Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 42-2805

L.R. n. 56/77 e successive modificazioni. Comune di Faule (CN). Variante al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

ART. 1

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Faule, in provincia di Cuneo, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 2 in data 13.1.1998 e n. 17 in data 7.4.2000, subordinatamente all’introduzione “ex officio”, negli elaborati progettuali, delle ulteriori modifiche, specificatamente riportate nell’allegato documento “A” in data 14.3.2001 che costituisce parte integrante al presente provvedimento e fatte comunque salve le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni.

ART.2

L’approvazione della presente variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Faule costituisce adeguamento dello Strumento Urbanistico al Progetto Territoriale Operativo (P.T.O.) e al Piano D’Area del fiume Po.

ART.3

La documentazione costituente la Variante al Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Faule, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazione consiliare n. 2 in data 13.1.1998, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa

- Tav. 2 - Planimetria generale del territorio comunale, in scala 1:5000

- Tav. 3 - Viabilità, in scala 1:2000

- Tav. 4 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav. 5 - Centro Storico, tipologia degli interventi, in scala 1:1000

- Elab. - Norme di attuazione

- Deliberazione consiliare n. 17 in data 7.4.2000, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Elab. - Relazione illustrativa delle controdeduzioni alle osservazioni

- Elab. - Norme tecniche di attuazione

- Tav. 2 - Planimetria generale del territorio comunale, in scala 1:5000

- Tav. 3 - Viabilità, in scala 1:2000

- Tav. 4 - Azzonamento, in scala 1:2000

- Tav. 5 - Centro storico, tipologia degli interventi, in scala 1:1000.

(omissis)

Elenco delle modifiche introdotte “ex officio”

Modifiche cartografiche

Le tavole n. 2 e 4 di Variante sono da intendersi modificate mediante:

- lo stralcio di tutte le indicazioni di legenda e perimetrazioni riferite alle fasce A-B-C del vigente P.S.F.F.;

- la ridefinizione dell’area Rc6 secondo il perimetro e le destinazioni d’uso previste dal vigente P.R.G.C.;

- la puntuale revisione delle previsioni relative al settore territoriale compreso tra la strada comunale di Villafranca, il Po ed i confini comunali di Pancalieri nonchè quelle relative al settore territoriale costituente “isola amministrativa” (con previsioni sviluppate nella tav. 2) per adeguamento a quanto effettivamente previsto dalla tav. 6 e dalle normative di P.T.O. e P.d.A. del Po;

- la parziale rettifica del perimetro del “Limite sistema aree protette Fascia Fluviale del Po (L.R. 65/95)” in modo da comprendere in questo tutto il settore libero dell’area Iec4, come previsto dalla ci tata tav. 6 di P.T.O. e P.d.A.;

- l’evidenziazione con simbologia “T” inscritta incerchio prevista dalla strumentazione regionale in località Ponte di Faule ed introduzione di specifico richiamo in legenda riferito all’art. 38 delle N.t.a. di P.T.O.;

- l’estensione dell’indicazione di “reticolo ecologico minore” a tutto il corpo idrico che dall’area Iec 4 si sviluppa sino a raggiungere il ponte in cui sottopassa via delle Ghiare.

Relativamente alle aree e parti di aree residenziali stralciate si precisa che queste sono da intendersi associate ai contigui ambiti normativi Aa1 e per quanto attiene quelli esclusi dall’area Rc6, anche parzialmente interessati dalla fascia di tutela derivante dalla presenza del “percorso storico accertato” individuato sulla S.S. n. 663 e via Moretta.

I contenuti della tavola n. 2 sono inoltre da intendersi perfezionati mediante:

- l’evidenziazione della fascia di tutela con profondità di mt. 50 afferente al citato “percorso storico” lungo tutto il lato est della predetta strada statale;

- l’estensione, verso sud, dell’indicazione relativa ai “Principali corridoi ecologici” corrispondente al fiume Po, sino a raggiungere i confini del Comune di Moretta;

- l’inserimento, a conclusione dei testi di legenda, della seguente nota:

“Nota: Il settore territoriale corrispondente all’isola amministrativa riportato nell’estratto cartografico sviluppato nella presente tavole ricade integralmente entro il ”Limite del sistema delle aree Protette della Fascia Fluviale del Po" ed inoltre nella “Fascia di Pertinenza Fluviale” di cui all’art. 2.2 delle N.d.A del P.T.O.".

Modifiche normative

Articolo 1 - Applicazione del Piano.

A conclusione dell’articolo è da intendersi inserito il seguente testo:

“2. In attesa che il Comune provveda al prescritto adeguamento del P.R.G.C. al P.S.F.F. e  s.m. l’attuazione degli interventi di nuova costruzione ammessi è da intendersi subordinata alla preventiva predisposizione di specifiche indagini geoidrologiche e geologico-tecniche redatte secondo lo standard previsto dalla Circolare P.G.R. n. 7/LAP 1977 che attestino l’idoneità del sito all’utilizzazione urbanistica in riferimento alla dinamica fluviale e definiscano le eventuali tipologie ed accorgimenti tecnici da adottare per la loro realizzazione.

Articolo 25 - Zone produttive con impianti esistenti e confermati

A conclusione del  testo del punto 4 è inserito il seguente disposto:

“Il settore libero dell’area Iec 4 in oggetto, compreso nella delimitazione della L.R. 65/95, potrà in ogni caso essere utilizzato solo per la parte non ricadente nella ”fascia B" del P.S.F.F. e limitatamente ad interventi ed attività che non risultino in contrasto con la classificazione di zona A2 operata dal P.T.O./P.d.A. del Po".

Articolo 28 - Le zone agricole

- a conclusione del testo del punto 1 è inserita la seguente precisazione:

“Si evidenzia che le predette zone N2-N3-A1-A2-A3 sono state nel dettaglio anche classificate nella tavola 4 di P.R.G.C. ed in parte nella tav. 2 (riquadro relativo all’isola  amministrativa) come aree AA1 - AA2 - (o Aa2) - AA3 (o Aa3) - AN2 ecc.”;

- nel successivo punto 2.2, il testo che recita: “e dall’art. 13, lettere a), b), c) della L.R. 56/77 e s.m.i.” è da intendersi stralciato in quanto la definizione di intervento richiamata presenta, a rigore, alcuni elementi di difformità rispetto alla normativa statale di riferimento.

Articolo 29 - Zone con attività consolidate.

- i disposti finali del punto 2.1 sono da intendersi conformati nella sostanza a quanto previsto dal P.R.G.C. e dal testo originario della variante in oggetto mediante lo stralcio delle parole: “e turistico-ricettivo” e: “In zona Ar3";

- il testo del successivo punto 2.3 è da intendersi per lo stesso fine modificato mediante lo stralcio delle parole “e turistico-ricettivo” e l’inserimento della seguente precisazione finalizzata alla tutela del notevole complesso edilizio di impianto preunitario di Cascina Motta:

“Si richiamano anche per questa zona la prescrizioni degli edifici esistenti di antica origine aventi valore architettonico ambientale previste a conclusione del precedente punto 2.1".

Articolo 30 - Edifici con destinazioni d’uso in contrasto con le zone di P.R.G.C.

Il testo dell’articolo è da intendersi integralmente sostituito dal vigente testo dell’art. 29 di P.R.G.C. integrato con la seguente precisazione conclusiva:

“L’applicabilità di quanto disposto nei precedenti commi di questo articolo trova limitazione per quanto attiene alle destinazioni d’uso ed interventi che possano configurarsi in contrasto con le specifiche normativa di zona e con quanto stabilito dalle norme tecniche del P.T.O. e del P.d.A. del Po, che interessano buona parte del territorio, nonchè del vigente P.S.F.F. che interessano la totalità del territorio comunale.”

Articolo 35 - Zone destinate alla viabilità.

- al punto 7) del 2º comma le parole: “ed all’articolo 13 comma 3 lettere a), b), c) della L.R. 56/77 e s.m.i.” sono da intendersi stralciate per le motivazioni già espresse in riferimento all’art. 28;

- dopo il successivo punto 8) è da intendersi inserito il seguente disposto:

“9. Relativamente agli arretramenti dalle strade da osservarsi nella costruzione di edifici, impianti, muri di cinta e recinzioni si richiama quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione. Per l’installazione degli impianti di distribuzione del carburante si richiamano altresì le specifiche normative di settore.”

Articolo 38  - Infrastrutture, impianti ed attrezzature tecnologiche.

- a conclusione di quanto disposto al punto 1 è da intendersi inserito il seguente disposto:

“- risultino inequivocabilmente riconducibili alle infrastrutture, impianti ed attrezzature ammesse  dalle normative di zona del P.T.O.”.

- a conclusione dell’articolo sono inoltre inseriti i seguenti punti:

“5. La realizzazione di ogni intervento è da intendersi altresì subordinato alle prescrizioni operative e limitazioni derivanti dal vigente P.S.F.F.

6. I progetti relativi al tracciato di viabilità provinciale previsto tra via Polonghera e la S.S. n. 663 ed agli interventi previsti nella zona a verde pubblico individuata lungo la strada comunale di Villafranca dovranno essere dotati di specifico studio di verifica di compatibilità ambientale, come previsto dalla normativa di P.T.O.

7. Relativamente alla citata viabilità provinciale il predetto studio di compatibilità dovrà anche verificare che l’opera non comporti ricadute negative sull’assetto idrologico locale tali da incidere sulla sicurezza delle aree residenziali."

Articolo 39 - Provvedimenti  per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

- a conclusione dell’articolo è da intendersi inserito il seguente punto:

“3. Si richiamano i disposti dell’art. 91 octies della L.R. 56/77 e s.m.”

Tabelle di sintesi delle utilizzazioni territoriali

- a conclusione del prospetto relativo alla destinazione residenziale è da intendersi inserita la seguente nota:

“Nota: i dati della presente tabella sono da considerare indicativi per quanto attiene i valori relativi all’area Rc6, da riverificare in fase attuativa in considerazione dei vincoli gravanti sull’area e della superficie effettivamente confermata.”.

- a conclusione del prospetto relativo alla destinazione produttiva è da intendersi inserita la seguente nota:

“Nota: i dati relativi all’area Iec4 sono indicativi e da riverificare in fase attuativa in considerazione dei vincoli gravanti su parte dell’area.”