Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001

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Comune di Chieri (Torino)

Statuto comunale (Modifica Art. 34. - Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12.3.2001)

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Art. 34
Organizzazione strutturale

1. Il regolamento di organizzazione disciplina in particolare, oltre le altre materie previste dalla legge:

a) l’assetto organizzativo dell’ente;

b) l’articolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni, con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi;

c) i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative.

2. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell’ente non siano presenti analoghe professionalità.

3. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 110 del decreto legislativo 267/2000.

4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

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