vito Viviano