Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 63-2759

Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 - DD.P.G.R. 25 gennaio 2000 n. 11 e 7 marzo 2001 n. 23 - Consorzio d’irrigazione e bonifica Ovest Sesia Baraggia - Approvazione dello statuto e del regolamento elettorale

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare lo statuto del Consorzio d’Irrigazione e Bonifica Ovest Sesia Baraggia, composto da n. 46 articoli ed il regolamento elettorale formato da n. 7 articoli, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

(omissis)

STATUTO

TITOLO I
NATURA, SCOPO E VINCOLO ASSOCIATIVO

Art. 1

Costituzione e Scopi

1. Il Consorzio d’irrigazione e bonifica “Ovest Sesia Baraggia”, costituito in data 25/1/2000 con decreto n. 11 del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ai sensi della Legge Regionale 9/8/1999 n. 21 per fusione tra l’Associazione d’Irrigazione dell’Agro all’Ovest del Sesia ed il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese, è ente di diritto privato di interesse pubblico.

2. Il Consorzio ha sede in Vercelli.

3. Costituiscono scopi istituzionali: l’approvvigionamento, l’utilizzazione, la conservazione, la regolazione e la distribuzione delle acque, la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, la difesa e conservazione del suolo, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole.

4. Sono altresì scopi del Consorzio gli studi per le risorse idriche e la realizzazione e gestione delle relative attività compresi il controllo degli acquiferi, la depurazione, il riutilizzo delle acque reflue, la produzione idroelettrica e gli acquedotti di pertinenza del territorio rurale.

5. Per il conseguimento dei predetti scopi il Consorzio in particolare provvede:

a) alla progettazione ed all’esecuzione in concessione delle opere irrigue e di bonifica di competenza statale e regionale nonché di ogni altra opera pubblica di interesse del comprensorio;

b) alla manutenzione ed all’esercizio delle opere suddette;

c) allo studio, programmazione, progettazione, esecuzione e gestione delle opere di difesa del suolo e di tutela e salvaguardia del territorio;

d) ad assumere l’esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque al fine di dare piena funzionalità alle opere pubbliche o di interesse collettivo;

e) all’assistenza della proprietà consorziata nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario volontarie od obbligatorie anche comuni a più fondi e nel conseguimento delle relative provvidenze comunitarie, statali e regionali;

f) all’esecuzione, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera nonché alla manutenzione delle medesime semprechè, in questàultimo caso, l’intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;

g) alla vigilanza sull’adempimento delle direttive del piano generale di bonifica delle aree classificate e del piano regionale per le attività di bonifica e d’irrigazione;

h) alla ricomposizione delle proprietà frammentate ai sensi del capo IV del Regio Decreto 13.2.1933 n. 215 e degli artt. 14 e 46 della Legge Regionale 9.8.1999 n. 21;

i) ad assumere, se debitamente autorizzato, le funzioni di polizia idraulica nonché quelle di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione;

j) alla realizzazione di attività finalizzate alla difesa, valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agricole del comprensorio, compresa la promozione, costituzione e partecipazione a cooperative e ad altri organismi associativi.

6. Quale concorso alla azione pubblica, il Consorzio promuove la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle delle reti di bonifica, mediante azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento anche al fine della loro utilizzazione irrigua della rinaturazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione.

7. Per conseguire i fini di cui al presente articolo, fermo restando il principio della responsabilità limitata, il Consorzio può promuovere o costituire Società ed acquisire partecipazioni in soggetti pubblici o privati

Art. 2

Accordi di programma e intese istituzionali

1. L’attività del Consorzio sul proprio comprensorio si attua nelle forme più ampie di collaborazione e concertazione con tutti gli Enti istituzionali preposti e nei principi delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali, promovendo intese ed accordi di programma per il perseguimento dei fini delineati dal presente Statuto.

Art. 3

Catasto consortile

1. Presso il Consorzio è istituito il catasto consortile, al fine di individuare tutti gli immobili situati nel comprensorio.

2. Per ciascuno di essi sono riportate la proprietà o l’eventuale titolarità di diritti reali di godimento.

Art. 4

Vincolo associativo

1. Sono consorziati tutti i proprietari o i titolari di diritti reali di godimento e, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, anche i titolari di rapporti d’affitto e locazione.

2. Ciascun consorziato è tenuto a compartecipare agli oneri annuali di gestione in ragione del beneficio che trae dall’attività dell’Ente.

3. Il contributo complessivo è la somma di quelli dovuti per l’azione di bonifica e per il servizio irriguo.

4. I contributi di cui al comma III del presente articolo sono determinati con i criteri previsti dal “Regolamento Contributivo” di cui al successivo art. 43.

Art. 5

Obblighi dei consorziati

1. I Consorziati hanno l’obbligo di consentire al Consorzio l’esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la manutenzione, l’esercizio e la razionalizzazione ordinari degli impianti in gestione rispettando, in tal senso, quanto previsto nel “Regolamento Operativo Generale” di cui al successivo art. 42.

2. Il Consorzio procederà allo svolgimento dell’attività consortile, previo preavviso, avendo cura di arrecare il minore danno possibile e corrispondendo le relative indennità di occupazione e servitù determinate in equa misura dall’Organo di cui all’art. 8, comma I, lettera c).

3. Nessun divieto potrà mai essere contrapposto al personale del Consorzio per il transito pedonale o con mezzi meccanici su fondi di proprietà dei Consorziati o lungo le sponde dei canali di irrigazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma I del presente articolo.

4. Rimangono a carico dei Consorziati le opere e i lavori che interessino esclusivamente le loro singole proprietà.

5. Il Consorzio può sempre stabilire le particolari modalità con cui i Consorziati debbano eseguire lavori ed opere, al fine di coordinare l’uso dell’acqua al sistema e all’interesse generale dell’irrigazione.

6. Nel caso in cui il Consorziato ometta di eseguire, nel termine che gli sia stato prefisso, le opere ed i lavori di cui al precedente comma, oppure non si uniformi nella loro esecuzione alle istruzioni e norme che gli siano state prescritte, il Consorzio ha piena facoltà di provvedere direttamente alla loro esecuzione a spese del Consorziato stesso.

Art. 6

Disciplina Consorziale e Collegio Arbitrale

1. La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio ed i Consorziati, fra i consorziati stessi, nonché tutte le questioni discendenti dalla mancata osservanza della disciplina consorziale, derivante dalle norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti di cui ai successivi artt. 42, 43 e 44, sono devolute al giudizio inappellabile del Collegio degli Arbitri di cui al comma II del presente articolo.

2. Il Collegio degli Arbitri, il cui funzionamento è disciplinato dal “Regolamento Operativo Generale” di cui al successivo art. 42, è composto da tre membri nominati dall’Organo di cui al successivo art. 8, comma I, lettera b), di cui uno Presidente.

3. Il ricorso al Collegio degli Arbitri, nelle more del giudizio finale, non sospende l’esecutorietà delle determinazioni assunte dal Consorzio.

TITOLO II
COMPRENSORIO E SUA ARTICOLAZIONE

Art. 7

Confini, zone e classificazione delle aree irrigate

1. Il comprensorio su cui opera istituzionalmente il Consorzio è compreso tra i fiumi Dora Baltea, Po e Sesia come risulta dalla planimetria allegata al presente Statuto che ne costituisce parte integrante.

2. Il comprensorio è suddiviso:

a) nella Zona Baraggia, classificata di bonifica con decreto 30/12/1929 n. 2357;

b) nelle Zone di Trino, Santhià e Vercelli così come definite dal “Regolamento Operativo Generale” di cui al successivo art. 42.

3. I beni immobili censiti a catasto consortile, irrigati o irrigabili dalle opere gestite dal Consorzio, sono accorpati nell’area non classificata ed accorpabili in quella classificata, in unità territoriali opportunamente delimitate per favorire l’efficienza operativa sul territorio così classificate:

a) “distretti”, se costituite da fondi facenti capo a utenze diverse;

b) “tenimenti isolati”, se costituite da fondi facenti capo ad un’unica utenza accorpata o ad un unico soggetto giuridico, nel rispetto delle autonomie gestionali esistenti.

4. Le unità territoriali possono dare origine tra loro ad aggregazioni ulteriori di natura gestionale ed operativa, operanti nel rispetto di un proprio regolamento purché conforme a quanto previsto dal “Regolamento Operativo Generale” di cui al successivo art. 42.

5. Le unità territoriali accedono ai servizi erogati dal Consorzio secondo le modalità previste dal “Regolamento Operativo Generale” di cui al successivo art. 42 riconoscendo al Consorzio, nel rispetto dei principi sanciti dal precedente art. 3 ai commi II e III, un contributo annuale quantificato con i criteri previsti dal “Regolamento Contributivo” di cui al successivo art. 43.

TITOLO III
ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 8

Organi del Consorzio

1. Sono Organi istituzionali:

a) l’Assemblea Generale;

b) il Consiglio dei Delegati;

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Presidente.

2. Sono Organi istituzionali di indirizzo amministrativo e di gestionale locale:

a) i Presidenti di Distretto;

b) le Amministrazioni Distrettuali;

c) i Comitati delle Aggregazioni previste dall’art. 7, comma IV, disciplinati da propri regolamenti;

d) il Comitato della Zona Baraggia;

e) i Comitati delle Zone di Trino, Santhià e Vercelli.

3. E’ Organo istituzionale di indirizzo, coordinamento e proposizione:

a) il Comitato di Presidenza.

4. E’ Organo di controllo il Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Gli Organi del Consorzio rimangono in carica 5 anni.

6. Il Consorzio risponde in sede civile per le eventuali conseguenze derivanti dall’esercizio delle funzioni istituzionali dei componenti degli Organi di cui al comma I e II.

Del Consiglio dei Delegati

Art. 9

Composizione

1. Il Consiglio dei Delegati è composto da sessanta membri eletti con i criteri previsti dal “Regolamento Elettorale” di cui al successivo art. 44 così ripartiti:

a) un terzo tra i consorziati della Zona Baraggia;

b) due terzi tra i consorziati delle Zone di Trino, Santhià e Vercelli;

2. Ai membri eletti si aggiungono, con le modalità previste dall’art. 32 della Legge Regionale del Piemonte 9/8/1999 n. 2137, comma VI, e per le sole deliberazioni attinenti alla Gestione Separata di cui al successivo art. 10, cinque Delegati designati tra i rappresentanti dei Comuni siti, anche parzialmente, all’interno dell’area classificata di bonifica e, se nominato, un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica.

Art. 10

Gestione Separata Bonifica

1. La Gestione Separata Bonifica, svolta nell’area di cui all’art. 7, comma II, lettera a), consiste nelle attività previste e disciplinate dalle Leggi Comunitarie, Nazionali e Regionali in materia e loro successive modifiche ed integrazioni, compresa la gestione dell’irrigazione nelle aree servite dalla roggia di Collobiano ed esclusa la gestione dell’irrigazione e delle relative opere nelle aree servite dalla Roggia Marchesa ed in quelle dipendenti dalla rete principale dei canali ex-demaniali e reti irrigue connesse nei Comuni di Santhià, Carisio, Casanova Elvo, Villanova B.se, Gifflenga, Castelletto Cervo, Formigliana, Salussola, Cavaglià e Mottalciata.

2. Tutte le determinazioni relative alla Gestione di cui al precedente comma vengono assunte esclusivamente dal Comitato della Zona Baraggia.

3. In caso di riconoscimento della classifica di bonifica ad altre aree del comprensorio, si procederà alla revisione delle attuali norme statutarie, fermo restando che la Gestione separata di cui al I comma del presente articolo rimane di esclusiva competenza del Comitato della Zona Baraggia.

Art. 11

Quorum costitutivo e deliberativo

1. Il Consiglio dei Delegati è validamente costituito per l’ordinaria amministrazione se è presente la maggioranza dei suoi membri in prima convocazione, con qualsiasi numero in seconda.

2. Il Consiglio dei Delegati è validamente costituito per la straordinaria amministrazione se sono presenti i due terzi dei suoi membri.

3. Le deliberazioni ordinarie vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti, quelle straordinarie con quello dei due terzi dei componenti.

4. Le deliberazioni di natura straordinaria che producono effetti sulla Gestione Separata Bonifica, così come definita all’art. 10, comma I, devono essere assunte anche con il voto favorevole dei due terzi, arrotondato all’intero superiore, del Comitato della Zona Baraggia.

5. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente del Consorzio.

Art. 12

Attribuzioni

1. Il Consiglio dei Delegati, in via ordinaria:

a) nomina, nel proprio seno, il Presidente e i due Vice Presidenti del Consorzio, di cui uno indicato dai Delegati eletti nella Zona Baraggia e l’altro indicato, congiuntamente, dai Delegati eletti nelle Zone di Trino, Santhià e Vercelli;

b) nomina, tra i membri eletti, i componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) nomina, fissandone gli emolumenti, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti di propria competenza di cui almeno uno degli effettivi iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, e, tra i membri effettivi iscritti, nomina il Presidente del Collegio;

d) nomina i componenti del Collegio degli Arbitri e ne fissa il compenso;

e) approva il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e le relative relazioni integrative;

f) delibera sulla costituzione delle nuove aggregazioni territoriali, ed approva i relativi “Regolamenti Operativi”;

g) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

h) delibera sugli accordi di programma che impegnino il Consorzio;

i) delibera la costituzione di Società o la partecipazione qualificata in Enti, Società od Associazioni;

j) convoca l’Assemblea Generale per indire le elezioni nei casi previsti dal successivo art. 34;

2. Il Consiglio dei Delegati, in via straordinaria:

a) approva i Regolamenti previsti dai successivi artt. 42, 43 e 44;

b) delibera l’assunzione di mutui;

c) delibera le modifiche dello Statuto.

3. Per le attribuzioni di cui ai precedenti I e II comma che riguardino esclusivamente la Gestione Separata Bonifica, il Consiglio dei Delegati fa proprie e delibera, entro venti giorni dall’adozione, le determinazioni del Comitato della Zona Baraggia.

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 13

Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri di cui tre espressi dal Comitato della Zona Baraggia, e sei indicati congiuntamente dai Delegati eletti nelle Zone di Trino, Santhià e Vercelli e tra queste equamente distribuiti, comprende:

a) il Presidente del Consorzio che lo presiede;

b) i due Vice Presidenti del Consorzio;

c) due Delegati Rappresentanti dei Tenimenti Isolati.

Art. 14

Quorum costitutivo e deliberativo

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri.

2. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

3. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.

Art. 15

Attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione:

a) convoca il Consiglio dei Delegati quando si rende necessario per adempiere a quanto previsto dal presente Statuto ed almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo ovvero se richiesto da un terzo dei componenti il Consiglio medesimo;

b) adotta in via di urgenza i provvedimenti del Consiglio dei Delegati, riferendone allo stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;

c) delibera sui documenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio dei Delegati;

d) nomina il Direttore Generale e, su indicazione del Comitato della Zona Baraggia, il Vice Direttore Generale e provvede, su proposta del Presidente, ad eventuali azioni disciplinari nei loro confronti;

e) provvede, su proposta Comitato di Presidenza, all’assunzione, alle promozioni ed al licenziamento del personale subalterno;

f) stabilisce le aliquote contributive sulla base del bilancio preventivo e del “Regolamento Contributivo” di cui al successivo art. 43;

g) approva tutti i progetti esecutivi necessari per l’attuazione dei programmi del Consorzio, le perizie di variante e le domande di concessione;

h) affida in appalto e subappalto, quando previsto, lavori, forniture e servizi;

i) designa i procuratori ed i consulenti del Consorzio ed in attuazione di disposizioni di legge nomina i relativi Responsabili;

j) delibera sugli acquisti e sulla vendita di beni immobili e sugli acquisti di beni strumentali di natura straordinaria;

k) delibera sui contratti, sulle convenzioni che impegnino il Consorzio nei confronti di terzi;

l) delibera sui finanziamenti provvisori occorrenti per lo svolgimento delle attività consortili;

m) delibera sulle azioni legali da promuovere;

n) approva, su proposta del “Comitato di Presidenza”, il programma triennale dei lavori ed il suo annuale aggiornamento;

o) determina, per il turno elettorale di cui all’art. 38, comma I, lettera b), le 5 fasce di contribuenza dell’area classificata da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale.

p) delibera sulla definizione e sulla modifica delle unità territoriali di cui all’art. 7, comma III.

2. Per le attribuzioni di cui al precedente I comma che riguardino esclusivamente la Gestione Separata Bonifica, il Consiglio di Amministrazione fa proprie e delibera, entro dieci giorni dall’adozione, le determinazioni del Comitato della Zona Baraggia.

Del Presidente

Art. 16

Attribuzioni

1. Il Presidente del Consorzio:

a) è il Legale Rappresentante dell’Ente;

b) presiede il Consiglio dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed i Comitati;

c) convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta previsto dal presente Statuto, di sua iniziativa, se richiesto dal Comitato di Presidenza, dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Direttore Generale o da un terzo dei componenti il Consiglio medesimo;

d) adotta in via di urgenza i provvedimenti del Consiglio dei Delegati, riferendone allo stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;

e) convoca il Comitato di Presidenza di sua iniziativa o se richiesto dal Direttore Generale;

f) firma i ruoli relativi alla contribuzione di bonifica ed appone il visto di esecutorietà;

g) controlla che la gestione esecutiva affidata al Direttore Generale sia svolta in conformità dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni del Consiglio dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni dei Comitati della Zona Baraggia e delle Zone di Trino, Santhià e Vercelli.

2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente, se eletto tra i Delegati provenienti dalle Zone di Trino, Santhià e Vercelli, è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente nominato tra i Delegati provenienti dalla Zona Baraggia e viceversa.

Delle Amministrazioni Distrettuali

Art. 17

Composizione

1. L’Amministrazione Distrettuale è eletta secondo le modalità previste dal “Regolamento Elettorale” di cui al successivo art. 44 ed è composta da:

a) 7 membri, quando i consorziati del Distretto sono in numero superiore a 200;

b) 5 membri, quando i consorziati del distretto sono in numero compreso tra 50 e 200;

c) 3 membri negli altri casi.

Art. 18

Quorum costitutivo e deliberativo

1. L’Amministrazione Distrettuale è validamente costituita se è presente la maggioranza dei suoi membri in prima convocazione, con qualsiasi numero in seconda.

2. L’Amministrazione Distrettuale assume determinazioni con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti.

3. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente nominato con i criteri di cui all’art. 19, comma I, lettera a).

4. Salvo i casi previsti dal “Regolamento Operativo Generale” di cui al successivo art. 42, le determinazioni assunte vengono ratificate e rese esecutive dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Attribuzioni

1. L’Amministrazione Distrettuale:

a) nomina, tra i membri eletti, il Presidente di Distretto ed il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

b) collabora all’aggiornamento del catasto degli utenti;

c) stabilisce le direttive per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete irrigua distrettuale, ne cura l’attuazione, ed esperisce le incombenze amministrative e tecniche con l’ausilio degli uffici centrali del Consorzio, se richiesto;

d) stabilisce le particolari modalità con cui gli utenti distrettuali debbono eseguire lavori di manutenzione ordinaria riguardanti i canali di pertinenza distrettuale e, nel caso in cui l’utente ometta di eseguire nel termine che gli sia stato prefisso le suddette opere e lavori, oppure non si uniformi nella loro esecuzione alle istruzioni e norme che gli siano state prescritte, ha facoltà di provvedere direttamente alla loro esecuzione a spese dell’utente stesso;

e) determina, ogni anno, nel periodo stabilito dal “Regolamento Operativo Generale” di cui al successivo art. 42, il quantitativo d’acqua da richiedere al Consorzio ed eventualmente, in caso di bisogno durante l’anno, quello di sussidio;

f) stabilisce l’ordine da osservarsi nell’irrigazione del territorio distrettuale ed i turni d’irrigazione da rispettare in caso di scarsità d’acqua, secondo criteri di imparzialità e di razionalità d’uso;

g) determina le aliquote di riparto della contribuzione al Consorzio tra i consorziati del Distretto, secondo i principi ed i criteri sanciti dal “Regolamento Contributivo” di cui al successivo art. 42;

h) rappresenta al proprio Comitato di Zona, eventuali necessità straordinarie trascendenti le possibilità operative ed economiche locali.

2. Il Presidente di Distretto:

a) rappresenta il Distretto nei rapporti con il Consorzio, con gli altri Distretti, con le Aggregazioni, con i consorziati e con i terzi per ciò che concerne l’amministrazione locale;

b) gestisce il personale subalterno locale, utilizzando le risorse finanziarie attribuite dall’Amministrazione Distrettuale.

Dei Comitati delle Zone di Trino, Santhià e Vercelli

Art. 20

Composizione

1. I Comitati delle Zone di Trino, Santhià e Vercelli, convocati e presieduti dal Presidente del Consorzio, sono costituiti per ciascuna delle zone di cui all’art. 7, comma II, lettera b) dai Presidenti delle Amministrazioni Distrettuali eletti con le modalità previste dal “Regolamento Elettorale” di cui al successivo art. 44 e dai Rappresentanti dei consorziati costituiti in Tenimento Isolato.

Art. 21

Quorum

1. Il Comitato è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Art. 22

Attribuzioni

1. Il Comitato:

a) vigila sulla migliore gestione della rete comune della Zona;

b) individua e censisce tutte le iniziative da realizzare e le sottopone al “Comitato di Presidenza”;

c) si riunisce con le modalità previste dal “Regolamento Elettorale” di cui all’art. 44, per l’elezione dei Delegati.

Del Comitato della Zona Baraggia

Art. 23

Composizione

1. Il Comitato della Zona Baraggia è costituito dai venti Delegati eletti nella Zona di cui all’art. 7, comma II, lettera a) con le modalità definite nel “Regolamento Elettorale” di cui al successivo art. 44, da cinque Delegati designati tra i rappresentanti dei Comuni siti, anche parzialmente, all’interno dell’area classificata di bonifica e, se nominato, da un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica ed è convocato e presieduto, su delega del Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente nominato tra i Delegati provenienti dalla medesima Zona.

Art. 24

Quorum

1. Il Comitato è validamente costituito per l’ordinaria amministrazione se è presente la maggioranza dei suoi membri, per la straordinaria se sono presenti i due terzi.

2. Le deliberazioni ordinarie vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati presenti, quelle straordinarie con quello dei due terzi dei componenti.

3. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.

Art. 25

Attribuzioni

1. Il Comitato:

a) assume determinazioni sulle materie di competenza del Consiglio dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione che riguardano esclusivamente la Gestione Separata Bonifica come definita all’art. 10, comma I, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, ivi compresi gli aspetti gestionali;

b) esprime uno dei due Vice Presidenti del Consorzio e i restanti membri del Consiglio di Amministrazione di propria pertinenza;

c) indica il Vice Direttore Generale del Consorzio;

2. Le attribuzioni di cui al precedente comma sono di esclusiva competenza del Comitato della Zona Baraggia, anche nei casi previsti dall’art. 10 comma III.

Del Comitato di Presidenza

Art. 26

Composizione

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente del Consorzio, dai due Vicepresidenti, dal Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale.

Art. 27

Quorum

1. Il Comitato di Presidenza è validamente costituito se sono presenti almeno due dei tre Delegati designati ed almeno uno dei due Responsabili della gestione.

2. Il Comitato di Presidenza assume determinazioni che vengono sottoposte all’esame degli Organi consortili competenti.

Art. 28

Attribuzioni

1. Il Comitato di Presidenza:

a) recepisce dai Comitati di Zona, esigenze di natura straordinaria trascendenti le possibilità delle amministrazioni locali, ne valuta le priorità e predispone la programmazione dell’attività dell’Ente secondo le disposizioni di legge in materia ed i relativi aggiornamenti, garantendo l’omogeneità degli interventi su tutto il comprensorio;

b) coordina la gestione generale del Consorzio con quella Separata di Bonifica;

c) valuta le nuove Aggregazioni territoriali;

d) predispone i “Regolamenti” di cui ai successivi artt. 42, 43 e 44;

e) valuta, su indicazione del Direttore Generale, i provvedimenti disciplinari gravi sul personale subalterno, le promozioni e le assunzioni.

Del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 29

Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:

a) 3 membri effettivi, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) 2 membri supplenti, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

2. I membri non iscritti al ruolo ufficiale dei revisori dei conti dovranno essere nominati tra soggetti esperti in materia amministrativa e contabile.

3. Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio dei Delegati ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 30

Quorum costitutivo e quorum deliberativo

1. Il Collegio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri effettivi.

2. Il Collegio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Revisori presenti.

3. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.

Art. 31

Attribuzioni

1.Il Collegio dei Revisori dei Conti, presieduto dal membro effettivo iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti nominato dal Consiglio dei Delegati:

a) vigila sulla gestione finanziaria del Consorzio;

b) esamina il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;

c) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce al Presidente ed al Consiglio dei Delegati;

d) procede anche in uno solo dei suoi membri ed in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo sulla gestione finanziaria, dandone successiva, immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio:

e) svolge le funzioni attribuitegli dagli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile;

f) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria della “Gestione Speciale Bonifica”.

Art. 32

Norme speciali

1. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica e viene sostituito da uno dei membri supplenti.

Norme comuni

Art. 33

Convocazioni, deliberazioni, pubblicazioni e ricorsi

1. Il Consiglio dei Delegati è convocato con preavviso di giorni 15, il Consiglio di Amministrazione con preavviso di giorni 7, i Comitati e le Amministrazioni Distrettuali con preavviso di giorni 4.

2. L’avviso di convocazione da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata o fax dovrà riportare la data e l’ora della seduta indicando, se previsto, anche quelle relative alle seconde convocazioni e l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.

3. Per ogni seduta degli Organi Consorziali è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente ed approvato nella seduta successiva e riportante, tra l’altro, la data e l’ora dell’adunanza, i presenti e gli assenti, eventuali assenze ingiustificate, l’ora di chiusura.

4. I membri dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

5. L’Amministratore o il Delegato che, in merito all’oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri membri ed astenersi dal partecipare al voto.

6. La violazione dell’obbligo di cui al comma precedente rappresenta un’infrazione della disciplina consorziale.

7. Tutte le votazioni sono palesi con l’eccezione di quelle riguardanti persone.

8. Tutti gli atti assunti dagli Organi Deliberativi vengono trascritti, firmati dal Presidente e, se prodotti dal Consiglio di Amministrazione o dal Consiglio dei Delegati, anche dal Direttore Generale e, in questi ultimi casi, se inerenti alla Zona Baraggia, anche dal Vice Direttore Generale.

9. Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati sono pubblicate, entro sette giorni dall’adozione, mediante affissione per otto giorni consecutivi nell’Albo istituito presso la sede del Consorzio e diventano esecutive trascorso il termine di affissione.

10. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, anche sotto forma di provvedimento di urgenza da sottoporre a ratifica del competente organo, sono pubblicate all’Albo del Consorzio a pena di decadenza entro il quindicesimo giorno dalla data della loro adozione e sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione.

11. Contro le determinazioni assunte dalle Amministrazioni Distrettuali eventualmente non soggette a ratifica del Consiglio di Amministrazione, pubblicate per cinque giorni consecutivi nell’Albo Pretorio del Comune presso cui l’Amministrazione medesima ha sede, gli interessati hanno facoltà di ricorrere in prima istanza al Direttore Generale ed in seconda al Collegio degli Arbitri.

12. Contro le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione gli interessati hanno facoltà di ricorrere al Consiglio dei Delegati entro dieci giorni decorrenti consecutivi dall’ultimo giorno di pubblicazione.

13. Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio dei Delegati o contro quelle che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta Regionale, che decide con provvedimento definitivo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

Elezioni

Art. 34

Cause

1. Le elezioni degli Organi Consorziali avvengono:

a) ogni 5 anni;

b) qualora sia decaduto per le cause di cui al successivo art. 35, comma II, più di un terzo dei delegati eletti.

Art. 35

Eleggibilità, decadenza e sostituzione

1. Sono eleggibili alla carica di Amministratore e di Delegato i consorziati che:

a) abbiano compiuto l’età di 18 anni;

b) godano dei diritti civili e politici;

c) non abbiano riportato condanna che non consenta l’iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione;

d) non siano dipendenti del Consorzio;

e) non abbiano lite o vertenza con il Consorzio;

2. Decadono dalla carica gli eletti colpevoli di infrazioni alla disciplina consorziale, quelli dimissionari, quelli per cui si verifichino le condizioni di cui al comma I lettere c), d) o e) e, previa delibera dell’Organo competente, quelli che senza giustificato motivo siano mancati per tre sedute consecutive nell’arco del proprio mandato;

3. Decadono, altresì, i delegati nominati dalla Regione Piemonte che cessino dalla carica di amministratori dei Comuni.

Art. 36

Sostituzione degli Amministratori
decaduti o dimissionari

1. I componenti delle Amministrazioni Distrettuali, decaduti per le cause di cui all’art. 35, comma II, o deceduti, vengono sostituiti dal primo dei non eletti.

2. Subentra automaticamente a un Delegato eletto nell’area non classificata e decaduto per le cause di cui all’art. 35 il nuovo Presidente della medesima Amministrazione Distrettuale.

3. I Delegati eletti nell’area classificata, dimissionari o decaduti per le cause di cui all’articolo 35 comma II, sono sostituiti dal primo non eletto facente parte della medesima lista.

4. I Delegati nominati dalla Regione, decaduti per le cause di cui all’articolo 35 comma III, sono sostituiti dalla Regione su designazione del Comune interessato.

5. Gli Amministratori e i Delegati eletti in sostituzione di quelli decaduti scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

6. In attesa delle sostituzioni previste dai commi precedenti gli Organi Consorziali continuano ad operare legittimamente deliberando con le maggioranze previste dal presente Statuto calcolate sulla base dei membri effettivi.

Art. 37

Diritto di voto

1. Hanno diritto di voto tutti i consorziati che godono dei diritti civili e che versano il contributo consortile sulla base del consuntivo approvato precedente l’anno di svolgimento delle elezioni.

2. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.

3. Per le proprietà in comunione, per le Società Semplici o di fatto, il diritto di voto attribuito ai consorziati proprietari è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote tramite un’autocertificazione redatta dagli stessi interessati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e trasmessa alla segreteria del Consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

4. Qualora la dichiarazione di cui al comma precedente sia mancante, il diritto di voto è esercitato dal contestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, esibendo l’originale della ricevuta di pagamento della bolletta o del ruolo esattoriale, dal primo intestatario della proprietà o, in sua assenza, dal secondo e così di seguito.

5. Ai fini dell’esercizio di voto, è ammessa con atto scritto autenticato nei modi di legge la delega ad un altro consorziato con il limite massimo di 3 deleghe per ogni consorziato.

6. Nei seggi elettorali verrà garantita la segretezza del voto, espresso con schede elettorali opportunamente predisposte per il primo e per il secondo turno elettorale sulla base di modelli approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 38

Turni elettorali

1. Sono previsti con le modalità indicate nel “Regolamento Elettorale” di cui al successivo art. 44:

a) un primo turno elettorale ove, per ciascun Distretto, i consorziati eleggono l’Amministrazione Distrettuale;

b) un secondo turno elettorale ove vengono eletti i Delegati.

TITOLO IV - GESTIONE

Art. 39

Direzione Generale

1. Sono preposti alla gestione del Consorzio:

a) il Direttore Generale;

b) il Vice Direttore Generale.

Del Direttore Generale

Art. 40

Attribuzioni

1. Il Direttore Generale:

a) adotta autonomamente tutte le azioni che reputa necessarie per adempiere agli obblighi statutari, agli indirizzi ed alle deliberazioni degli Organi Consorziali;

b) agisce in nome e per conto del Consorzio, ha la rappresentanza di fronte ai terzi e firma tutti gli atti che non siano di competenza di altri Organi;

c) predispone tutti gli atti ed i documenti da sottoporre all’attenzione del Presidente, del Comitato di Presidenza, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio dei Delegati;

d) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione ove esprime il proprio parere che deve essere riportato a verbale;

e) ordina i pagamenti e le riscossioni, firmando i documenti necessari unitamente al Dirigente responsabile;

f) presiede le gare per l’aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, forniture e servizi;

g) richiede al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato di Presidenza ogni qual volta si renda necessaria e nei casi in cui gli venga proposto dal Vice Direttore Generale per le attività riguardanti la Gestione Separata di cui all’art. 10, comma I;

h) decide sui ricorsi presentanti contro le determinazioni delle Amministrazioni Distrettuali non soggette a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;

i) è il capo gerarchico del personale;

j) adotta nei confronti del personale subalterno i provvedimenti disciplinari previsti dal contratto di assunzione eccetto il licenziamento.

Del Vice Direttore Generale

Art. 41

Attribuzioni

1. Il Vice Direttore Generale dell’Ente è il Responsabile della Gestione Separata Bonifica di cui all’art. 10, comma I.

2. Il Vice Direttore Generale:

a) sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza od impedimento in tutte le sue funzioni;

b) sovrintende e risponde a tutte le attività della Gestione Separata di cui all’art. 10, comma II, per le quali assume tutti gli atti e le iniziative necessari per adempiere agli obblighi statutari ed agli indirizzi ed alle deliberazioni degli Organi Consorziali;

c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato della Zona Baraggia, del Consiglio dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri che devono essere verbalizzati se inerenti alla “Gestione Separata Bonifica”.

TITOLO V - REGOLAMENTI

Art. 42

Regolamento Operativo Generale

1. Il Regolamento Operativo Generale, redatto in conformità alle disposizioni del presente Statuto ed a quanto precedentemente previsto nel “Protocollo d’intesa” del 7/11/1998, come richiamato dal D.P.G.R. 25/1/2000 n. 11, determina tutte le procedure necessarie per il corretto funzionamento del Consorzio.

2. Il Piano di Organizzazione Variabile del personale fa parte del Regolamento di cui al precedente comma, quale modalità di organizzazione del personale.

Art. 43

Regolamento Contributivo

1. Il Regolamento Contributivo, redatto in conformità alle disposizioni del presente Statuto e, come richiamato dal D.P.G.R. 25/1/2000 n. 11, a quanto precedentemente previsto nel “Protocollo d’intesa” del 7/11/1998, individua e determina:

a) i centri di costo ed i criteri di riparto delle spese specifiche e generali;

b) il “Piano di Classifica per il Riparto della Contribuenza” tra i consorziati dell’area classificata;

c) i criteri per il calcolo delle aliquote.

2. I criteri di riparto di cui al precedente comma sono stabiliti in modo che gli effetti economici derivanti da iniziative di cui all’art.1, comma V, lettera j) del presente Statuto, assunte dal Comitato della Zona Baraggia, ricadono esclusivamente nella Zona di competenza.

Art. 44

Regolamento Elettorale

1. Il Regolamento Elettorale, allegato al presente Statuto di cui costituisce parte integrante, determina tutti i criteri e le procedure necessarie per l’elezione delle Amministrazioni Distrettuali e dei Delegati.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE

Art. 45

Regolamenti

1. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti artt. 42 e 43, verranno applicati in forza del presente articolo, per quanto previsto e non in contrasto con i principi sanciti dal presente Statuto, i criteri e le modalità operative degli Statuti e dei Regolamenti dell’Associazione d’Irrigazione dell’Agro all’Ovest del Sesia e del Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese.

2. Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti artt. 42 e 43 la valutazione della conformità di cui al precedente comma è devoluta al giudizio inappellabile del Comitato di Presidenza.

3. Ai fini delle prime elezioni alle cariche consorziali, la ripartizione in unità territoriali e la loro articolazione in Zone è quella derivante dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Associazione d’Irrigazione dell’Agro all’Ovest del Sesia.

Art. 46

Gestione

1. Il nuovo Ente opererà con gli attuali due Direttori Generali sino alle scadenze contrattuali o sino alla cessazione dal servizio di uno dei due, se anteriore, i quali opereranno coordinando le rispettive mansioni.

2. Sino a che perdurerà la situazione provvisoria ed in attesa dell’approvazione dei Regolamenti, l’attività gestionale sarà svolta con le attuali strutture dei due enti ricercando già fin d’ora la migliore utilizzazione sinergica del personale dipendente.


REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1

1. Il Consiglio dei Delegati approva il calendario delle elezioni, la composizione delle fasce di contribuenza di cui all’art. 15, comma I, lettera n) dello Statuto, determina il numero di Delegati spettanti alle Zone di Trino, Santhià e Vercelli con un criterio che tenga conto con il medesimo peso sia della superficie consorziata sia del contributo versato nell’ultimo esercizio approvato a consuntivo, e determina, infine, con il medesimo criterio, il numero di delegati di ciascuna Zona spettanti ai Distretti ed ai Tenimenti Isolati.

2. Il Consiglio dei Delegati assegna il numero di voti validi per il secondo turno elettorale ai Distretti ed ai Tenimenti Isolati applicando il seguente criterio:

a) per superfici comprese da 1 ettaro a 300 ettari voti 1;

b) per superfici comprese da 301 ettari a 600 ettari voti 2;

c) per superfici comprese da 601 ettari a 900 ettari voti 3;

d) per superfici comprese da 901 ettari a 1200 ettari voti 4;

e) per superfici oltre 1200 ettari voti 5.

Art. 2

Liste elettorali

1. Non oltre il sessantesimo giorno precedente il primo turno elettorale le Amministrazioni Distrettuali in carica, sulla base degli aventi diritto al voto, redigono ed inviano al Direttore Generale:

a) la lista dei soci proprietari od usufruttuari a cui vengono attribuiti un numero di voti proporzionale alla superficie posseduta ed in particolare

* fino a 10 ettari voti 1;

* da 10 ettari a 20 ettari voti 2;

* da 20 ettari a 30 ettari voti 3;

* da 30 ettari a 40 ettari voti 4;

* da 40 ettari a 50 ettari voti 5;

* da 50 ettari a 60 ettari voti 6;

* da 60 ettari a 80 ettari voti 7;

* da 80 ettari a 100 ettari voti 8;

* oltre 100 ettari voti 9.

b) la lista dei soci conduttori, proprietari od affittuari, a cui viene attribuito un numero di voti proporzionale al contributo versato nell’ultimo esercizio approvato a consuntivo ed in particolare

* fino a L. 3.000.000 voti 1;

* da L. 3.000.001 a L. 6.000.000 voti 2;

* da L. 6.000.001 a L. 9.000.000 voti 3;

* da L. 9.000.001 a L. 12.000.000 voti 4;

* da L. 12.000.001 a L. 15.000.000 voti 5;

* da L. 15.000.001 a L. 18.000.000 voti 6;

* da L. 18.000.001 a L. 24.000.000 voti 7;

* da L. 24.000.001 a L. 30.000.000 voti 8;

* oltre L. 30.000.000 voti 9;

2. Con gli stessi criteri previsti e nei medesimi termini, il Direttore Generale redige le liste elettorali degli aventi diritto al voto nel secondo turno elettorale tra i soci costituiti in Tenimento Isolato.

Art. 3

Pubblicità e ricorsi

1. Appena redatte, per quindici giorni consecutivi, le liste di cui ai comma I del precedente articolo vengono pubblicate nell’Albo Pretorio del Comune presso cui l’Amministrazione Distrettuale ha Sede, quelle di cui al comma II presso l’Albo Pretorio del Comune di Vercelli, presso l’Albo Consortile e presso gli Albi Pretori di almeno un Comune della Zona di Trino, Santhià e Vercelli.

2. Nei medesimi termini presso gli Albi Pretori dei Comuni siti, anche parzialmente, all’interno dell’area classificata vengono pubblicate le fasce di contribuenza di cui all’art. 15, comma I, lettera n) dello Statuto così come approvate dal Consiglio dei Delegati.

3. Entro il quinto giorno successivo ai termini di pubblicazione i soci potranno ricorrere tramite raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione.

4. Non oltre il decimo giorno precedente il primo turno elettorale il Consiglio di Amministrazione decide inappellabilmente sull’ammissibilità dei ricorsi, comunica tempestivamente con raccomandata A.R. ai ricorrenti le decisioni emesse ed effettua le eventuali rettifiche d’ufficio.

Art. 4

Primo turno elettorale -Amministrazione Distrettuale

1. Per dieci giorni consecutivi antecedenti il turno elettorale viene esposto presso gli Albi Pretori dei Comuni presso cui ciascuna Amministrazione Distrettuale ha sede un manifesto riportante il numero di amministratori da eleggere, la data e l’ora dell’apertura dei seggi che, anche per più Distretti confinanti, possono venire istituiti presso la sede di un’unica Amministrazione Distrettuale.

2. Per le elezioni dei membri costituenti l’Amministrazione Distrettuale il seggio, aperto per almeno quattro ore consecutive, è composto dal Presidente delle Amministrazione Distrettuale uscente o, in caso di impedimento o assenza, dal suo Vice Presidente che lo presiede e che decide sulla validità dei voti e sulle contestazioni che, eventualmente, si verificassero durante le operazioni elettorali, e da due componenti l’Amministrazione Distrettuale, l’uno con funzioni di Vice Presidente, l’altro di segretario e scrutatore.

3. Al momento del voto gli aventi diritto devono fornire le proprie generalità e presentare le eventuali deleghe concesse secondo quanto previsto dall’art. 37 comma V dello Statuto.

4 Gli aventi diritto al voto riceveranno un numero di schede rappresentante tanti voti quanti sono quelli complessivamente assegnati da tutte le liste elettorali e potranno esprimere, per ciascuna, tante preferenze quanti sono gli amministratori da eleggere.

5. Qualora negli appositi righi venissero inserite preferenze ulteriori rispetto a quelle ammissibili verranno considerate valide quelle con progressivo più basso.

6. Al momento della chiusura del seggio avranno ancora facoltà di votare tutti i soci che si trovino già al suo interno.

7. Dopo la chiusura del seggio seguirà lo spoglio che continuerà ininterrotto sino alla sua conclusione.

8. Nel corso delle operazioni elettorali dovrà essere redatto un verbale a cui verranno allegati l’elenco dei votanti e le schede elettorali, comprese quelle bianche e nulle, e che dovrà riportare, tra l’altro:

a) l’ora di apertura del seggio;

b) l’ora di chiusura;

c) eventuali contestazioni nel corso delle operazioni elettorali o nel corso dello spoglio delle schede;

d) l’ora di inizio dello spoglio;

e) il numero di votanti;

f) il numero di schede valide, nulle e bianche;

g) la graduatoria finale.

9. I verbali dovranno essere inviati immediatamente al Direttore Generale a cui spetta il compito di comunicare agli eletti l’esito delle votazioni e di convocare, entro 5 giorni, la neo eletta Amministrazione Distrettuale che, moderata dal più anziano dei suoi membri, elegge il Presidente.

Art. 5

Secondo turno elettorale nell’area
non classificata di bonifica - Delegati

1. I Presidenti eletti nelle Zone di Trino, Santhià e Vercelli ed i Rappresentanti dei Tenimenti Isolati vengono convocati dal Direttore Generale presso la Sede del Consorzio tramite raccomandata A.R. in cui sarà indicata la data e l’ora dell’apertura dei seggi ed il numero di Delegati da nominare.

2. I seggi, differenti per ciascuna Zona, vengono presieduti da un dipendente del Consorzio, che decide sulla validità dei voti e sulle contestazioni che, eventualmente, si verificassero durante le operazioni elettorali, assistito da altri due, uno con funzioni di Vice Presidente, l’atro di scrutatore.

3. A ciascun Presidente ed a ciascuna Rappresentante dei Tenimenti Isolati viene consegnato un numero di schede rappresentante tanti voti quanti sono quelli assegnati all’unità territoriale che rappresentano.

4. I Presidenti ed i Rappresentanti dei Tenimenti isolati eleggono, per ciascuna Zona, i Delegati spettanti alla propria categoria esprimendo sulle schede fornite tante preferenze quanti sono i delegati da eleggere.

5. Nel momento in cui il seggio viene chiuso hanno ancora facoltà di votare i soci che si trovino già al suo interno.

6. Dopo la chiusura del seggio seguirà lo spoglio che continuerà ininterrotto sino alla sua conclusione.

7. Nel corso delle operazioni elettorali dovrà essere redatto un verbale a cui verranno allegate le schede elettorali, comprese quelle bianche e nulle, e che dovrà riportare, tra l’altro:

a) l’ora di apertura del seggio;

b) l’ora di chiusura;

c) eventuali contestazioni nel corso delle operazioni elettorali o nel corso dello spoglio delle schede;

d) l’ora di inizio dello spoglio;

e) il numero di votanti;

f) il numero di schede valide, nulle e bianche;

g) la graduatoria finale.

8. Qualora la graduatoria non comprenda un numero di eletti tale da ricoprire interamente i Delegati assegnati alla Zona o, in caso di parità, dovendo procedere ad esclusioni, la nomina dei Delegati rimanenti o l’eventuale esclusione dei superflui avverrà, per ciascuna categoria, in base alla maggiore superficie rappresentata per i primi ed alla minore per i secondi.

Art. 6

Secondo turno elettorale nell’area
classificata di bonifica - Delegati

1. Per dieci giorni consecutivi antecedenti a quello dello svolgimento del secondo turno elettorale viene esposto un avviso nell’Albo Pretorio dei Comuni siti, anche parzialmente, nell’area classificata, contenente la data e l’ora dell’apertura dei seggi e l’elenco degli aventi diritto al voto, con indicata la sezione di appartenenza.

2. Ad ogni socio spetta un voto che potrà essere espresso a favore di un’unica lista appartenente alla medesima sezione elettorale del votante.

3. Al momento del voto gli aventi diritto devono fornire le proprie generalità e presentare le eventuali deleghe concesse secondo quanto previsto all’art. 37, comma V dello Statuto che sono ammesse solo all’interno della stessa fascia di contribuenza.

4. Le liste elettorali, composte obbligatoriamente a pena di nullità da un numero di candidati pari a quattro ciascuna e non superiore a tre per ciascuna sezione, devono essere firmate per accettazione dai candidati e presentate al Consorzio entro le ore 18 del decimo giorno anteriore a quello dello svolgimento del secondo turno elettorale da un numero di consorziati appartenenti alla fascia, esclusi i candidati, pari a

a) 50 e comunque non inferiori al 2% degli aventi diritto al voto per la prima sezione;

b) 30 e comunque non inferiori al 2% degli aventi diritto al voto per la seconda sezione;

c) 15 e comunque non inferiori al 2% degli aventi diritto al voto per la terza sezione;

d) 10 e comunque non inferiori al 2% degli aventi diritto al voto per la quarta sezione;

e) 5 e comunque non inferiori al 2% degli aventi diritto al voto per la quinta sezione.

5. I presentatori che, eventualmente, avessero sottoscritto più liste ed i candidati che, eventualmente, comparissero su più di una vengono ritenuti validi solo su quella presentata per prima.

6. I seggi elettorali, costituiti da tre membri nominati dal Direttore Generale preferibilmente tra i soci ed aperti per almeno quattro ore consecutive, sono predisposti presso i Comuni di:

a) Albano per gli aventi diritto al voto di Albano, Greggio ed Oldenico;

b) Arborio per gli aventi diritto al voto di Arborio e Ghislarengo;

c) Benna per gli aventi diritto al voto di Benna e Verrone;

d) Brusnengo per gli aventi diritto al voto di Brusnengo;

e) Buronzo, per gli aventi diritto al voto di Buronzo e Balocco;

f) Candelo per gli aventi diritto al voto di Candelo;

g) Carisio per gli aventi diritto al voto di Carisio e Santhià;

h) Castelletto Cervo per gli aventi diritto al voto di Castelletto Cervo;

i) Cerrione per gli aventi diritto al voto di Cerrione;

j) Cossato per gli aventi diritto al voto di Cossato;

k) Formigliana per gli aventi diritto al voto di Formigliana e Casanova;

l) Gattinara per gli aventi diritto al voto di Gattinara;

m) Lenta per gli aventi diritto al voto di Lenta;

n) Massazza per gli aventi diritto al voto di Massazza e Villanova Biellese;

o) Masserano per gli aventi diritto al voto di Masserano e Lessona;

p) Mottalciata per gli aventi diritto al voto di Mottalciata e Gifflenga;

q) Roasio per gli aventi diritto al voto di Roasio e Lozzolo;

r) Rovasenda per gli aventi diritto al voto di Rovasenda e san Giacomo Vercellese;

s) Salussola per gli aventi diritto al voto di Salussola, Cavaglià e Dorzano;

t) Sandigliano per gli aventi diritto al voto di Sandigliano e Borriana;

u) Villarboit per gli aventi diritto al voto di Villarboit;

8. Il diritto al voto viene esercitato presso il Comune dove ricadono i terreni per i quali gli aventi diritto sono iscritti a ruolo o, qualora posseggano più terreni in Comuni diversi e dopo opportuno coacervo, presso quello ove sussistono i terreni per cui viene corrisposto il contributo più alto.

9. Nel momento in cui il seggio viene chiuso hanno ancora facoltà di votare i soci che si trovino già al suo interno.

10. Il Presidente del seggio decide sulle contestazioni durante le operazioni elettorali e sulla validità dei voti, assistito e sostituito nelle sue funzioni dagli altri due membri in qualità di scrutatore e segretario.

11. Dopo la chiusura del seggio inizierà lo spoglio che continuerà ininterrotto sino alla sua conclusione.

12. Nel corso delle operazioni elettorali dovrà essere redatto un verbale a cui verranno allegati l’elenco dei votanti e le schede elettorali, comprese quelle bianche e nulle, e che dovrà riportare, tra l’altro:

a) l’ora di apertura del seggio;

b) l’ora di chiusura;

c) eventuali contestazioni nel corso delle operazioni elettorali o nel corso dello spoglio delle schede;

d) l’ora di inizio dello spoglio;

e) il numero di votanti;

f) il numero di schede valide, nulle e bianche;

g) la graduatoria finale.

Art. 7

Convocazione Consiglio dei Delegati

1. Il Direttore Generale comunica agli eletti l’esito delle votazioni di cui all’artt. 5 e 6 e convoca, entro 10 giorni il Consiglio dei Delegati che, moderato dal Delegato più anziano, nomina ai sensi dell’art. 12 dello Statuto il Presidente che subito si insedia, i Vice Presidenti, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio Arbitrale.

Il documento cartografico relativo allo Statuto sopra pubblicato è consultabile presso l’Assessorato all’Agricoltura, Direzione Territorio Rurale, Corso Stati Uniti, 21 - Torino (ndr)