Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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ANNUNCI

 

Comune di Cossato (Biella)

Statuto comunale (Deliberazione C.C. n. 18 del 21.03.2001 avente per oggetto: “Seconda approvazione dello Statuto Comunale nel testo adeguato al Testo Unico 267/2000.”)

ELEMENTI COSTITUTIVI E FUNZIONI

Art. 1.
Comune di Cossato

1. Il Comune di Cossato e’ ente autonomo secondo il presente statuto nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che determinano le funzioni comunali.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che puo’ essere modificata nell’osservanza delle norme di cui all’articolo 133 della Costituzione.

Art. 2.
Stemma, gonfalone, titolo di citta’

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Regio Decreto in data 9.5.1929 ed inscritto nel Libro Araldico degli enti morali.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 7.8.1990 N.4438. Nell’uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
3. Il Comune si fregia del titolo di “Citta’” concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 2.10.1989 N.4311.

Art. 3.
Sede e territorio comunale

1. In Piazza Angiono, nel Palazzo comunale e’ istituita la sede del Comune, dei suoi organi elettivi e degli uffici principali.

2. Il Comune comprende la parte del territorio nazionale de- limitata con il piano topografico, di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall’Istituto Nazionale di Statistica.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione, dell’Art. 15 del TU 267/2000, sentita la popolazione del Comune.

Art. 4.
Funzioni del Comune

1. Il Comune di Cossato rappresenta la comunita’ di tutti coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune e’ titolare di funzioni proprie; esercita, altresi’, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, la tutela del territorio e la difesa dell’ambiente in tutti i suoi aspetti.

4. Il Comune si fa garante dell’attuazione della parita’ uomo/donna in tutte le sue forme e promuove azioni positive per favorire pari opportunita’ e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini.

5. Il Comune realizza i suoi obiettivi con il metodo della partecipazione popolare per cui si avvale dell’apporto delle organizzazioni sindacali, delle formazioni sociali, economiche e culturali, assistenziali e benefiche e di tutti i cittadini, singoli od associati.

Art. 5.
Tutela della salute, assistenza sociale e istruzione

1. Il Comune, in concorso con le istituzioni statali e regionali, garantisce il diritto alla salute con strumenti idonei a renderlo effettivo ed in particolare tutela la salubrita’ e la sicurezza dei luoghi di lavoro, la maternita’ e la prima infanzia e ritiene di preminente importanza ai fini della salute della collettivita’ il problema dell’alimentazione.

2. Opera per l’attuazione di un efficiente servizio di assi-stenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai disabili e concorre alla prevenzione e al recupero delle varie forme del disagio sociale.

3. Il Comune promuove un razionale piano di riorganizzazione delle strutture scolastiche; fornisce in quantita’ idonee strutture scolastiche ed assistenziali pubbliche al fine di garantire l’accesso ed il diritto allo studio; garantisce altresi’ la prosecuzione degli studi per gli studenti capaci e meritevoli ancorche’ privi di mezzi e per gli studenti lavoratori o disabili.

4. Il Comune riconosce la famiglia come nucleo essenziale della comunita’ e ne favorisce il ruolo.

Art. 6.
Tutela dell’ambiente naturale, del patrimonio storico,
Artistico, archeologico, paleontologico,
etnolinguistico e culturale

1. Il Comune tutela e valorizza l’ambiente, considerato nella sua accezione piu’ ampia, come valore naturalistico, paesag- gistico, fisico e sociale e tende al ripristino di una situazione di armonico equilibrio tra tutte le componenti umane, animali, vegetali ed abiotiche.

2. Il Comune, nell’ambito della tutela dell’ambiente, adotta le misure necessarie attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per prevenire ed eliminare le cause dell’inquinamento.

3. Individua e tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone la fruizione da parte della collettivita’.

4. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, di costume e di tradizioni locali, tutela e valorizza l’originale patrimonio linguistico del Piemonte e ne promuove la conoscenza.

Art. 7.
Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti produttivi, turistici, commerciali ed agricoli.

2. Realizza piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all’abitazione.

3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorita’ definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di viabilita’ che, tenendo conto dei fabbisogni della popolazione favorisca la razionale integrazione dei mezzi motorizzati, delle biciclette e dei pedoni, in tutti gli spazi urbani.

5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da apprestare al verificarsi di pubbliche calamita’.

Art. 8.
Sviluppo economico

1. Il Comune pianifica le attivita’ commerciali e favorisce l’organizzazione razionale dell’apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalita’ del servizio da rendere al consumatore con particolare riguardo alla qualita’ dei prodotti.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l’attivita’ e ne favorisce l’associazionismo, al fine di consentire una piu’ vasta collocazione dei prodotti ed una piu’ equa remunerazione del lavoro.

3. Il Comune riconosce e valorizza il contributo storico apportato allo sviluppo economico e culturale della comunita’ da parte dei cittadini provenienti da altre localita’ italiane ed estere.

4. Il Comune interviene per la conservazione e la valorizzazione del comparto agricolo locale; particolare attenzione e’ rivolta agli interventi che stimolano la conversione produttiva, biologica e naturale delle coltivazioni e degli allevamenti.

5. Sviluppa le attivita’ turistiche e ricettive promuovendo l’ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi.

6. Il Comune promuove e sostiene forme associative di auto gestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Art. 9.
Promozione delle attivita’ ricreative, sportive
e di aggregazione giovanile

1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

2. Per il raggiungimento di tali finalita’ il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreativi e sportivi; promuove la creazione di strutture, servizi ed impianti idonei e ne assicura l’accesso ad enti, organismi ed associazioni.

3. Il Comune promuove iniziative di aggregazione giovanile al fine di rimuovere cause di disagio e di devianza.

Art. 10.
Culto

1. Il Comune e’ istituzione laica ed aconfessionale; rispetta allo stesso modo tutte le fedi religiose e ne tutela la possibilita’ di espressione.

2. Nei limiti di disponibilita’ di bilancio, il Comune provvede a’ termini di legge, alle spese necessarie per la conservazione degli edifici adibiti al culto nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi, nonche’ alle spese necessarie alla conservazione di edifici religiosi di particolare valore monumentale ed artistico.

3. Apposito regolamento disciplina i criteri e le modalita’ di intervento.

Art. 11.
Gemellaggi, federalismo ed integrazione razziale

1. Il Comune favorisce l’affermazione di una citta’ multietnica attraverso l’accoglienza, la promozione della tolleranza, la pratica dell’integrazione razziale, la particolare dignita’ delle diverse culture etniche e delle minoranze. Considera il fenomeno del nomadismo zingaro per il quale si ribadiscono i concetti di dignita’ umana sopracitati.

2. Il Comune promuove e favorisce in prospettiva federalista iniziative di pace e di collaborazione tra i popoli secondo i principi fondamentali della Carta europea delle liberta’ locali approvata dagli Stati Generali dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

3. Il Comune stringe gemellaggi e rapporti d’amicizia con enti locali italiani e stranieri per far crescere la conoscenza e la solidarieta’ tra i popoli.

Art. 12.
Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del Titolo III della Parte I’ del presente statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

3. Il Comune esercita,altresi’,le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla legge, secondo la quale sono regolati i rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune esercita le funzioni amministrative delegategli dalla Regione, ente a cui riconosce poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo. A tal fine consente alla Regione di avvalersi dei propri uffici.

Art. 13.
Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il segretario generale e’ responsabile delle pubblicazioni, per le quali si avvale di personale all’uopo incaricato.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

CAPO I
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 14
Organi

1. Sono organi di governo del Comune:

* il Consiglio Comunale,

* la Giunta Comunale

* il Sindaco.

2. Il Consiglio Comunale ed il Sindaco, a norma di legge, sono eletti direttamente dal corpo elettorale; la Giunta Comunale e’ nominata dal Sindaco secondo le disposizioni della legge.

Art. 15.
Pubblicita’ delle spese elettorali

1. I candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale, nonche’ le rispettive liste di collegamento ed appartenenza, sono obbligati a rendere dichiarazione preventiva e rendiconto delle spese per le proprie campagne elettorali; gli adempimenti d’obbligo sono espletati mediante i delegati di lista, individuati nella dichiarazione di presentazione di quest’ultima al momento del deposito nella segreteria comunale.I delegati predetti sono personalmente responsabili della dichiarazione preventiva e del rendiconto da parte della lista; tutti i candidati personalmente rispondono delle dichiarazioni e dei rendiconti propri. Il Regolamento stabilisce: la forma ed il contenuto delle dichiarazioni e dei rendiconti, i termini delle presentazioni, le modalita’ di esame dei rendiconti da parte del collegio dei revisori dei conti e la pubblicita’ da darsi alle dichiarazioni preventive, ai rendiconti ed all’esito degli esami. Lo stesso Regolamento stabilisce anche le sanzioni da applicarsi nelle forme e nei limiti dalla legge previsti per le violazioni ai regolamenti comunali.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16.
Funzioni del consiglio

1. Il consiglio, rappresentando l’intera comunita’, determina l’indirizzo politico amministrativo della complessiva azione comunale e ne controlla l’attuazione.

2. Il consiglio, costituito in conformita’ alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 17.
Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potesta’ e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalita’ ed ai procedimenti stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l’attivita’ dell’ente ai principi di pubblicita’ e trasparenza al fine di assicurarne il buon andamento e l’imparzialita’.

3. Nell’adozione degli atti privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti consiliari devono contenere l’individuazione degli obiettivi e delle finalita’ da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.

5. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarieta’.

Art. 18.
Linee programmatiche di mandato

1. Entro centoventi giorni dall’insediamento, il sindaco presenta al Consiglio comunale, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Ciascun Consigliere comunale, nei limiti e con le modalita’ stabilite dal regolamento, ha il diritto di intervenire nella definzione delle linee programmtiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Comunale, contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio, provvede a verificare l’attuazione delle linee programmatiche.

4. Al termine del mandato elettivo il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il rendiconto al riguardo dell’attuazione delle linee programmatiche.

5. Nel corso del mandato elettivo il Sindaco, sentita la Giunta, potra’ proporre al Consiglio Comunale adeguamenti strutturali e/o modifiche alle linee programmatiche.

Art. 19.
Indirizzi per le nomine, le designazioni
e le revoche dei rappresentanti del Comune

1. Entro la data di approvazione delle linee programmatiche di mandato, il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi in base ai quali il Sindaco provvede alle nomine, alle designazioni ed alle revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi di cui al comma 1. attenendosi esclusivamente ai criteri del buon andamento e dell’imparzialita’ della Pubblica Amministrazione oltre che al principio di pari opportunita’ degli uomini e delle donne, si’ da assicurare che i rappresentanti del Comune siano persone di nota e provata capacità professionale e di competenza specifica e fatti salvi gli eventuali requisiti specifici di cui al comma 2 dell’Art. 66. Gli stessi indirizzi devono recare l’obbligo del Sindaco di motivare, se del caso anche comparativamente,ogni atto di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti; gli indirizzi devono altresi’ recare:

a. l’indicazione dei soggetti che il Sindaco e’ tenuto a consultare prima di qualsiasi nomina, designazione e revoca; la Conferenza dei capigruppo e’ sempre compresa tra tali soggetti;

b. l’obbligo, per i nominati o designati, di riferire annualmente circa l’andamento dell’attivita’ svolta dall’Ente, Azienda od Istituzione, in particolare segnalando gli elementi piu’ significativi ed utili al perseguimento degli interessi del Comune.

3. Ai fini di cui ai commi 1. e 2. apposito Regolamento disciplina la pubblicita’ da darsi alle vacanze degli incarichi di rappresentante del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e disciplina anche le modalita’ di presentazione delle candidature da parte di singoli cittadini, enti, organismi, ordini, collegi ed associazioni professionali e della societa’ civile.

4. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l’automatica decadenza dei rappresentanti nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

Art. 20.
Consiglieri comunali. Consigliere anziano

1. I consiglieri comunali rappresentano l’intera comunita’ senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. E’ consigliere anziano chi ha ottenuto la maggiore cifra individuale nell’elezione del Consiglio Comunale, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco che hanno conseguito la proclamazione a consigliere.

4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonche’ dalle aziende del Comune e degli enti da esso dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e la documentazione relativa in loro possesso, utili all’espletamento del mandato consiliare. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalle legge.

5. L’esercizio del diritto di cui al comma 4 e’ disciplinato con apposito regolamento.

6. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio: essi presentano lo schema della proposta di deliberazione,per la quale il Segretario generale procura l’attestazione di copertura finanziaria, se necessaria, ed ogni occorrente parere di regolarita’. I Consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo in conformita’ al Regolamento.

Art. 21.
Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto e’ convocata e si svolge nei termini di legge.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui all’articolo 20, comma 3, occupa il posto immediatamente successivo.

4. Con la presidenza del consigliere anziano o di chi, per sua assenza o rifiuto a presiedere, legalmente lo sostituisce, il Consiglio Comunale esamina la condizione degli eletti e, sussistendo le condizioni, ne pronuncia l’ineleggibilita’ o l’incompatibilita’ provvedendo quindi alle sostituzioni. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non e’ detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

5. Ancora presieduto come al comma 2, il Consiglio Comunale successivamente procede all’elezione del proprio Presidente e del Vice Presidente di cui all’articolo 22.
6. Con la presidenza del Presidente eletto, la seduta consiliare prosegue per la comunicazione dei componenti della Giunta Comunale. Le nomine degli assessori sono depositate nella segreteria comunale almeno ventiquattro ore prima della seduta.

7. Il consiglio comunale, nella prima seduta elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223.

Art. 22.
Presidenza del Consiglio Comunale
Funzioni presidenziali

1. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio Comunale e’ presieduto dal Presidente eletto dall’assemblea nel proprio seno, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede immediatamente alla votazione di ballottaggio tra i due consiglieri maggiormente votati. Risulta eletto Presidente del Consiglio quello dei due candidati che ha riportato il maggior numero di voti od il piu’ anziano di eta’ in caso di parita’.

2. Nella medesima seduta, subito dopo l’elezione del Presidente, con le stesse modalita’ di cui al comma 1. il Consiglio Comunale elegge il Vice Presidente.

3. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale; al di fuori dei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, a lui competono la fissazione dell’ordine del giorno delle sedute e la loro convocazione. Il Presidente e’ tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all’ordine del giorno le questioni da loro richieste con precedenza a quelle richieste dal Sindaco. Ove quest’ultimo richieda di porre all’ordine del giorno questioni da lui stesso qualificate urgenti, il Presidente convoca la seduta consiliare entro le quarantotto ore dalla richiesta e provvede affinche’ l’avviso di convocazione sia notificato ai consiglieri nel termine di cui all’articolo 31, comma 1., lettera c). In tutti i casi previsti dall’articolo 31 l’avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con relativo ordine del giorno, e’ notificato al Sindaco nello stesso giorno di diramazione.

4. Con le modalita’ stabilite dal Regolamento il Presidente riceve:

a) le proposte di emendamento alle linee programmatiche di mandato di cui all’articolo 18;

b) le proposte di deliberazione di cui all’articolo 20, comma 6;

c) le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale;

d) le interrogazioni,le interpellanze ed ogni altra richiesta di sindacato ispettivo, che sono da lui fatte pervenire al Sindaco entro ventiquattro ore;

e) le dimissioni dei Consiglieri Comunali.

5. Il Presidente coordina l’attività delle Commissioni consigliari di cui cura il regolare funzionamento, anche sentendo il parere della Conferenza dei capigruppo di cui all’articolo 25, comma 2.
6. Il Vice Presidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo.

7. Allorche’ sono assenti o temporaneamente impediti tanto il Presidente quanto il Vice Presidente,le funzioni presidenzia li sono assunte dal consigliere anziano di cui all’articolo 20, comma 3.
8. Il Regolamento garantisce all’Ufficio del Presidente del Consiglio disponibilita’ di personale e di mezzi adeguata alle sue funzioni.

Art. 23.
Revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei componenti il Consiglio. A cura dei proponenti, la proposta e’ notificata al soggetto destinatario e, quindi, depositata nella segreteria comunale. E’ messa in discussione non prima di dieci giorni dal deposito e, comunque, non oltre la seconda seduta del Consiglio comunale successiva al deposito stesso; e’ approvata con il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

2. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono presiedere la seduta indetta per la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui la proposta di revoca li riguardi entrambi, la discussione e la votazione sono presiedute dal consigliere anziano.

Art. 24.
Supplenza, decadenza, rimozione
dei consiglieri comunali

1. Ove la legge non preveda che a tutti i consiglieri comunali siano comunicati o notificati gli atti che danno luogo alla sospensione dalle funzioni di un consigliere con temporanea sostituzione di lui, gli atti stessi dal Segretario generale sono prontamente trasmessi al Presidente del Consiglio, che ne da’ legale notizia, entro le quarantotto ore, a tutti i consiglieri mediante notificazione da parte del messo comunale.

2. Nella prima seduta utile il Consiglio Comunale procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso dalle funzioni come detto al comma 1 affidando la supplenza al candidato della stessa lista che,dopo gli eletti, ha riportato il maggior numero di voti. L’affidamento e’ preceduto dalla convalida dell’elezione del supplente.

3. Il Presidente del Consiglio e’ tenuto a dare legale notizia, entro le quarantotto ore e con atto notificato dal messo comunale, del termine della supplenza di cui al comma 2 perche’ e’ cessata la sospensione dalle funzioni del consigliere supplito ovvero per la sopravvenuta decadenza dello stesso che, pertanto, deve essere surrogato.

4. Sempre che la legge non preveda che a tutti i consiglieri comunali siano comunicati o notificati gli atti che comportano la decadenza o la rimozione di un consigliere comunale, gli atti stessi dal Segretario generale sono prontamente trasmessi al Presidente del Consiglio che ne da’ legale notizia, entro le quarantotto ore, a tutti i consiglieri mediante notificazione da parte del messo comunale.

5. Resta ferma ogni altra forma di pubblicita’, comunicazione o notizia disposta dalla legge per gli atti contemplati dai commi 1., 3. e 4..

Art. 25.
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi ed eleggono il capo gruppo secondo quanto previsto dal regolamento, dandone comunicazione al segretario generale.

2. La Conferenza dei capigruppo e’ convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale; ad essa partecipa, con diritto di proposta, anche il Sindaco o l’assessore da lui delegato. Salvo casi d’urgenza, il Presidente del Consiglio sente sempre il parere della Conferenza dei capigruppo circa gli oggetti da iscrivere all’ordine del giorno delle sedute consiliari e circa la data di indizione delle stesse. Il Regolamento prevede le altre attribuzioni consultive e le modalita’ di funzionamento della Conferenza dei capigruppo.

Art. 26.
Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio, una volta insediato, istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale assicurando comunque la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, l’eventuale attribuzione di funzioni di controllo o garanzia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicita’ dei lavori.

3. Il regolamento prevede, per le commissioni permanenti aventi funzioni di controllo o garanzia, che la presidenza delle medesime sia attribuita alla minoranza consiliare.

4. Le commissioni consiliari permanenti, nell’ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale e dagli enti dipendenti del Comune: notizie, informazioni, dati, atti, anche ai fini dello svolgimento delle funzioni di controllo o garanzia, ove attribuite, sull’attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non puo’ essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d’ufficio.

5. Le commissioni consiliari permanenti hanno facolta’ di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori nonche’ dei funzionari e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

6. Il sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

7. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

Art. 27.
Commissione consiliare per la pari opportunita’

1. E’ istituita la commissione delle elette composta dalle donne elette nel consiglio comunale. La commissione ha compiti di proposta e di controllo sull’attivita’ amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione.

Art. 28.
Commissioni speciali

1. Il consiglio, con le modalita’ di cui all’articolo 26, puo’ istituire commissioni speciali incaricate di esperire inda- gini conoscitive ed in generale di esaminare,per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell’attivita’ del Comune.

2. Il regolamento determina le modalita’ di funzionamento delle commissioni speciali.

Art. 29.
Commissione d’indagine

1. A maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale puo’ istituire nel proprio seno commissioni d’indagine sull’attivita’ dell’Amministrazione comunale, costituite con la rappresentanza di tutti i Gruppi consiliari, con criteri di proporzionalita’ ed assicurando, comunque, che le minoranze consiliari siano rappresentate complessivamente da non meno del quaranta per cento dei commissari e che alle stesse ne venga attribuita la presidenza.

2. Le commissioni d’indagine hanno poteri di cognizione soltanto per l’accertamento di irregolarita’ nel funzionamento dell’Amministrazione comunale. Hanno i poteri istruttori di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 26; inoltre possono sentire Consiglieri Comunali, rappresentanti di Amministrazioni ed Enti pubblici e privati nonche’ tutti i cittadini che consentono di essere convocati; possono, altresi’, chiedere notizie, informazioni, dati ed atti alle Amministrazioni ed agli Enti predetti.

3. Il Regolamento disciplina il funzionamento delle commissioni d’indagine, la pubblicita’ dei lavori, la formazione della relazione finale e l’esame di quest’ultima da parte del Consiglio Comunale.

Art. 30.
Sessioni del consiglio

1. L’attivita’ del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono sessioni ordinarie quelle convocate nei periodi dal primo marzo al trenta giugno compresi e dal primo settembre al trentuno dicembre compresi.

2. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione concernenti i seguenti atti:

a) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economico-finanziari ed i programmi di opere pubbliche;

b) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti di gestione;

c) i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali, le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere in queste materie;

d) le modifiche allo statuto ed ai regolamenti di competenza consiliare.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente del Consiglio o per richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri, del tutto in conformita’ all’articolo 22, comma 3, anche per i termini di convocazione delle sedute.

Art. 31.
Consegna dell’avviso di convocazione

1. Salvo che diversamente disponga la legge od il presente Statuto, l’avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, e’ formato e diramato dal Presidente del Consiglio. Deve essere pubblicato all’albo pretorio almeno un giorno prima della seduta e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta, qualora si tratti delle sessioni ordinarie o si tratti di seduta al cui ordine del giorno e’ iscritta proposta di deliberazione concernente gli atti di cui al comma 2 dell’articolo 30;

b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la seduta, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) almeno 24 ore prima della seduta, per i casi d’urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia’ iscritti all’ordine del giorno.

2. Per il computo dei termini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dell’articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 32.
Intervento dei consiglieri per la validita’ delle sedute e delle deliberazioni. Assistenza degli assessori

1. Il consiglio delibera con l’intervento di almeno la meta’ dei componenti e a maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi per i quali la legge o lo statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero di presenti di cui al comma 1, alla seconda convocazione, che avra’ luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purche’ intervengano almeno sette consiglieri.

3. Per il solo fine della verifica del numero legale, non viene computato il Sindaco.

4. I consiglieri che non intervengono senza giustificati motivi ad un’intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

5. Oltre al Sindaco, che interviene perche’ componente, sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio anche il Vicesindaco e gli assessori con delega speciale; possono assistere anche gli altri assessori. Tutti gli assessori hanno diritto di partecipare alla discussione ma nessuno ha diritto di voto.

Art. 33.
Pubblicita’ delle sedute

1. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 34.
Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede le sedute del consiglio e’ investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarita’ delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facolta’ di sospendere e di sciogliere l’adunanza.

3. Puo’ nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 35.
Votazioni e funzionamento del consiglio

1. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto.

2. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3. Per le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso Organi-smi,Enti,Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge, si applica, in deroga al disposto del comma 1 dell’articolo 32, il principio della maggioranza relativa, fermo restando il necessario intervento di almeno la meta’ dei componenti il Consiglio.

4. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al comma 3 hanno riportato i maggiori voti.

5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.

Art. 36.
Verbalizzazione

1. Il segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e ne cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Presidente o chi presiede l’adunanza.

2. Il processo verbale indica i punti principali della discus- sione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

4. Il regolamento stabilisce:

a) le modalita’ di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;

b) le modalita’ secondo cui il processo puo’ darsi per letto.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 37.
Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, improntando la propria attivita’ ai principi della trasparenza e dell’efficienza.

2. La Giunta, perseguendo gli obiettivi e le finalita’ dell’Ente, nel quadro delle linee programmatiche di mandato e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale, alla cui attuazione collabora con il Sindaco, compie gli atti di amministrazione e programmazione che la legge, lo statuto o il regolamento non riservino alla competenza del Consiglio comunale, del Sindaco, del Direttore Generale, del Segretario Generale o dei dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta svolge attivita’propositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, a cui riferisce annualmente.

4. La Giunta esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale ed adotta, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale medesimo, l’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 38.
Composizione della Giunta Comunale
Convalida delle nomine dei componenti

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco e di un numero massimo di sette assessori, dell’uno e dell’altro sesso, che il Sindaco nomina anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale. Uno degli assessori e’ dal Sindaco nominato Vicesindaco perche’ lo sostituisca nei casi di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione dalle funzioni. Le nomine, dal Sindaco fatte in forma di decreto, sono da lui comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione.

2. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

3. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

4. L’assessore gia’ consigliere comunale, nell’ipotesi cessazione dalla carica di assessore, non potra’ essere reintegrato nel Consiglio Comunale.

5. Prima di qualsiasi altro atto la Giunta Comunale assume deliberazione di convalida delle nomine dei suoi componenti, verificando che tutti abbiano i requisiti dalla legge previsti per ricoprire le cariche di consigliere e di assessore comunale e che non si trovino nelle condizioni di incompatibilita’ con le cariche stesse.

Art. 39.
Revoca, cessazione dalla carica e sospensione
degli assessori Comunicazioni al Consiglio Comunale

1. Il Sindaco puo’ motivatamente revocare uno o piu’ assessori nominandone i sostituti. Egli nomina anche i sostituti degli assessori cessati dalla carica per qualsiasi altro motivo. Fino al perfezionamento delle nomine, il Sindaco, ove non intenda delegare altro assessore, esercita provvisoriamente le funzioni dell’assessore revocato o comunque cessato dalla carica. La motivata comunicazione della revoca dell’assessore nonche’ la comunicazione di nomina del sostituto e’ dal Sindaco data al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Il Sindaco parimenti comunica ogni cessazione di assessore per qualsiasi altra causa nonche’ la nomina del sostituto. Ove non intenda revocare l’assessore sospeso dalle funzioni, il Sindaco e’ tenuto, nella prima seduta utile, a darne motivata comunicazione al Consiglio Comunale rendendo noti la durata ed i motivi dell’intervenuta sospensione.

Art. 40.
Decadenza della Giunta. Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta Comunale. Questa rimane in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; nel frattempo il Vicesindaco esercita le funzioni sindacali, senza potere di revoca degli assessori ma con il potere di sostituire gli assessori che eventualmente abbiano a cessare per dimissioni od altra causa.

2. L’atto delle dimissioni del Sindaco, ove esse non siano presentate durante la seduta del Consiglio Comunale, e’ ricevuto dal Segretario generale. Questi ne fa’ immediata presentazione e consegna al Presidente del Consiglio e da tale consegna decorrono i termini ai fini dell’irrevocabilita’ e dell’efficacia delle dimissioni.

3. All’accertamento dell’impedimento permanente del Sindaco collegialmente procedono il Vicesindaco, il Presidente del Consiglio Comunale ed il Segretario generale. L’accertamento si perfeziona con la presa d’atto dell’impedimento permanente da parte del Consiglio Comunale, su comunicazione del Presidente in base a relazione sottoscritta dal Vicesindaco, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario generale. Della presa d’atto dell’impedimento permanente del Sindaco da parte del Consiglio Comunale il Vicesindaco da’ urgente comunica- zione al prefetto.

4. Ove la legge non preveda la comunicazione o la notificazione a tutti i consiglieri ed al Vicesindaco degli atti che comportano la rimozione o la decadenza del Sindaco, gli atti stessi dal Segretario generale sono immediatamente trasmessi al Vicesindaco che ne da’, entro le ventiquattro ore, legale notizia al Presidente del Consiglio Comunale ed agli altri consiglieri con atto notificato dal messo comunale.

5. La certificazione di decesso del Sindaco e’ acquisita collegialmente dal Vicesindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario generale. Il Presidente da’ formale comunicazione del decesso al Consiglio Comunale che ne prende atto. Della presa d’atto da parte del Consiglio Comunale, il Vicesindaco da’ urgente comunicazione al Prefetto.

Art. 41.
Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. Agli effetti del comma 2 la mozione di sfiducia si intende presentata quando, con almeno il prescritto numero minimo di sottoscrizioni, e’ depositata nell’ufficio del Segretario generale che ne da immediata trasmissione al Presidente del Consiglio. Quest’ultimo, entro le ventiquattro ore, con atto notificato dal messo comunale, da’ legale conoscenza dell’integrale testo della mozione di sfiducia al Sindaco e a tutti gli altri consiglieri comunali.

4. Dopo la presentazione, alla mozione di sfiducia possono essere apposte le sottoscrizioni di altri consiglieri comunali. In qualunque momento e’ consentito ai consiglieri ritirare le proprie sottoscrizioni della mozione di sfiducia.

Art. 42.
Funzionamento della Giunta.

1. La Giunta Comunale e’ presieduta dal Sindaco; in assenza od impedimento temporaneo di lui oppure quando egli sia sospeso dalle funzioni presiede la Giunta il Vicesindaco. Concorrendo l’assenza, l’impedimento temporaneo o la sospensione del Sindaco con l’assenza o con l’impedimento temporaneo od anche con la sospensione del Vicesindaco, presiede la Giunta l’assessore piu’ anziano di eta’.

2. L’attivita’ della giunta e’ collegiale. Essa e’ convocata dal sindaco che ne stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

4. La giunta delibera con l’intervento di almeno la meta’ dei suoi componenti, computando a tal fine anche il Sindaco, ed a maggioranza assoluta di voti, salve le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Sono segrete solo le votazioni concernenti persone.

5. Il segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute della giunta e cura la redazione del verbale della seduta che e’ sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.

6. Le modalita’ di convocazione e funzionamento della giunta sono stabilite dal regolamento.

Art. 43.
Attribuzioni

1. Alla giunta comunale compete l’adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale nonche’ di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e non rientrano nella competenza del consiglio e del Sindaco, del Direttore Generale, del Segretario Generale o dei dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi, a norma del precedente Art. 37, comma 4.

2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell’esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. La giunta, in particolare, nell’esercizio di attribuzioni di amministrazione:

a) adotta i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio e, nell’ambito di tale attribuzione e coi criteri definiti dal regolamento, definisce la dotazione organica;

b) propone al consiglio i restanti regolamenti;

c) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi che non siano attribuiti al Consiglio, al sindaco, al direttore generale, al segretario generale o ai dirigenti;

d) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

e) assume attivita’ di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

f) approva e modifica le tariffe sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio Comunale o dai regolamenti;

g) nomina, nei casi previsti dai regolamenti,le commissioni;

h) approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale;

i) provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti, concessioni, quando gli elementi determinanti dell’intervento siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio;

l) autorizza il Sindaco o i dirigenti a resistere in giudizio;

m)riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita’ e sull’attuazione dei programmi.

n) definisce annualmente, con provvedimento generale, l’ammontare minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze non prevedenti specifiche sanzioni, ai sensi del successivo Art. 105.

4. La giunta, altresi’, nell’esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell’ente;

b) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

Art. 44.
Deliberazioni d’urgenza della giunta

1. La giunta puo’ in via d’urgenza deliberare, sotto la propria responsabilita’, variazioni al bilancio. Le deliberazioni a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi sono sotto poste alla ratificazione del consiglio comunale.

2. Nel caso di denegata ratificazione restano comunque salvi gli effetti prodotti nei confronti dei terzi dalle deliberazioni di cui al comma 1.

Art. 45.
Sindaco

1. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dell’amministrazione e la rappresenta.

2. Il Sindaco promuove e coordina l’azione dei singoli assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell’ente. Sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario generale, al Direttore generale e ai dirigenti responsabili dei servizi.

3. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.

4. L’elezione del Sindaco e’ disciplinata dalla legge che, altresi’, disciplina i casi di incompatibilita’ e di ineleggibilita’ all’ufficio, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 46.
Attribuzioni di amministrazione ed organizzazione

1. Il Sindaco quale organo responsabile dell’amministrazione:

a) ha la rappresentanza generale dell’Ente;

b) nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne da’ comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione, a’ termini dell’Art. 38;

c) revoca uno o piu’ Assessori, nominandone i sostituti e dandone comunicazione al Consiglio, a’ termini dell’Art. 39;

d) forma l’ordine del giorno, convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui essa deve deliberare, tra i membri della medesima, in relazione alle deleghe rilasciate a’ termini dell’Art. 48; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore;

e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

f) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila perche’ sia data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta nonche’ agli atti da lui assunti;

g) definisce e stipula gli accordi di programma, nel rispetto delle disposizioni del comma 3 dell’Art. 79;

h) convoca i comizi per i referendum consultivi; presiede gli organismi pubblici di partecipazione popolare esercitandovi, nei limiti previsti dalle leggi, i poteri di polizia delle adunanze;

i) impartisce, nell’esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive in materia e vigila sull’espletamento del servizio di polizia municipale;

l) con l’autorizzazione della Giunta sta in giudizio, come attore o convenuto, in rappresentanza dell’Ente nei procedimenti di giurisdizione riguardanti i componenti degli organi di governo;

m) nomina e revoca il Direttore Generale, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e per un tempo non superiore al proprio mandato, secondo i criteri stabiliti dalla Legge e dal regolamento;

n) Nomina e revoca il Segretario Generale, secondo i criteri stabiliti dalla Legge e dal regolamento;

o) Attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nei casi e con le modalita’ e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti;

p)coordina, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonche’ gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;

q) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi ed istituzioni appartenenti al Comune svolgano le loro attivita’ secondo il programma generale di governo approvato dal Consiglio Comunale ed in coerenza con le direttive di attuazione da lui stesso emanate;

r) adotta tutti gli altri provvedimenti,di natura discrezionale, non collegiale o gestionale e non di competenza del Direttore Generale, del segretario Generale o dei dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi.

s)Emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonche’ nei casi di emergenza di cui all’articolo 50, commi 5 e 6 del Testo Unico.

Art. 47.
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove, tramite i competenti uffici, indagini e verifiche amministrative sull’intera attivita’ del Comune.

Art. 48.
Deleghe del Sindaco

1. Contestualmente alla nomina di cui al comma 1 dell’articolo 38 il Sindaco conferisce al Vicesindaco delega generale perche’, quest’ultimo lo sostituisca nei casi di assenza di impedimento temporaneo o di sospensione dalle funzioni.

2. Il Sindaco puo’, con suo decreto, conferire agli Assessori deleghe speciali a sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici per materie omogenee organicamente definite; egli altresi’ puo’, con decreto, delegare nelle stesse materie, agli Assessori l’esercizio di tutte o di parte delle sue attribuzioni, con il potere ai delegati di assumere determinati atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, compresa la sostituzione del Sindaco stesso e la rappresentanza del Comune presso Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati.

3. Il Sindaco puo’ anche delegare l’adozione di atti di sua competenza, non rientranti nelle attribuzioni delegate agli Assessori, al Direttore Generale, al Segretario generale od ai dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi ed anche ai capi delle unita’ operative.

4. Il Sindaco puo’ delegare agli assessori, al Direttore Generale, al Segretario generale od ai dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi le funzioni di cui al precedente articolo 46, comma 1, lettera g) in merito agli accordi di programma.

5. Le deleghe di cui ai commi precedenti sono sempre modificabili, e motivatamente revocabili.

6. Le deleghe di cui ai commi 1 e 2 precedenti sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 49.
Funzioni vicarie del Sindaco

1. Le funzioni vicarie del Sindaco sono esercitate dal Vicesindaco od anche dall’Assessore piu’ anziano di eta’, secondo le previsioni degli articoli 37, comma 1, e 42 comma 1.
2. Ha diritto di fregiarsi del distintivo del Sindaco chi ne esercita le funzioni vicarie a norma del comma 1.

TITOLO II
UFFICI E PERSONALE

Art. 50.
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto, tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza, disciplina, con uno o piu’ regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organo.

2. Allo scopo di assicurare efficienza,efficacia,imparzialita’ e trasparenza all’azione amministrativa, i regolamenti di cui sopra si uniformano, secondo le modalita’ indicate negli articoli seguenti, a criteri di:

a. suddivisione fra funzioni di indirizzo, proprie degli organi elettivi, e funzioni di gestione, proprie degli organi burocratici;

b. autonomia;

c. funzionalita’ ed economicita’ di gestione;

d. professionalita’ e responsabilita’ del personale.

Art. 51.
Organizzazione

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune si articola in unita’ organizzative di diversa complessita’, sulla base delle esigenze operative inerenti ai programmi di azione approvati dagli organi elettivi e con modalita’ che ne consentano il pronto adeguamento ai mutamenti di tali esigenze.

2. I compiti sono assegnati alle singole unita’ organizzative in via esclusiva e con precisa specificazione. L’assegnazione e’ sottoposta a verifica periodica.

3. L’ubicazione degli uffici e dei servizi ed i relativi orari sono definiti in modo da garantire la massima accessibilita’ agli utenti.

4. La gerarchia tra le varie unita’ organizzative si contempera con la partecipazione delle unita’ subordinate all’elaborazione delle scelte delle unita’ sovraordinate.

Art. 52.
Personale

1. Il personale e’ inserito in un’unica dotazione organica.

2. L’assegnazione del personale alle varie unita’ organizzative e’ realizzata e verificata secondo i principi di cui all’Art. 51 comma 2. Essa deve altresi’ uniformarsi al criterio della massima valorizzazione della professionalita’ individuale.

3. Il miglioramento delle prestazioni del personale e’ perseguito particolarmente con la formazione e l’aggiornamento professionale, con il riconoscimento e l’incentivazione dell’impegno lavorativo in modi compatibili con gli accordi collettivi nazionali, nonche’ con la verifica periodica della produttivita’ di ciascun dipendente.

4. E’ assicurato ai dipendenti l’effettivo esercizio dei diritti sindacali.

5. E’ garantita a uomini e donne l’effettiva parita’ di con- dizioni nell’instaurazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.

Art. 53.
Dirigenti

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, e con le modalità fissate dal regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. Tali incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall’articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro.

2. I Dirigenti esercitano la gestione amministrativa per l’attuazione degli obiettivi determinati dagli organi elettivi, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, con attivita’ di carattere interno e con atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

3. Nell’ambito dell’attivita’ interna i Dirigenti organizzano le risorse umane, materiali e finanziarie disponibili e scelgono ed impiegano i mezzi operativi piu’ idonei per l’esecuzione dei provvedimenti degli organi elettivi, con autonomia e responsabilita’ proprie.

4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi del Comune, spetta ai dirigenti preposti ai settori, e limitatamente alle materie di propria competenza:

a. l’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione o analoghi, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni comunali;

b. le ordinanze, escluse quelle di competenza del Sindaco ex Art. 50 commi 5 e 6 e Art. 54 comma 2 del TU 267/2000, ivi compresi tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

c. gli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché, autenticazioni e legalizzazioni;

d. gli atti di amministrazione e gestione del personale;

e. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assun-zione di impegni di spesa;

f. la stipulazione dei contratti, ivi compresa la conclusione dei contratti d’opera di cui all’Art. 2222 c.c., in base al provvedimento che ne determina i contenuti fondamentali ai sensi dell’Art. 192 del TU 267/2000;0

g. gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, etc.;

h. la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od opera-zioni rimessi alla loro competenza;

i. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, con il compimento di tutti gli atti previsti per l’indizione e lo svolgimento della gara o del concorso. In ragione di specifiche esigenze i provvedimenti di indizione di gara o di concorso possono attribuire la presidenza della commissione a dirigenti diversi da quelli preposti ai settori.

j. ogni altro atto ad ad essi attribuito dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

k. la rappresentanza in giudizio, per ogni ordine e grado, ove il procedimento giurisdizionale non riguardi gli organi elettivi dell’ente.

5. Le disposizioni che conferiscono al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54 del T.U. 267/2000.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, del corretto funzionamento degli uffici e dell’efficienza della gestione ed esprimono parere sulla regolarita’ tecnica delle proposte di deliberazione. All’inizio di ogni anno, i Dirigenti responsabili di settore presentano al Sindaco una relazione sull’attivita’ svolta nell’anno precedente.

7. E’ istituito un Comitato tecnico di coordinamento, presieduto dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se nominato, e composto dai Dirigenti responsabili delle unita’ organizzative, con compiti propositivi, consultivi e di coordinamento nel campo della gestione amministrativa e del l’organizzazione degli uffici.

Art. 54.
Dirigenti a contratto

1. La copertura dei posti di dirigente responsabile degli uffici e dei servizi, dirigenti o funzionari dell’area direttiva, o comportanti professionalita’ ad alta specializzazione puo’ essere disposta tramite contratti a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, ai sensi della normativa vigente all’atto del conferimento dell’incarico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, secondo le modalita’ stabilite dal regolamento.

2. La durata del rapporto conseguente deve essere proporzionata alle esigenze da soddisfare, ma, in ogni caso, non puo’ risultare inferiore a uno e superiore a tre anni e, in ogni caso, al mandato del Sindaco.

3. Il rapporto non puo’ essere rinnovato piu’ di una volta in relazione al perdurare delle esigenze ed alla positiva valutazione dei risultati. Il rapporto puo’anche essere risolto anticipatamente per le cause e secondo le modalita’ determinate dal regolamento.

Art. 55.
Direzione Generale

1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione e programmazione, di introdurre misure operative per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi e delle attività dell’Amministrazione, viene istituita la Direzione generale, le cui funzioni vengono specificate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La Direzione generale si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dell’azione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione e programmazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune.

3. Alla Direzione generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate e in base allo schema organizzativo, i dirigenti dell’Ente, ad eccezione del Segretario generale del Comune.

4. Alla Direzione generale è preposto il Direttore generale. L’incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, al Segretario generale ovvero tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato anche a un dipendente di ruolo dell’Amministrazione. In quest’ultima ipotesi, il rapporto di impiego del dipendente di ruolo incaricato è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato. Alla scadenza dell’incarico, il dipendente viene, a richiesta, riammesso in servizio con le modalità previste dalla legge.

5. La durata dell’incarico di Direttore Generale non può eccedere quella del mandato del sindaco.

Art. 56.
Il Segretario Generale

1. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale di cui all’articolo 55.
3. Il segretario inoltre:

a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assi-stenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b. può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

4. Il Sindaco definisce con proprio atto i rapporti tra Segretario generale e Direttore generale, di cui all’Art. 55.
5. Il Segretario generale o il Direttore generale, sulla base di un atto del Sindaco, adottano gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti o attribuibili alla responsabilità di un dirigente.

Art. 57.
Il Vice Segretario generale

1. Il Vicesegretario dell’Amministrazione Comunale svolge compiti sussidiari, strumentali, complementari e di ausilio del Segretario generale, anche per specifici settori di attività o serie di atti o tipi di procedure.

2. Le funzioni di Vicesegretario possono essere cumulate con quelle di responsabile di unità organizzativa, provvisto dei necessari requisiti culturali e professionali, in base ad apposito provvedimento sindacale di conferimento del relativo incarico, da adottarsi sentito il Segretario generale ed il Direttore Generale, se nominato.

3. In caso di impedimento o assenza del Segretario generale o di vacanza del relativo posto, il Vicesegretario assume tutte le funzioni ad esso spettanti per legge, per statuto e per regolamento.

4. L’incarico di Vicesegretario può essere revocato, con atto del Sindaco, in caso di gravi inadempimenti e/o di violazioni dei doveri d’ufficio, fatto salvo l’esperimento di idoneo giusto procedimento.

Art. 58.
Uffici alle dipendenze del Sindaco, della Giunta
o degli Assessori

1. Secondo le modalita’ previste nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi viene costituito un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. L’ufficio puo’ essere costituito da dipendenti dell’ente, ovvero, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica ammini- strazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

3. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazio-nale di lavoro del personale degli enti locali.

TITOLO III
SERVIZI

CAPO I
FINALITA’ E MEZZI

Art. 59.
Forme di gestione

1. L’attivita’ diretta a conseguire, nell’interesse della comunita’, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione del lo sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali, di consorzio o di societa’ con partecipazione del capitale pubblico locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverra’ tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l’affidamento in appalto o in concessione, nonche’ tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, ovvero consorzio.

5. Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

CAPO II
GESTIONI

Art. 60.
Gestioni in economia

1. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 61.
Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L’ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall’apposito statuto, deliberato dal Consiglio comunale, e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario ri- chieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del perso- nale dipendente del Comune che viene trasferito all’azienda medesima.

Art. 62.
Consiglio di amministrazione e Presidente

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque. Alla elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le modalità di cui al precedente Art. 19.

2. Il Consiglio comunale prima della nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare, su proposta della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che l’azienda deve perseguire.

3. I candidati alla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione, all’atto dell’accettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 63.
Direttore

1. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell’azienda,viene nominato dal Consiglio di amministrazione dell’azienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell’azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

Art. 64.
Rapporti con il Comune

1. In conformità a quanto disposto all’Art. 115, comma 6, del TU 267/2000, sono riservati all’approvazione della Giunta, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione della azienda, e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale a norma dell’Art. 42 del medesimo TU:

a. il piano-programma;

b. il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico nonché la relativa relazione previsionale;

c. il conto consuntivo;

d. le convenzioni con gli enti locali che comportino estensione parziale o totale del servizio al di fuori del territorio comunale;

e. la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con quelli dell’azienda e sempre che l’operazione non si riferisca all’intero complesso dei servizi già affidati all’azienda o ad una parte preponderante degli stessi.

2. Ogni altro atto dell’azienda concernente l’erogazione del servizio è riservato all’autonomia gestionale dell’azienda medesima, che vi provvede in conformità al proprio statuto.

3. La vigilanza sull’attività delle aziende speciali è esercitata dalla Giunta che provvede a verificare la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale.

Art. 65.
Istituzione

1. Il consiglio comunale per l’esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attivita’ del l’istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:

* i costi dei servizi;

* le forme di finanziamento;

* le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al comma 1 determina, altresi’, la dotazione organica di personale e l’assetto organizzativo della istituzione, le modalita’ di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento puo’ prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonche’ a collaborazioni ad alto contenuto di professionalita’.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della istituzione.

5. Gli organi dell’istituzione sono: il consiglio di ammini-strazione, il presidente ed il direttore.

Art. 66.
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di Amministrazione ed il Presidente dell’Istituzione sono nominati dal Sindaco tra coloro che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale, nel rispetto degli indirizzi di cui all’Art. 19.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d’amministrazione, nonchè le modalità di funzionamento dell’organo.

3. Il consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 67.
Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di ammini- strazione vigila sull’esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessita’ ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 68.
Il direttore

1. Salvo che per legge non sia obbligatorio il pubblico concorso, il Direttore dell’Istituzione e’ nominato dal Sindaco fra persone che hanno i requisiti per l’elezione a consigliere comunale, nel rispetto degli indirizzi di cui all’Art. 19.

2. Dirige tutta l’attivita’ dell’istituzione, e’ il responsabile del personale, garantisce la funzionalita’ dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell’istitu-zione.

Art. 69.
Incompatibilita’

1. La carica di Presidente o Direttore non puo’ essere occupata contemporaneamente in piu’ di un’Istituzione.

Art. 70.
Rapporti con il Comune

1. Sono sottoposti all’approvazione della Giunta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale:

a. il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

b. il rendiconto di gestione;

c. il piano programma annuale, il quale, preceduta da un dibattito in Consiglio comunale sugli indirizzi generali, deve specificare analiticamente i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie;

d. le tariffe dei servizi gestiti dall’istituzione, nonché gli standards di erogazione dei medesimi;

e. le convenzioni con gli enti locali che comportino l’estensione dei servizi fuori dal territorio del Comune.

2. Tutti gli altri atti del Consiglio di amministrazione dell’istituzione sono trasmessi per informazione agli organi del Comune, con le modalità stabilite dal regolamento e producono i loro effetti immediatamente.

3. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune svolge, nei confronti dell’istituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.

Art. 71.
Costituzione e partecipazione a Societa’ di capitali

1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali.

2. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.

3. La partecipazione a società di capitali per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.

4. L’indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deli-berazione consiliare di assunzione del servizio.

5. Al fine di garantire l’autonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell’ammini-strazione comunale vengono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.

6. I candidati alla carica di amministratore all’atto dell’accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.

Art. 72.
Gestione associativa dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative piu’ appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attivita’, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

CAPO I
CONTROLLI E REVISIONI

Art. 73.
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinche’ siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.

2. L’attivita’ di revisione potra’ comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell’ente. E’ facolta’ del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del collegio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle societa’ per azioni e dello statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo fun- zionale tra la sfera di attivita’ del collegio dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell’ente.

Art. 74.
Revisori dei conti

1. I revisori dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilita’ fissati dalla legge per l’elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilita’ previsti dalla stessa legge.

2. I revisori non possono essere revocati, salvo inadempienza. Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno una volta al mese. Il revisore che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del collegio decade dall’ufficio. Sono disciplinate con il regolamento le modalita’ di revoca e di decadenza.

3. Nell’esercizio delle loro funzioni, con modalita’ e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 75.
Controlli Interni

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni, ivi comprendendo il controllo di gestione, previsti dalla vigente normativa.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno e di gestione, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ATTIVITA’ COLLABORATIVE

Art. 76.
Principio di cooperazione

1. L’attivita’ dell’ente, diretta a conseguire uno o piu’ obiettivi d’interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 77.
Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l’esecizio associato di funzioni, anche individuando nuove attivita’ di comune interesse, ovvero l’esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni o la Provincia.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 78.
Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizza re e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l’istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell’articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal comma 2 dell’articolo 77 deve prevedere l’obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che disciplina l’ordinamento orga-nizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralita’ di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 79.
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell’attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l’integrazione dell’attivita’ di piu’ soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L’accordo, oltre alle finalita’ perseguite, deve prevedere le forme per l’attivazione dell’eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

a. determinare i tempi e le modalita’ delle attivita’ preordinate e necessarie alla realizzazione dell’accordo;

b. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario ed i costi: le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco, o il suo delegato, definisce e stipula l’accordo, con l’osservanza delle formalita’ previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuitegli dallo statuto.

4. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I
GARANZIE E FINALITA’

Art. 80.
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all’attivita’ dell’ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l’imparzialita’ e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l’accesso alle strutture ed ai servizi dell’ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L’amministrazione puo’ attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. Sulle problematiche sociali ed assistenziali sono interlocutori privilegiati del Comune le organizzazioni sindacali territoriali e le loro categorie pensionati nonche’ le associazioni di volontariato.

6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

7. Il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso, salvo che l’ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall’elettore.

8. Le associazioni di protezione ambientale di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.

Art. 81.
Politiche per le donne

1. Il Comune, nello svolgimento delle proprie attivita’ ammini-strative prende in considerazione le necessita’, le istanze e le rivendicazioni specifiche delle donne; in particolare, coordinando gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici per favorire “i tempi delle donne” e controllando gli effetti che le politiche del Comune hanno nei confronti delle donne.

2. Per favorire la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune nonche’ degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, ove si debba contestualmente provvedere a piu’ nomine di componenti dei collegi medesimi, le richieste di segnalazioni o designazioni sono dirette ad acquisire nominativi dell’uno e dell’altro sesso; comunque, la mancata nomina di componenti di sesso femminile deve essere adeguatamente motivata.

Art. 82.
Partecipazione dei giovani

1. Il comune, nello svolgimento delle proprie attivita’ amministrative, garantisce e promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunita’, confermando gli stessi come propri cittadini a pieno titolo, consultandoli in relazione alle scelte che li riguardano, ricercando forme specifiche che consentano loro il pieno esercizio della cittadinanza.

CAPO II
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 83.
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facolta’ di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare puo’ avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonche’ i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerita’ o il numero dei destinatari o l’indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa e’ consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dell’avvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’oggetto del procedimento stesso.

7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 6,deve pronunciarsi sull’accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e puo’ essere preceduto da contradditorio orale.

9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull’istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi’ diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.

11. Il dirigente competente, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, potra’ concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 84.
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere all’amministrazione comunale interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell’attivita’ amministrativa.

2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell’aspetto sollevato.

3. Le modalita’ dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonche’ adeguate misure di pubblicita’ dell’istanza.

Art. 85.
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessita’.

2. Il regolamento di cui all’articolo 84 comma 3, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicita’ e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalita’ di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell’esame da parte dell’organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione e’ esaminata dall’organo competente entro sessanta giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma 3 non e’ rispettato, ciascun consigliere puo’ sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco e’ comunque tenuto a porre la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui e’ garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 86.
Proposte

1. Non meno di trecentocinquanta cittadini, residenti nel Comune e di eta’ non inferiore a sedici anni, possono avanzare proposte per l’adozione di atti amministrativi. Esse sono dal sindaco trasmesse entro i sessanta giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere dei dirigenti responsabili dei servizi interessati nonche’ dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L’organo competente deve sentire i proponenti dell’iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si puo’ giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui e’ stata promossa l’iniziativa popolare.

CAPO III
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 87.
Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dall’articolo 90, attraverso l’accesso ai dati di cui e’ in possesso l’amministrazione e tramite l’adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di forma-zione degli atti generali.

2. Il Comune promuove, quale organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioe’ riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti problemi ed ini- ziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

Art. 88.
Associazioni

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui all’articolo 87, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull’attivita’ delle associazioni devono essere precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli orga-nismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 89.
Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di ini- ziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L’amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi puo’ promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalita’ da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organi di direzione, modalita’ di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti nel comma 2 e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attivita’ o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 90.
Incentivazione

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate, secondo il regolamento, forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale che tecnicoprofessionale ed organizzativa.

Art. 91.
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO IV
REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO

Art. 92.
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volonta’ che devono trovare sintesi nell’azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attivita’ amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono gia’ state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:

a. il consiglio comunale;

b. il cinque per cento del corpo elettorale alla data della domanda di referendum; hanno diritto di voto al referendum gli iscritti nelle liste tenute dal Comune a norma della legge sull’elettorato attivo che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta’ nel giorno della consultazione. Puo’ pero’ il consiglio comunale, in considerazione della specifica materia del referendum, ammettere al voto:

1) tutti i residenti nel Comune da almeno un anno che abbiano compiuto il diciottesimoanno di eta’ nel giorno della consultazione;

2) tutti i residenti del comune da almeno un anno che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta’ nel giorno della consultazione.

4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilita’, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalita’ organizzative della consultazione

5. Il Comune garantisce il servizio di raccolta, presso gli uffici comunali, delle firme necessarie alle richieste di referendum.

Art. 93.
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale.

3. Il referendum non puo’ aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 94.
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati e’ garantita la liberta’ di accesso agli atti dell’amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalita’ definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposi-zioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e’ applicabile l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 95.
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dall’articolo 94.

2. L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all’albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti piu’ idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralita’ indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalita’. Il rifiuto di fornire le informazioni deve essere motivato.

4. La giunta comunale, e i dirigenti, per quanto di rispettiva competenza, adottano i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l’informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall’Art. 26 legge 7 agosto 1990, n.241.

CAPO V
DIFENSORE CIVICO

Art. 96.
Nomina

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e’ ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e risulta eletto il candidato che abbia ottenuto per due volte un numero di voti non inferiore alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all’insediamento del successore. Puo’ essere rieletto una sola volta.

3. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: “giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

4. Il Consiglio Comunale, con la medesima procedura e i quorum di cui al comma 1, puo’ deliberare di convenzionarsi con altri enti per l’istituzione del difensore civico in forma associata, ovvero di avvalersi del difensore civico di un altro ente.

5. La convenzione prevede, tenendo conto delle presenti disposizioni statutarie, le modalita’ di nomina del difensore civico, la sede e gli oneri a carico di ciascun ente associato.

Art. 97.
Incompatibilita’ e decadenza

1. La designazione del difensore civico avviene tra persone che per preparazione ed esperienza danno ampia garanzia di indipendenza, probita’ e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non possono essere nominati difensore civico:

a. chi si trova in condizioni di ineleggibilita’ alla carica di consigliere comunale;

b. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i componenti di organi delle comunita’ montane e delle unita’ sanitarie locali;

c. i ministri di culto;

d. gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonche’ di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e. chi esercita qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo o subordinato, nonche’ qualsiasi attivita’ professionale o commerciale che costituisca l’oggetto di rapporti giuridici con l’amministrazione comunale;

f. chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado tra gli amministratori, il segretario o i dipendenti del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualita’ di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilita’ indicate nel comma 2. La decadenza e’ pronunciata dal consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri. Puo’ essere revocato dall’ufficio con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, con la medesima procedura e i quorum di cui al comma 1 dell’Art. 96, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio o per indegnita’.

Art. 98.
Mezzi e prerogative

1. Le persone che abbiano in corso una pratica od abbiano interresse ad un procedimento amministrativo in corso presso l’amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l’intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico puo’ convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilita’ dell’affare in esame, dandone avviso al dirigente responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi puo’ procedere all’esame della pratica o del procedimento, sollecitandone la definizione entro i termini di legge.

3. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

4. Il difensore civico deve inoltre garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all’Art. 127, comma 1 del TU 267/2000, secondo le modalità previste dall’Art. 127, comma 2, del medesimo TU 267/2000.
6. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall’ amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonche’ ogni notizia connessa alle questioni trattate e deve denunciare al sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l’espletamento delle sue funzioni.

7. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l’autorita’ giudiziaria penale.

8. Il difensore civico non puo’ intervenire:

a. su atti dell’amministrazione di contenuto meramente poli tico;

b. su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano gia’ stati notificati, a cura delle parti in causa, ricorsi, citazioni od opposizioni davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.

Art. 99.
Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull’attivita’ svolta nell’anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l’imparzialita’ dell’azione amministrativa.

2. La relazione e’ discussa dal consiglio entro tre mesi e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico puo’, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Art. 100.
Indennita’ di funzione

1. Al Difensore Civico e’ corrisposta indennita’ nell’importo determinato dalla Giunta Comunale in equa proporzione all’indennita’ deliberata a favore degli Assessori Comunali.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

CAPO I
FONTI NORMATIVE COMUNALI

Art. 101.
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E’ ammessa l’iniziativa da parte di almeno il cinque per cento del corpo elettorale per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammis-sione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutivita’, sono sottoposti a forme di pubblicita’ che ne consentano l’effettiva conoscibilita’.

Art. 102.
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:

a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;

b. in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge genera le sugli enti locali, la potesta’ regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizione regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. In materia tributaria i regolamenti si informano ai principi dello “Statuto del contribuente”- legge 212/2000.

5. L’iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dal l’articolo 86.

6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera in conformita’ alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonche’ per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione e’ divenuta esecutiva ovvero che sia stata rilasciata omologazione dell’autorita’ competente, ove necessaria. I regolamenti entrano in vigore all’atto della seconda pubblicazione. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicita’ che ne consentano l’effettiva conoscibilita’. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 103.
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel TU 267/2000, ed in altre leggi e nello statuto stesso.

2. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Pertanto lo statuto deve essere adeguato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 104.
Ordinanze

1. I dirigenti, ognuno per quanto di competenza secondo l’assetto organizzativo adottato, emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il segretario generale emana, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 sono pubblicate per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio. Durante tale periodo sono altresi’ sottoposte a forme di pubblicita’ che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalita’ di cui all’articolo 50, comma 3, e all’articolo 54 del TU 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non puo’ superare il periodo in cui perdura la necessita’.

5. In caso di assenza od impedimento del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. Quando l’ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 3.

Art. 105.
Sanzione amministrativa pecuniaria
per le violazioni di disposizioni contenute
nei regolamenti ed in ordinanze

1. La violazione alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

2. Per tale motivo i regolamenti comunali e le ordinanze definiscono, di norma, l’ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle loro violazioni.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma nei limiti minimi e massimi definiti dall’Art. 10 della legge 689/1981.
4. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

5. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

6. E ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

7. La Giunta Comunale provvedera’, entro la data per l’approvazione del Bilancio di Previsione, con proprio provvedimento generale, a definire l’entita’ delle sanzioni per tutte le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze per le quali non sia prevista una specifica sanzione, all’interno dei limiti definiti dai commmi 3, 4 e 5 che precedono.

Art. 106.
Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, dovranno essere adottatti e/o modificati i regolamenti nelle materie di competenza del comune ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni. Fino all’adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo statuto.

3. Ai sensi dell’Art. 105, insede di prima applicazione, la Giunta Comunale dovra’ assumere la deliberazione di cui al comma 7 del medesimo articolo entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente statuto.