Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001
Comune di Cossato (Biella)
Statuto comunale (Deliberazione C.C. n. 18 del 21.03.2001 avente per oggetto: Seconda approvazione dello Statuto Comunale nel testo adeguato al Testo Unico 267/2000.)
ELEMENTI COSTITUTIVI E FUNZIONI
Art. 1.
Comune di Cossato
1. Il Comune di Cossato e ente autonomo secondo il presente statuto nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che determinano le funzioni comunali.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che puo essere modificata nellosservanza delle norme di cui allarticolo 133 della Costituzione.
Art. 2.
Stemma, gonfalone, titolo di citta
1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con Regio Decreto in data 9.5.1929 ed inscritto nel Libro Araldico degli enti morali.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto
con Decreto del Presidente della Repubblica in data 7.8.1990 N.4438. Nelluso
del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.
3. Il Comune
si fregia del titolo di Citta concesso con decreto del Presidente della
Repubblica in data 2.10.1989 N.4311.
Art. 3.
Sede e territorio comunale
1. In Piazza Angiono, nel Palazzo comunale e istituita la sede del Comune, dei suoi organi elettivi e degli uffici principali.
2. Il Comune comprende la parte del territorio nazionale de- limitata con il piano topografico, di cui allarticolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dallIstituto Nazionale di Statistica.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dellarticolo 133 della Costituzione, dellArt. 15 del TU 267/2000, sentita la popolazione del Comune.
Art. 4.
Funzioni del Comune
1. Il Comune di Cossato rappresenta la comunita di tutti coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune e titolare di funzioni proprie; esercita, altresi, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione e dello Stato e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato allaffermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, la tutela del territorio e la difesa dellambiente in tutti i suoi aspetti.
4. Il Comune si fa garante dellattuazione della parita uomo/donna in tutte le sue forme e promuove azioni positive per favorire pari opportunita e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini.
5. Il Comune realizza i suoi obiettivi con il metodo della partecipazione popolare per cui si avvale dellapporto delle organizzazioni sindacali, delle formazioni sociali, economiche e culturali, assistenziali e benefiche e di tutti i cittadini, singoli od associati.
Art. 5.
Tutela della salute, assistenza sociale e istruzione
1. Il Comune, in concorso con le istituzioni statali e regionali, garantisce il diritto alla salute con strumenti idonei a renderlo effettivo ed in particolare tutela la salubrita e la sicurezza dei luoghi di lavoro, la maternita e la prima infanzia e ritiene di preminente importanza ai fini della salute della collettivita il problema dellalimentazione.
2. Opera per lattuazione di un efficiente servizio di assi-stenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai disabili e concorre alla prevenzione e al recupero delle varie forme del disagio sociale.
3. Il Comune promuove un razionale piano di riorganizzazione delle strutture scolastiche; fornisce in quantita idonee strutture scolastiche ed assistenziali pubbliche al fine di garantire laccesso ed il diritto allo studio; garantisce altresi la prosecuzione degli studi per gli studenti capaci e meritevoli ancorche privi di mezzi e per gli studenti lavoratori o disabili.
4. Il Comune riconosce la famiglia come nucleo essenziale della comunita e ne favorisce il ruolo.
Art. 6.
Tutela dellambiente naturale, del patrimonio storico,
Artistico,
archeologico, paleontologico,
etnolinguistico e culturale
1. Il Comune tutela e valorizza lambiente, considerato nella sua accezione piu ampia, come valore naturalistico, paesag- gistico, fisico e sociale e tende al ripristino di una situazione di armonico equilibrio tra tutte le componenti umane, animali, vegetali ed abiotiche.
2. Il Comune, nellambito della tutela dellambiente, adotta le misure necessarie attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per prevenire ed eliminare le cause dellinquinamento.
3. Individua e tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone la fruizione da parte della collettivita.
4. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, di costume e di tradizioni locali, tutela e valorizza loriginale patrimonio linguistico del Piemonte e ne promuove la conoscenza.
Art. 7.
Assetto ed utilizzazione del territorio
1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti produttivi, turistici, commerciali ed agricoli.
2. Realizza piani di sviluppo delledilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto allabitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorita definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di viabilita che, tenendo conto dei fabbisogni della popolazione favorisca la razionale integrazione dei mezzi motorizzati, delle biciclette e dei pedoni, in tutti gli spazi urbani.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da apprestare al verificarsi di pubbliche calamita.
Art. 8.
Sviluppo economico
1. Il Comune pianifica le attivita commerciali e favorisce lorganizzazione razionale dellapparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalita del servizio da rendere al consumatore con particolare riguardo alla qualita dei prodotti.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dellartigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne lattivita e ne favorisce lassociazionismo, al fine di consentire una piu vasta collocazione dei prodotti ed una piu equa remunerazione del lavoro.
3. Il Comune riconosce e valorizza il contributo storico apportato allo sviluppo economico e culturale della comunita da parte dei cittadini provenienti da altre localita italiane ed estere.
4. Il Comune interviene per la conservazione e la valorizzazione del comparto agricolo locale; particolare attenzione e rivolta agli interventi che stimolano la conversione produttiva, biologica e naturale delle coltivazioni e degli allevamenti.
5. Sviluppa le attivita turistiche e ricettive promuovendo lordinata espansione delle attrezzature e dei servizi.
6. Il Comune promuove e sostiene forme associative di auto gestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
Art. 9.
Promozione delle attivita ricreative, sportive
e di aggregazione
giovanile
1. Il Comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
2. Per il raggiungimento di tali finalita il Comune favorisce listituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreativi e sportivi; promuove la creazione di strutture, servizi ed impianti idonei e ne assicura laccesso ad enti, organismi ed associazioni.
3. Il Comune promuove iniziative di aggregazione giovanile al fine di rimuovere cause di disagio e di devianza.
Art. 10.
Culto
1. Il Comune e istituzione laica ed aconfessionale; rispetta allo stesso modo tutte le fedi religiose e ne tutela la possibilita di espressione.
2. Nei limiti di disponibilita di bilancio, il Comune provvede a termini di legge, alle spese necessarie per la conservazione degli edifici adibiti al culto nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi, nonche alle spese necessarie alla conservazione di edifici religiosi di particolare valore monumentale ed artistico.
3. Apposito regolamento disciplina i criteri e le modalita di intervento.
Art. 11.
Gemellaggi, federalismo ed integrazione razziale
1. Il Comune favorisce laffermazione di una citta multietnica attraverso laccoglienza, la promozione della tolleranza, la pratica dellintegrazione razziale, la particolare dignita delle diverse culture etniche e delle minoranze. Considera il fenomeno del nomadismo zingaro per il quale si ribadiscono i concetti di dignita umana sopracitati.
2. Il Comune promuove e favorisce in prospettiva federalista iniziative di pace e di collaborazione tra i popoli secondo i principi fondamentali della Carta europea delle liberta locali approvata dagli Stati Generali dei Comuni e delle Regioni dEuropa.
3. Il Comune stringe gemellaggi e rapporti damicizia con enti locali italiani e stranieri per far crescere la conoscenza e la solidarieta tra i popoli.
Art. 12.
Compiti del Comune
1. Il Comune gestisce i servizi propri ai sensi delle norme del Titolo III della Parte I del presente statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
3. Il Comune esercita,altresi,le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla legge, secondo la quale sono regolati i rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune esercita le funzioni amministrative delegategli dalla Regione, ente a cui riconosce poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo. A tal fine consente alla Regione di avvalersi dei propri uffici.
Art. 13.
Albo pretorio
1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il segretario generale e responsabile delle pubblicazioni, per le quali si avvale di personale alluopo incaricato.
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI ELETTIVI
CAPO I
ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
Art. 14
Organi
1. Sono organi di governo del Comune:
* il Consiglio Comunale,
* la Giunta Comunale
* il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale ed il Sindaco, a norma di legge, sono eletti direttamente dal corpo elettorale; la Giunta Comunale e nominata dal Sindaco secondo le disposizioni della legge.
Art. 15.
Pubblicita delle spese elettorali
1. I candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale, nonche le rispettive liste di collegamento ed appartenenza, sono obbligati a rendere dichiarazione preventiva e rendiconto delle spese per le proprie campagne elettorali; gli adempimenti dobbligo sono espletati mediante i delegati di lista, individuati nella dichiarazione di presentazione di questultima al momento del deposito nella segreteria comunale.I delegati predetti sono personalmente responsabili della dichiarazione preventiva e del rendiconto da parte della lista; tutti i candidati personalmente rispondono delle dichiarazioni e dei rendiconti propri. Il Regolamento stabilisce: la forma ed il contenuto delle dichiarazioni e dei rendiconti, i termini delle presentazioni, le modalita di esame dei rendiconti da parte del collegio dei revisori dei conti e la pubblicita da darsi alle dichiarazioni preventive, ai rendiconti ed allesito degli esami. Lo stesso Regolamento stabilisce anche le sanzioni da applicarsi nelle forme e nei limiti dalla legge previsti per le violazioni ai regolamenti comunali.
CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 16.
Funzioni del consiglio
1. Il consiglio, rappresentando lintera comunita, determina lindirizzo politico amministrativo della complessiva azione comunale e ne controlla lattuazione.
2. Il consiglio, costituito in conformita alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
Art. 17.
Competenze e attribuzioni
1. Il consiglio comunale esercita le potesta e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalita ed ai procedimenti stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta lattivita dellente ai principi di pubblicita e trasparenza al fine di assicurarne il buon andamento e limparzialita.
3. Nelladozione degli atti privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti consiliari devono contenere lindividuazione degli obiettivi e delle finalita da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari allazione da svolgere.
5. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarieta.
Art. 18.
Linee programmatiche di mandato
1. Entro centoventi giorni dallinsediamento, il sindaco presenta al Consiglio comunale, sentita la Giunta Comunale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun Consigliere comunale, nei limiti e con le modalita stabilite dal regolamento, ha il diritto di intervenire nella definzione delle linee programmtiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Comunale, contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio, provvede a verificare lattuazione delle linee programmatiche.
4. Al termine del mandato elettivo il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il rendiconto al riguardo dellattuazione delle linee programmatiche.
5. Nel corso del mandato elettivo il Sindaco, sentita la Giunta, potra proporre al Consiglio Comunale adeguamenti strutturali e/o modifiche alle linee programmatiche.
Art. 19.
Indirizzi per le nomine, le designazioni
e le revoche dei rappresentanti
del Comune
1. Entro la data di approvazione delle linee programmatiche di mandato, il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi in base ai quali il Sindaco provvede alle nomine, alle designazioni ed alle revoche dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi di cui al comma 1. attenendosi esclusivamente ai criteri del buon andamento e dellimparzialita della Pubblica Amministrazione oltre che al principio di pari opportunita degli uomini e delle donne, si da assicurare che i rappresentanti del Comune siano persone di nota e provata capacità professionale e di competenza specifica e fatti salvi gli eventuali requisiti specifici di cui al comma 2 dellArt. 66. Gli stessi indirizzi devono recare lobbligo del Sindaco di motivare, se del caso anche comparativamente,ogni atto di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti; gli indirizzi devono altresi recare:
a. lindicazione dei soggetti che il Sindaco e tenuto a consultare prima di qualsiasi nomina, designazione e revoca; la Conferenza dei capigruppo e sempre compresa tra tali soggetti;
b. lobbligo, per i nominati o designati, di riferire annualmente circa landamento dellattivita svolta dallEnte, Azienda od Istituzione, in particolare segnalando gli elementi piu significativi ed utili al perseguimento degli interessi del Comune.
3. Ai fini di cui ai commi 1. e 2. apposito Regolamento disciplina la pubblicita da darsi alle vacanze degli incarichi di rappresentante del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e disciplina anche le modalita di presentazione delle candidature da parte di singoli cittadini, enti, organismi, ordini, collegi ed associazioni professionali e della societa civile.
4. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta lautomatica decadenza dei rappresentanti nominati in rappresentanza del Comune. Gli stessi esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
Art. 20.
Consiglieri comunali. Consigliere anziano
1. I consiglieri comunali rappresentano lintera comunita senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri entrano in carica allatto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. E consigliere anziano chi ha ottenuto la maggiore cifra individuale nellelezione del Consiglio Comunale, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco che hanno conseguito la proclamazione a consigliere.
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonche dalle aziende del Comune e degli enti da esso dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e la documentazione relativa in loro possesso, utili allespletamento del mandato consiliare. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalle legge.
5. Lesercizio del diritto di cui al comma 4 e disciplinato con apposito regolamento.
6. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio: essi presentano lo schema della proposta di deliberazione,per la quale il Segretario generale procura lattestazione di copertura finanziaria, se necessaria, ed ogni occorrente parere di regolarita. I Consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo in conformita al Regolamento.
Art. 21.
Prima seduta del Consiglio Comunale
1. La prima seduta del Consiglio Comunale neo eletto e convocata e si svolge nei termini di legge.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio.
3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere lassemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui allarticolo 20, comma 3, occupa il posto immediatamente successivo.
4. Con la presidenza del consigliere anziano o di chi, per sua assenza o rifiuto a presiedere, legalmente lo sostituisce, il Consiglio Comunale esamina la condizione degli eletti e, sussistendo le condizioni, ne pronuncia lineleggibilita o lincompatibilita provvedendo quindi alle sostituzioni. Liscrizione allordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non e detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e lavvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
5. Ancora presieduto come al comma 2, il Consiglio Comunale successivamente
procede allelezione del proprio Presidente e del Vice Presidente di cui
allarticolo 22.
6. Con la presidenza del Presidente eletto, la seduta consiliare
prosegue per la comunicazione dei componenti della Giunta Comunale. Le
nomine degli assessori sono depositate nella segreteria comunale almeno
ventiquattro ore prima della seduta.
7. Il consiglio comunale, nella prima seduta elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223.
Art. 22.
Presidenza del Consiglio Comunale
Funzioni presidenziali
1. Al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio Comunale e presieduto dal Presidente eletto dallassemblea nel proprio seno, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede immediatamente alla votazione di ballottaggio tra i due consiglieri maggiormente votati. Risulta eletto Presidente del Consiglio quello dei due candidati che ha riportato il maggior numero di voti od il piu anziano di eta in caso di parita.
2. Nella medesima seduta, subito dopo lelezione del Presidente, con le stesse modalita di cui al comma 1. il Consiglio Comunale elegge il Vice Presidente.
3. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale; al di fuori dei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, a lui competono la fissazione dellordine del giorno delle sedute e la loro convocazione. Il Presidente e tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedono un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo allordine del giorno le questioni da loro richieste con precedenza a quelle richieste dal Sindaco. Ove questultimo richieda di porre allordine del giorno questioni da lui stesso qualificate urgenti, il Presidente convoca la seduta consiliare entro le quarantotto ore dalla richiesta e provvede affinche lavviso di convocazione sia notificato ai consiglieri nel termine di cui allarticolo 31, comma 1., lettera c). In tutti i casi previsti dallarticolo 31 lavviso di convocazione del Consiglio Comunale, con relativo ordine del giorno, e notificato al Sindaco nello stesso giorno di diramazione.
4. Con le modalita stabilite dal Regolamento il Presidente riceve:
a) le proposte di emendamento alle linee programmatiche di mandato di cui allarticolo 18;
b) le proposte di deliberazione di cui allarticolo 20, comma 6;
c) le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale;
d) le interrogazioni,le interpellanze ed ogni altra richiesta di sindacato ispettivo, che sono da lui fatte pervenire al Sindaco entro ventiquattro ore;
e) le dimissioni dei Consiglieri Comunali.
5. Il Presidente coordina lattività delle Commissioni consigliari di cui
cura il regolare funzionamento, anche sentendo il parere della Conferenza
dei capigruppo di cui allarticolo 25, comma 2.
6. Il Vice Presidente del
Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo.
7. Allorche sono assenti o temporaneamente impediti tanto il Presidente
quanto il Vice Presidente,le funzioni presidenzia li sono assunte dal consigliere
anziano di cui allarticolo 20, comma 3.
8. Il Regolamento garantisce allUfficio
del Presidente del Consiglio disponibilita di personale e di mezzi adeguata
alle sue funzioni.
Art. 23.
Revoca del Presidente e del Vice Presidente
1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei componenti il Consiglio. A cura dei proponenti, la proposta e notificata al soggetto destinatario e, quindi, depositata nella segreteria comunale. E messa in discussione non prima di dieci giorni dal deposito e, comunque, non oltre la seconda seduta del Consiglio comunale successiva al deposito stesso; e approvata con il voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono presiedere la seduta indetta per la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui la proposta di revoca li riguardi entrambi, la discussione e la votazione sono presiedute dal consigliere anziano.
Art. 24.
Supplenza, decadenza, rimozione
dei consiglieri comunali
1. Ove la legge non preveda che a tutti i consiglieri comunali siano comunicati o notificati gli atti che danno luogo alla sospensione dalle funzioni di un consigliere con temporanea sostituzione di lui, gli atti stessi dal Segretario generale sono prontamente trasmessi al Presidente del Consiglio, che ne da legale notizia, entro le quarantotto ore, a tutti i consiglieri mediante notificazione da parte del messo comunale.
2. Nella prima seduta utile il Consiglio Comunale procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso dalle funzioni come detto al comma 1 affidando la supplenza al candidato della stessa lista che,dopo gli eletti, ha riportato il maggior numero di voti. Laffidamento e preceduto dalla convalida dellelezione del supplente.
3. Il Presidente del Consiglio e tenuto a dare legale notizia, entro le quarantotto ore e con atto notificato dal messo comunale, del termine della supplenza di cui al comma 2 perche e cessata la sospensione dalle funzioni del consigliere supplito ovvero per la sopravvenuta decadenza dello stesso che, pertanto, deve essere surrogato.
4. Sempre che la legge non preveda che a tutti i consiglieri comunali siano comunicati o notificati gli atti che comportano la decadenza o la rimozione di un consigliere comunale, gli atti stessi dal Segretario generale sono prontamente trasmessi al Presidente del Consiglio che ne da legale notizia, entro le quarantotto ore, a tutti i consiglieri mediante notificazione da parte del messo comunale.
5. Resta ferma ogni altra forma di pubblicita, comunicazione o notizia disposta dalla legge per gli atti contemplati dai commi 1., 3. e 4..
Art. 25.
Gruppi consiliari
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi ed eleggono il capo gruppo secondo quanto previsto dal regolamento, dandone comunicazione al segretario generale.
2. La Conferenza dei capigruppo e convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale; ad essa partecipa, con diritto di proposta, anche il Sindaco o lassessore da lui delegato. Salvo casi durgenza, il Presidente del Consiglio sente sempre il parere della Conferenza dei capigruppo circa gli oggetti da iscrivere allordine del giorno delle sedute consiliari e circa la data di indizione delle stesse. Il Regolamento prevede le altre attribuzioni consultive e le modalita di funzionamento della Conferenza dei capigruppo.
Art. 26.
Commissioni consiliari permanenti
1. Il consiglio, una volta insediato, istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale assicurando comunque la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, leventuale attribuzione di funzioni di controllo o garanzia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicita dei lavori.
3. Il regolamento prevede, per le commissioni permanenti aventi funzioni di controllo o garanzia, che la presidenza delle medesime sia attribuita alla minoranza consiliare.
4. Le commissioni consiliari permanenti, nellambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla giunta comunale e dagli enti dipendenti del Comune: notizie, informazioni, dati, atti, anche ai fini dello svolgimento delle funzioni di controllo o garanzia, ove attribuite, sullattuazione delle deliberazioni consiliari, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non puo essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto dufficio.
5. Le commissioni consiliari permanenti hanno facolta di chiedere lintervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori nonche dei funzionari e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
6. Il sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
7. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
Art. 27.
Commissione consiliare per la pari opportunita
1. E istituita la commissione delle elette composta dalle donne elette nel consiglio comunale. La commissione ha compiti di proposta e di controllo sullattivita amministrativa per il rispetto dei diritti delle donne sanciti dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione.
Art. 28.
Commissioni speciali
1. Il consiglio, con le modalita di cui allarticolo 26, puo istituire commissioni speciali incaricate di esperire inda- gini conoscitive ed in generale di esaminare,per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dellattivita del Comune.
2. Il regolamento determina le modalita di funzionamento delle commissioni speciali.
Art. 29.
Commissione dindagine
1. A maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale puo istituire nel proprio seno commissioni dindagine sullattivita dellAmministrazione comunale, costituite con la rappresentanza di tutti i Gruppi consiliari, con criteri di proporzionalita ed assicurando, comunque, che le minoranze consiliari siano rappresentate complessivamente da non meno del quaranta per cento dei commissari e che alle stesse ne venga attribuita la presidenza.
2. Le commissioni dindagine hanno poteri di cognizione soltanto per laccertamento di irregolarita nel funzionamento dellAmministrazione comunale. Hanno i poteri istruttori di cui ai commi 4 e 5 dellarticolo 26; inoltre possono sentire Consiglieri Comunali, rappresentanti di Amministrazioni ed Enti pubblici e privati nonche tutti i cittadini che consentono di essere convocati; possono, altresi, chiedere notizie, informazioni, dati ed atti alle Amministrazioni ed agli Enti predetti.
3. Il Regolamento disciplina il funzionamento delle commissioni dindagine, la pubblicita dei lavori, la formazione della relazione finale e lesame di questultima da parte del Consiglio Comunale.
Art. 30.
Sessioni del consiglio
1. Lattivita del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono sessioni ordinarie quelle convocate nei periodi dal primo marzo al trenta giugno compresi e dal primo settembre al trentuno dicembre compresi.
2. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione concernenti i seguenti atti:
a) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economico-finanziari ed i programmi di opere pubbliche;
b) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti di gestione;
c) i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali, le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere in queste materie;
d) le modifiche allo statuto ed ai regolamenti di competenza consiliare.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente del Consiglio o per richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri, del tutto in conformita allarticolo 22, comma 3, anche per i termini di convocazione delle sedute.
Art. 31.
Consegna dellavviso di convocazione
1. Salvo che diversamente disponga la legge od il presente Statuto, lavviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, e formato e diramato dal Presidente del Consiglio. Deve essere pubblicato allalbo pretorio almeno un giorno prima della seduta e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta, qualora si tratti delle sessioni ordinarie o si tratti di seduta al cui ordine del giorno e iscritta proposta di deliberazione concernente gli atti di cui al comma 2 dellarticolo 30;
b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la seduta, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
c) almeno 24 ore prima della seduta, per i casi durgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri gia iscritti allordine del giorno.
2. Per il computo dei termini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni dellarticolo 155 del codice di procedura civile.
Art. 32.
Intervento dei consiglieri per la validita delle sedute e delle
deliberazioni. Assistenza degli assessori
1. Il consiglio delibera con lintervento di almeno la meta dei componenti e a maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi per i quali la legge o lo statuto o il regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero di presenti di cui al comma 1, alla seconda convocazione, che avra luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purche intervengano almeno sette consiglieri.
3. Per il solo fine della verifica del numero legale, non viene computato il Sindaco.
4. I consiglieri che non intervengono senza giustificati motivi ad unintera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
5. Oltre al Sindaco, che interviene perche componente, sono tenuti ad assistere alle sedute del Consiglio anche il Vicesindaco e gli assessori con delega speciale; possono assistere anche gli altri assessori. Tutti gli assessori hanno diritto di partecipare alla discussione ma nessuno ha diritto di voto.
Art. 33.
Pubblicita delle sedute
1. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
Art. 34.
Presidenza delle sedute consiliari
1. Chi presiede le sedute del consiglio e investito di potere discrezionale per mantenere lordine, losservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarita delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha facolta di sospendere e di sciogliere ladunanza.
3. Puo nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
Art. 35.
Votazioni e funzionamento del consiglio
1. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto.
2. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. Per le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso Organi-smi,Enti,Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge, si applica, in deroga al disposto del comma 1 dellarticolo 32, il principio della maggioranza relativa, fermo restando il necessario intervento di almeno la meta dei componenti il Consiglio.
4. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al comma 3 hanno riportato i maggiori voti.
5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.
Art. 36.
Verbalizzazione
1. Il segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e ne cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Presidente o chi presiede ladunanza.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discus- sione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. Il regolamento stabilisce:
a) le modalita di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
b) le modalita secondo cui il processo puo darsi per letto.
CAPO III
GIUNTA COMUNALE E SINDACO
Art. 37.
Giunta comunale
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, improntando la propria attivita ai principi della trasparenza e dellefficienza.
2. La Giunta, perseguendo gli obiettivi e le finalita dellEnte, nel quadro delle linee programmatiche di mandato e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale, alla cui attuazione collabora con il Sindaco, compie gli atti di amministrazione e programmazione che la legge, lo statuto o il regolamento non riservino alla competenza del Consiglio comunale, del Sindaco, del Direttore Generale, del Segretario Generale o dei dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta svolge attivitapropositive e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, a cui riferisce annualmente.
4. La Giunta esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale ed adotta, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale medesimo, lordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 38.
Composizione della Giunta Comunale
Convalida delle nomine dei componenti
1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco e di un numero massimo di sette assessori, delluno e dellaltro sesso, che il Sindaco nomina anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale. Uno degli assessori e dal Sindaco nominato Vicesindaco perche lo sostituisca nei casi di assenza o di impedimento temporaneo o di sospensione dalle funzioni. Le nomine, dal Sindaco fatte in forma di decreto, sono da lui comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva allelezione.
2. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
3. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere allatto dellaccettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
4. Lassessore gia consigliere comunale, nellipotesi cessazione dalla carica di assessore, non potra essere reintegrato nel Consiglio Comunale.
5. Prima di qualsiasi altro atto la Giunta Comunale assume deliberazione di convalida delle nomine dei suoi componenti, verificando che tutti abbiano i requisiti dalla legge previsti per ricoprire le cariche di consigliere e di assessore comunale e che non si trovino nelle condizioni di incompatibilita con le cariche stesse.
Art. 39.
Revoca, cessazione dalla carica e sospensione
degli assessori
Comunicazioni al Consiglio Comunale
1. Il Sindaco puo motivatamente revocare uno o piu assessori nominandone i sostituti. Egli nomina anche i sostituti degli assessori cessati dalla carica per qualsiasi altro motivo. Fino al perfezionamento delle nomine, il Sindaco, ove non intenda delegare altro assessore, esercita provvisoriamente le funzioni dellassessore revocato o comunque cessato dalla carica. La motivata comunicazione della revoca dellassessore nonche la comunicazione di nomina del sostituto e dal Sindaco data al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. Il Sindaco parimenti comunica ogni cessazione di assessore per qualsiasi altra causa nonche la nomina del sostituto. Ove non intenda revocare lassessore sospeso dalle funzioni, il Sindaco e tenuto, nella prima seduta utile, a darne motivata comunicazione al Consiglio Comunale rendendo noti la durata ed i motivi dellintervenuta sospensione.
Art. 40.
Decadenza della Giunta. Dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza e decesso del Sindaco
1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta Comunale. Questa rimane in carica sino allelezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; nel frattempo il Vicesindaco esercita le funzioni sindacali, senza potere di revoca degli assessori ma con il potere di sostituire gli assessori che eventualmente abbiano a cessare per dimissioni od altra causa.
2. Latto delle dimissioni del Sindaco, ove esse non siano presentate durante la seduta del Consiglio Comunale, e ricevuto dal Segretario generale. Questi ne fa immediata presentazione e consegna al Presidente del Consiglio e da tale consegna decorrono i termini ai fini dellirrevocabilita e dellefficacia delle dimissioni.
3. Allaccertamento dellimpedimento permanente del Sindaco collegialmente procedono il Vicesindaco, il Presidente del Consiglio Comunale ed il Segretario generale. Laccertamento si perfeziona con la presa datto dellimpedimento permanente da parte del Consiglio Comunale, su comunicazione del Presidente in base a relazione sottoscritta dal Vicesindaco, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario generale. Della presa datto dellimpedimento permanente del Sindaco da parte del Consiglio Comunale il Vicesindaco da urgente comunica- zione al prefetto.
4. Ove la legge non preveda la comunicazione o la notificazione a tutti i consiglieri ed al Vicesindaco degli atti che comportano la rimozione o la decadenza del Sindaco, gli atti stessi dal Segretario generale sono immediatamente trasmessi al Vicesindaco che ne da, entro le ventiquattro ore, legale notizia al Presidente del Consiglio Comunale ed agli altri consiglieri con atto notificato dal messo comunale.
5. La certificazione di decesso del Sindaco e acquisita collegialmente dal Vicesindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e del Segretario generale. Il Presidente da formale comunicazione del decesso al Consiglio Comunale che ne prende atto. Della presa datto da parte del Consiglio Comunale, il Vicesindaco da urgente comunicazione al Prefetto.
Art. 41.
Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Agli effetti del comma 2 la mozione di sfiducia si intende presentata quando, con almeno il prescritto numero minimo di sottoscrizioni, e depositata nellufficio del Segretario generale che ne da immediata trasmissione al Presidente del Consiglio. Questultimo, entro le ventiquattro ore, con atto notificato dal messo comunale, da legale conoscenza dellintegrale testo della mozione di sfiducia al Sindaco e a tutti gli altri consiglieri comunali.
4. Dopo la presentazione, alla mozione di sfiducia possono essere apposte le sottoscrizioni di altri consiglieri comunali. In qualunque momento e consentito ai consiglieri ritirare le proprie sottoscrizioni della mozione di sfiducia.
Art. 42.
Funzionamento della Giunta.
1. La Giunta Comunale e presieduta dal Sindaco; in assenza od impedimento temporaneo di lui oppure quando egli sia sospeso dalle funzioni presiede la Giunta il Vicesindaco. Concorrendo lassenza, limpedimento temporaneo o la sospensione del Sindaco con lassenza o con limpedimento temporaneo od anche con la sospensione del Vicesindaco, presiede la Giunta lassessore piu anziano di eta.
2. Lattivita della giunta e collegiale. Essa e convocata dal sindaco che ne stabilisce lordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
4. La giunta delibera con lintervento di almeno la meta dei suoi componenti, computando a tal fine anche il Sindaco, ed a maggioranza assoluta di voti, salve le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Sono segrete solo le votazioni concernenti persone.
5. Il segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute della giunta e cura la redazione del verbale della seduta che e sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso.
6. Le modalita di convocazione e funzionamento della giunta sono stabilite dal regolamento.
Art. 43.
Attribuzioni
1. Alla giunta comunale compete ladozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale nonche di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e non rientrano nella competenza del consiglio e del Sindaco, del Direttore Generale, del Segretario Generale o dei dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi, a norma del precedente Art. 37, comma 4.
2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nellesercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. La giunta, in particolare, nellesercizio di attribuzioni di amministrazione:
a) adotta i regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio e, nellambito di tale attribuzione e coi criteri definiti dal regolamento, definisce la dotazione organica;
b) propone al consiglio i restanti regolamenti;
c) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi che non siano attribuiti al Consiglio, al sindaco, al direttore generale, al segretario generale o ai dirigenti;
d) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
e) assume attivita di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
f) approva e modifica le tariffe sulla base dei criteri generali indicati dal Consiglio Comunale o dai regolamenti;
g) nomina, nei casi previsti dai regolamenti,le commissioni;
h) approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale;
i) provvede in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti, concessioni, quando gli elementi determinanti dellintervento siano stabiliti in atti fondamentali del Consiglio;
l) autorizza il Sindaco o i dirigenti a resistere in giudizio;
m)riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita e sullattuazione dei programmi.
n) definisce annualmente, con provvedimento generale, lammontare minimo e massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze non prevedenti specifiche sanzioni, ai sensi del successivo Art. 105.
4. La giunta, altresi, nellesercizio di attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dellente;
b) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
Art. 44.
Deliberazioni durgenza della giunta
1. La giunta puo in via durgenza deliberare, sotto la propria responsabilita, variazioni al bilancio. Le deliberazioni a pena di decadenza, nei sessanta giorni successivi sono sotto poste alla ratificazione del consiglio comunale.
2. Nel caso di denegata ratificazione restano comunque salvi gli effetti prodotti nei confronti dei terzi dalle deliberazioni di cui al comma 1.
Art. 45.
Sindaco
1. Il Sindaco interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è il capo dellamministrazione e la rappresenta.
2. Il Sindaco promuove e coordina lazione dei singoli assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dellente. Sovraintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario generale, al Direttore generale e ai dirigenti responsabili dei servizi.
3. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Lelezione del Sindaco e disciplinata dalla legge che, altresi, disciplina i casi di incompatibilita e di ineleggibilita allufficio, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
Art. 46.
Attribuzioni di amministrazione ed organizzazione
1. Il Sindaco quale organo responsabile dellamministrazione:
a) ha la rappresentanza generale dellEnte;
b) nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva allelezione, a termini dellArt. 38;
c) revoca uno o piu Assessori, nominandone i sostituti e dandone comunicazione al Consiglio, a termini dellArt. 39;
d) forma lordine del giorno, convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui essa deve deliberare, tra i membri della medesima, in relazione alle deleghe rilasciate a termini dellArt. 48; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore;
e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
f) sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila perche sia data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta nonche agli atti da lui assunti;
g) definisce e stipula gli accordi di programma, nel rispetto delle disposizioni del comma 3 dellArt. 79;
h) convoca i comizi per i referendum consultivi; presiede gli organismi pubblici di partecipazione popolare esercitandovi, nei limiti previsti dalle leggi, i poteri di polizia delle adunanze;
i) impartisce, nellesercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive in materia e vigila sullespletamento del servizio di polizia municipale;
l) con lautorizzazione della Giunta sta in giudizio, come attore o convenuto, in rappresentanza dellEnte nei procedimenti di giurisdizione riguardanti i componenti degli organi di governo;
m) nomina e revoca il Direttore Generale, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e per un tempo non superiore al proprio mandato, secondo i criteri stabiliti dalla Legge e dal regolamento;
n) Nomina e revoca il Segretario Generale, secondo i criteri stabiliti dalla Legge e dal regolamento;
o) Attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali, nei casi e con le modalita e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
p)coordina, nellambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonche gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
q) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi ed istituzioni appartenenti al Comune svolgano le loro attivita secondo il programma generale di governo approvato dal Consiglio Comunale ed in coerenza con le direttive di attuazione da lui stesso emanate;
r) adotta tutti gli altri provvedimenti,di natura discrezionale, non collegiale o gestionale e non di competenza del Direttore Generale, del segretario Generale o dei dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi.
s)Emana le ordinanze contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonche nei casi di emergenza di cui allarticolo 50, commi 5 e 6 del Testo Unico.
Art. 47.
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove, tramite i competenti uffici, indagini e verifiche amministrative sullintera attivita del Comune.
Art. 48.
Deleghe del Sindaco
1. Contestualmente alla nomina di cui al comma 1 dellarticolo 38 il Sindaco conferisce al Vicesindaco delega generale perche, questultimo lo sostituisca nei casi di assenza di impedimento temporaneo o di sospensione dalle funzioni.
2. Il Sindaco puo, con suo decreto, conferire agli Assessori deleghe speciali a sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici per materie omogenee organicamente definite; egli altresi puo, con decreto, delegare nelle stesse materie, agli Assessori lesercizio di tutte o di parte delle sue attribuzioni, con il potere ai delegati di assumere determinati atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, compresa la sostituzione del Sindaco stesso e la rappresentanza del Comune presso Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati.
3. Il Sindaco puo anche delegare ladozione di atti di sua competenza, non rientranti nelle attribuzioni delegate agli Assessori, al Direttore Generale, al Segretario generale od ai dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi ed anche ai capi delle unita operative.
4. Il Sindaco puo delegare agli assessori, al Direttore Generale, al Segretario generale od ai dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi le funzioni di cui al precedente articolo 46, comma 1, lettera g) in merito agli accordi di programma.
5. Le deleghe di cui ai commi precedenti sono sempre modificabili, e motivatamente revocabili.
6. Le deleghe di cui ai commi 1 e 2 precedenti sono comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
Art. 49.
Funzioni vicarie del Sindaco
1. Le funzioni vicarie del Sindaco sono esercitate dal Vicesindaco od anche
dallAssessore piu anziano di eta, secondo le previsioni degli articoli
37, comma 1, e 42 comma 1.
2. Ha diritto di fregiarsi del distintivo del
Sindaco chi ne esercita le funzioni vicarie a norma del comma 1.
TITOLO II
UFFICI E PERSONALE
Art. 50.
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello Statuto, tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza, disciplina, con uno o piu regolamenti, lordinamento degli uffici e dei servizi, la dotazione organo.
2. Allo scopo di assicurare efficienza,efficacia,imparzialita e trasparenza allazione amministrativa, i regolamenti di cui sopra si uniformano, secondo le modalita indicate negli articoli seguenti, a criteri di:
a. suddivisione fra funzioni di indirizzo, proprie degli organi elettivi, e funzioni di gestione, proprie degli organi burocratici;
b. autonomia;
c. funzionalita ed economicita di gestione;
d. professionalita e responsabilita del personale.
Art. 51.
Organizzazione
1. Lorganizzazione degli uffici e dei servizi del Comune si articola in unita organizzative di diversa complessita, sulla base delle esigenze operative inerenti ai programmi di azione approvati dagli organi elettivi e con modalita che ne consentano il pronto adeguamento ai mutamenti di tali esigenze.
2. I compiti sono assegnati alle singole unita organizzative in via esclusiva e con precisa specificazione. Lassegnazione e sottoposta a verifica periodica.
3. Lubicazione degli uffici e dei servizi ed i relativi orari sono definiti in modo da garantire la massima accessibilita agli utenti.
4. La gerarchia tra le varie unita organizzative si contempera con la partecipazione delle unita subordinate allelaborazione delle scelte delle unita sovraordinate.
Art. 52.
Personale
1. Il personale e inserito in ununica dotazione organica.
2. Lassegnazione del personale alle varie unita organizzative e realizzata e verificata secondo i principi di cui allArt. 51 comma 2. Essa deve altresi uniformarsi al criterio della massima valorizzazione della professionalita individuale.
3. Il miglioramento delle prestazioni del personale e perseguito particolarmente con la formazione e laggiornamento professionale, con il riconoscimento e lincentivazione dellimpegno lavorativo in modi compatibili con gli accordi collettivi nazionali, nonche con la verifica periodica della produttivita di ciascun dipendente.
4. E assicurato ai dipendenti leffettivo esercizio dei diritti sindacali.
5. E garantita a uomini e donne leffettiva parita di con- dizioni nellinstaurazione e nello svolgimento del rapporto di lavoro.
Art. 53.
Dirigenti
1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, e con le modalità fissate dal regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi. Tali incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della giunta o dellassessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dallarticolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro.
2. I Dirigenti esercitano la gestione amministrativa per lattuazione degli obiettivi determinati dagli organi elettivi, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, con attivita di carattere interno e con atti che impegnano lamministrazione verso lesterno.
3. Nellambito dellattivita interna i Dirigenti organizzano le risorse umane, materiali e finanziarie disponibili e scelgono ed impiegano i mezzi operativi piu idonei per lesecuzione dei provvedimenti degli organi elettivi, con autonomia e responsabilita proprie.
4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente statuto ad altri organi del Comune, spetta ai dirigenti preposti ai settori, e limitatamente alle materie di propria competenza:
a. lemanazione dei provvedimenti di autorizzazione, licenza, concessione o analoghi, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o da deliberazioni comunali;
b. le ordinanze, escluse quelle di competenza del Sindaco ex Art. 50 commi 5 e 6 e Art. 54 comma 2 del TU 267/2000, ivi compresi tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
c. gli atti costituenti manifestazione di giudizio e/o di conoscenza quali, rispettivamente, relazioni, valutazioni e attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, nonché, autenticazioni e legalizzazioni;
d. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
e. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassun-zione di impegni di spesa;
f. la stipulazione dei contratti, ivi compresa la conclusione dei contratti dopera di cui allArt. 2222 c.c., in base al provvedimento che ne determina i contenuti fondamentali ai sensi dellArt. 192 del TU 267/2000;0
g. gli atti non provvedimentali esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, gli ordini relativi a lavori, forniture, etc.;
h. la trattazione dei rapporti con i consulenti, comunque incaricati, per questioni che interessino atti od opera-zioni rimessi alla loro competenza;
i. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, con il compimento di tutti gli atti previsti per lindizione e lo svolgimento della gara o del concorso. In ragione di specifiche esigenze i provvedimenti di indizione di gara o di concorso possono attribuire la presidenza della commissione a dirigenti diversi da quelli preposti ai settori.
j. ogni altro atto ad ad essi attribuito dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
k. la rappresentanza in giudizio, per ogni ordine e grado, ove il procedimento giurisdizionale non riguardi gli organi elettivi dellente.
5. Le disposizioni che conferiscono al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco ladozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dallarticolo 50, comma 3, e dallarticolo 54 del T.U. 267/2000.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dellEnte, della correttezza amministrativa, del corretto funzionamento degli uffici e dellefficienza della gestione ed esprimono parere sulla regolarita tecnica delle proposte di deliberazione. Allinizio di ogni anno, i Dirigenti responsabili di settore presentano al Sindaco una relazione sullattivita svolta nellanno precedente.
7. E istituito un Comitato tecnico di coordinamento, presieduto dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se nominato, e composto dai Dirigenti responsabili delle unita organizzative, con compiti propositivi, consultivi e di coordinamento nel campo della gestione amministrativa e del lorganizzazione degli uffici.
Art. 54.
Dirigenti a contratto
1. La copertura dei posti di dirigente responsabile degli uffici e dei servizi, dirigenti o funzionari dellarea direttiva, o comportanti professionalita ad alta specializzazione puo essere disposta tramite contratti a tempo determinato, di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, ai sensi della normativa vigente allatto del conferimento dellincarico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, secondo le modalita stabilite dal regolamento.
2. La durata del rapporto conseguente deve essere proporzionata alle esigenze da soddisfare, ma, in ogni caso, non puo risultare inferiore a uno e superiore a tre anni e, in ogni caso, al mandato del Sindaco.
3. Il rapporto non puo essere rinnovato piu di una volta in relazione al perdurare delle esigenze ed alla positiva valutazione dei risultati. Il rapporto puoanche essere risolto anticipatamente per le cause e secondo le modalita determinate dal regolamento.
Art. 55.
Direzione Generale
1. Al fine di sovrintendere al processo di pianificazione e programmazione, di introdurre misure operative per il miglioramento dellefficienza e dellefficacia dei servizi e delle attività dellAmministrazione, viene istituita la Direzione generale, le cui funzioni vengono specificate dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi.
2. La Direzione generale si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dellazione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione e programmazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune.
3. Alla Direzione generale rispondono, nellesercizio delle funzioni loro assegnate e in base allo schema organizzativo, i dirigenti dellEnte, ad eccezione del Segretario generale del Comune.
4. Alla Direzione generale è preposto il Direttore generale. Lincarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, al Segretario generale ovvero tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato anche a un dipendente di ruolo dellAmministrazione. In questultima ipotesi, il rapporto di impiego del dipendente di ruolo incaricato è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato. Alla scadenza dellincarico, il dipendente viene, a richiesta, riammesso in servizio con le modalità previste dalla legge.
5. La durata dellincarico di Direttore Generale non può eccedere quella del mandato del sindaco.
Art. 56.
Il Segretario Generale
1. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dellente in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti e ne coordina lattività, salvo quando il sindaco abbia nominato
il direttore generale di cui allarticolo 55.
3. Il segretario inoltre:
a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assi-stenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b. può rogare tutti i contratti nei quali lente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nellinteresse dellente;
c. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.
4. Il Sindaco definisce con proprio atto i rapporti tra Segretario generale
e Direttore generale, di cui allArt. 55.
5. Il Segretario generale o il
Direttore generale, sulla base di un atto del Sindaco, adottano gli atti
di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti
o attribuibili alla responsabilità di un dirigente.
Art. 57.
Il Vice Segretario generale
1. Il Vicesegretario dellAmministrazione Comunale svolge compiti sussidiari, strumentali, complementari e di ausilio del Segretario generale, anche per specifici settori di attività o serie di atti o tipi di procedure.
2. Le funzioni di Vicesegretario possono essere cumulate con quelle di responsabile di unità organizzativa, provvisto dei necessari requisiti culturali e professionali, in base ad apposito provvedimento sindacale di conferimento del relativo incarico, da adottarsi sentito il Segretario generale ed il Direttore Generale, se nominato.
3. In caso di impedimento o assenza del Segretario generale o di vacanza del relativo posto, il Vicesegretario assume tutte le funzioni ad esso spettanti per legge, per statuto e per regolamento.
4. Lincarico di Vicesegretario può essere revocato, con atto del Sindaco, in caso di gravi inadempimenti e/o di violazioni dei doveri dufficio, fatto salvo lesperimento di idoneo giusto procedimento.
Art. 58.
Uffici alle dipendenze del Sindaco, della Giunta
o degli Assessori
1. Secondo le modalita previste nel regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi viene costituito un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori, per lesercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. Lufficio puo essere costituito da dipendenti dellente, ovvero, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica ammini- strazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
3. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazio-nale di lavoro del personale degli enti locali.
TITOLO III
SERVIZI
CAPO I
FINALITA E MEZZI
Art. 59.
Forme di gestione
1. Lattivita diretta a conseguire, nellinteresse della comunita, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione del lo sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dallo statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali, di consorzio o di societa con partecipazione del capitale pubblico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverra tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, laffidamento in appalto o in concessione, nonche tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, ovvero consorzio.
5. Nellorganizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
CAPO II
GESTIONI
Art. 60.
Gestioni in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 61.
Azienda speciale
1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. Lordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dallapposito statuto, deliberato dal Consiglio comunale, e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. La delibera che istituisce una nuova azienda deve contenere oltre alle valutazioni di ordine economico-finanziario ri- chieste in base alla normativa vigente, la specificazione del capitale conferito, dei mezzi di finanziamento e del perso- nale dipendente del Comune che viene trasferito allazienda medesima.
Art. 62.
Consiglio di amministrazione e Presidente
1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque. Alla elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le modalità di cui al precedente Art. 19.
2. Il Consiglio comunale prima della nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione è tenuto a deliberare, su proposta della Giunta, gli indirizzi e gli obiettivi generali che lazienda deve perseguire.
3. I candidati alla carica di Presidente e di consigliere di amministrazione, allatto dellaccettazione della candidatura, si impegnano a perseguire gli obiettivi e ad uniformarsi agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
Art. 63.
Direttore
1. Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale dellazienda,viene nominato dal Consiglio di amministrazione dellazienda medesima, secondo le modalità stabilite dallo statuto dellazienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.
Art. 64.
Rapporti con il Comune
1. In conformità a quanto disposto allArt. 115, comma 6, del TU 267/2000, sono riservati allapprovazione della Giunta, su conforme delibera del Consiglio di amministrazione della azienda, e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale a norma dellArt. 42 del medesimo TU:
a. il piano-programma;
b. il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo economico nonché la relativa relazione previsionale;
c. il conto consuntivo;
d. le convenzioni con gli enti locali che comportino estensione parziale o totale del servizio al di fuori del territorio comunale;
e. la partecipazione a società di capitali o la costituzione di società i cui fini sociali coincidano in tutto o in parte con quelli dellazienda e sempre che loperazione non si riferisca allintero complesso dei servizi già affidati allazienda o ad una parte preponderante degli stessi.
2. Ogni altro atto dellazienda concernente lerogazione del servizio è riservato allautonomia gestionale dellazienda medesima, che vi provvede in conformità al proprio statuto.
3. La vigilanza sullattività delle aziende speciali è esercitata dalla Giunta che provvede a verificare la coerenza della gestione aziendale con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale.
Art. 65.
Istituzione
1. Il consiglio comunale per lesercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dellorganizzazione e dellattivita del listituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:
* i costi dei servizi;
* le forme di finanziamento;
* le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al comma 1 determina, altresi, la dotazione organica di personale e lassetto organizzativo della istituzione, le modalita di esercizio dellautonomia gestionale, lordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento puo prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonche a collaborazioni ad alto contenuto di professionalita.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della istituzione.
5. Gli organi dellistituzione sono: il consiglio di ammini-strazione, il presidente ed il direttore.
Art. 66.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di Amministrazione ed il Presidente dellIstituzione sono
nominati dal Sindaco tra coloro che hanno i requisiti per lelezione a
consigliere comunale, nel rispetto degli indirizzi di cui allArt. 19.
2.
Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti
specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica
e lo status dei componenti il consiglio damministrazione, nonchè le modalità
di funzionamento dellorgano.
3. Il consiglio provvede alladozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
Art. 67.
Il presidente
1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di ammini- strazione vigila sullesecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessita ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.
Art. 68.
Il direttore
1. Salvo che per legge non sia obbligatorio il pubblico concorso, il Direttore dellIstituzione e nominato dal Sindaco fra persone che hanno i requisiti per lelezione a consigliere comunale, nel rispetto degli indirizzi di cui allArt. 19.
2. Dirige tutta lattivita dellistituzione, e il responsabile del personale, garantisce la funzionalita dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lattuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dellistitu-zione.
Art. 69.
Incompatibilita
1. La carica di Presidente o Direttore non puo essere occupata contemporaneamente in piu di unIstituzione.
Art. 70.
Rapporti con il Comune
1. Sono sottoposti allapprovazione della Giunta, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale:
a. il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
b. il rendiconto di gestione;
c. il piano programma annuale, il quale, preceduta da un dibattito in Consiglio comunale sugli indirizzi generali, deve specificare analiticamente i risultati da raggiungere e la quantità e la qualità delle risorse necessarie;
d. le tariffe dei servizi gestiti dallistituzione, nonché gli standards di erogazione dei medesimi;
e. le convenzioni con gli enti locali che comportino lestensione dei servizi fuori dal territorio del Comune.
2. Tutti gli altri atti del Consiglio di amministrazione dellistituzione sono trasmessi per informazione agli organi del Comune, con le modalità stabilite dal regolamento e producono i loro effetti immediatamente.
3. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune svolge, nei confronti dellistituzione, la medesima attività che svolge nei confronti del Comune, esercitando gli stessi poteri.
Art. 71.
Costituzione e partecipazione a Societa di capitali
1. Il Comune può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali.
2. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
3. La partecipazione a società di capitali per la gestione di servizi pubblici si informa alla distinzione delle responsabilità inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonché alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
4. Lindicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli enti partecipanti, deve essere riportata nella deli-berazione consiliare di assunzione del servizio.
5. Al fine di garantire lautonomia gestionale della società e il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dellammini-strazione comunale vengono sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, approvati dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra Comune e società.
6. I candidati alla carica di amministratore allatto dellaccettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli obblighi previsti dal contratto di programma.
Art. 72.
Gestione associativa dei servizi e delle funzioni
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative piu appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attivita, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
CAPO I
CONTROLLI E REVISIONI
Art. 73.
Principi e criteri
1. Il bilancio di previsione, il rendiconto di gestione e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinche siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo allefficacia dellazione del Comune.
2. Lattivita di revisione potra comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dellente. E facolta del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo allorganizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali del collegio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con losservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle societa per azioni e dello statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo fun- zionale tra la sfera di attivita del collegio dei revisori e quella degli organi e degli uffici dellente.
Art. 74.
Revisori dei conti
1. I revisori dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sullordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilita fissati dalla legge per lelezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilita previsti dalla stessa legge.
2. I revisori non possono essere revocati, salvo inadempienza. Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno una volta al mese. Il revisore che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del collegio decade dallufficio. Sono disciplinate con il regolamento le modalita di revoca e di decadenza.
3. Nellesercizio delle loro funzioni, con modalita e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.
Art. 75.
Controlli Interni
1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni, ivi comprendendo il controllo di gestione, previsti dalla vigente normativa.
2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno e di gestione, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
FORME ASSOCIATIVE
CAPO I
ATTIVITA COLLABORATIVE
Art. 76.
Principio di cooperazione
1. Lattivita dellente, diretta a conseguire uno o piu obiettivi dinteresse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
Art. 77.
Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e lesecizio associato di funzioni, anche individuando nuove attivita di comune interesse, ovvero lesecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni o la Provincia.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 78.
Consorzi
1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizza re e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente listituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nellarticolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal comma 2 dellarticolo 77 deve prevedere lobbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che disciplina lordinamento orga-nizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralita di servizi attraverso il modulo consortile.
Art. 79.
Accordi di programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dellattivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e lintegrazione dellattivita di piu soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. Laccordo, oltre alle finalita perseguite, deve prevedere le forme per lattivazione delleventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
a. determinare i tempi e le modalita delle attivita preordinate e necessarie alla realizzazione dellaccordo;
b. individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario ed i costi: le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c. assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il sindaco, o il suo delegato, definisce e stipula laccordo, con losservanza delle formalita previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuitegli dallo statuto.
4. Ove laccordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, ladesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
GARANZIE E FINALITA
Art. 80.
Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini allattivita dellente, al fine di assicurarne il buon andamento, limparzialita e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone laccesso alle strutture ed ai servizi dellente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. Lamministrazione puo attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. Sulle problematiche sociali ed assistenziali sono interlocutori privilegiati del Comune le organizzazioni sindacali territoriali e le loro categorie pensionati nonche le associazioni di volontariato.
6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.
7. Il giudice ordina lintegrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso lazione o il ricorso, salvo che lente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dallelettore.
8. Le associazioni di protezione ambientale di cui allarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale. Leventuale risarcimento è liquidato in favore dellente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dellassociazione.
Art. 81.
Politiche per le donne
1. Il Comune, nello svolgimento delle proprie attivita ammini-strative prende in considerazione le necessita, le istanze e le rivendicazioni specifiche delle donne; in particolare, coordinando gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici per favorire i tempi delle donne e controllando gli effetti che le politiche del Comune hanno nei confronti delle donne.
2. Per favorire la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune nonche degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, ove si debba contestualmente provvedere a piu nomine di componenti dei collegi medesimi, le richieste di segnalazioni o designazioni sono dirette ad acquisire nominativi delluno e dellaltro sesso; comunque, la mancata nomina di componenti di sesso femminile deve essere adeguatamente motivata.
Art. 82.
Partecipazione dei giovani
1. Il comune, nello svolgimento delle proprie attivita amministrative, garantisce e promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunita, confermando gli stessi come propri cittadini a pieno titolo, consultandoli in relazione alle scelte che li riguardano, ricercando forme specifiche che consentano loro il pieno esercizio della cittadinanza.
CAPO II
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 83.
Interventi nel procedimento amministrativo
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facolta di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare puo avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente allinizio dello stesso, ha lobbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonche i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerita o il numero dei destinatari o lindeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa e consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione allalbo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione dellavvio del procedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti alloggetto del procedimento stesso.
7. Il responsabile dellistruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al comma 6,deve pronunciarsi sullaccoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni allorgano comunale competente allemanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dellatto e puo essere preceduto da contradditorio orale.
9. Se lintervento partecipativo non concerne lemanazione di un provvedimento, lamministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sullistanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae allaccesso.
11. Il dirigente competente, anche sulla base degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo, potra concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
Art. 84.
Istanze
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere allamministrazione comunale interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dellattivita amministrativa.
2. La risposta allinterrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dellaspetto sollevato.
3. Le modalita dellinterrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonche adeguate misure di pubblicita dellistanza.
Art. 85.
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessita.
2. Il regolamento di cui allarticolo 84 comma 3, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicita e lassegnazione allorgano competente, il quale procede nellesame e predispone le modalita di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione. In questultimo caso, il provvedimento conclusivo dellesame da parte dellorgano competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione e esaminata dallorgano competente entro sessanta giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3 non e rispettato, ciascun consigliere puo sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco e comunque tenuto a porre la petizione allordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui e garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 86.
Proposte
1. Non meno di trecentocinquanta cittadini, residenti nel Comune e di eta non inferiore a sedici anni, possono avanzare proposte per ladozione di atti amministrativi. Esse sono dal sindaco trasmesse entro i sessanta giorni successivi allorgano competente, corredate dal parere dei dirigenti responsabili dei servizi interessati nonche dellattestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. Lorgano competente deve sentire i proponenti delliniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra lamministrazione comunale ed i proponenti si puo giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui e stata promossa liniziativa popolare.
CAPO III
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 87.
Principi generali
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dallarticolo 90, attraverso laccesso ai dati di cui e in possesso lamministrazione e tramite ladozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di forma-zione degli atti generali.
2. Il Comune promuove, quale organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioe riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti problemi ed ini- ziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.
Art. 88.
Associazioni
1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui allarticolo 87, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sullattivita delle associazioni devono essere precedute dallacquisizione di pareri espressi dagli orga-nismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
Art. 89.
Organismi di partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di ini- ziativa previsti negli articoli precedenti.
2. Lamministrazione comunale per la gestione di particolari servizi puo promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalita da perseguire, requisiti per ladesione, composizione degli organi di direzione, modalita di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma 2 e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attivita o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 90.
Incentivazione
1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate, secondo il regolamento, forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale che tecnicoprofessionale ed organizzativa.
Art. 91.
Partecipazione alle commissioni
1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.
CAPO IV
REFERENDUM DIRITTI DI ACCESSO
Art. 92.
Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volonta che devono trovare sintesi nellazione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attivita amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono gia state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a. il consiglio comunale;
b. il cinque per cento del corpo elettorale alla data della domanda di referendum; hanno diritto di voto al referendum gli iscritti nelle liste tenute dal Comune a norma della legge sullelettorato attivo che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta nel giorno della consultazione. Puo pero il consiglio comunale, in considerazione della specifica materia del referendum, ammettere al voto:
1) tutti i residenti nel Comune da almeno un anno che abbiano compiuto il diciottesimoanno di eta nel giorno della consultazione;
2) tutti i residenti del comune da almeno un anno che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta nel giorno della consultazione.
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilita, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalita organizzative della consultazione
5. Il Comune garantisce il servizio di raccolta, presso gli uffici comunali, delle firme necessarie alle richieste di referendum.
Art. 93.
Effetti del referendum
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale.
3. Il referendum non puo aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
Art. 94.
Diritto di accesso
1. Ai cittadini singoli o associati e garantita la liberta di accesso agli atti dellamministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalita definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposi-zioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e applicabile listituto dellaccesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
Art. 95.
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dellamministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dallarticolo 94.
2. Lente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione allalbo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti piu idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. Linformazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralita indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalita. Il rifiuto di fornire le informazioni deve essere motivato.
4. La giunta comunale, e i dirigenti, per quanto di rispettiva competenza, adottano i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire linformazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dallArt. 26 legge 7 agosto 1990, n.241.
CAPO V
DIFENSORE CIVICO
Art. 96.
Nomina
1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e risulta eletto il candidato che abbia ottenuto per due volte un numero di voti non inferiore alla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino allinsediamento del successore. Puo essere rieletto una sola volta.
3. Il difensore civico, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene.
4. Il Consiglio Comunale, con la medesima procedura e i quorum di cui al comma 1, puo deliberare di convenzionarsi con altri enti per listituzione del difensore civico in forma associata, ovvero di avvalersi del difensore civico di un altro ente.
5. La convenzione prevede, tenendo conto delle presenti disposizioni statutarie, le modalita di nomina del difensore civico, la sede e gli oneri a carico di ciascun ente associato.
Art. 97.
Incompatibilita e decadenza
1. La designazione del difensore civico avviene tra persone che per preparazione ed esperienza danno ampia garanzia di indipendenza, probita e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non possono essere nominati difensore civico:
a. chi si trova in condizioni di ineleggibilita alla carica di consigliere comunale;
b. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i componenti di organi delle comunita montane e delle unita sanitarie locali;
c. i ministri di culto;
d. gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonche di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con lamministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e. chi esercita qualsiasi attivita di lavoro autonomo o subordinato, nonche qualsiasi attivita professionale o commerciale che costituisca loggetto di rapporti giuridici con lamministrazione comunale;
f. chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado tra gli amministratori, il segretario o i dipendenti del Comune.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualita di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilita indicate nel comma 2. La decadenza e pronunciata dal consiglio comunale su proposta di uno dei consiglieri. Puo essere revocato dallufficio con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, con la medesima procedura e i quorum di cui al comma 1 dellArt. 96, per grave inadempienza ai doveri dufficio o per indegnita.
Art. 98.
Mezzi e prerogative
1. Le persone che abbiano in corso una pratica od abbiano interresse ad un procedimento amministrativo in corso presso lamministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere lintervento del difensore civico.
2. Il difensore civico puo convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilita dellaffare in esame, dandone avviso al dirigente responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi puo procedere allesame della pratica o del procedimento, sollecitandone la definizione entro i termini di legge.
3. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
4. Il difensore civico deve inoltre garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
5. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali
di cui allArt. 127, comma 1 del TU 267/2000, secondo le modalità previste
dallArt. 127, comma 2, del medesimo TU 267/2000.
6. Il difensore civico
ha diritto di ottenere dall amministrazione comunale e dagli enti ed aziende
di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonche ogni notizia connessa
alle questioni trattate e deve denunciare al sindaco i funzionari che impediscano
o ritardino lespletamento delle sue funzioni.
7. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita lautorita giudiziaria penale.
8. Il difensore civico non puo intervenire:
a. su atti dellamministrazione di contenuto meramente poli tico;
b. su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano gia stati notificati, a cura delle parti in causa, ricorsi, citazioni od opposizioni davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.
Art. 99.
Rapporti con il consiglio
1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sullattivita svolta nellanno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e limparzialita dellazione amministrativa.
2. La relazione e discussa dal consiglio entro tre mesi e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico puo, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.
Art. 100.
Indennita di funzione
1. Al Difensore Civico e corrisposta indennita nellimporto determinato dalla Giunta Comunale in equa proporzione allindennita deliberata a favore degli Assessori Comunali.
TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
CAPO I
FONTI NORMATIVE COMUNALI
Art. 101.
Statuto
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E ammessa liniziativa da parte di almeno il cinque per cento del corpo elettorale per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per lammis-sione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutivita, sono sottoposti a forme di pubblicita che ne consentano leffettiva conoscibilita.
Art. 102.
Regolamenti
1. Il Comune emana regolamenti:
a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
b. in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge genera le sugli enti locali, la potesta regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizione regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. In materia tributaria i regolamenti si informano ai principi dello Statuto del contribuente- legge 212/2000.
5. Liniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dal larticolo 86.
6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allalbo pretorio: dopo ladozione della delibera in conformita alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonche per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione e divenuta esecutiva ovvero che sia stata rilasciata omologazione dellautorita competente, ove necessaria. I regolamenti entrano in vigore allatto della seconda pubblicazione. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicita che ne consentano leffettiva conoscibilita. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 103.
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel TU 267/2000, ed in altre leggi e nello statuto stesso.
2. Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Pertanto lo statuto deve essere adeguato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
Art. 104.
Ordinanze
1. I dirigenti, ognuno per quanto di competenza secondo lassetto organizzativo adottato, emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario generale emana, nellambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 sono pubblicate per 15 giorni consecutivi allalbo pretorio. Durante tale periodo sono altresi sottoposte a forme di pubblicita che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dellordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalita di cui allarticolo 50, comma 3, e allarticolo 54 del TU 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non puo superare il periodo in cui perdura la necessita.
5. In caso di assenza od impedimento del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando lordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 3.
Art. 105.
Sanzione amministrativa pecuniaria
per le violazioni di disposizioni
contenute
nei regolamenti ed in ordinanze
1. La violazione alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta lapplicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
2. Per tale motivo i regolamenti comunali e le ordinanze definiscono, di norma, lammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle loro violazioni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma nei limiti minimi e massimi definiti dallArt. 10 della legge 689/1981.
4.
Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
5. Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.
6. E ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
7. La Giunta Comunale provvedera, entro la data per lapprovazione del Bilancio di Previsione, con proprio provvedimento generale, a definire lentita delle sanzioni per tutte le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze per le quali non sia prevista una specifica sanzione, allinterno dei limiti definiti dai commmi 3, 4 e 5 che precedono.
Art. 106.
Norme transitorie e finali
1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, dovranno essere adottatti e/o modificati i regolamenti nelle materie di competenza del comune ed in particolare per lorganizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per lesercizio delle funzioni. Fino alladozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo statuto.
3. Ai sensi dellArt. 105, insede di prima applicazione, la Giunta Comunale dovra assumere la deliberazione di cui al comma 7 del medesimo articolo entro 60 giorni dallentrata in vigore del presente statuto.