Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 63-2759
Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 - DD.P.G.R. 25 gennaio 2000 n. 11
e 7 marzo 2001 n. 23 - Consorzio dirrigazione e bonifica Ovest Sesia Baraggia
- Approvazione dello statuto e del regolamento elettorale
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare lo statuto del Consorzio dIrrigazione e Bonifica Ovest Sesia
Baraggia, composto da n. 46 articoli ed il regolamento elettorale formato
da n. 7 articoli, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto.
(omissis)
STATUTO
TITOLO I
Art. 1
Costituzione e Scopi
1. Il Consorzio dirrigazione e bonifica Ovest Sesia Baraggia, costituito
in data 25/1/2000 con decreto n. 11 del Presidente della Giunta Regionale
del Piemonte ai sensi della Legge Regionale 9/8/1999 n. 21 per fusione
tra lAssociazione dIrrigazione dellAgro allOvest del Sesia ed il Consorzio
di Bonifica della Baraggia Vercellese, è ente di diritto privato di interesse
pubblico.
2. Il Consorzio ha sede in Vercelli.
3. Costituiscono scopi istituzionali: lapprovvigionamento, lutilizzazione,
la conservazione, la regolazione e la distribuzione delle acque, la salvaguardia
dellambiente e delle risorse naturali, la difesa e conservazione del suolo,
la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole.
4. Sono altresì scopi del Consorzio gli studi per le risorse idriche e
la realizzazione e gestione delle relative attività compresi il controllo
degli acquiferi, la depurazione, il riutilizzo delle acque reflue, la produzione
idroelettrica e gli acquedotti di pertinenza del territorio rurale.
5. Per il conseguimento dei predetti scopi il Consorzio in particolare
provvede:
a) alla progettazione ed allesecuzione in concessione delle opere irrigue
e di bonifica di competenza statale e regionale nonché di ogni altra opera
pubblica di interesse del comprensorio;
b) alla manutenzione ed allesercizio delle opere suddette;
c) allo studio, programmazione, progettazione, esecuzione e gestione delle
opere di difesa del suolo e di tutela e salvaguardia del territorio;
d) ad assumere lesecuzione e la manutenzione delle opere di interesse
comune a più proprietà nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque
al fine di dare piena funzionalità alle opere pubbliche o di interesse
collettivo;
e) allassistenza della proprietà consorziata nella trasformazione degli
ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione, nella
progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario volontarie
od obbligatorie anche comuni a più fondi e nel conseguimento delle relative
provvidenze comunitarie, statali e regionali;
f) allesecuzione, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati,
delle opere di cui alla precedente lettera nonché alla manutenzione delle
medesime semprechè, in questàultimo caso, lintervento presenti interesse
ai fini della funzionalità delle opere pubbliche o comuni;
g) alla vigilanza sulladempimento delle direttive del piano generale di
bonifica delle aree classificate e del piano regionale per le attività
di bonifica e dirrigazione;
h) alla ricomposizione delle proprietà frammentate ai sensi del capo IV
del Regio Decreto 13.2.1933 n. 215 e degli artt. 14 e 46 della Legge Regionale
9.8.1999 n. 21;
i) ad assumere, se debitamente autorizzato, le funzioni di polizia idraulica
nonché quelle di utilizzazione idrica ai sensi e per gli effetti della
vigente legislazione;
j) alla realizzazione di attività finalizzate alla difesa, valorizzazione
e commercializzazione delle produzioni agricole del comprensorio, compresa
la promozione, costituzione e partecipazione a cooperative e ad altri organismi
associativi.
6. Quale concorso alla azione pubblica, il Consorzio promuove la tutela
delle acque destinate allirrigazione e di quelle delle reti di bonifica,
mediante azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento anche al fine
della loro utilizzazione irrigua della rinaturazione dei corsi dacqua
e della fitodepurazione.
7. Per conseguire i fini di cui al presente articolo, fermo restando il
principio della responsabilità limitata, il Consorzio può promuovere o
costituire Società ed acquisire partecipazioni in soggetti pubblici o privati
Art. 2
Accordi di programma e intese istituzionali
1. Lattività del Consorzio sul proprio comprensorio si attua nelle forme
più ampie di collaborazione e concertazione con tutti gli Enti istituzionali
preposti e nei principi delle norme Comunitarie, Nazionali e Regionali,
promovendo intese ed accordi di programma per il perseguimento dei fini
delineati dal presente Statuto.
Art. 3
Catasto consortile
1. Presso il Consorzio è istituito il catasto consortile, al fine di individuare
tutti gli immobili situati nel comprensorio.
2. Per ciascuno di essi sono riportate la proprietà o leventuale titolarità
di diritti reali di godimento.
Art. 4
Vincolo associativo
1. Sono consorziati tutti i proprietari o i titolari di diritti reali di
godimento e, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, anche i titolari
di rapporti daffitto e locazione.
2. Ciascun consorziato è tenuto a compartecipare agli oneri annuali di
gestione in ragione del beneficio che trae dallattività dellEnte.
3. Il contributo complessivo è la somma di quelli dovuti per lazione di
bonifica e per il servizio irriguo.
4. I contributi di cui al comma III del presente articolo sono determinati
con i criteri previsti dal Regolamento Contributivo di cui al successivo
art. 43.
Art. 5
Obblighi dei consorziati
1. I Consorziati hanno lobbligo di consentire al Consorzio lesecuzione
di tutti i lavori occorrenti per la manutenzione, lesercizio e la razionalizzazione
ordinari degli impianti in gestione rispettando, in tal senso, quanto previsto
nel Regolamento Operativo Generale di cui al successivo art. 42.
2. Il Consorzio procederà allo svolgimento dellattività consortile, previo
preavviso, avendo cura di arrecare il minore danno possibile e corrispondendo
le relative indennità di occupazione e servitù determinate in equa misura
dallOrgano di cui allart. 8, comma I, lettera c).
3. Nessun divieto potrà mai essere contrapposto al personale del Consorzio
per il transito pedonale o con mezzi meccanici su fondi di proprietà dei
Consorziati o lungo le sponde dei canali di irrigazione per lo svolgimento
delle attività di cui al comma I del presente articolo.
4. Rimangono a carico dei Consorziati le opere e i lavori che interessino
esclusivamente le loro singole proprietà.
5. Il Consorzio può sempre stabilire le particolari modalità con cui i
Consorziati debbano eseguire lavori ed opere, al fine di coordinare luso
dellacqua al sistema e allinteresse generale dellirrigazione.
6. Nel caso in cui il Consorziato ometta di eseguire, nel termine che gli
sia stato prefisso, le opere ed i lavori di cui al precedente comma, oppure
non si uniformi nella loro esecuzione alle istruzioni e norme che gli siano
state prescritte, il Consorzio ha piena facoltà di provvedere direttamente
alla loro esecuzione a spese del Consorziato stesso.
Art. 6
Disciplina Consorziale e Collegio Arbitrale
1. La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio
ed i Consorziati, fra i consorziati stessi, nonché tutte le questioni discendenti
dalla mancata osservanza della disciplina consorziale, derivante dalle
norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti di cui ai successivi
artt. 42, 43 e 44, sono devolute al giudizio inappellabile del Collegio
degli Arbitri di cui al comma II del presente articolo.
2. Il Collegio degli Arbitri, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento
Operativo Generale di cui al successivo art. 42, è composto da tre membri
nominati dallOrgano di cui al successivo art. 8, comma I, lettera b),
di cui uno Presidente.
3. Il ricorso al Collegio degli Arbitri, nelle more del giudizio finale,
non sospende lesecutorietà delle determinazioni assunte dal Consorzio.
TITOLO II
Art. 7
Confini, zone e classificazione delle aree irrigate
1. Il comprensorio su cui opera istituzionalmente il Consorzio è compreso
tra i fiumi Dora Baltea, Po e Sesia come risulta dalla planimetria allegata
al presente Statuto che ne costituisce parte integrante.
2. Il comprensorio è suddiviso:
a) nella Zona Baraggia, classificata di bonifica con decreto 30/12/1929
n. 2357;
b) nelle Zone di Trino, Santhià e Vercelli così come definite dal Regolamento
Operativo Generale di cui al successivo art. 42.
3. I beni immobili censiti a catasto consortile, irrigati o irrigabili
dalle opere gestite dal Consorzio, sono accorpati nellarea non classificata
ed accorpabili in quella classificata, in unità territoriali opportunamente
delimitate per favorire lefficienza operativa sul territorio così classificate:
a) distretti, se costituite da fondi facenti capo a utenze diverse;
b) tenimenti isolati, se costituite da fondi facenti capo ad ununica
utenza accorpata o ad un unico soggetto giuridico, nel rispetto delle autonomie
gestionali esistenti.
4. Le unità territoriali possono dare origine tra loro ad aggregazioni
ulteriori di natura gestionale ed operativa, operanti nel rispetto di un
proprio regolamento purché conforme a quanto previsto dal Regolamento
Operativo Generale di cui al successivo art. 42.
5. Le unità territoriali accedono ai servizi erogati dal Consorzio secondo
le modalità previste dal Regolamento Operativo Generale di cui al successivo
art. 42 riconoscendo al Consorzio, nel rispetto dei principi sanciti dal
precedente art. 3 ai commi II e III, un contributo annuale quantificato
con i criteri previsti dal Regolamento Contributivo di cui al successivo
art. 43.
TITOLO III
Art. 8
Organi del Consorzio
1. Sono Organi istituzionali:
a) lAssemblea Generale;
b) il Consiglio dei Delegati;
c) il Consiglio di Amministrazione;
d) il Presidente.
2. Sono Organi istituzionali di indirizzo amministrativo e di gestionale
locale:
a) i Presidenti di Distretto;
b) le Amministrazioni Distrettuali;
c) i Comitati delle Aggregazioni previste dallart. 7, comma IV, disciplinati
da propri regolamenti;
d) il Comitato della Zona Baraggia;
e) i Comitati delle Zone di Trino, Santhià e Vercelli.
3. E Organo istituzionale di indirizzo, coordinamento e proposizione:
a) il Comitato di Presidenza.
4. E Organo di controllo il Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Gli Organi del Consorzio rimangono in carica 5 anni.
6. Il Consorzio risponde in sede civile per le eventuali conseguenze derivanti
dallesercizio delle funzioni istituzionali dei componenti degli Organi
di cui al comma I e II.
Del Consiglio dei Delegati
Art. 9
Composizione
1. Il Consiglio dei Delegati è composto da sessanta membri eletti con i
criteri previsti dal Regolamento Elettorale di cui al successivo art.
44 così ripartiti:
a) un terzo tra i consorziati della Zona Baraggia;
b) due terzi tra i consorziati delle Zone di Trino, Santhià e Vercelli;
2. Ai membri eletti si aggiungono, con le modalità previste dallart. 32
della Legge Regionale del Piemonte 9/8/1999 n. 2137, comma VI, e per le
sole deliberazioni attinenti alla Gestione Separata di cui al successivo
art. 10, cinque Delegati designati tra i rappresentanti dei Comuni siti,
anche parzialmente, allinterno dellarea classificata di bonifica e, se
nominato, un rappresentante per ciascuno degli enti pubblici che erogano
finanziamenti per la realizzazione di opere di bonifica.
Art. 10
Gestione Separata Bonifica
1. La Gestione Separata Bonifica, svolta nellarea di cui allart. 7, comma
II, lettera a), consiste nelle attività previste e disciplinate dalle Leggi
Comunitarie, Nazionali e Regionali in materia e loro successive modifiche
ed integrazioni, compresa la gestione dellirrigazione nelle aree servite
dalla roggia di Collobiano ed esclusa la gestione dellirrigazione e delle
relative opere nelle aree servite dalla Roggia Marchesa ed in quelle dipendenti
dalla rete principale dei canali ex-demaniali e reti irrigue connesse nei
Comuni di Santhià, Carisio, Casanova Elvo, Villanova B.se, Gifflenga, Castelletto
Cervo, Formigliana, Salussola, Cavaglià e Mottalciata.
2. Tutte le determinazioni relative alla Gestione di cui al precedente
comma vengono assunte esclusivamente dal Comitato della Zona Baraggia.
3. In caso di riconoscimento della classifica di bonifica ad altre aree
del comprensorio, si procederà alla revisione delle attuali norme statutarie,
fermo restando che la Gestione separata di cui al I comma del presente
articolo rimane di esclusiva competenza del Comitato della Zona Baraggia.
Art. 11
Quorum costitutivo e deliberativo
1. Il Consiglio dei Delegati è validamente costituito per lordinaria amministrazione
se è presente la maggioranza dei suoi membri in prima convocazione, con
qualsiasi numero in seconda.
2. Il Consiglio dei Delegati è validamente costituito per la straordinaria
amministrazione se sono presenti i due terzi dei suoi membri.
3. Le deliberazioni ordinarie vengono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei Delegati presenti, quelle straordinarie con quello dei
due terzi dei componenti.
4. Le deliberazioni di natura straordinaria che producono effetti sulla
Gestione Separata Bonifica, così come definita allart. 10, comma I, devono
essere assunte anche con il voto favorevole dei due terzi, arrotondato
allintero superiore, del Comitato della Zona Baraggia.
5. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente del
Consorzio.
Art. 12
Attribuzioni
1. Il Consiglio dei Delegati, in via ordinaria:
a) nomina, nel proprio seno, il Presidente e i due Vice Presidenti del
Consorzio, di cui uno indicato dai Delegati eletti nella Zona Baraggia
e laltro indicato, congiuntamente, dai Delegati eletti nelle Zone di Trino,
Santhià e Vercelli;
b) nomina, tra i membri eletti, i componenti del Consiglio di Amministrazione;
c) nomina, fissandone gli emolumenti, i membri del Collegio dei Revisori
dei Conti di propria competenza di cui almeno uno degli effettivi iscritto
nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, e, tra i membri effettivi iscritti,
nomina il Presidente del Collegio;
d) nomina i componenti del Collegio degli Arbitri e ne fissa il compenso;
e) approva il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo e le relative
relazioni integrative;
f) delibera sulla costituzione delle nuove aggregazioni territoriali, ed
approva i relativi Regolamenti Operativi;
g) delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
h) delibera sugli accordi di programma che impegnino il Consorzio;
i) delibera la costituzione di Società o la partecipazione qualificata
in Enti, Società od Associazioni;
j) convoca lAssemblea Generale per indire le elezioni nei casi previsti
dal successivo art. 34;
2. Il Consiglio dei Delegati, in via straordinaria:
a) approva i Regolamenti previsti dai successivi artt. 42, 43 e 44;
b) delibera lassunzione di mutui;
c) delibera le modifiche dello Statuto.
3. Per le attribuzioni di cui ai precedenti I e II comma che riguardino
esclusivamente la Gestione Separata Bonifica, il Consiglio dei Delegati
fa proprie e delibera, entro venti giorni dalladozione, le determinazioni
del Comitato della Zona Baraggia.
Del Consiglio di Amministrazione
Art. 13
Composizione
1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri di cui tre
espressi dal Comitato della Zona Baraggia, e sei indicati congiuntamente
dai Delegati eletti nelle Zone di Trino, Santhià e Vercelli e tra queste
equamente distribuiti, comprende:
a) il Presidente del Consorzio che lo presiede;
b) i due Vice Presidenti del Consorzio;
c) due Delegati Rappresentanti dei Tenimenti Isolati.
Art. 14
Quorum costitutivo e deliberativo
1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito se è presente
la maggioranza dei suoi membri.
2. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza
dei Consiglieri presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.
Art. 15
Attribuzioni
1. Il Consiglio di Amministrazione:
a) convoca il Consiglio dei Delegati quando si rende necessario per adempiere
a quanto previsto dal presente Statuto ed almeno due volte lanno per lapprovazione
del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo ovvero se richiesto
da un terzo dei componenti il Consiglio medesimo;
b) adotta in via di urgenza i provvedimenti del Consiglio dei Delegati,
riferendone allo stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;
c) delibera sui documenti da sottoporre allapprovazione del Consiglio
dei Delegati;
d) nomina il Direttore Generale e, su indicazione del Comitato della Zona
Baraggia, il Vice Direttore Generale e provvede, su proposta del Presidente,
ad eventuali azioni disciplinari nei loro confronti;
e) provvede, su proposta Comitato di Presidenza, allassunzione, alle promozioni
ed al licenziamento del personale subalterno;
f) stabilisce le aliquote contributive sulla base del bilancio preventivo
e del Regolamento Contributivo di cui al successivo art. 43;
g) approva tutti i progetti esecutivi necessari per lattuazione dei programmi
del Consorzio, le perizie di variante e le domande di concessione;
h) affida in appalto e subappalto, quando previsto, lavori, forniture e
servizi;
i) designa i procuratori ed i consulenti del Consorzio ed in attuazione
di disposizioni di legge nomina i relativi Responsabili;
j) delibera sugli acquisti e sulla vendita di beni immobili e sugli acquisti
di beni strumentali di natura straordinaria;
k) delibera sui contratti, sulle convenzioni che impegnino il Consorzio
nei confronti di terzi;
l) delibera sui finanziamenti provvisori occorrenti per lo svolgimento
delle attività consortili;
m) delibera sulle azioni legali da promuovere;
n) approva, su proposta del Comitato di Presidenza, il programma triennale
dei lavori ed il suo annuale aggiornamento;
o) determina, per il turno elettorale di cui allart. 38, comma I, lettera
b), le 5 fasce di contribuenza dellarea classificata da sottoporre allapprovazione
della Giunta Regionale.
p) delibera sulla definizione e sulla modifica delle unità territoriali
di cui allart. 7, comma III.
2. Per le attribuzioni di cui al precedente I comma che riguardino esclusivamente
la Gestione Separata Bonifica, il Consiglio di Amministrazione fa proprie
e delibera, entro dieci giorni dalladozione, le determinazioni del Comitato
della Zona Baraggia.
Del Presidente
Art. 16
Attribuzioni
1. Il Presidente del Consorzio:
a) è il Legale Rappresentante dellEnte;
b) presiede il Consiglio dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione
ed i Comitati;
c) convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta previsto dal
presente Statuto, di sua iniziativa, se richiesto dal Comitato di Presidenza,
dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Direttore Generale o da un terzo
dei componenti il Consiglio medesimo;
d) adotta in via di urgenza i provvedimenti del Consiglio dei Delegati,
riferendone allo stesso nella sua prima adunanza per la ratifica;
e) convoca il Comitato di Presidenza di sua iniziativa o se richiesto dal
Direttore Generale;
f) firma i ruoli relativi alla contribuzione di bonifica ed appone il visto
di esecutorietà;
g) controlla che la gestione esecutiva affidata al Direttore Generale sia
svolta in conformità dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni
del Consiglio dei Delegati, del Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni
dei Comitati della Zona Baraggia e delle Zone di Trino, Santhià e Vercelli.
2. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente, se eletto tra i
Delegati provenienti dalle Zone di Trino, Santhià e Vercelli, è sostituito
in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente nominato tra i Delegati provenienti
dalla Zona Baraggia e viceversa.
Delle Amministrazioni Distrettuali
Art. 17
Composizione
1. LAmministrazione Distrettuale è eletta secondo le modalità previste
dal Regolamento Elettorale di cui al successivo art. 44 ed è composta
da:
a) 7 membri, quando i consorziati del Distretto sono in numero superiore
a 200;
b) 5 membri, quando i consorziati del distretto sono in numero compreso
tra 50 e 200;
c) 3 membri negli altri casi.
Art. 18
Quorum costitutivo e deliberativo
1. LAmministrazione Distrettuale è validamente costituita se è presente
la maggioranza dei suoi membri in prima convocazione, con qualsiasi numero
in seconda.
2. LAmministrazione Distrettuale assume determinazioni con il voto favorevole
della maggioranza degli Amministratori presenti.
3. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente nominato
con i criteri di cui allart. 19, comma I, lettera a).
4. Salvo i casi previsti dal Regolamento Operativo Generale di cui al
successivo art. 42, le determinazioni assunte vengono ratificate e rese
esecutive dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 19
Attribuzioni
1. LAmministrazione Distrettuale:
a) nomina, tra i membri eletti, il Presidente di Distretto ed il Vice Presidente
che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
b) collabora allaggiornamento del catasto degli utenti;
c) stabilisce le direttive per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
della rete irrigua distrettuale, ne cura lattuazione, ed esperisce le
incombenze amministrative e tecniche con lausilio degli uffici centrali
del Consorzio, se richiesto;
d) stabilisce le particolari modalità con cui gli utenti distrettuali debbono
eseguire lavori di manutenzione ordinaria riguardanti i canali di pertinenza
distrettuale e, nel caso in cui lutente ometta di eseguire nel termine
che gli sia stato prefisso le suddette opere e lavori, oppure non si uniformi
nella loro esecuzione alle istruzioni e norme che gli siano state prescritte,
ha facoltà di provvedere direttamente alla loro esecuzione a spese dellutente
stesso;
e) determina, ogni anno, nel periodo stabilito dal Regolamento Operativo
Generale di cui al successivo art. 42, il quantitativo dacqua da richiedere
al Consorzio ed eventualmente, in caso di bisogno durante lanno, quello
di sussidio;
f) stabilisce lordine da osservarsi nellirrigazione del territorio distrettuale
ed i turni dirrigazione da rispettare in caso di scarsità dacqua, secondo
criteri di imparzialità e di razionalità duso;
g) determina le aliquote di riparto della contribuzione al Consorzio tra
i consorziati del Distretto, secondo i principi ed i criteri sanciti dal
Regolamento Contributivo di cui al successivo art. 42;
h) rappresenta al proprio Comitato di Zona, eventuali necessità straordinarie
trascendenti le possibilità operative ed economiche locali.
2. Il Presidente di Distretto:
a) rappresenta il Distretto nei rapporti con il Consorzio, con gli altri
Distretti, con le Aggregazioni, con i consorziati e con i terzi per ciò
che concerne lamministrazione locale;
b) gestisce il personale subalterno locale, utilizzando le risorse finanziarie
attribuite dallAmministrazione Distrettuale.
Dei Comitati delle Zone di Trino, Santhià e Vercelli
Art. 20
Composizione
1. I Comitati delle Zone di Trino, Santhià e Vercelli, convocati e presieduti
dal Presidente del Consorzio, sono costituiti per ciascuna delle zone di
cui allart. 7, comma II, lettera b) dai Presidenti delle Amministrazioni
Distrettuali eletti con le modalità previste dal Regolamento Elettorale
di cui al successivo art. 44 e dai Rappresentanti dei consorziati costituiti
in Tenimento Isolato.
Art. 21
Quorum
1. Il Comitato è validamente costituito se è presente la maggioranza dei
suoi membri.
Art. 22
Attribuzioni
1. Il Comitato:
a) vigila sulla migliore gestione della rete comune della Zona;
b) individua e censisce tutte le iniziative da realizzare e le sottopone
al Comitato di Presidenza;
c) si riunisce con le modalità previste dal Regolamento Elettorale di
cui allart. 44, per lelezione dei Delegati.
Del Comitato della Zona Baraggia
Art. 23
Composizione
1. Il Comitato della Zona Baraggia è costituito dai venti Delegati eletti
nella Zona di cui allart. 7, comma II, lettera a) con le modalità definite
nel Regolamento Elettorale di cui al successivo art. 44, da cinque Delegati
designati tra i rappresentanti dei Comuni siti, anche parzialmente, allinterno
dellarea classificata di bonifica e, se nominato, da un rappresentante
per ciascuno degli enti pubblici che erogano finanziamenti per la realizzazione
di opere di bonifica ed è convocato e presieduto, su delega del Presidente
del Consorzio, dal Vicepresidente nominato tra i Delegati provenienti dalla
medesima Zona.
Art. 24
Quorum
1. Il Comitato è validamente costituito per lordinaria amministrazione
se è presente la maggioranza dei suoi membri, per la straordinaria se sono
presenti i due terzi.
2. Le deliberazioni ordinarie vengono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei Delegati presenti, quelle straordinarie con quello dei
due terzi dei componenti.
3. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.
Art. 25
Attribuzioni
1. Il Comitato:
a) assume determinazioni sulle materie di competenza del Consiglio dei
Delegati e del Consiglio di Amministrazione che riguardano esclusivamente
la Gestione Separata Bonifica come definita allart. 10, comma I, nel rispetto
dello Statuto e dei Regolamenti, ivi compresi gli aspetti gestionali;
b) esprime uno dei due Vice Presidenti del Consorzio e i restanti membri
del Consiglio di Amministrazione di propria pertinenza;
c) indica il Vice Direttore Generale del Consorzio;
2. Le attribuzioni di cui al precedente comma sono di esclusiva competenza
del Comitato della Zona Baraggia, anche nei casi previsti dallart. 10
comma III.
Del Comitato di Presidenza
Art. 26
Composizione
1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente del Consorzio,
dai due Vicepresidenti, dal Direttore Generale e dal Vice Direttore Generale.
Art. 27
Quorum
1. Il Comitato di Presidenza è validamente costituito se sono presenti
almeno due dei tre Delegati designati ed almeno uno dei due Responsabili
della gestione.
2. Il Comitato di Presidenza assume determinazioni che vengono sottoposte
allesame degli Organi consortili competenti.
Art. 28
Attribuzioni
1. Il Comitato di Presidenza:
a) recepisce dai Comitati di Zona, esigenze di natura straordinaria trascendenti
le possibilità delle amministrazioni locali, ne valuta le priorità e predispone
la programmazione dellattività dellEnte secondo le disposizioni di legge
in materia ed i relativi aggiornamenti, garantendo lomogeneità degli interventi
su tutto il comprensorio;
b) coordina la gestione generale del Consorzio con quella Separata di Bonifica;
c) valuta le nuove Aggregazioni territoriali;
d) predispone i Regolamenti di cui ai successivi artt. 42, 43 e 44;
e) valuta, su indicazione del Direttore Generale, i provvedimenti disciplinari
gravi sul personale subalterno, le promozioni e le assunzioni.
Del Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 29
Composizione
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:
a) 3 membri effettivi, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte tra gli
iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
b) 2 membri supplenti, di cui uno nominato dalla Regione Piemonte tra gli
iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
2. I membri non iscritti al ruolo ufficiale dei revisori dei conti dovranno
essere nominati tra soggetti esperti in materia amministrativa e contabile.
3. Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio dei Delegati
ed i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il
quarto grado.
Art. 30
Quorum costitutivo e quorum deliberativo
1. Il Collegio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei
suoi membri effettivi.
2. Il Collegio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Revisori
presenti.
3. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.
Art. 31
Attribuzioni
1.Il Collegio dei Revisori dei Conti, presieduto dal membro effettivo iscritto
nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti nominato dal Consiglio dei Delegati:
a) vigila sulla gestione finanziaria del Consorzio;
b) esamina il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, predisponendo
le relative relazioni illustrative;
c) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce
al Presidente ed al Consiglio dei Delegati;
d) procede anche in uno solo dei suoi membri ed in qualsiasi momento ad
atti di ispezione e controllo sulla gestione finanziaria, dandone successiva,
immediata comunicazione scritta al Presidente del Collegio:
e) svolge le funzioni attribuitegli dagli articoli 2397 e seguenti del
Codice Civile;
f) presenta annualmente alla Regione una relazione sulla gestione finanziaria
della Gestione Speciale Bonifica.
Art. 32
Norme speciali
1. Il Revisore che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive
del Collegio, decade dalla carica e viene sostituito da uno dei membri
supplenti.
Norme comuni
Art. 33
Convocazioni, deliberazioni, pubblicazioni e ricorsi
1. Il Consiglio dei Delegati è convocato con preavviso di giorni 15, il
Consiglio di Amministrazione con preavviso di giorni 7, i Comitati e le
Amministrazioni Distrettuali con preavviso di giorni 4.
2. Lavviso di convocazione da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata
o fax dovrà riportare la data e lora della seduta indicando, se previsto,
anche quelle relative alle seconde convocazioni e lelenco degli argomenti
allordine del giorno.
3. Per ogni seduta degli Organi Consorziali è redatto apposito verbale,
firmato dal Presidente ed approvato nella seduta successiva e riportante,
tra laltro, la data e lora delladunanza, i presenti e gli assenti, eventuali
assenze ingiustificate, lora di chiusura.
4. I membri dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi
del proprio dissenso.
5. LAmministratore o il Delegato che, in merito alloggetto di una determinata
deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto
con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri membri ed astenersi
dal partecipare al voto.
6. La violazione dellobbligo di cui al comma precedente rappresenta uninfrazione
della disciplina consorziale.
7. Tutte le votazioni sono palesi con leccezione di quelle riguardanti
persone.
8. Tutti gli atti assunti dagli Organi Deliberativi vengono trascritti,
firmati dal Presidente e, se prodotti dal Consiglio di Amministrazione
o dal Consiglio dei Delegati, anche dal Direttore Generale e, in questi
ultimi casi, se inerenti alla Zona Baraggia, anche dal Vice Direttore Generale.
9. Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati sono pubblicate, entro sette
giorni dalladozione, mediante affissione per otto giorni consecutivi nellAlbo
istituito presso la sede del Consorzio e diventano esecutive trascorso
il termine di affissione.
10. Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, anche sotto
forma di provvedimento di urgenza da sottoporre a ratifica del competente
organo, sono pubblicate allAlbo del Consorzio a pena di decadenza entro
il quindicesimo giorno dalla data della loro adozione e sono immediatamente
eseguibili dalla data della loro pubblicazione.
11. Contro le determinazioni assunte dalle Amministrazioni Distrettuali
eventualmente non soggette a ratifica del Consiglio di Amministrazione,
pubblicate per cinque giorni consecutivi nellAlbo Pretorio del Comune
presso cui lAmministrazione medesima ha sede, gli interessati hanno facoltà
di ricorrere in prima istanza al Direttore Generale ed in seconda al Collegio
degli Arbitri.
12. Contro le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione gli interessati
hanno facoltà di ricorrere al Consiglio dei Delegati entro dieci giorni
decorrenti consecutivi dallultimo giorno di pubblicazione.
13. Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio dei Delegati o contro
quelle che decidono sulle opposizioni è ammesso ricorso alla Giunta Regionale,
che decide con provvedimento definitivo, entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione.
Elezioni
Art. 34
Cause
1. Le elezioni degli Organi Consorziali avvengono:
a) ogni 5 anni;
b) qualora sia decaduto per le cause di cui al successivo art. 35, comma
II, più di un terzo dei delegati eletti.
Art. 35
Eleggibilità, decadenza e sostituzione
1. Sono eleggibili alla carica di Amministratore e di Delegato i consorziati
che:
a) abbiano compiuto letà di 18 anni;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) non abbiano riportato condanna che non consenta liscrizione nelle liste
elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione;
d) non siano dipendenti del Consorzio;
e) non abbiano lite o vertenza con il Consorzio;
2. Decadono dalla carica gli eletti colpevoli di infrazioni alla disciplina
consorziale, quelli dimissionari, quelli per cui si verifichino le condizioni
di cui al comma I lettere c), d) o e) e, previa delibera dellOrgano competente,
quelli che senza giustificato motivo siano mancati per tre sedute consecutive
nellarco del proprio mandato;
3. Decadono, altresì, i delegati nominati dalla Regione Piemonte che cessino
dalla carica di amministratori dei Comuni.
Art. 36
Sostituzione degli Amministratori
1. I componenti delle Amministrazioni Distrettuali, decaduti per le cause
di cui allart. 35, comma II, o deceduti, vengono sostituiti dal primo
dei non eletti.
2. Subentra automaticamente a un Delegato eletto nellarea non classificata
e decaduto per le cause di cui allart. 35 il nuovo Presidente della medesima
Amministrazione Distrettuale.
3. I Delegati eletti nellarea classificata, dimissionari o decaduti per
le cause di cui allarticolo 35 comma II, sono sostituiti dal primo non
eletto facente parte della medesima lista.
4. I Delegati nominati dalla Regione, decaduti per le cause di cui allarticolo
35 comma III, sono sostituiti dalla Regione su designazione del Comune
interessato.
5. Gli Amministratori e i Delegati eletti in sostituzione di quelli decaduti
scadono insieme con quelli in carica allatto della loro nomina.
6. In attesa delle sostituzioni previste dai commi precedenti gli Organi
Consorziali continuano ad operare legittimamente deliberando con le maggioranze
previste dal presente Statuto calcolate sulla base dei membri effettivi.
Art. 37
Diritto di voto
1. Hanno diritto di voto tutti i consorziati che godono dei diritti civili
e che versano il contributo consortile sulla base del consuntivo approvato
precedente lanno di svolgimento delle elezioni.
2. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto
di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti.
3. Per le proprietà in comunione, per le Società Semplici o di fatto, il
diritto di voto attribuito ai consorziati proprietari è esercitato dal
cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata
secondo il valore delle quote tramite unautocertificazione redatta dagli
stessi interessati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e trasmessa
alla segreteria del Consorzio almeno dieci giorni prima della data delle
elezioni.
4. Qualora la dichiarazione di cui al comma precedente sia mancante, il
diritto di voto è esercitato dal contestatario titolare della quota che
rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza,
esibendo loriginale della ricevuta di pagamento della bolletta o del ruolo
esattoriale, dal primo intestatario della proprietà o, in sua assenza,
dal secondo e così di seguito.
5. Ai fini dellesercizio di voto, è ammessa con atto scritto autenticato
nei modi di legge la delega ad un altro consorziato con il limite massimo
di 3 deleghe per ogni consorziato.
6. Nei seggi elettorali verrà garantita la segretezza del voto, espresso
con schede elettorali opportunamente predisposte per il primo e per il
secondo turno elettorale sulla base di modelli approvati dal Consiglio
di Amministrazione.
Art. 38
Turni elettorali
1. Sono previsti con le modalità indicate nel Regolamento Elettorale
di cui al successivo art. 44:
a) un primo turno elettorale ove, per ciascun Distretto, i consorziati
eleggono lAmministrazione Distrettuale;
b) un secondo turno elettorale ove vengono eletti i Delegati.
TITOLO IV - GESTIONE
Art. 39
Direzione Generale
1. Sono preposti alla gestione del Consorzio:
a) il Direttore Generale;
b) il Vice Direttore Generale.
Del Direttore Generale
Art. 40
Attribuzioni
1. Il Direttore Generale:
a) adotta autonomamente tutte le azioni che reputa necessarie per adempiere
agli obblighi statutari, agli indirizzi ed alle deliberazioni degli Organi
Consorziali;
b) agisce in nome e per conto del Consorzio, ha la rappresentanza di fronte
ai terzi e firma tutti gli atti che non siano di competenza di altri Organi;
c) predispone tutti gli atti ed i documenti da sottoporre allattenzione
del Presidente, del Comitato di Presidenza, del Consiglio di Amministrazione
e del Consiglio dei Delegati;
d) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio dei Delegati
e del Consiglio di Amministrazione ove esprime il proprio parere che deve
essere riportato a verbale;
e) ordina i pagamenti e le riscossioni, firmando i documenti necessari
unitamente al Dirigente responsabile;
f) presiede le gare per laggiudicazione di appalti di lavori pubblici,
forniture e servizi;
g) richiede al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione
o del Comitato di Presidenza ogni qual volta si renda necessaria e nei
casi in cui gli venga proposto dal Vice Direttore Generale per le attività
riguardanti la Gestione Separata di cui allart. 10, comma I;
h) decide sui ricorsi presentanti contro le determinazioni delle Amministrazioni
Distrettuali non soggette a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
i) è il capo gerarchico del personale;
j) adotta nei confronti del personale subalterno i provvedimenti disciplinari
previsti dal contratto di assunzione eccetto il licenziamento.
Del Vice Direttore Generale
Art. 41
Attribuzioni
1. Il Vice Direttore Generale dellEnte è il Responsabile della Gestione
Separata Bonifica di cui allart. 10, comma I.
2. Il Vice Direttore Generale:
a) sostituisce il Direttore Generale in caso di assenza od impedimento
in tutte le sue funzioni;
b) sovrintende e risponde a tutte le attività della Gestione Separata di
cui allart. 10, comma II, per le quali assume tutti gli atti e le iniziative
necessari per adempiere agli obblighi statutari ed agli indirizzi ed alle
deliberazioni degli Organi Consorziali;
c) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato della Zona
Baraggia, del Consiglio dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione
ed esprime pareri che devono essere verbalizzati se inerenti alla Gestione
Separata Bonifica.
TITOLO V - REGOLAMENTI
Art. 42
Regolamento Operativo Generale
1. Il Regolamento Operativo Generale, redatto in conformità alle disposizioni
del presente Statuto ed a quanto precedentemente previsto nel Protocollo
dintesa del 7/11/1998, come richiamato dal D.P.G.R. 25/1/2000 n. 11,
determina tutte le procedure necessarie per il corretto funzionamento del
Consorzio.
2. Il Piano di Organizzazione Variabile del personale fa parte del Regolamento
di cui al precedente comma, quale modalità di organizzazione del personale.
Art. 43
Regolamento Contributivo
1. Il Regolamento Contributivo, redatto in conformità alle disposizioni
del presente Statuto e, come richiamato dal D.P.G.R. 25/1/2000 n. 11, a
quanto precedentemente previsto nel Protocollo dintesa del 7/11/1998,
individua e determina:
a) i centri di costo ed i criteri di riparto delle spese specifiche e generali;
b) il Piano di Classifica per il Riparto della Contribuenza tra i consorziati
dellarea classificata;
c) i criteri per il calcolo delle aliquote.
2. I criteri di riparto di cui al precedente comma sono stabiliti in modo
che gli effetti economici derivanti da iniziative di cui allart.1, comma
V, lettera j) del presente Statuto, assunte dal Comitato della Zona Baraggia,
ricadono esclusivamente nella Zona di competenza.
Art. 44
Regolamento Elettorale
1. Il Regolamento Elettorale, allegato al presente Statuto di cui costituisce
parte integrante, determina tutti i criteri e le procedure necessarie per
lelezione delle Amministrazioni Distrettuali e dei Delegati.
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE
Art. 45
Regolamenti
1. Sino allentrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti artt.
42 e 43, verranno applicati in forza del presente articolo, per quanto
previsto e non in contrasto con i principi sanciti dal presente Statuto,
i criteri e le modalità operative degli Statuti e dei Regolamenti dellAssociazione
dIrrigazione dellAgro allOvest del Sesia e del Consorzio di Bonifica
della Baraggia Vercellese.
2. Sino allentrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti artt.
42 e 43 la valutazione della conformità di cui al precedente comma è devoluta
al giudizio inappellabile del Comitato di Presidenza.
3. Ai fini delle prime elezioni alle cariche consorziali, la ripartizione
in unità territoriali e la loro articolazione in Zone è quella derivante
dallo Statuto e dai Regolamenti dellAssociazione dIrrigazione dellAgro
allOvest del Sesia.
Art. 46
Gestione
1. Il nuovo Ente opererà con gli attuali due Direttori Generali sino alle
scadenze contrattuali o sino alla cessazione dal servizio di uno dei due,
se anteriore, i quali opereranno coordinando le rispettive mansioni.
2. Sino a che perdurerà la situazione provvisoria ed in attesa dellapprovazione
dei Regolamenti, lattività gestionale sarà svolta con le attuali strutture
dei due enti ricercando già fin dora la migliore utilizzazione sinergica
del personale dipendente.
REGOLAMENTO ELETTORALE
Art. 1
1. Il Consiglio dei Delegati approva il calendario delle elezioni, la composizione
delle fasce di contribuenza di cui allart. 15, comma I, lettera n) dello
Statuto, determina il numero di Delegati spettanti alle Zone di Trino,
Santhià e Vercelli con un criterio che tenga conto con il medesimo peso
sia della superficie consorziata sia del contributo versato nellultimo
esercizio approvato a consuntivo, e determina, infine, con il medesimo
criterio, il numero di delegati di ciascuna Zona spettanti ai Distretti
ed ai Tenimenti Isolati.
2. Il Consiglio dei Delegati assegna il numero di voti validi per il secondo
turno elettorale ai Distretti ed ai Tenimenti Isolati applicando il seguente
criterio:
a) per superfici comprese da 1 ettaro a 300 ettari voti 1;
b) per superfici comprese da 301 ettari a 600 ettari voti 2;
c) per superfici comprese da 601 ettari a 900 ettari voti 3;
d) per superfici comprese da 901 ettari a 1200 ettari voti 4;
e) per superfici oltre 1200 ettari voti 5.
Art. 2
Liste elettorali
1. Non oltre il sessantesimo giorno precedente il primo turno elettorale
le Amministrazioni Distrettuali in carica, sulla base degli aventi diritto
al voto, redigono ed inviano al Direttore Generale:
a) la lista dei soci proprietari od usufruttuari a cui vengono attribuiti
un numero di voti proporzionale alla superficie posseduta ed in particolare
* fino a 10 ettari voti 1;
* da 10 ettari a 20 ettari voti 2;
* da 20 ettari a 30 ettari voti 3;
* da 30 ettari a 40 ettari voti 4;
* da 40 ettari a 50 ettari voti 5;
* da 50 ettari a 60 ettari voti 6;
* da 60 ettari a 80 ettari voti 7;
* da 80 ettari a 100 ettari voti 8;
* oltre 100 ettari voti 9.
b) la lista dei soci conduttori, proprietari od affittuari, a cui viene
attribuito un numero di voti proporzionale al contributo versato nellultimo
esercizio approvato a consuntivo ed in particolare
* fino a L. 3.000.000 voti 1;
* da L. 3.000.001 a L. 6.000.000 voti 2;
* da L. 6.000.001 a L. 9.000.000 voti 3;
* da L. 9.000.001 a L. 12.000.000 voti 4;
* da L. 12.000.001 a L. 15.000.000 voti 5;
* da L. 15.000.001 a L. 18.000.000 voti 6;
* da L. 18.000.001 a L. 24.000.000 voti 7;
* da L. 24.000.001 a L. 30.000.000 voti 8;
* oltre L. 30.000.000 voti 9;
2. Con gli stessi criteri previsti e nei medesimi termini, il Direttore
Generale redige le liste elettorali degli aventi diritto al voto nel secondo
turno elettorale tra i soci costituiti in Tenimento Isolato.
Art. 3
Pubblicità e ricorsi
1. Appena redatte, per quindici giorni consecutivi, le liste di cui ai
comma I del precedente articolo vengono pubblicate nellAlbo Pretorio del
Comune presso cui lAmministrazione Distrettuale ha Sede, quelle di cui
al comma II presso lAlbo Pretorio del Comune di Vercelli, presso lAlbo
Consortile e presso gli Albi Pretori di almeno un Comune della Zona di
Trino, Santhià e Vercelli.
2. Nei medesimi termini presso gli Albi Pretori dei Comuni siti, anche
parzialmente, allinterno dellarea classificata vengono pubblicate le
fasce di contribuenza di cui allart. 15, comma I, lettera n) dello Statuto
così come approvate dal Consiglio dei Delegati.
3. Entro il quinto giorno successivo ai termini di pubblicazione i soci
potranno ricorrere tramite raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione.
4. Non oltre il decimo giorno precedente il primo turno elettorale il Consiglio
di Amministrazione decide inappellabilmente sullammissibilità dei ricorsi,
comunica tempestivamente con raccomandata A.R. ai ricorrenti le decisioni
emesse ed effettua le eventuali rettifiche dufficio.
Art. 4
Primo turno elettorale -Amministrazione Distrettuale
1. Per dieci giorni consecutivi antecedenti il turno elettorale viene esposto
presso gli Albi Pretori dei Comuni presso cui ciascuna Amministrazione
Distrettuale ha sede un manifesto riportante il numero di amministratori
da eleggere, la data e lora dellapertura dei seggi che, anche per più
Distretti confinanti, possono venire istituiti presso la sede di ununica
Amministrazione Distrettuale.
2. Per le elezioni dei membri costituenti lAmministrazione Distrettuale
il seggio, aperto per almeno quattro ore consecutive, è composto dal Presidente
delle Amministrazione Distrettuale uscente o, in caso di impedimento o
assenza, dal suo Vice Presidente che lo presiede e che decide sulla validità
dei voti e sulle contestazioni che, eventualmente, si verificassero durante
le operazioni elettorali, e da due componenti lAmministrazione Distrettuale,
luno con funzioni di Vice Presidente, laltro di segretario e scrutatore.
3. Al momento del voto gli aventi diritto devono fornire le proprie generalità
e presentare le eventuali deleghe concesse secondo quanto previsto dallart.
37 comma V dello Statuto.
4 Gli aventi diritto al voto riceveranno un numero di schede rappresentante
tanti voti quanti sono quelli complessivamente assegnati da tutte le liste
elettorali e potranno esprimere, per ciascuna, tante preferenze quanti
sono gli amministratori da eleggere.
5. Qualora negli appositi righi venissero inserite preferenze ulteriori
rispetto a quelle ammissibili verranno considerate valide quelle con progressivo
più basso.
6. Al momento della chiusura del seggio avranno ancora facoltà di votare
tutti i soci che si trovino già al suo interno.
7. Dopo la chiusura del seggio seguirà lo spoglio che continuerà ininterrotto
sino alla sua conclusione.
8. Nel corso delle operazioni elettorali dovrà essere redatto un verbale
a cui verranno allegati lelenco dei votanti e le schede elettorali, comprese
quelle bianche e nulle, e che dovrà riportare, tra laltro:
a) lora di apertura del seggio;
b) lora di chiusura;
c) eventuali contestazioni nel corso delle operazioni elettorali o nel
corso dello spoglio delle schede;
d) lora di inizio dello spoglio;
e) il numero di votanti;
f) il numero di schede valide, nulle e bianche;
g) la graduatoria finale.
9. I verbali dovranno essere inviati immediatamente al Direttore Generale
a cui spetta il compito di comunicare agli eletti lesito delle votazioni
e di convocare, entro 5 giorni, la neo eletta Amministrazione Distrettuale
che, moderata dal più anziano dei suoi membri, elegge il Presidente.
Art. 5
Secondo turno elettorale nellarea
1. I Presidenti eletti nelle Zone di Trino, Santhià e Vercelli ed i Rappresentanti
dei Tenimenti Isolati vengono convocati dal Direttore Generale presso la
Sede del Consorzio tramite raccomandata A.R. in cui sarà indicata la data
e lora dellapertura dei seggi ed il numero di Delegati da nominare.
2. I seggi, differenti per ciascuna Zona, vengono presieduti da un dipendente
del Consorzio, che decide sulla validità dei voti e sulle contestazioni
che, eventualmente, si verificassero durante le operazioni elettorali,
assistito da altri due, uno con funzioni di Vice Presidente, latro di
scrutatore.
3. A ciascun Presidente ed a ciascuna Rappresentante dei Tenimenti Isolati
viene consegnato un numero di schede rappresentante tanti voti quanti sono
quelli assegnati allunità territoriale che rappresentano.
4. I Presidenti ed i Rappresentanti dei Tenimenti isolati eleggono, per
ciascuna Zona, i Delegati spettanti alla propria categoria esprimendo sulle
schede fornite tante preferenze quanti sono i delegati da eleggere.
5. Nel momento in cui il seggio viene chiuso hanno ancora facoltà di votare
i soci che si trovino già al suo interno.
6. Dopo la chiusura del seggio seguirà lo spoglio che continuerà ininterrotto
sino alla sua conclusione.
7. Nel corso delle operazioni elettorali dovrà essere redatto un verbale
a cui verranno allegate le schede elettorali, comprese quelle bianche e
nulle, e che dovrà riportare, tra laltro:
a) lora di apertura del seggio;
b) lora di chiusura;
c) eventuali contestazioni nel corso delle operazioni elettorali o nel
corso dello spoglio delle schede;
d) lora di inizio dello spoglio;
e) il numero di votanti;
f) il numero di schede valide, nulle e bianche;
g) la graduatoria finale.
8. Qualora la graduatoria non comprenda un numero di eletti tale da ricoprire
interamente i Delegati assegnati alla Zona o, in caso di parità, dovendo
procedere ad esclusioni, la nomina dei Delegati rimanenti o leventuale
esclusione dei superflui avverrà, per ciascuna categoria, in base alla
maggiore superficie rappresentata per i primi ed alla minore per i secondi.
Art. 6
Secondo turno elettorale nellarea
1. Per dieci giorni consecutivi antecedenti a quello dello svolgimento
del secondo turno elettorale viene esposto un avviso nellAlbo Pretorio
dei Comuni siti, anche parzialmente, nellarea classificata, contenente
la data e lora dellapertura dei seggi e lelenco degli aventi diritto
al voto, con indicata la sezione di appartenenza.
2. Ad ogni socio spetta un voto che potrà essere espresso a favore di ununica
lista appartenente alla medesima sezione elettorale del votante.
3. Al momento del voto gli aventi diritto devono fornire le proprie generalità
e presentare le eventuali deleghe concesse secondo quanto previsto allart.
37, comma V dello Statuto che sono ammesse solo allinterno della stessa
fascia di contribuenza.
4. Le liste elettorali, composte obbligatoriamente a pena di nullità da
un numero di candidati pari a quattro ciascuna e non superiore a tre per
ciascuna sezione, devono essere firmate per accettazione dai candidati
e presentate al Consorzio entro le ore 18 del decimo giorno anteriore a
quello dello svolgimento del secondo turno elettorale da un numero di consorziati
appartenenti alla fascia, esclusi i candidati, pari a
a) 50 e comunque non inferiori al 2% degli aventi diritto al voto per la
prima sezione;
b) 30 e comunque non inferiori al 2% degli aventi diritto al voto per la
seconda sezione;
c) 15 e comunque non inferiori al 2% degli aventi diritto al voto per la
terza sezione;
d) 10 e comunque non inferiori al 2% degli aventi diritto al voto per la
quarta sezione;
e) 5 e comunque non inferiori al 2% degli aventi diritto al voto per la
quinta sezione.
5. I presentatori che, eventualmente, avessero sottoscritto più liste ed
i candidati che, eventualmente, comparissero su più di una vengono ritenuti
validi solo su quella presentata per prima.
6. I seggi elettorali, costituiti da tre membri nominati dal Direttore
Generale preferibilmente tra i soci ed aperti per almeno quattro ore consecutive,
sono predisposti presso i Comuni di:
a) Albano per gli aventi diritto al voto di Albano, Greggio ed Oldenico;
b) Arborio per gli aventi diritto al voto di Arborio e Ghislarengo;
c) Benna per gli aventi diritto al voto di Benna e Verrone;
d) Brusnengo per gli aventi diritto al voto di Brusnengo;
e) Buronzo, per gli aventi diritto al voto di Buronzo e Balocco;
f) Candelo per gli aventi diritto al voto di Candelo;
g) Carisio per gli aventi diritto al voto di Carisio e Santhià;
h) Castelletto Cervo per gli aventi diritto al voto di Castelletto Cervo;
i) Cerrione per gli aventi diritto al voto di Cerrione;
j) Cossato per gli aventi diritto al voto di Cossato;
k) Formigliana per gli aventi diritto al voto di Formigliana e Casanova;
l) Gattinara per gli aventi diritto al voto di Gattinara;
m) Lenta per gli aventi diritto al voto di Lenta;
n) Massazza per gli aventi diritto al voto di Massazza e Villanova Biellese;
o) Masserano per gli aventi diritto al voto di Masserano e Lessona;
p) Mottalciata per gli aventi diritto al voto di Mottalciata e Gifflenga;
q) Roasio per gli aventi diritto al voto di Roasio e Lozzolo;
r) Rovasenda per gli aventi diritto al voto di Rovasenda e san Giacomo
Vercellese;
s) Salussola per gli aventi diritto al voto di Salussola, Cavaglià e Dorzano;
t) Sandigliano per gli aventi diritto al voto di Sandigliano e Borriana;
u) Villarboit per gli aventi diritto al voto di Villarboit;
8. Il diritto al voto viene esercitato presso il Comune dove ricadono i
terreni per i quali gli aventi diritto sono iscritti a ruolo o, qualora
posseggano più terreni in Comuni diversi e dopo opportuno coacervo, presso
quello ove sussistono i terreni per cui viene corrisposto il contributo
più alto.
9. Nel momento in cui il seggio viene chiuso hanno ancora facoltà di votare
i soci che si trovino già al suo interno.
10. Il Presidente del seggio decide sulle contestazioni durante le operazioni
elettorali e sulla validità dei voti, assistito e sostituito nelle sue
funzioni dagli altri due membri in qualità di scrutatore e segretario.
11. Dopo la chiusura del seggio inizierà lo spoglio che continuerà ininterrotto
sino alla sua conclusione.
12. Nel corso delle operazioni elettorali dovrà essere redatto un verbale
a cui verranno allegati lelenco dei votanti e le schede elettorali, comprese
quelle bianche e nulle, e che dovrà riportare, tra laltro:
a) lora di apertura del seggio;
b) lora di chiusura;
c) eventuali contestazioni nel corso delle operazioni elettorali o nel
corso dello spoglio delle schede;
d) lora di inizio dello spoglio;
e) il numero di votanti;
f) il numero di schede valide, nulle e bianche;
g) la graduatoria finale.
Art. 7
Convocazione Consiglio dei Delegati
1. Il Direttore Generale comunica agli eletti lesito delle votazioni di
cui allartt. 5 e 6 e convoca, entro 10 giorni il Consiglio dei Delegati
che, moderato dal Delegato più anziano, nomina ai sensi dellart. 12 dello
Statuto il Presidente che subito si insedia, i Vice Presidenti, il Consiglio
di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio Arbitrale.
Il documento cartografico relativo allo Statuto sopra pubblicato è consultabile
presso lAssessorato allAgricoltura, Direzione Territorio Rurale, Corso
Stati Uniti, 21 - Torino (ndr)
NATURA, SCOPO E VINCOLO ASSOCIATIVO
COMPRENSORIO E SUA ARTICOLAZIONE
ORGANI DEL CONSORZIO
decaduti o dimissionari
non classificata di bonifica - Delegati
classificata di bonifica - Delegati