Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 51 - 2660

Criteri per l’assegnazione di contributi per le attività di protezione civile effettuate dagli Enti Locali (l.r. 41/1986; l.r. 10/1990)

A relazione dell’Assessore Picchetto Fratin

Visto l’art. 1 della L.R. 3 Settembre 1986 n. 41 che prevede per la Regione, quali funzioni e responsabilità eminentemente pubbliche, la difesa del suolo, la tutela dell’ambiente e la tutele della salute;

Visto l’art. 1 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 che istituisce il Servizio nazionale di protezione civile al fine di tutelare l’integrità della vita , i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri elementi calamitosi;

visto l’art. 108 del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visti gli artt. N. 70 e 72 della Legge Regionale 26 Aprile 2000 n. 44 che detta le disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112;

Visto l’art.15 della Legge n. 225/’92 secondo il quale la Regione, nel rispetto delle competenze ad esse affidate, favorisce nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l’organizzazione di strutture comunali di protezione civile;

visto l’art.n.108 lett.c del D.Lgs. n.112/’98 in attuazione della Legge 15 marzo 1997 n. 59, che attribuisce ai Comuni i compiti di prevenzione e gestione dell’emergenza nell’ambito amministrativo di competenza;

considerato che, ai sensi dell’art.4 della L.R. 41/86 ed ai sensi degli artt, 70 e 72 della L.R. n. 44 del 26/04/2000, la Regione nell’ambito della propria competenza esercita nei confronti degli Enti Locali una funzione d’impulso, indirizzo e coordinamento, sia in sede di formazione, sia in sede di attuazione del Piano di Protezione Civile, stimolando ed organizzando il loro autonomo concorso ed apporto ai fini di una efficace ed unitaria attività di protezione civile nell’ambito regionale, delegando all’uopo compiti di interesse locale;

rilevato che, l’art.5 della suddetta legge, prevede la costituzione di un sistema di centri operativi dislocati sul territorio regionale, per tempestivi interventi di soccorso e di assistenza in caso di emergenza;

atteso che, ai sensi dell’art.8 della L.R. 12 marzo 1990 n.10, la Regione può erogare contributi a copertura delle spese sostenute da gruppi ed enti - ritenendo opportuno ricondurre in tale ambito le attività dei gruppi comunali ed intercomunali - per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento dei suddetti gruppi può altresì concedere agli Enti Locali contributi destinati all’acquisizione, al mantenimento, all’uso temporaneo di strutture, strumenti o altri mezzi funzionali alle attività di protezione civile di gruppi comunali e intercomunali;

considerato che il sistema dei contributi, che vede la Regione non direttamente coinvolta nella realizzazione di tali progetti ed iniziative, ha rappresentato nel tempo una efficace modalità per dare spazio all’iniziativa ed alla progettualità a livello locale tesa allo sviluppo, sensibilizzazione ed informazione sui temi di protezione civile;

viste le linee di indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile contenute nella Direttiva Sperimentale del dicembre 1995, nelle quali si prevede che i gruppi comunali ed intercomunali operino mantenendo uno stretto contatto con le autorità locali e in particolare con i Sindaci ed i Prefetti;

ritenuto opportuno assicurare ai soggetti beneficiari di contributi, ai sensi delle leggi sopra citate, l’adozione di criteri e procedure volti ad offrire pari opportunità agli Enti Locali per le attività di protezione civile;

visto l’art. 4 della L.R. n. 27 del 25.7.94 “norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che stabilisce l’obbligo di definire e pubblicizzare i criteri per la concessione dei contributi;

vista la D.G.R. n. 79 - 1792 del 18.12.2000 con la quale è stata prenotata la somma di L. 1.500.000 sul capitolo 10920/2001;

vista la D.G.R. n. 16 - 2146 di “conferma assegnazione sul bilancio 2001 di risorse finanziarie a Direzioni Regionali derivanti da prenotazioni disposte nel corso dell’esercizio 1999 e 2000";

visto e considerato quanto in premessa, la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di approvare per l’anno 2001, ai sensi delle LL.R. 41/86 e 10/90, i “Criteri per l’erogazione dei contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali” allegati alla presente deliberazione di cui ne costituiscono parte integrante (Allegato A);

di rimandare a successiva determinazione l’approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di contributo;

di fissare nel giorno 16 Luglio 2001 il termine utile per la presentazione delle domande di contributo per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali;

di stabilire che l’assegnazione dei contributi verrà disposta con determinazione dirigenziale, sulla base della formazione di una graduatoria di merito, stilata, ai sensi dei presenti criteri, previa istruttoria compiuta da un apposito gruppo di lavoro istituito all’interno del Settore Protezione Civile;

di stabilire che erogazione dei contributi verrà disposta nel termine di due anni, in ragione della disponibilità dello stanziamento sul pertinente capitolo, del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario corrente (10920/2001), ovvero per quello successivo (10920/2002).

(omissis)

allegato