Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Isola d’Asti (Asti)

Statuto comunale (Modifiche allo Statuto comunale approvate con deliberazione C.C. n. 1 in data 25.1.2001)

Art.3
FUNZIONI PROPRIE

Al comma 2 la lett.b) viene così sostituita:

b) a favorire l’ordinata convivenza sociale rispettando i diritti di tutti i cittadini, la libera espressione del pensiero, delle fedi, dei valori morali e religiosi; al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125, adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, garantisce la partecipazione di entrambi i sessi ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale ai fini dell’assunzione di migliori e specifiche responsabilità, adotta, compatibilmente con le vigenti normative e con le esigenze organizzative del Comune, criteri di flessibilità nell’orario di lavoro al fine di venire incontro alle esigenze familiari, personali e sociali, promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli Organi collegiali del Comune nonché degli Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti.

Viene aggiunto il seguente periodo:

i) All’ attuazione dei principi dettati dalla Legge 27.07.2000, n.212 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente.

Viene aggiunto il seguente comma:

4. Un apposito Regolamento disciplina l’attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela e alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Art.10
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

All’art.10 viene aggiunto il seguente comma 5:

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dell’avvenuto insediamento del Consiglio Comunale, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, entro il 30 dicembre, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.11
SESSIONI E CONVOCAZIONI

Al comma 2 dopo la parola approvazione viene inserito “delle linee programmatiche del mandato”.

Viene inserito il seguente comma:

7. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l’Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, alla nomina della Commissione Elettorale Comunale e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all’ordine del giorno.

L’art.14 viene modificato nel modo seguente:

Art. 14
CONSIGLIERI

Al comma 2 viene aggiunto:

A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

Vengono aggiunti i seguenti commi:

5. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato provvede, con comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 1990, n.241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio Comunale esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

6. Il gettone di presenza viene erogato solo se il Consigliere Comunale ha partecipato alla discussione e alla votazione sulla metà più uno dei punti iscritti all’ordine del giorno.

7. Le norme del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto di informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli Enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal Regolamento

Spetta, altresì, ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende ed Istituzioni dipendenti dall’Ente, nonché in tutte le Commissioni anche a carattere consultivo, ove la Legge, lo Statuto e i Regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

L’art.16 è sostituito dal seguente:

Art. 16
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purchè tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

L’art.17 è sostituito dal seguente:

Art.17
GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l’organo di impulso e di gestione amministrativa; collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell’Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

All’art.18 viene aggiunto il seguente comma:

Art.18
NOMINA

Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall’incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

La revoca è motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Il comma 1 dell’art.19 è sostituito dal seguente:

Art.19
COMPOSIZIONE

1. La giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 4 Assessori, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

L’art. 21 è sostituito dal seguente:

Art.21
COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e per l’attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario comunale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Rientra, altresì, nella competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme e i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione del personale.

Al comma 2 dell’art.22/ter, dopo la parola “assegnati” viene aggiunta la seguente frase:

“senza computare a tal fine il Sindaco”.

Art.23
SINDACO

L’art.23 è sostituito dal seguente:

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti; è il legale rappresentante dell’Ente e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

5. Il Sindaco è, inoltre, competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell’ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all’ufficio.

Art.24
ATTRIBUZIONE DI AMMINISTRAZIONE

L’art.24 è sostituito dal seguente:

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell’Ente. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contigibili ed urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell’Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.

L’atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l’oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell’interesse dell’Amministrazione.

Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e agli Organi previsti dalla legge.

Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione.

Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Non è consentita la mera delega di firma e la delega tra organi elettivi e organi burocratici.

2. Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del Comune nonché l’attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i Comizi per i referendum previsti dall’art.8 del Decreto Lgs n.267 del 18/8/2000;

d) adotta le ordinanze contigibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell’apposito Albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la Convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina e revoca i Responsabili degli uffici e dei servizi, i Responsabili delle Posizioni Organizzative e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art.25
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

Al punto b) dopo la parola Comunale viene inserito “del Direttore Generale, se nominato,”.

Art.26
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

Alla lettera d) viene aggiunto: “in quanto di competenza consiliare”

La lettera f) viene eliminata.

Art. 28
VICE SINDACO

Viene aggiunto il seguente comma:

4 In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, le competenze del Sindaco sono esercitate dall’Assessore Anziano, tale essendo il più anziano di età tra i componenti della Giunta Comunale presenti in quel frangente.

A partire dall’art.29 la numerazione viene così modificata:

gli art. dal n. 29 al n. 36 vengono eliminati e sostituiti con i seguenti articoli:

Art.29
DIMISSIONI, DECESSO E IMPEDIMENTO
PERMANENTE DEL SINDACO

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L’impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell’impedimento.

3. La procedura per la verifica dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall’Assessore più anziano di età che vi provvede d’intesa con i gruppi consiliari.

4. La Commissione, nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell’impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

6. In caso di rimozione, decadenza, decesso o impedimento permanente del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art.30
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI
E CONSULENZE E OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Al Sindaco, al Vicesindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune nonché presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

E’ fatto, altresì, divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell’Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

Tutti gli Amministratori hanno, altresì, l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli Amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste, inoltre, nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

TITOLO III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I
UFFICI

Art.31
PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

1. L’Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi

a) un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dall’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

c) l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 32
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
E DEL PERSONALE

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la Dotazione Organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l’organizzazione degli uffici e servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art.33
REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e il Direttore Generale e gli Organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale e ai Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce e applica gli Accordi Collettivi Nazionali, approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli Accordi Collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art.34
DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali, inquadrati in categorie e profili professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere, con correttezza e tempestività, agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il Direttore, il Responsabile dei servizi e degli uffici e l’Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l’integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art.35
DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della Dotazione Organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi, dopo aver stipulato apposita Convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art.36
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la Convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art.37
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di Piano Esecutivo di Gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli, in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei Contratti Collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei Responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei Settori, l’assetto organizzativo dell’Ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal Servizio competente.

Art.38
RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI

1. I Responsabili dei servizi e degli uffici sono individuati nel Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi: sono nominati dal Sindaco con le modalità previste dal suddetto Regolamento;

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale;

3. Essi, nell’ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l’attività dell’Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta.

Art.39
FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Le funzioni dei Responsabili degli uffici e servizi sono previste nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi.

2. I Responsabili possono delegare le funzioni ad essi attribuite al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art.40
INCARICHI DIRIGENZIALI
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della Dotazione Organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può essere assegnata, nelle forme e con le modalità previste nel Regolamento, la titolarità di Uffici e Servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 - comma 2 - del Decreto Leg.vo 18.8.2000, n. 267.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art.41
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con Convenzioni a termine;

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art.42
UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. IL Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l’Ente non sia in dissesto e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all’art.45 del Decreto Lgs n.504/92.

CAPO II

Art.43
IL SEGRETARIO COMUNALE

2. IL Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito Albo;

3. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di Convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario Comunale;

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

5. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art.44
FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. IL Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale e provvede alla stesura dei relativi verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;

2. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all’Ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri;

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico;

4. Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’Ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;

6. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, possono essere assegnate al segretario Comunale, con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’Ente ed agli obiettivi programmatici dell’Amministrazione

7. Nel caso in cui sia istituita la figura di Direttore Generale, le attribuzioni del Segretario Comunale saranno disciplinate nel Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi e definite contestualmente alla nomina del Direttore, onde realizzare il pieno accordo operativo e funzionale tra i due soggetti, nel rispetto dei relativi ed autonomi ruoli.

Art.45
VICESEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune di Isola d’Asti non ha un Vice Segretario.

CAPO III
LA RESPONSABILITA’

Art.46
RESPONSABILITA’ VERSO IL COMUNE

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio;

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile di servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni;

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un Responsabile di Servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art.47
RESPONSABILITA’ VERSO TERZI

1. Gli Amministratori, il Segretario Comunale, il Direttore Generale e i Dipendenti comunali che nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo;

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l’ammontare del danno cagionato dall’Amministratore, dal Segretario, dal Direttore o dal dipendente, si rivale contro questi ultimi a norma del precedente articolo;

3. La responsabilità personale sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l’Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento;

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atto od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto

constare nel verbale il proprio dissenso.

Art.48
RESPONSABILITA’ DEI CONTABILI

1. IL Tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunale deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite dalle norme di legge e di regolamento.

Gli articoli dal n. 37 al n. 65 vengono sostituiti con i numeri da 49 a 77.

Art.69
PARTECIPAZIONE

Al comma 2) viene sostituita la parola “privilegia” con “valorizza” .

Viene aggiunto il comma 5):

5. Il Comune, nelle forme previste dalla legge, si attiva per rendere operative forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell’Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, con particolare riferimento alle forme partecipative previste nel presente articolo.

Art.77
REFERENDUM COMUNALI

Il primo comma viene sostituito dal seguente:

1. Nelle materie di competenza del Consiglio comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi e alle tariffe, alla disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi, ai piani territoriali ed urbanistici e piani per la loro attuazione e relative variazioni, espropriazioni per pubblica utilità, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti Referendum consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o Referendum per l’abrogazione, in tutto o in parte, di provvedimenti compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione già adottati dal Consiglio. Non sono ammessi Referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e, comunque, non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini;

Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a Referendum consultivo, onde acquisire l’orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione;

2. Al comma 2 viene eliminata la parola “consultivi”

3. Al comma 3 viene eliminata la parola “consultivi”

4. Il comma 4 viene eliminato

5. Al comma 6 viene aggiunto:

Nei Referendum abrogativi, l’approvazione delle proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell’esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del Referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione.

Nei Referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta, entro due mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione, le determinazioni conseguenti coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori;

6. al comma 8 viene eliminata la frase “contemporaneamente con altre operazioni di voto” e sostituita con: “in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali”

7. viene aggiunto il seguente comma:

9. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l’indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel Regolamento sugli Istituti della partecipazione popolare.

CAPO V
DIFENSORE CIVICO

Art.78

1. E’ istituito l’ufficio del Difensore Civico.

2. Su deliberazione del Consiglio Comunale, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di u unico ufficio del Difensore Civico o anche avvalersi dell’ufficio operante presso altri Comuni o presso la provincia di Asti:

3. Il Difensore Civico assolve al ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’attività dell’Amministrazione Comunale, delle Aziende e degli enti dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell’apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Egli esercita, altresì, il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.

4. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell’esclusivo interesse dei cittadini, delle Associazioni, Organismi ed Enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti

5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere, senza formalità, dai Responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia utile per l’espletamento del mandato. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d’ufficio e riveste nell’esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale;

6. Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio comunale e, comunque prima delle scadenza del proprio mandato, sull’attività svolta indicando gli interventi effettuati e segnalando le disfunzioni, le omissioni ed i ritardi dell’Amministrazione, entro 60 giorni della richiesta.

7. Il Consiglio comunale adotta apposito Regolamento per il funzionamento dell’ufficio del difensore Civico, assicurando che siano messe a disposizione dello stesso risorse finanziarie, personale e strutture tecniche e logistiche idonee e sufficienti;

8. Al Difensore Civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato dal consiglio comunale.

Gli articoli dal n. 66 al n.71 vengono sostituiti con i numeri da 79 a 84.

Art.83
IL CONTROLLO

Il secondo rigo, dopo la parola “regolato”, viene così modificato:

dal Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Art.84
NORME TRANSITORIE E FINALI

Al comma 2 viene aggiunto: o le modifiche Regolamenti per uniformarsi alle norme del presente Statuto.