Bollettino Ufficiale n. 19 del 9 / 05 / 2001
Comune di Chieri (Torino)
Statuto comunale (Modifica Art. 34. - Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 12.3.2001)
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Art. 34
Organizzazione strutturale
1. Il regolamento di organizzazione disciplina in particolare, oltre le altre materie previste dalla legge:
a) lassetto organizzativo dellente;
b) larticolazione della struttura comunale in unità organizzative e le loro aggregazioni, con riferimento alle funzioni istituzionali del Comune ed ai suoi programmi;
c) i criteri e le modalità per lassegnazione delle risorse alle varie unità organizzative.
2. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica lassunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dellente non siano presenti analoghe professionalità.
3. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dellart. 110 del decreto legislativo 267/2000.
4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
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