Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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Comune di Pinerolo (Torino)

Statuto comunale (Revisione dello Statuto - Deliberazione del Consiglio comunale n. ..20 del 6-7 marzo 2001)

INDICE

Parte Prima

I caratteri della Comunità

TITOLO I

DELL’IDENTITA’

Art. 1 (Elementi costitutivi)

Art. 2 (Territorio della Comunità)

Art. 3 (Diritti della Comunità)

Art. 4 (Stemma, gonfalone e fascia tricolore)

Art. 5 (Sede municipale)

Art. 6 (Principi d’organizzazione)

Art. 7 (Regolamenti della Città di Pinerolo)

TITOLO II

DELLA VALORIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 8 (Forme di partecipazione e valorizzazione)

CAPO I - LE ASSOCIAZIONI

Art. 9 (Associazioni)

Art. 10 (Istituzione e cura degli Albi delle Associazioni)

Art. 11 (Iscrizione e funzionamento degli Albi delle Associazioni)

CAPO II - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 12 (Forme di partecipazione popolare)

Sezione I - L’iniziativa popolare

Art. 13 (Istanze, proposte e petizioni)

Art. 14 (Iniziativa avanti agli organi politici)

Sezione II - I referendum

Art. 15 (Referendum consultivo e abrogativo)

Art. 16 (Ammissibilità dei referendum)

Art. 17 (Manifestazione referendaria)

Sezione III - Le consultazioni

Art. 18 (Consultazioni popolari)

Art. 19 (Consulte comunali di settore)

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 20 (Elezione e durata in carica)

Art. 21 (Decadenza e revoca)

Art. 22 (Struttura e indennità)

Art. 23 (Funzioni)

Art. 24 (Poteri nei confronti degli uffici)

Art. 25 (Infrazioni degli organi elettivi)

TITOLO III

DELLE FORME DI COORDINAMENTO, ASSOCIAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 26 (Principi d’organizzazione)

Art. 27 (Forme di coordinamento e associazione)

Art. 28 (Comitati di quartiere e di frazione)

Art. 29 (Convenzioni e Municipi)

TITOLO IV

DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI AL PUBBLICO

Art. 30 (Principi dell’azione amministrativa)

CAPO I - L’INFORMAZIONE

Art. 31 (Principi dell’informazione)

Art. 32 (Servizio informazione e partecipazione)

Art. 33 (Riconoscimento dei funzionari e dipendenti)

Art. 34 (Richieste di informazioni e documenti)

Art. 35 (Deposito di atti e inizio del procedimento)

CAPO II - I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 36 (Principi del procedimento)

Art. 37 (Forme di partecipazione al procedimento)

CAPO III - I SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 38 (Principi di gestione)

Art. 39 (Scelta tra le forme di gestione dei servizi pubblici)

Art. 40 (Istituzioni)

Art. 41 (Servizi al pubblico)

Art. 42 (Disciplina, indirizzo e vigilanza)

Parte Seconda

La struttura della Città di Pinerolo

TITOLO I

DEGLI ORGANI DELLA CITTA DI PINEROLO

Art. 43 (Organi del comune)

CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 44 (Composizione e competenze del Consiglio comunale)

Art. 45 (Presidente del Consiglio comunale)

Art. 46 (Funzionamento del Consiglio comunale)

Art. 47 (Consiglieri comunali)

Art. 48 (Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo)

Art. 49 (Commissioni consiliari, di controllo e garanzia)

Art. 50 (Pubblicità delle spese elettorali)

CAPO II - IL SINDACO

Art. 51 (Elezione del Sindaco)

Art. 52 (Competenze)

Art. 53 (Assessori e delegazione di poteri del Sindaco)

Art. 54 (Vicesindaco)

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 55 (Composizione e funzionamento)

Art. 56 (Competenze)

TITOLO II

DELL’ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE

CAPO I - GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI

Art. 57 (Ordinamento)

Art. 58 (Coordinamento e direzione)

Art. 59 (Segretario generale)

Art. 60 (Direttore generale e dirigenti)

Art. 61 (Assunzione e stato giuridico del personale)

CAPO II - I RAPPRESENTANTI DELLA CITTA’ DI PINEROLO

Art. 62 (Nomina, designazione e revoca)

Art. 63 (Nomine del Sindaco)

Art. 64 (Nomine del Consiglio comunale)

Art. 65 (Conferenza dei rappresentanti)

TITOLO III

DEI CONTROLLI ECONOMICI- FINANZIARI

Art. 66 (Controllo di gestione e di regolarità finanziaria)

Art. 67 (Revisione economico finanziaria)

Art. 68 (Competenze del Collegio dei revisori)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 69 (Attuazione di disposizioni statutarie)

Art. 70 (Sanzioni per la violazione delle norme previste nello Statuto)

PARTE PRIMA
I CARATTERI DELLA COMUNITÀ

TITOLO I
DELL’IDENTITA’

Art. 1
(Elementi costitutivi)

1. La Città di Pinerolo è costituita dalla Comunità di Pinerolo, la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Promuove la sua autonomia istituzionale che è riconosciuta e garantita nel territorio dalla Costituzione della Repubblica italiana, tutela la sua identità storica e le sue tradizioni popolari, favorendo i rapporti e gli scambi con altre comunità locali e le culture di ogni etnia, si uniforma ai principi della Carta europea delle Autonomie Locali.

Art. 2
(Territorio della Comunità)

1. Il territorio della Città di Pinerolo è quello delimitato dal piano topografico di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica ed eventuali successive modificazioni.

2. Il territorio della Città di Pinerolo confina a nord con i comuni di: Pinasca, San Pietro Val Lemina, Roletto, Frossasco e Piscina; a sud con i comuni di: San Secondo di Pinerolo, Osasco, Macello e Buriasco; a est con i comuni di: Frossasco, Roletto, Piscina, Scalenghe, Buriasco, Macello e Garzigliana; ad ovest con i comuni di: Porte, San Pietro Val Lemina e Pinasca.

Art. 3
(Diritti della Comunità)

1. La Città di Pinerolo assume l’obbligo di promuovere i valori e i diritti costituzionali sociali e di libertà riconosciuti direttamente o indirettamente dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal Trattato dell’Unione Europea.

2. Il Consiglio comunale riconosce ed assume la Carta dei diritti della Comunità locale come proprio atto fondamentale, precisando le modalità e i tempi di attuazione, nonché i mezzi di tutela avverso atti e comportamenti della Città di Pinerolo.

Art. 4
(Stemma, gonfalone e fascia tricolore)

1. Lo stemma della Città di Pinerolo miniato, è d’argento a tre fasce di nero, col pino silvestre, al naturale, attraversante. Motto: “Dulcis domino durissimus hosti”. Ornamenti esteriori da città. (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1955, iscritto nel libro araldico degli enti morali).

2. Il gonfalone della Città di Pinerolo è un drappo quadrangolare d’azzurro, ornato ai lati di ricami d’argento e frangiato pure d’argento, caricato nel centro dello stemma della Città, completato nel lato inferiore del drappo dalla scritta in caratteri d’oro: Città di Pinerolo (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 1960, iscritto nel libro araldico degli enti morali).

3. L’uso e la riproduzione dei segni distintivi della Città di Pinerolo sono consentiti nei soli casi indicati dalla legge e dal Regolamento dei beni e dei servizi pubblici.

Art. 5
(Sede municipale)

1. La sede dell’ente è nel capoluogo. Le eventuali proposte di modificazione sono sottoposte ad una delle forme di consultazione popolare.

2. Nella sede si svolgono le attività istituzionali della Città di Pinerolo. Particolari e motivate esigenze possono consentire agli organi istituzionali di riunirsi in altra sede.

Art. 6
(Principi d’organizzazione)

1. La Città di Pinerolo persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita amministrativa.

2. Esercita in forma associata con altri comuni le funzioni locali di interesse sovracomunale.

3. Si informa al principio della partecipazione individuale e collettiva all’amministrazione della Comunità di Pinerolo ed attua il decentramento amministrativo nel proprio territorio.

Art. 7
(Regolamenti della Città di Pinerolo)

1. L’attività della Città di Pinerolo è disciplinata dai seguenti regolamenti: 1. Regolamento del Consiglio comunale, 2. Regolamento d’organizzazione, 3. Regolamento per la disciplina dei contratti, 4. Regolamento di contabilità, 5. Regolamento dei beni e dei servizi pubblici, 6. Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione, 7. Regolamento di polizia amministrativa.

2. Il Presidente del Consiglio comunale cura la raccolta delle norme della Città di Pinerolo, corredata di adeguati indici di consultazione idonei per la pubblicazione anche informatica.

3. I regolamenti del Consiglio comunale sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti e sono pubblicati all’Albo pretorio, una prima volta per quindici giorni consecutivi immediatamente dopo l’adozione, nonché una seconda volta nelle stesse forme e termini all’avvenuto controllo e approvazione degli organi competenti. Entrano in vigore il giorno successivo al computo del termine dell’ultima pubblicazione.

4. Le violazioni ai regolamenti ed ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative secondo le modalità stabilite nei regolamenti del Comune.

TITOLO II
DELLA VALORIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI

Art. 8
(Forme di partecipazione e valorizzazione)

1. La Città di Pinerolo garantisce la partecipazione di cittadini e cittadine singoli o associati, delle forze sociali e degli utenti alla programmazione, alla gestione e al controllo dei singoli servizi pubblici e alla vita amministrativa comunale.

2. Favorisce e valorizza le libere forme di organizzazione sociale, con particolare riferimento a quelle associative e di volontariato senza scopo di lucro, che si impegnano in attività a tutela di soggetti deboli, rispettandone l’autonomia, offrendo il patrocinio o stipulando con esse convenzioni per l’attuazione di progetti, ovvero predisponendo quanto necessario all’impiego degli obiettori di coscienza.

3. Lo Statuto disciplina i rapporti della Città di Pinerolo con le associazioni, nonché gli istituti di partecipazione popolare, di partecipazione al procedimento amministrativo, di accesso all’informazione, del difensore civico.

4. Il Consiglio comunale adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione, sentito il parere dei Presidenti degli Albi delle Associazioni.

CAPO I
LE ASSOCIAZIONI

Art. 9
(Associazioni)

1. Ogni associazione con sede nel territorio della Città di Pinerolo, o nel territorio del suo Circondario, ovvero in ogni ulteriore luogo determinato dal Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione, ha diritto di partecipare all’azione amministrativa dell’ente previa iscrizione ad uno degli Albi delle Associazioni, che è richiesta con il deposito dello statuto conforme alle leggi vigenti e l’indicazione delle generalità dei rappresentanti e di un domicilio sito nel territorio della Città di Pinerolo.

2. Ai fini del presente Statuto sono equiparate alle associazioni riconosciute e non riconosciute, i comitati con durata statutaria almeno biennale, le cooperative, le organizzazioni di volontariato, ogni altra organizzazione riconosciuta senza scopo di lucro, le amministrazioni pubbliche di istruzione di ogni ordine e grado.

3. Nel Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione è disciplinato l’accesso delle associazioni alle strutture e ai servizi comunali, all’organizzazione degli enti dipendenti, ai gestori dei servizi pubblici della Città di Pinerolo, nonché i compiti e i servizi che la Città di Pinerolo intende affidare a gruppi o categorie di associazioni.

Art. 10
(Istituzione e cura degli Albi delle Associazioni)

1. Sono istituiti i seguenti Albi delle Associazioni della Città di Pinerolo: a) Albo delle associazioni a tutela dell’ambiente e dei consumatori, b) Albo delle associazioni culturali e dei dirigenti scolastici, c) Albo delle categorie sociali e delle attività economiche, d) Albo delle associazioni per l’avviamento professionale e la cooperazione, e) Albo delle associazioni assistenziali e sanitarie, f) Albo delle associazioni sportive e ricreative, g) Albo delle associazioni dei cittadini europei e degli stranieri.

2. Il Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione può istituire un maggiore numero e una diversa articolazione degli Albi delle Associazioni.

3. Il Segretario generale cura la tenuta degli Albi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione.

Art. 11
(Iscrizione e funzionamento
degli Albi delle Associazioni)

1. Sino a diversa disposizione del Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione, le associazioni possono chiedere l’iscrizione ad almeno uno degli Albi delle Associazioni. L’iscrizione è disposta dal Segretario generale entro trenta giorni dal deposito dell’istanza in ragione degli scopi statutari.

2. Ogni tre anni le associazioni nominano il presidente del relativo Albo e designano i propri rappresentanti nelle Consulte comunali di settore previste dallo Statuto. Il Presidente dell’Albo è il destinatario, per tutte le associazioni in materia, delle informazioni e delle comunicazioni che l’ente Città di Pinerolo invia alle stesse.

3. Le associazioni possono adottare un codice di autoregolamentazione per il funzionamento degli Albi cui sono iscritte, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione, consegnandone copia al Segretario generale.

4. Le associazioni iscritte agli Albi possono proporre al Consiglio comunale un testo redatto in articoli del Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione, allegando una relazione illustrativa. Il Presidente del Consiglio comunale iscrive la proposta all’ordine del giorno del Consiglio entro due mesi dalla sua presentazione. Almeno dieci giorni prima, è dato avviso della seduta ai Presidenti degli Albi cui sono iscritte le associazioni proponenti, che sono invitati alla seduta.

CAPO II
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 12
(Forme di partecipazione popolare)

1. Le forme di partecipazione alla gestione dell’amministrazione pubblica della Città di Pinerolo sono le istanze, le petizioni, le proposte, l’iniziativa per l’adozione di atti di competenza del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, i referendum consultivo e abrogativo, le consultazioni, le consulte, nonché ogni altra prevista dal Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione.

2. Il Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione individua a quali forme siano ammessi i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età, fermi restando i limiti di legge.

Sezione I - L’iniziativa popolare

Art. 13
(Istanze, proposte e petizioni)

1. Tutti i residenti, singoli o associati, possono presentare istanze, proposte e petizioni per la tutela di interessi collettivi o diffusi, ovvero per ottenere un migliore andamento della gestione amministrativa.

2. Il Sindaco comunica agli organi di governo, ovvero agli uffici competenti, l’istanza, la proposta, la petizione entro cinque giorni dal loro deposito e cura che si provveda sulle stesse con decisione motivata. La decisione è comunicata dal Sindaco entro sessanta giorni dal deposito dell’istanza, proposta, petizione. Decorso tale termine, l’inottemperanza è fatta valere con lettera rivolta al Sindaco o al Difensore civico.

3. Il Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione disciplina le modalità di presentazione delle istanze, proposte e petizioni e può individuare i casi in cui i termini e i modi di comunicazione agli interessati delle decisioni assunte dall’Amministrazione richiedono una disciplina particolare.

Art. 14
(Iniziativa avanti agli organi politici)

1. Cinquecento elettori/elettrici del Consiglio comunale, o dieci associazioni iscritte agli Albi previsti dallo Statuto, possono presentare una proposta al Consiglio comunale, al Sindaco, o alla Giunta comunale per l’adozione degli atti di rispettiva competenza.

2. La proposta, accompagnata da una relazione illustrativa, è sottoscritta dagli/dalle elettori/elettrici ovvero dai legali rappresentanti delle associazioni, ed è depositata presso l’ufficio del Segretario generale, il quale entro due giorni ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio comunale ovvero al Sindaco in ragione delle rispettive competenze.

3. La proposta al Consiglio comunale è iscritta all’ordine del giorno entro quarantacinque giorni dal deposito. Ai presentatori è dato avviso della seduta almeno quindici giorni prima. La proposta è posta ai voti del Consiglio comunale, senza possibilità di emendamenti, entro sessanta giorni dal deposito.

4. Il Sindaco comunica ai proponenti le decisioni assunte entro sessanta giorni dal deposito della proposta.

Sezione II
I referendum

Art. 15
(Referendum consultivo e abrogativo)

1. Un referendum consultivo dei cittadini residenti nella Città di Pinerolo riguardante materie di esclusiva competenza locale, ovvero un referendum per l’abrogazione, totale o parziale, di regolamenti comunali o di deliberazioni degli organi comunali può essere richiesto da almeno il dieci per cento dei cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, secondo i termini e le modalità stabilite dal Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione.

Art. 16
(Ammissibilità dei referendum)

1. Non possono essere proposti più di cinque quesiti, i quali devono essere facilmente comprensibili, determinati e relativi a materie di esclusiva competenza locale.

2. Sono inammissibili i referendum consultivi e abrogativi relativi a tributi, mutui o prestiti, persone fisiche, ivi compresa la loro nomina, elezione, designazione o revoca ad una carica o ufficio, nonché ad attività amministrative senza discrezionalità alcuna, o a provvedimenti cautelari, infine a quesiti già sottoposti a referendum negli ultimi quattro anni dal giorno del voto.

3. Il referendum abrogativo è altresì inammissibile se il quesito riguarda lo Statuto della Città di Pinerolo, il Regolamento del Consiglio comunale, il Regolamento di contabilità, il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’ente.

4. La Giunta comunale verifica la validità delle sottoscrizioni e il rispetto delle norme procedurali stabilite nel Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione, adottando deliberazione di accertamento sull’esistenza di tali presupposti entro trenta giorni dal deposito dei quesiti. In caso di accertamento positivo, entro i successivi quarantacinque giorni, la Giunta comunale adotta motivata deliberazione sull’ammissibilità dei quesiti. Le deliberazioni sono comunque comunicate ai rappresentanti dei sottoscrittori.

5. Avverso le deliberazioni di accertamento negativo dei presupposti, ovvero di inammissibilità dei quesiti, i rappresentanti dei sottoscrittori possono presentare ricorso al Difensore Civico entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione. Il Difensore civico, sentite le parti, decide sul ricorso nel termine di quaranta giorni dal suo deposito.

Art. 17
(Manifestazione referendaria)

1. Hanno diritto di partecipare alla votazione tutti i cittadini e le cittadine che abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età residenti nella Città di Pinerolo.

2. Il Sindaco indice il referendum in modo che la votazione abbia luogo entro un anno dal deposito delle sottoscrizioni. La votazione non può in ogni caso aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Il referendum è approvato qualora abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e sia stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Gli organi comunali competenti devono tenere conto dell’esito del referendum consultivo, con atto da emanarsi entro sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali. Nei quattro anni successivi all’approvazione del referendum abrogativo, i competenti organi comunali non possono adottare deliberazioni di contenuto uguale, o analogo, a quello abrogato dagli elettori.

4. Nel bilancio di previsione è indicato un capitolo di spesa per lo svolgimento delle manifestazioni referendarie.

Sezione III - Le consultazioni

Art. 18
(Consultazioni popolari)

1. Consultazioni di cittadini/cittadine, o di utenti, o di categorie di essi, sono indette dal Sindaco su richiesta deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti ove si tratti di competenze degli organi di governo, ovvero su richiesta della Giunta per le competenze degli organi burocratici, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione.

2. Ai quesiti oggetto di consultazione si applicano le precedenti disposizioni sui referendum. Non sono ammissibili consultazioni su questioni per le quali è iniziata una procedura referendaria. La consultazione non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 19
(Consulte comunali)

1. Sono istituite le Consulte comunali nelle materie degli Albi delle Associazioni. I Presidenti degli Albi designano i componenti delle Consulte.

2. Il Consiglio comunale può istituire altresì, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, consulte su temi e per tempi determinati, composte dai rappresentanti legali delle associazioni iscritte agli Albi.

3. Le Consulte esprimono pareri sugli atti e formulano proposte di provvedimenti, norme o programmi, che rientrano nelle competenze degli organi di governo. Nell’esercizio delle loro funzioni i competenti organi di governo devono tenere conto dei pareri e delle proposte delle Consulte.

4. Il Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione può prevedere ulteriori competenze e disciplinare il funzionamento delle Consulte comunali.

CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 20
(Elezione e durata in carica)

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti fra coloro che sono eleggibili a consigliere/a comunale. Negli ultimi due anni i candidati non devono avere coperto cariche nell’amministrazione della Città di Pinerolo, o in enti o società da essa dipendenti o controllate.

2. Il Difensore civico dura in carica quattro anni con proroga dei poteri sino all’elezione del suo successore e non è rieleggibile al mandato immediatamente successivo. Egli non decade dalla carica a seguito della rinnovazione del Consiglio comunale.

3. Il Presidente del Consiglio comunale convoca il Consiglio entro un mese dalla cessazione dalla carica del Difensore civico, affinché il successore sia eletto nei due mesi successivi. Nella convocazione sono indicati i candidati che hanno dichiarato la propria disponibilità al Presidente del Consiglio comunale e quelli che sono proposti da un quinto dei consiglieri, da cento elettori del Consiglio comunale, o dai Presidenti degli Albi delle Associazioni previsti dal presente Statuto, con la comunicazione del curriculum formativo allegato a ciascuna proposta o dichiarazione di disponibilità.

4. Il Difensore civico è nominato dal Presidente del Consiglio comunale entro un mese dalla cessazione anticipata del predecessore, con effetto per il solo periodo residuo.

Art. 21
(Decadenza e revoca)

1. La decadenza dalla carica di Difensore civico è pronunciata dal Presidente del Consiglio comunale, sentito il parere della Conferenza dei capigruppo, per il sopraggiungere di una causa di ineleggibilità, ovvero per il permanere di una causa di incompatibilità che non sia stata rimossa dall’interessato entro quindici giorni dalla contestazione del Presidente del Consiglio comunale.

2. La revoca del Difensore civico per reiterate violazioni di legge, o di Statuto, intimate dal Sindaco, è deliberata dal Consiglio comunale, previa audizione del Difensore, con due successive votazioni ad intervallo non minore di trenta giorni. In prima votazione deve essere raggiunta la maggioranza dei componenti il Consiglio comunale, nella seconda votazione la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 22
(Struttura e indennità)

1. Al Difensore civico sono messi a disposizione idonei locali ed è attribuito un ufficio dotato di tutti i mezzi necessari a svolgere le sue funzioni. Il personale assegnato all’ufficio dipende funzionalmente dal Difensore civico.

2. E’ data debita pubblicità alle ore di ricevimento del Difensore civico, il quale deve ricevere il pubblico non meno di una volta la settimana.

3. Al Difensore civico spetta un’indennità di carica che è deliberata dal Consiglio comunale, anteriormente alla nomina, in misura non inferiore a quella percepita dai revisori del conto in servizio presso la Città di Pinerolo.

Art. 23
(Funzioni)

1. Il Difensore civico è garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione comunale, delle istituzioni e aziende da essa dipendenti e dei concessionari e gestori di pubblici servizi; segnala al Sindaco e al Segretario generale disfunzioni, carenze e ritardi dell’amministrazione comunale; verifica l’osservanza dello Statuto della Città di Pinerolo da parte degli organi di governo e degli organi burocratici ed esercita ogni altra competenza ad esso attribuita dalla legge e dallo Statuto della Città di Pinerolo.

2. Il Difensore civico accede ad ogni atto e informazione in possesso della pubblica amministrazione e non gli si può opporre il segreto o la riservatezza. Al Difensore civico si estende il dovere di segretezza e riservatezza previsto dalla legge.

3. Il Difensore civico ha diritto di intervenire nei procedimenti amministrativi e di ispezionare i luoghi di erogazione dei servizi pubblici.

4. Al solo scopo di evitare disfunzioni amministrative, il Difensore civico può rivolgere agli organi competenti l’interpretazione di regolamenti o atti generali vigenti. Se l’amministrazione non intende accogliere in tutto o in parte l’interpretazione indicata dal Difensore civico, deve darne conto specificamente nella motivazione dell’atto.

5. Il Difensore civico, dopo avere sentito i Presidenti degli Albi delle Associazioni, presenta ed illustra in una apposita seduta del Consiglio comunale, convocata entro il 31 marzo di ciascun anno, la relazione annuale sulla propria attività, rispondendo oralmente ai consiglieri, o per iscritto se richiesto da costoro.

Art. 24
(Poteri nei confronti degli uffici)

1. Gli uffici competenti devono rispondere alle richieste, inviti, o sollecitazioni del Difensore civico, immediatamente in forma orale, entro quindici giorni ove invitati in forma scritta.

2. Su richiesta dell’interessato, o di propria iniziativa, il Difensore civico può convocare il funzionario competente, che può essere assistito dal proprio dirigente, al fine di esaminare la pratica e definire in accordo, o unilateralmente, nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, il termine per la definizione del procedimento, dandone comunicazione alla persona interessata, al competente dirigente e al Segretario generale.

3. Qualora riscontri un’inosservanza di legge, di regolamento o di atto generale, il Difensore civico in ipotesi di illecito disciplinare presenta senza indugio denuncia amministrativa agli organi competenti che deliberano entro quindici giorni, ovvero in ipotesi di illecito amministrativo o contabile, al Sindaco, al Collegio dei revisori del conto e alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti.

4. Qualora riscontri una violazione dello Statuto della Città di Pinerolo, il Difensore civico deposita denuncia presso l’ufficio del Segretario generale. L’organo competente, valutata la denuncia, delibera senza ulteriori indagini l’immediato inizio dell’azione disciplinare avverso il responsabile, ovvero dispone la motivata archiviazione della denuncia. In ogni caso, la deliberazione dell’organo competente è comunicata al Difensore civico, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, entro otto giorni dal deposito della denuncia presso l’ufficio del Segretario generale.

Art. 25
(Infrazioni degli organi elettivi)

1. Qualora riscontri violazioni dello Statuto, di leggi o di regolamenti da parte degli organi di governo della Città di Pinerolo o di enti o organismi da essa dipendenti, il Difensore civico presenta la propria denuncia direttamente ai competenti organi giurisdizionali o di controllo.

2. In caso di inerzia degli organi dell’ente, il Difensore civico sollecita l’esercizio del potere sostitutivo previsto dalla legge.

TITOLO III
DELLE FORME DI COORDINAMENTO,
ASSOCIAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 26
(Principi d’organizzazione)

1. La Città di Pinerolo è collocata all’interno di un territorio omogeneo, nei confronti del quale si pone il compito di svolgere un ruolo di polo di sviluppo e centro di servizi.

2. In particolare il Comune, attuando interventi a garanzia dello sviluppo armonico e omogeneo di tutte le componenti geografiche del territorio comunale, opera per estendere e migliorare la qualità dei servizi nelle località montane, tenuto conto della loro tipicità ed attraverso tutte le forme di cooperazione, anche associativa, tra enti e di decentramento amministrativo.

Art. 27
(Forme di coordinamento e associazione)

1. L’attività della Città di Pinerolo deve coordinarsi con quella di tutte le altre amministrazioni pubbliche, tenendo conto di quella esercitata dai privati nel territorio comunale.

2. Una conferenza dei Sindaci dei Comuni siti nel territorio del Circondario di Pinerolo è indetta periodicamente dal Sindaco della Città di Pinerolo al fine di coordinare le rispettive competenze, ovvero istituire e monitorare forme permanenti di cooperazione tra enti.

3. Sono forme di coordinamento le convenzioni, gli accordi tra enti pubblici, la conferenza di servizi, la delegazione di funzioni e l’utilizzazione degli uffici di altri enti pubblici. A tal fine possono essere indette conferenze di coordinamento delle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio o con esso confinanti.

4. L’accordo di programma è approvato con decreto del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Qualora il Comune sia convocato per accordi di programma promossi da altri enti, il Consiglio comunale determina le linee d’azione cui deve attenersi il rappresentante del Comune.

5. La Città di Pinerolo può partecipare alle unioni di comuni, ai consorzi di diritto pubblico e privato, alle associazioni e fondazioni, nonché alle altre forme di organizzazione disciplinate dalla legge e dal diritto europeo, nei limiti ivi indicati per ciascuna di esse.

Art. 28
(Comitati di quartiere e di frazione)

1. La Città di Pinerolo riconosce i comitati spontanei di quartiere o di frazione, i quali sono consultati periodicamente dagli organi di governo sugli oggetti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione.

2. In ogni quartiere o frazione del territorio comunale sono organizzate strutture per garantire il decentramento informativo e dei servizi.

3. Per l’esercizio di funzioni e servizi nelle frazioni di Pascaretto, Baudenasca e Talucco, la Città di Pinerolo promuove una o più conferenze di servizi con i Sindaci dei Comuni limitrofi per la definizione delle opportune forme di cooperazione, anche decentrata.

Art. 29
(Convenzioni e Municipi)

1. La Città di Pinerolo esercita le proprie funzioni e servizi che riguardano il territorio di Comuni limitrofi promuovendo la stipulazione di apposite convenzioni. I costi sono ripartiti in ragione dell’utilizzazione del personale degli enti stipulanti presso le sedi di enti diversi da quelli di appartenenza.

2. Nell’ambito della programmazione regionale la Città di Pinerolo individua le funzioni e i servizi che possono essere gestiti in forma associata a livello sovracomunale e in ragione di ciò promuove l’unione con altri Comuni.

3. Nel caso di fusione con i comuni limitrofi la Città di Pinerolo si impegna a promuovere l’istituzione di Municipi nei territori delle Comunità di origine, nonché il mantenimento delle funzioni e dei servizi che possono essere gestiti dai Municipi, in particolare la fruizione dei servizi di anagrafe e stato civile, l’accertameno delle entrate e la relativa riscossione, le funzioni di viabilità interna, la gestione del verde pubblico, l’accesso alle informazioni, l’organizzazione dei festeggiamenti patronali o civici, nonché di manifestazioni sportive o culturali.

TITOLO IV
DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI AL PUBBLICO

Art. 30
(Principi dell’azione amministrativa)

1. La Città di Pinerolo per realizzare le proprie finalità può adottare tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dalle disposizioni della Comunità Europea.

2. Tutti gli atti degli organi e dei funzionari debbono essere chiari e precisi, in guisa tale da dimostrare con evidenza i giudizi, le soluzioni proposte e le verificazioni eseguite.

3. L’istruttoria dei procedimenti deve essere eseguita in modo tale da offrire agli organi che debbono assumere la decisione tutte le alternative tecniche e amministrative consentite dalla legge.

4. La Città di Pinerolo nell’esercizio delle propria attività assicura la più ampia partecipazione e nell’organizzazione dei servizi pubblici si conforma al principio di sussidiarietà.

5. Le funzioni della Città di Pinerolo sono disciplinate dal Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione, i servizi pubblici dal Regolamento dei beni e dei servizi pubblici. Il Regolamento per la disciplina dei contratti si uniforma ai principi di evidenza pubblica e di corretta concorrenza definiti dall’ordinamento italiano ed europeo.

CAPO I
L’INFORMAZIONE

Art. 31
(Principi dell’informazione)

1. La Città di Pinerolo promuove la diffusione dell’informazione con strumenti informatizzati, o con altri mezzi idonei.

2. La Giunta comunale cura annualmente l’informazione sull’attività svolta dall’amministrazione comunale, dagli enti, società e istituzioni da questa controllati o dipendenti, nonché sullo stato di attuazione del programma presentato per la propria nomina. A tal fine il Sindaco entro il 31 marzo di ogni anno invia al Consiglio comunale una dettagliata relazione.

3. Il Segretario generale assicura l’accesso agli atti e alle informazioni degli interessati, vigila sui funzionari adoperandosi affinché ogni violazione a sua conoscenza sia immediatamente rimossa.

4. La pubblicità degli atti del Comune avviene mediante affissione all’Albo pretorio, nonché sul sito informatico della Città di Pinerolo.

Art. 32
(Servizio informazione e partecipazione)

1. E’ istituito un servizio con il compito di organizzare l’archiviazione informatica, l’accessibilità ai dati, offrire informazioni sullo stato delle procedure e sulla qualità dei servizi comunali, nonché sulle modalità di accesso al Servizio stesso, assicurando una risposta tempestiva alle doglianze e ai rilievi sul funzionamento delle attività comunali, nonché ai suggerimenti per un loro miglioramento.

2. Al Difensore civico e ai/alle consiglieri/e è riservato un accesso informatico al Servizio informazione e partecipazione.

3. Il Sindaco può affidare a un/una dirigente parte dei poteri e delle responsabilità che spettano al Segretario generale in materia di informazione e partecipazione popolare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione.

Art. 33
(Riconoscimento dei funzionari e dipendenti)

1. Qualora operi in uffici a contatto con il pubblico tutto il personale della Città di Pinerolo, nonché delle aziende e delle istituzioni, deve portare in modo visibile l’indicazione del proprio nome e cognome, dell’ente o ufficio cui appartiene e del grado. Nei casi di occasionale contatto con il pubblico tale personale deve esibire il tesserino di riconoscimento con eguali indicazioni. Il Regolamento d’organizzazione determina segni distintivi uniformi.

Art. 34
(Richieste di informazioni e documenti)

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, salvo differimento con decreto motivato del Sindaco. Il Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento del solo costo di riproduzione nonché del diritto di ricerca.

2. Il Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione assicura a chiunque vi abbia interesse ogni informazione sul corso dei procedimenti, così da garantire un immediato riscontro sul relativo stato di avanzamento.

3. In particolare, gli interessati devono poter conoscere presso quale funzionario o dipendente è all’esame una pratica e chi è il suo superiore gerarchico, nonché chi è il responsabile del procedimento.

4. Il diritto di informazione dei consiglieri e delle consigliere comunali è disciplinato dalla legge con norma speciale. Nei confronti degli uffici e dei servizi tale diritto può essere esercitato rivolgendo istanza unicamente al dirigente degli stessi.

Art. 35
(Deposito di atti e inizio del procedimento)

1. Chiunque debba depositare atti presso gli uffici comunali ha diritto di ottenere dall’ufficio cui si rivolge, anche se non competente, l’accettazione del deposito accompagnato da una dichiarazione indicante: l’ufficio competente, la data, il numero dei fogli depositati e la sommaria indicazione del loro contenuto, nonché il nome e cognome, la qualifica e l’ufficio di appartenenza del dichiarante. Il funzionario, o dipendente, ricevuti gli atti, deve inoltrare la documentazione all’ufficio competente entro dieci giorni dal deposito.

2. Su richiesta dell’interessato, la dichiarazione può essere fatta su copia fotostatica dal funzionario o dipendente, il quale provvede ai sensi del comma precedente, dopo aver verificato la conformità della copia all’originale offerto in deposito.

3. Il termine di inizio del procedimento decorre dal giorno in cui la domanda è depositata presso l’ufficio competente ovvero, se depositata in ufficio diverso, dal giorno successivo alla scadenza del termine per l’inoltro all’ufficio competente.

CAPO II
I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 36
(Principi del procedimento)

1. Tutti i procedimenti amministrativi sono definiti da regolamenti, o atti generali, della Città di Pinerolo che assicurano l’attuazione del principio di legalità, una tutela degli interessi pubblici o privati coinvolti, nonché una celere, efficiente ed efficace definizione.

2. Tutti i soggetti destinatari, o coinvolti da atti, provvedimenti o comportamenti della pubblica amministrazione, o che intervengano nel procedimento, hanno diritto di essere informati dell’inizio dei procedimenti destinati a produrre effetti direttamente nei loro confronti, secondo le forme e i termini previsti dalla legge e dal Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione.

3. Alle associazioni iscritte agli Albi previsti dallo Statuto è garantito l’esercizio degli interessi collettivi, o diffusi, individuati negli statuti come scopi dell’associazione.

4. Frazioni e quartieri possono partecipare all’attività amministrativa della Città di Pinerolo attraverso propri rappresentanti, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione.

Art. 37
(Forme di partecipazione al procedimento)

1. I soggetti indicati all’articolo precedente possono intervenire nei procedimenti che coinvolgono gli interessi di cui sono titolari, prendendo visione o chiedendo copia degli atti, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione, nonché depositando memorie scritte o documenti che l’amministrazione ha il dovere di valutare.

2. I termini per intervenire nel procedimento non possono essere inferiori a un terzo di quello previsto per la sua conclusione.

CAPO III
I SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 38
(Principi di gestione)

1. La Città di Pinerolo può gestire i servizi pubblici, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, italiani o stranieri, attraverso tutte le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e della Comunità europea.

2. Le localizzazioni territoriali dei servizi possono essere modificate solo riorganizzando, in via generale o per settori, l’intera distribuzione territoriale dei servizi e la Città di Pinerolo si impegna affinché tale principio sia accolto anche nell’ipotesi di fusione della stessa con altri comuni.

3. Per ogni servizio pubblico è specificato un programma di gestione che stabilisce le modalità di soddisfazione dei bisogni sociali individuati con l’atto di assunzione e in esso sono indicati i diritti degli utenti nei confronti del gestore.

Art. 39
(Scelta tra le forme di gestione dei servizi pubblici)

1. Il Consiglio comunale delibera sull’assunzione o dismissione dei servizi pubblici con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri e delle consigliere in carica.

2. La scelta delle forme di gestione avviene sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adeguatamente documentata, salvi i limiti posti dalla normativa vigente e salve particolari disposizioni stabilite a favore di determinate categorie.

3. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono invalide se tutti i Capigruppo non sono stati avvisati almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio comunale dell’avvenuto deposito presso l’ufficio del Segretario generale di tutti i pareri degli organi competenti e della relazione illustrativa dei criteri di valutazione sopra indicati.

4. Soluzioni alternative, articolate, o differenziate di gestione dei servizi pubblici che consentano agli utenti di esercitare il diritto di scelta sono adottate ogni qualvolta non siano di ostacolo ragioni tecniche o economiche.

5. Negli atti costitutivi degli enti dipendenti, o a cui partecipa la Città di Pinerolo, o nelle concessioni da questa rilasciate è dichiarato espressamente di conoscere le norme del presente Statuto e stabilita l’obbligazione di prestarvi osservanza, il cui inadempimento è dedotto come causa di risoluzione di diritto degli atti di attribuzione della gestione.

Art. 40
(Istituzioni)

1. L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal regolamento comunale che le costituisce in conformità al presente Statuto, che è allegato al Regolamento dei beni e dei servizi pubblici.

Art. 41
(Servizi al pubblico)

1. La Città di Pinerolo può prevedere l’erogazione di altre prestazioni integrative di quelle di servizio pubblico, ovvero disciplinare modalità e condizioni per il riconoscimento, la certificazione e l’erogazione di vantaggi economici ad attività di interesse pubblico.

2. Nell’organizzazione dei servizi pubblici, di prestazioni integrative, nonché di interesse pubblico devono essere assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti, della loro partecipazione alla definizione dei programmi di servizio al pubblico e al controllo della attuazione degli stessi.

3. Il Consiglio comunale determina inoltre le modalità di accesso delle organizzazioni di volontariato e in genere delle associazioni previste dal presente Statuto alle strutture anche private che erogano i servizi al pubblico.

Art. 42
(Disciplina, indirizzo e vigilanza)

1. Il Regolamento dei beni e dei servizi pubblici disciplina l’organizzazione e le modalità di fruizione dei servizi pubblici e di interesse pubblico da parte degli utenti.

2. Il Consiglio comunale esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti dipendenti o controllati dalla Città di Pinerolo, ne approva gli atti fondamentali. La vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale è di competenza della Giunta che ne riferisce annualmente al Consiglio comunale.

3. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell’ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti. Gli stessi sono tenuti a riferire alle competenti commissioni consiliari anche in corso di gestione.

4. La Città di Pinerolo esercita periodicamente la vigilanza sui servizi al pubblico svolti in tutto o in parte nel suo territorio.

PARTE SECONDA
LA STRUTTURA DELLA CITTÀ DI PINEROLO

TITOLO I
DEGLI ORGANI DELLA CITTA’ DI PINEROLO

Art. 43
(Organi del Comune)

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e gli altri organi di partecipazione e decentramento.

2. Sono organi di gestione il direttore generale, ove nominato, i/le dirigenti e gli altri funzionari secondo le rispettive competenze.

CAPO I
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 44
(Composizione e competenze del Consiglio comunale)

1. L’elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio comunale sono disciplinati dalla legge. Gli assessori e le assessore partecipano senza diritto di voto ai lavori del Consiglio comunale.

2. Le competenze del Consiglio comunale sono definite dalla legge.

Art. 45
(Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto nella prima seduta fra i consiglieri e le consigliere a maggioranza dei componenti con votazione palese; dopo la infruttuosa terza votazione si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che nell’ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità risulta eletto il più anziano in età anagrafica.

2. Il Presidente del Consiglio comunale convoca, presiede ed esercita i poteri di polizia delle sedute del Consiglio comunale e della conferenza dei capigruppo consiliari, riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, firma i verbali e le deliberazioni del Consiglio comunale congiuntamente al Segretario generale, proclama l’esito delle votazioni, coordina i presidenti delle commissioni consiliari, in ragione dei tempi e degli argomenti deferiti dal Consiglio. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari, ai singoli consiglieri e alle singole consigliere sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio comunale convoca ogni sei mesi il Consiglio per definire, adeguare e verificare l’attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e dei singoli assessori.

4. Il consigliere anziano sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento di quest’ultimo. I compiti dell’Ufficio di Presidenza sono disimpegnati dal Segretario generale della Città di Pinerolo che individua una adeguata dotazione di personale in ragione del fabbisogno rappresentato dal Presidente.

Art. 46
(Funzionamento del Consiglio comunale)

1. L’iniziativa deliberativa avanti al Consiglio comunale spetta al Sindaco, a ciascun/a consigliere/a comunale, alla Giunta comunale, alla Conferenza dei capigruppo, alle commissioni consiliari nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.

2. Sono altresì titolari dell’iniziativa deliberativa gli elettori e le elettrici del Consiglio comunale, nonché le associazioni iscritte agli Albi previsti dal presente Statuto, nelle materie e secondo le modalità stabilite rispettivamente dallo Statuto e dal Regolamento sulle funzioni e gli istituti di partecipazione.

3. Il Sindaco convoca la prima seduta del consiglio comunale, la quale è presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del Presidente del Consiglio.

4. Ove lo richieda un quinto dei consiglieri o il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale riunisce il Consiglio entro quindici giorni inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

5. Le forme di convocazione, il quorum costitutivo e funzionale, i procedimenti deliberativi, le modalità di funzionamento del Consiglio comunale, nonché i casi d’eccezione in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche, sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

6. Il Regolamento del Consiglio comunale è approvato e modificato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta della Conferenza dei capigruppo. Il Consiglio comunale con propria deliberazione può incaricare consulenti che rendono conto del loro mandato direttamente al Consiglio stesso. Nel bilancio e conto consuntivo è annualmente indicato un capitolo di spesa a tal fine destinato.

Art. 47
(Consiglieri comunali)

1. I consiglieri e le consigliere comunali rappresentano l’intero Comune, curano gli interessi locali e promuovono lo sviluppo della comunità. I consiglieri e le consigliere entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

2. Le dimissioni da consigliere/a comunale sono presentate in forma scritta e motivata al Presidente del Consiglio comunale.

3. I consiglieri e le consigliere comunali decadono dalla carica ove non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d’ufficio o su istanza di qualunque elettore/elettrice del Comune, previa audizione del/della consigliere/a e fissazione di un termine non inferiore a quindici giorni per il deposito di note difensive.

4. I diritti ed i doveri dei consiglieri e delle consigliere sono stabiliti dalla legge; l’esercizio degli stessi è disciplinato dal Regolamento del Consiglio comunale. L’obbligo di astensione e le conseguenze della sua violazione sono disciplinate dalla legge.

5. Il Consiglio comunale può attribuire a singoli consiglieri e a singole consigliere comunali il compito di espletare incarichi per oggetti determinati e per un periodo non superiore al semestre dotandoli delle risorse necessarie. Al termine del suo mandato il/la consigliere/a riferisce al Consiglio comunale.

Art. 48
(Gruppi consiliari e Conferenza dei capigruppo)

1. Nella prima seduta del Consiglio comunale i consiglieri e le consigliere dichiarano la costituzione in gruppi consiliari, che trovano disciplina nel Regolamento del Consiglio comunale.

2. I gruppi consiliari si costituiscono in relazione alla lista di appartenenza dei consiglieri o ad una diversa manifestazione di volontà dei medesimi espressa per iscritto e da presentare al Segretario generale nella stessa seduta, ma in quest’ultimo caso tali gruppi devono essere costituiti da almeno tre consiglieri.

3. La Conferenza dei capigruppo esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza e sui lavori del Consiglio, è sentita sulle proposte da iscrivere all’ordine del giorno e svolge le altre funzioni indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

4. Il Sindaco può convocare la Conferenza dei capigruppo partecipandovi, senza diritto di voto, nei soli casi in cui debba, o ritenga necessario, sentire i capigruppo per gli affari di sua competenza.

Art. 49
(Commissioni consiliari, di controllo e garanzia)

1. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina l’istituzione di commissioni permanenti, o per questioni determinate.

2. L’elezione dei membri delle commissioni avviene per voto limitato alla maggioranza dei componenti di ciascuna di esse, affinché sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e ove possibile di entrambi i sessi.

3. Le sedute delle Commissioni consiliari sono aperte al pubblico, salvo i casi di eccezione stabiliti dal Regolamento del Consiglio comunale, che regola altresì i poteri e il funzionamento delle stesse.

4. Le commissioni di garanzia e di controllo, ivi comprese quelle di inchiesta sull’amministrazione comunale e sugli enti da questa dipendenti, sono costituite da cinque membri. La presidenza di tali commissioni è assunta dal rappresentante eletto dalle minoranze con voto separato.

5. Le commissioni di inchiesta possono esercitare tutti i poteri necessari allo svolgimento del mandato secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale, il quale regola altresì il funzionamento delle stesse.

Art. 50
(Pubblicità delle spese elettorali)

1. Entro quindici giorni dal deposito delle liste per il Consiglio comunale ciascun candidato alla carica di Sindaco ovvero di consigliere/a deve depositare presso gli uffici del Segretario generale una dichiarazione preventiva riguardante le spese che saranno sostenute per la campagna elettorale.

2. Entro 30 giorni dalla proclamazione ovvero dalla convalida degli eletti il Sindaco e ciascun/a consigliere/a comunale devono depositare presso gli uffici del Segretario generale il rendiconto delle spese sostenute.

3. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di formazione e le forme di pubblicità delle dichiarazioni e dei rendiconti di cui al presente articolo. In ogni caso, il rendiconto delle spese sostenute deve essere reso pubblico in forme idonee insieme alla dichiarazione preventiva.

CAPO II
IL SINDACO

Art. 51
(Elezione del Sindaco)

1. L’elezione del Sindaco è disciplinata dalla legge.

2. Il Sindaco entro novanta giorni, con sospensione del termine per il mese di agosto, dalla prima adunanza della Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del proprio mandato.

Art. 52
(Competenze)

1. Il Sindaco ha la rappresentanza politico-istituzionale del Comune ed è responsabile dell’amministrazione comunale, determina gli indirizzi per l’attuazione delle norme dell’ordinamento italiano ed europeo.

2. Rappresenta l’ente anche in giudizio previa deliberazione della Giunta comunale, stipula le convenzioni per il coordinamento di funzioni e servizi, gli accordi di partecipazione al procedimento e gli accordi di programma. Nomina, designa e revoca i rappresentanti della Città di Pinerolo presso enti, aziende ed istituzioni, in osservanza degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.

3. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartisce direttive al Segretario generale e al Direttore generale, ove nominato, acquisisce le informazioni necessarie ed emana le direttive a precisazione o in deroga ai programmi o progetti dell’ente. Può sospendere con ordinanza motivata gli atti adottati dai dirigenti e dalle dirigenti al solo fine di definire gli indirizzi necessari all’attività di gestione.

4. Indice i referendum comunali e le consultazioni e determina il calendario delle relative manifestazioni. Risponde, anche tramite assessori/e delegati/e, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri, secondo le modalità definite dal Regolamento del Consiglio comunale.

5. In particolare, coordina e indirizza l’attività dei/delle singoli/e assessori/e, è informato da costoro delle loro iniziative, può sospendere in ogni momento l’esecuzione di atti specifici dei/delle singoli/e assessori/e per sottoporli all’esame della Giunta, concorda con gli assessori e le assessore interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche sull’attività dell’ente. Esercita ogni altra funzione espressamente attribuitagli dalla legge e dai regolamenti, ivi comprese quelle conferite nella qualità di ufficiale di governo.

Art. 53
(Assessori e delegazione di poteri del Sindaco)

1. Il Sindaco con proprio decreto nomina gli assessori e le assessore in numero non superiore a otto e non inferiore a quattro, tra cui indica il vicesindaco, dirime i conflitti tra essi ed emana gli atti di coordinamento della politica generale dell’ente. Nella Giunta è assicurata la presenza di entrambi i sessi.

2. La nomina con relativa accettazione e la revoca degli assessori e delle assessore sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale. Gli assessori e le assessore concordano con il Sindaco le pubbliche dichiarazioni che impegnino la politica dell’ente.

3. Il Sindaco può delegare agli assessori ed alle assessore l’esercizio del proprio potere di sovrintendenza sugli uffici per uno o più settori, ovvero per programmi determinati, dandone notizia in ogni caso al Consiglio comunale. Può delegare inoltre agli assessori e alle assessore l’adozione di propri atti a rilevanza esterna.

4. Il Sindaco può delegare in via temporanea ai consiglieri e alle consigliere l’esercizio di definite attività o servizi, per particolari motivi e tempi determinati.

5. Le delegazioni producono effetti sino alla revoca, o alla cessazione dalla carica del Sindaco che le ha determinate. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di uno o più assessori/e, o di impedimento temporaneo, il Sindaco ne esercita le funzioni salva delegazione ad altro assessore.

6. Degli atti di delegazione è data comunicazione al Consiglio comunale e al Prefetto.

Art. 54
(Vicesindaco)

1. In casi di assenza o impedimento del Sindaco, ovvero di sospensione dalla carica, le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco tali funzioni sono svolte dall’assessore più anziano in età anagrafica.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni il Vicesindaco, che rimane in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 55
(Composizione e funzionamento)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e presiede, dal Vicesindaco e dagli assessori.

2. La Giunta è validamente riunita con l’intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Le modalità di convocazione e le altre norme di funzionamento possono essere definite dal Regolamento d’organizzazione.

Art. 56
(Competenze)

1. Le competenze della Giunta sono definite dalla legge.

TITOLO II
DELL’ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE

CAPO I
GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI

Art. 57
(Ordinamento)

1. Gli uffici e il personale sono organizzati assicurando l’autonomia operativa degli organi di gestione, secondo criteri di funzionalità ed economicità e osservando i principi di professionalità e responsabilità.

2. Spettano agli organi professionali, secondo le competenze definite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali, tutti i compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresa l’individuazione dei mezzi necessari al conseguimento delle direttive e dei programmi indicati dagli organi politici.

3. Gli uffici e i servizi sono disciplinati dal Regolamento d’organizzazione nel rispetto dei principi di imparzialità, di trasparenza e di buon andamento della pubblica amministrazione, deliberato dalla Giunta comunale a maggioranza dei componenti.

Art. 58
(Coordinamento e direzione)

1. Il coordinamento e la direzione degli uffici e dei servizi sono assicurati secondo le modalità stabilite dal Regolamento d’organizzazione.

2. La direzione comporta l’esercizio di attività di impulso, di coordinamento e di controllo, anche mediante intervento sostitutivo, nei confronti degli uffici e dei servizi compresi nel settore al quale i dirigenti sono preposti.

3. Sui risultati conseguiti nell’esercizio della loro attività, i dirigenti e le dirigenti sono tenuti a riferire periodicamente agli organi di governo dell’ente. Analogamente il Segretario generale, ovvero il Direttore generale se istituito, riferisce sull’operato dei dirigenti.

4. Ferma restando la responsabilità dirigenziale, i responsabili degli uffici e dei servizi hanno autonomia decisionale nell’organizzazione del lavoro e rispondono delle attività da loro direttamente svolte.

5. E’ istituita la Consulta dei dirigenti e delle dirigenti, secondo quanto indicato dal Regolamento d’organizzazione, il quale può prevedere la partecipazione con diritto di voto dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 59
(Segretario generale)

1. Il Segretario generale esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, o dai regolamenti, ovvero conferitegli dal Sindaco, assicura l’osservanza o l’attuazione delle norme dell’ordinamento italiano ed europeo. Dipende funzionalmente dal Sindaco.

2. Svolge i compiti in materia di partecipazione e di informazione non espressamente attribuiti ad altri organi dell’ente dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Cura che i testi delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale siano messi tempestivamente a disposizione dei consiglieri e delle consigliere nelle forme stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

4. Coordina l’organizzazione comunale e determina il generale buon andamento dell’attività degli uffici e dei servizi, esercitando i poteri a tal fine necessari. Con la nomina del Direttore generale il Segretario generale cessa di esercitare i compiti di gestione che al primo sono attribuiti dalla legge e dal Regolamento di organizzazione.

5. Il Regolamento d’organizzazione può prevedere un vicesegretario/a che coadiuvi il Segretario generale e lo sostituisca nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Della nomina è data comunicazione al Prefetto.

Art. 60
(Direttore generale e dirigenti)

1. La Giunta comunale può deliberare l’istituzione del Direttore generale, che assume la responsabilità gestionale dell’ente assolvendo ai compiti stabiliti dalla legge e dal Regolamento di organizzazione

2. I dirigenti e le dirigenti, coadiuvati dai responsabili degli uffici e dei servizi, svolgono i compiti di gestione, tecnica finanziaria ed amministrativa, emanano i relativi atti d’amministrazione a rilevanza esterna in conformità alle direttive che essi richiedono agli organi di governo ove l’adozione dell’atto comporti l’esercizio di discrezionalità politico-amministrativa.

3. In particolare emanano i provvedimenti vincolati, o in esercizio di discrezionalità tecnica, curano l’istruttoria e l’esecuzione degli atti degli organi rappresentativi, partecipano alle sedute delle commissioni, dei collegi e degli organismi, e compongono commissioni di studio e di lavoro interne all’ente.

4. Ordinano inoltre l’acquisto di beni e le prestazioni di servizi, stipulano i contratti e provvedono alla relativa esecuzione, liquidano le spese, autorizzano lo sgravio e i rimborsi di quote indebite di imposte, tasse e contributi.

5. Sono preposti alla direzione delle strutture del Comune, provvedono agli incentivi e ad ogni altro provvedimento concernente il personale o l’organizzazione del lavoro e sono responsabili dei programmi o progetti loro affidati, assumono i mezzi idonei ad assicurare la legalità, l’imparzialità, la correttezza, l’economicità e l’efficienza dell’azione amministrativa, rispondendo del conseguimento dei relativi risultati.

Art. 61
(Assunzione e stato giuridico del personale)

1. Per la copertura dei posti con qualifiche dirigenziali il Sindaco, nei limiti indicati dalla legge e dalla contrattazione collettiva, può disporre la stipulazione di contratti a termine, aventi durata non superiore al suo mandato. Il contratto può essere riproposto con l’insediamento del nuovo Sindaco ed è sottoposto a risoluzione di diritto al termine di sei mesi dalla assunzione della carica del nuovo Sindaco, ovvero immediatamente per venire meno dei requisiti di professionalità o del rapporto fiduciario.

2. Con le stesse forme e con le stesse condizioni possono essere coperti i posti di responsabile di uffici o di servizi. Ogni altra modalità d’attribuzione degli incarichi, nonché la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi sono definite dalla legge e dal Regolamento d’organizzazione.

3. Le modalità di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico, la responsabilità e le sanzioni disciplinari, lo status del personale sono definiti dalla legge, dai contratti collettivi, dal Regolamento d’organizzazione e trovano precisazione negli atti generali ivi previsti.

4. La Giunta comunale con atto generale individua coloro cui sono affidate le funzioni di messo notificatore, dei quali qualsiasi amministrazione può avvalersi qualora non siano utilizzabili altri mezzi.

CAPO II
I RAPPRESENTANTI DELLA CITTA’ DI PINEROLO

Art. 62
(Nomina, designazione e revoca)

1. La nomina, la designazione, la revoca, o la sostituzione di rappresentanti della Città di Pinerolo presso enti pubblici, organismi, o associazioni, è disciplinata dal Regolamento del Consiglio comunale per quanto non previsto dalla legge e dallo Statuto.

2. Possono essere nominati rappresentanti o amministratori di aziende, istituzioni, enti che dipendono, o cui partecipa la Città di Pinerolo, coloro che, non essendo membri di organi della Città di Pinerolo, possiedono i requisiti necessari per l’elezione a consigliere/a comunale e sono dotati di una professionalità adeguata alle cariche da assumere. Non possono del pari essere nominati i dipendenti del Comune o di aziende, o altri enti dipendenti cui partecipa la Città di Pinerolo. Il verificarsi delle indicate cause successivamente alla nomina, o elezione, determina la decadenza dalla carica.

3. Le dimissioni, o la decadenza, per qualsiasi causa, del Presidente di aziende, o istituzioni comunali, importano decadenza dei consiglieri di amministrazione con esso nominati. Su proposta del Presidente dell’azienda o dell’istituzione si provvede alla sostituzione dei singoli componenti di un consiglio di amministrazione.

Art. 63
(Nomine del Sindaco)

1. Gli indirizzi del Consiglio comunale previsti per le nomine e le designazioni del Sindaco sono assunti su proposta di uno o più capigruppo consiliari e sulla base di documenti che indicano gli obbiettivi da conseguire.

2. La revoca, motivata con riferimento agli obbiettivi da conseguire, deve essere comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 64
(Nomine del Consiglio comunale)

1. A tutela della rappresentanza delle minoranze, la nomina o la designazione di una pluralità di rappresentanti da parte del Consiglio comunale avviene con elezione per voto limitato alla metà dei posti da ricoprire, con arrotondamento all’unità successiva ove il numero dei posti sia dispari.

2. I rappresentanti possono essere revocati solo per gravi inadempienze ai propri doveri, ovvero per reiterate violazioni di legge. La revoca è proposta da uno o più Capigruppo consiliari ed è deliberata dal Consiglio comunale, previa audizione dell’interessato, con due successive votazioni ad intervallo non minore di quindici giorni. Nella seconda votazione deve essere raggiunta la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio comunale.

Art. 65
(Conferenza dei rappresentanti)

1. Il Sindaco, o l’assessore delegato, presiedono la Conferenza dei e delle rappresentanti della Città di Pinerolo in enti, aziende o società.

2. La Conferenza si organizza per sezioni competenti per materia e si riunisce almeno due volte l’anno per ascoltare e coordinare i lavori delle sezioni stesse, predispone la relazione annuale sullo stato delle partecipazioni da presentare al Consiglio comunale entro il 31 gennaio di ogni anno secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. Ai lavori della Conferenza e delle sezioni possono partecipare i consiglieri e le consigliere comunali con diritto di parola. Delle riunioni il Segretario generale dà preventivo avviso ai capigruppo.

TITOLO III
DEI CONTROLLI ECONOMICI - FINANZIARI

Art. 66
(Controllo di gestione e di regolarità finanziaria)

1. I controlli di gestione accertano periodicamente la razionalità dell’attività finanziaria. A tal fine l’amministrazione adotta il metodo della programmazione per verificare la congruità e la coerenza delle risultanze rispetto alle previsioni e ai programmi approvati, per quantificare economicamente i costi sostenuti con i bisogni soddisfatti, per controllare infine l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa svolta.

2. Accertamenti e controlli, compresi quelli economici interni, diretti a conoscere e verificare l’andamento della gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell’ente sono posti in essere dai/dalle dirigenti o responsabili del settore attraverso il ricorso a procedure interne, anche informatiche, a ciò finalizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data informazione alla Giunta e ai responsabili dei servizi interessati.

3. Il responsabile del settore finanziario rilascia il parere in ordine alla regolarità contabile degli atti adottati dagli organi elettivi, che non costituiscono un mero atto di indirizzo, nonché provvede all’attestazione della relativa copertura finanziaria e alla sottoscrizione di tutti gli atti contabili e finanziari.

Art. 67
(Revisione economico finanziaria)

1. La revisione economico finanziaria è effettuata dal collegio dei revisori la cui composizione, elezione e durata in carica sono disciplinate dalla legge.

2. Il revisore che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio finanziario a tre riunioni del collegio, è revocato dall’incarico per inadempimento. La revoca, tenuto conto delle deduzioni presentate dall’interessato, è pronunciata dal Consiglio comunale che provvede alla sostituzione, dandone notizia all’ordine o collegio di appartenenza. Il revisore del conto è altresì revocato dal Consiglio comunale in caso di grave inosservanza dei propri doveri.

3. Nell’esercizio delle loro funzioni i revisori individualmente e collegialmente rispondono con la diligenza del mandatario della verità delle attestazioni e ove riscontrino gravi irregolarità riferiscono prontamente al Consiglio comunale.

4. Il compenso dei revisori dei conti è stabilito con la deliberazione di nomina secondo le modalità previste dalla legge. I revisori sono responsabili solidalmente con gli amministratori e i funzionari comunali per il danno arrecato al Comune.

Art. 68
(Competenze del Collegio dei revisori)

1. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Regolamento di contabilità disciplina il funzionamento del Collegio, nonché i rapporti con il Sindaco, la Giunta comunale e gli uffici dell’ente in conformità alla legge e allo Statuto.

3. I componenti del Collegio possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale.

4. Il Collegio ed i suoi componenti collaborano con il Consiglio comunale e i consiglieri nella funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

5. Il Collegio dei revisori predispone annualmente l’elenco delle ditte e dei professionisti che hanno ricevuto lavori in appalto, o commesse, o forniture, o incarichi professionali, dalla Città di Pinerolo, con indicazione dell’oggetto e dei relativi importi. L’elenco è a disposizione di chiunque lo voglia consultare ed è allegato annualmente al relativo conto consuntivo, di cui forma parte integrante.

6. I componenti il Collegio dei revisori, nello svolgimento della loro attività, osservano le regole della deontologia professionale e conservano il segreto su fatti e documenti cui vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 69
(Attuazione di disposizioni statutarie)

1. In prima attuazione il Segretario generale cura la raccolta delle norme della Città di Pinerolo, provvede alla suddivisione delle stesse secondo la ripartizione indicata dal presente Statuto e trasmette il risultato al Presidente del Consiglio entro un mese dall’approvazione della revisione del presente Statuto.

2. Il Presidente del Consiglio assegna immediatamente alle commissioni consiliari competenti il compito di redigere una o più proposte, redatte in articoli, di tutti i regolamenti di competenza del Consiglio entro i successivi quattro mesi. Delle proposte è disposta la pubblicazione informatica sul sito informatico della Città di Pinerolo.

3. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto il Segretario generale effettua gli adempimenti necessari per consentire l’iscrizione delle associazioni interessate agli Albi previsti dallo Statuto, curando che ne sia data adeguata pubblicità.

4. Entro i tre mesi successivi il Segretario generale comunica l’avvenuta formazione degli Albi alle associazioni iscritte, le quali nei successivi sessanta giorni provvedono all’elezione dei Presidenti degli Albi.

Art. 70
(Sanzioni per la violazione delle norme previste nello Statuto)

1. I funzionari e i dipendenti che violino le disposizioni di cui al presente Statuto sono soggetti ad immediato procedimento disciplinare, salva ogni altra ipotesi di responsabilità.

2. Tutti possono denunciare la violazione del presente Statuto al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Segretario generale, al Difensore civico, indicando in modo circostanziato le proprie generalità, i fatti e le disposizioni violate. Le denunce anonime non sono prese in considerazione.