Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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Comune di Grugliasco (Torino)

Statuto comunale (Modifiche allo Statuto approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2001)

Art. 14
(Azione popolare)

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune secondo quanto previsto dall’art. 9 T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/00.

(omissis)

Art. 16
(Referendum consultivo)

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza comunale e di rilevante interesse sociale che interessano l’intera popolazione comunale o parti territorialmente individuate di essa.

2. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilancio, mutui, strumenti urbanistici, nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti o aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum dell’ultimo triennio.

3. Il referendum è indetto dal Sindaco, su richiesta del Consiglio comunale approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati, oppure su proposta sottoscritta dal 10% degli elettori del Comune con firme autenticate e presentate entro 90 gg. dall’inizio della raccolta.

4. L’ammissibilità del referendum è accertata dalla Commissione Affari Istituzionali alla quale partecipa, se nominato, il Difensore Civico che opererà nei modi stabiliti dal Regolamento.

5. Il referendum deve aver luogo in un’unica sessione annuale.

6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum il Consiglio o la Giunta comunale devono deliberare, in relazione alle rispettive competenze, sulla proposta sottoposta a referendum.

8. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario soltanto a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.

(omissis)

Art. 17
(Istituzione, elezione, requisiti, cessazione e indennità)

1. E istituito l’Ufficio del Difensore Civico. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’Amministrazione pubblica intervenendo sugli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi verificatesi nei confronti dei cittadini. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Ove non sia raggiunta tale maggioranza, nella seduta successiva sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. I candidati in possesso dei requisiti previsti dal regolamento devono non incorrere nelle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale, non ricoprire cariche politiche o gli incarichi ulteriori individuati nel regolamento.

4. Il difensore civico resta in carica per quattro anni e, comunque, fino all’entrata in carica del suo successore ed è rieleggibile una sola volta. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica, il Difensore Civico cessa di diritto dalla carica per morte, assenza o impedimento grave protratto per oltre centottanta giorni. Cessa per decadenza pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, quando si accerti, successivamente alla nomina, la preesistenza di cause di ineleggibilità, o di cause di incompatibilità non tempestivamente rimosse, o quando vengano meno i requisiti richiesti per la nomina. Può cessare per revoca pronunciata con identica maggioranza, a causa di gravi inadempienze ai doveri di ufficio. Cessa, infine, per dimissioni presentate al Consiglio Comunale.

5. Il Difensore Civico ha diritto ad un’indennità di importo pari a quella dell’Assessore.

Art. 18
(Attribuzioni e mezzi)

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni, su istanza dei soggetti interessati o di propria iniziativa, al fine di verificare la regolarità e la correttezza dei procedimenti amministrativi, con riguardo all’attività dell’amministrazione comunale, di uffici e servizi comunali, delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti dal Comune, nonchè degli altri soggetti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

2. A tal fine il Difensore Civico:

a) segnala agli organi comunali competenti situazioni e problemi che richiedano il loro intervento e avanza le opportune proposte;

b) riferisce all’autorità giudiziaria circa i fatti di reato di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni;

c) sollecita, se ne sussistono i presupposti, l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti;

d) può intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento stesso;

e) indica i termini e le modalità per sanare le violazioni riscontrate e, in caso di inadempienza, richiede ai competenti organi comunali l’esercizio dei poteri sostitutivi;

f) presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta, con le osservazioni e le proposte di carattere generale atte a migliorare il buon andamento dell’Amministrazione;

g) esercita il controllo sugli atti del comune nell’ipotesi prevista dall’art. 127 T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/00.

h) partecipa alla Commissione Consiliare per l’ammissibilità del referendum consultivo di cui all’art. 16 del presente Statuto.

3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché copie di atti e documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, senza che possa essergli opposto alcun diniego nè segreto d’ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.

4. Le risorse organizzative del Difensore Civico sono determinate dal regolamento.

(omissis)

Art. 19
(Organi)

1. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, La Giunta, il Sindaco.

(omissis)

Art. 21
(Prima adunanza)

1. Il Consiglio Comunale provvede alla convalida dei consiglieri e giudica le cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello Stato.

2. L’adunanza del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti e per la nomina del Presidente è indetta dal Sindaco neo eletto ed è presieduta dal Consigliere anziano fino alla proclamazione del Presidente del Consiglio; detta seduta deve essere convocata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti ed essere tenuta nei successivi dieci giorni dalla convocazione.

3. Nella prima seduta, inoltre, il Consiglio Comunale elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. n. 223 del 20.03.1967.

4. E Consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, esclusi i candidati alla carica di Sindaco, ha conseguito la più alta cifra individuale, data dalla somma dei voti di lista e di quelli di preferenza.

Art. 22
(Il Presidente)

1. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto da un Presidente eletto dall’Assemblea mediante votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Con le stesse modalità il Consiglio Comunale elegge un Vice-Presidente.

3. In caso di impedimento temporaneo, a qualsiasi titolo dovuto, del Presidente e del Vice-Presidente, le funzioni presidenziali sono svolte dal consigliere anziano.

4. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri assegnati o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.

5. Il Presidente è tenuto in via eccezionale a riunire il Consiglio Comunale entro 48 ore, su motivata richiesta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri Comunali, per la trattazione di affari urgenti ed indifferibili.

Art. 23
(I Consiglieri)

1. I Consiglieri esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano gli interessi dell’intero territorio.

2. I diritti e i doveri dei Consiglieri sono stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sulla organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale.

3. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale. L’interrogazione, l’interpellanza e la mozione sono disciplinate dal Regolamento. Inoltre i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato, nelle forme stabilite dal regolamento. I consiglieri hanno altresì diritto ad ottenere dal Presidente del Consiglio adeguata preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio. Le forme e le modalità di esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento.

4. I Consiglieri comunali sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari permanenti di cui fanno parte.

5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, espresso in forma scritta al Presidente, ad una intera sessione ordinaria comporta la proposta di decadenza del Consigliere Comunale dalla carica.

6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale decorsi almeno 10 giorni dalla notificazione al Consigliere interessato della relativa proposta.

7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, devono essere indirizzate al Consiglio e vengono assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.

8. Ogni consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio. Il consigliere che sia stato assente ingiustificato a quattro sedute consecutive, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun elettore e da ciascun consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

9. Le altre ipotesi di decadenza sono regolate dalla legge.

10. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica si procede alla surroga.

(omissis)

Art. 25
(Partecipazione del Consiglio alle linee
programmatiche di mandato)

1. Entro 80 giorni il Sindaco mette a disposizione del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato, mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale. Entro i successivi venti giorni ciascun consigliere può presentare al Sindaco in forma scritta proposte e osservazioni nelle forme di emendamento. Entro i successivi venti giorni il Sindaco presenta all’approvazione del Consiglio Comunale le linee programmatiche ed i relativi emendamenti.

2. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

3. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193, comma 2, T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/00.

4. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

(omissis)

Art. 33
(Competenza della Giunta)

1. Le competenze della Giunta sono determinate dalla legge e dallo Statuto, in osservanza del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici, cui spettano compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, ed i dirigenti cui è attribuita la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica.

2. Essa collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

3. Quale organo di governo, la Giunta compie tutti gli atti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non siano attribuiti dalle leggi o dallo Statuto al Sindaco.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nel dare attuazione agli indirizzi generali del Consiglio, definendo obiettivi e programmi ed emanando le conseguenti direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione; a tal fine definisce, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, il piano esecutivo di gestione ed adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso.

(omissis)

Art. 37
(Funzioni del Sindaco quale organo del Comune)

1. Le competenze del Sindaco sono determinate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Sindaco rappresenta l’Ente ad ogni effetto di legge, ivi compresa la rappresentanza in giudizio, ed è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune.

Provvede a dare impulso e coordinare l’attività degli organi comunali. Dirige l’attività della Giunta mantenendone l’unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio.

3. Convoca e presiede la Giunta Comunale e propone al Presidente gli argomenti da porre all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio.

4. Nell’assicurare l’unità dell’indirizzo politico-amministrativo della Giunta, coordina e stimola l’attività dei singoli Assessori e viene da questi informato di ogni iniziativa che possa influire su tale indirizzo.

5. Ha facoltà di delegare ai singoli Assessori le attribuzioni che attengono a materie definite. Le deleghe sono conferite per settori di materia tendenzialmente omogenei, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.

6. Ha facoltà, altresì, di attribuire a singoli Consiglieri, a titolo provvisorio e dandone comunicazione al Consiglio, incarichi particolari che non comportino l’emanazione di atti con efficacia esterna. Detti Consiglieri, nell’espletamento dell’incarico ricevuto, devono esclusivamente fare riferimento al Sindaco e all’Assessore competente per materia.

7. Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale nonché al Prefetto.

8. Sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed alla esecuzione degli atti.

Impartisce le direttive al Segretario Generale al Direttore Generale se nominato ed ai Dirigenti con particolare riferimento ai criteri organizzativi che assicurino l’individuazione delle responsabilità e l’efficienza degli uffici e dei servizi.

9. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/00, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento.

10. Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Aziende, Enti, Istituzioni, Società o Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali, svolgano attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

11. Esercita le funzioni di vigilanza, nell’ambito delle leggi, Regolamenti e Statuto, nei confronti delle Aziende, Enti, Istituzioni, Società e Consorzi dei quali fa parte il Comune ed i concessionari di servizi comunali.

12. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonchè, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

13. Promuove la conclusione di accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

14. Nei procedimenti amministrativi può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

15. Indice i referendum comunali.

16. Provvede ad informare la popolazione in caso di situazioni di pericolo o comunque connesse ad esigenze di protezione civile.

17. Nomina, per un periodo di tempo corrispondente a quello del proprio mandato, il Segretario Generale scegliendolo tra gli iscritti all’Albo di cui al Regolamento approvato con DPR n. 465/97. Può conferire al Segretario Generale ogni funzione compatibile con la professionalità e competenza del ruolo ricoperto, compresa la nomina a Direttore Generale ed autorizzare al medesimo l’assunzione di incarichi esterni. Può infine, per violazione dei doveri d’ufficio e previa deliberazione conforme della Giunta Comunale, revocarlo con provvedimento motivato.

18. Può nominare, previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale al di fuori della dotazione organica dell’Ente e con contratto a tempo determinato per una durata non eccedente il proprio mandato. Può altresì revocarlo previa deliberazione conforme della Giunta Comunale.

19. Qualora il Sindaco si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, contestualmente alla nomina del Direttore Generale provvede a disciplinare nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra Segretario e Direttore Generale.

20. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, disponendo altresì le sanzioni in caso di inadempienza.

Art. 38
(Funzioni del Sindaco quale Ufficiale di governo)

1. Nelle funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco sovraintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale.

2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere, al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al precedente comma 2.

4. L’inadempimento delle disposizioni sindacali può essere sanzionato nelle misure stabilite di volta in volta nel provvedimento.

(omissis)

Art. 41
(Il Vice-Sindaco)

1. Il Vice-Sindaco è nominato, in sede di costituzione della Giunta, dal Sindaco.

2. Oltre alle funzioni di cui al 1° comma dell’art. 37 del presente Statuto, allo stesso compete la sostituzione del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 59 T.U.E.L. - D. L.gs. n. 267/00.

3. Della nomina del Vice Sindaco e del criterio per le eventuali sostituzioni temporanee del Sindaco e Vice-Sindaco viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione.

(omissis)

Art. 43
(Funzioni)

1. Il Comune ha un Segretario titolare, Dirigente pubblico, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge.

2. Il Segretario Generale svolge i compiti attribuitigli per legge, nonchè ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai Regolamenti. Il Sindaco può inoltre affidare al Segretario Generale attribuzioni ulteriori nel rispetto del ruolo e della professionalità ricoperta. Tali attribuzioni danno diritto a compensi aggiuntivi determinati dal C.C.N.L.. o dal Regolamento di Organizzazione.

(omissis)

Art. 46
(Dirigente di Settore)

1. In relazione agli obiettivi dell’Ente, i Dirigenti sono direttamente responsabili in via esclusiva della correttezza amministrativa, dell’efficienza di gestione delle risorse assegnate e della organizzazione degli uffici e servizi.

2. Nell’attuazione degli obiettivi generali e settoriali prefissati, i Dirigenti collaborano con l’Amministrazione alla formulazione dei piani e progetti e procedono alla loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

3. Le attribuzioni dei Dirigenti, la costituzione del rapporto, il conferimento dell’incarico e l’allocazione delle posizioni dirigenziali sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione nel rispetto della disciplina dei C.C.NN.LL e dei principi di cui all’art. 107 T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/00.

4. In applicazione dei principi richiamati nel precedente comma 3, sono attribuibili ai Dirigenti tutti i compiti, anche non espressamente indicati dalla legge, dal presente Statuto o dai Regolamenti, che rientrino nell’esercizio di poteri di gestione e non siano di competenza del Segretario o del Direttore Generale.

5. In assenza o impedimento temporaneo del Dirigente, le funzioni sono assunte dal Funzionario competente per materia. In assenza o impedimento prolungato del Dirigente, le funzioni vicarie sono assegnate da Sindaco ai sensi del Regolamento di Organizzazione.

6. I Dirigenti sono responsabili della gestione e dei rispettivi risultati. La verifica dei risultati ottenuti dai Dirigenti, in rapporto ai programmi ed obiettivi loro affidati, dovrà essere attuata annualmente da appositi nuclei di valutazione, la cui nomina e composizione è prevista da apposita norma regolamentare.

(omissis)

Art. 48
(Conferenza dei Dirigenti)

1. La conferenza dei Dirigenti è costituita dal Direttore Generale se nominato, dal Segretario Generale e dai Dirigenti di Settore. Alla stessa possono essere chiamati a partecipare i Funzionari di Sezione.

2. La conferenza opera quale organismo ausiliario consultivo interno, per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa generale o specifica, per la verifica del funzionamento generale dell’apparato Comunale e dei tempi e modi per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Amministrazione.

(omissis)

Art. 52
(Incarichi a tempo determinato)

1. Per ricoprire posti della qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, il Sindaco può conferire incarichi a tempo determinato con contratti di diritto pubblico o, in via eccezionale, di diritto privato. Il contratto, stipulato con soggetti forniti di adeguata e documentata esperienza, qualificazione professionale e dotati dei requisiti richiesti per l’accesso alle qualifiche da ricoprire ha durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco, e può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco. Il provvedimento di incarico stabilisce le condizioni e le clausole contrattuali in conformità delle leggi.

(omissis)

Art. 55
(Regolamenti)

1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. All’interno dei Regolamenti possono essere previste specifiche sanzioni per l’inosservanza delle norme ivi contenute.

(omissis)

Art. 59
(Revisione economico-finanziaria)

1. Il Consiglio Comunale elegge il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i tre componenti con voto limitato a due di questi, tra gli appartenenti alle categorie indicate dalla legge. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni, non è revocabile se non per inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

2. Il Collegio dei revisori, in conformità alla legge e secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo, vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

3. Nell’esercizio delle sue funzioni il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente, può rivolgere proposte e segnalazioni agli organi comunali e, in particolare, riferisce immediatamente al Consiglio comunale ove riscontri grave irregolarità nella gestione; può essere invitato dal Sindaco a partecipare alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale in occasione della discussione di determinati argomenti.

4. Il Collegio dei revisori risponde della veridicità delle sue attestazioni e adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario.

(omissis)

Art. 61
(Servizi pubblici comunali)

1. L’istituzione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti assegnati.

2. La scelta della forma di gestione del servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa, congruamente istruita e motivata, su criteri di efficienza, efficacia ed economicità delle varie forme di gestione previste dalla legge, con particolare riguardo a quelle che comportano la cooperazione del Comune con altri enti locali e tenuto conto della possibilità di avvalersi della collaborazione di associazioni e del volontariato.

3. Nell’organizzazione dei servizi pubblici devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.

(omissis)

Art. III
(Entrata in vigore dello statuto)

1. Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo Pretorio del Comune.

2. La Giunta comunale promuove le iniziative idonee ad assicurare la massima conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.