Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 51 - 2660
Criteri per lassegnazione di contributi per le attività di protezione
civile effettuate dagli Enti Locali (l.r. 41/1986; l.r. 10/1990)
A relazione dellAssessore Picchetto Fratin
Visto lart. 1 della L.R. 3 Settembre 1986 n. 41 che prevede per la Regione,
quali funzioni e responsabilità eminentemente pubbliche, la difesa del
suolo, la tutela dellambiente e la tutele della salute;
Visto lart. 1 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 che istituisce il Servizio
nazionale di protezione civile al fine di tutelare lintegrità della vita
, i beni, gli insediamenti e lambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri elementi calamitosi;
visto lart. 108 del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112, Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali,
in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59";
Visti gli artt. N. 70 e 72 della Legge Regionale 26 Aprile 2000 n. 44 che
detta le disposizioni normative per lattuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998
n. 112;
Visto lart.15 della Legge n. 225/92 secondo il quale la Regione, nel
rispetto delle competenze ad esse affidate, favorisce nei modi e con le
forme ritenuti opportuni, lorganizzazione di strutture comunali di protezione
civile;
visto lart.n.108 lett.c del D.Lgs. n.112/98 in attuazione della Legge
15 marzo 1997 n. 59, che attribuisce ai Comuni i compiti di prevenzione
e gestione dellemergenza nellambito amministrativo di competenza;
considerato che, ai sensi dellart.4 della L.R. 41/86 ed ai sensi degli
artt, 70 e 72 della L.R. n. 44 del 26/04/2000, la Regione nellambito della
propria competenza esercita nei confronti degli Enti Locali una funzione
dimpulso, indirizzo e coordinamento, sia in sede di formazione, sia in
sede di attuazione del Piano di Protezione Civile, stimolando ed organizzando
il loro autonomo concorso ed apporto ai fini di una efficace ed unitaria
attività di protezione civile nellambito regionale, delegando alluopo
compiti di interesse locale;
rilevato che, lart.5 della suddetta legge, prevede la costituzione di
un sistema di centri operativi dislocati sul territorio regionale, per
tempestivi interventi di soccorso e di assistenza in caso di emergenza;
atteso che, ai sensi dellart.8 della L.R. 12 marzo 1990 n.10, la Regione
può erogare contributi a copertura delle spese sostenute da gruppi ed enti
- ritenendo opportuno ricondurre in tale ambito le attività dei gruppi
comunali ed intercomunali - per lorganizzazione e lo svolgimento di corsi
di formazione, addestramento ed aggiornamento dei suddetti gruppi può altresì
concedere agli Enti Locali contributi destinati allacquisizione, al mantenimento,
alluso temporaneo di strutture, strumenti o altri mezzi funzionali alle
attività di protezione civile di gruppi comunali e intercomunali;
considerato che il sistema dei contributi, che vede la Regione non direttamente
coinvolta nella realizzazione di tali progetti ed iniziative, ha rappresentato
nel tempo una efficace modalità per dare spazio alliniziativa ed alla
progettualità a livello locale tesa allo sviluppo, sensibilizzazione ed
informazione sui temi di protezione civile;
viste le linee di indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile contenute
nella Direttiva Sperimentale del dicembre 1995, nelle quali si prevede
che i gruppi comunali ed intercomunali operino mantenendo uno stretto contatto
con le autorità locali e in particolare con i Sindaci ed i Prefetti;
ritenuto opportuno assicurare ai soggetti beneficiari di contributi, ai
sensi delle leggi sopra citate, ladozione di criteri e procedure volti
ad offrire pari opportunità agli Enti Locali per le attività di protezione
civile;
visto lart. 4 della L.R. n. 27 del 25.7.94 norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che
stabilisce lobbligo di definire e pubblicizzare i criteri per la concessione
dei contributi;
vista la D.G.R. n. 79 - 1792 del 18.12.2000 con la quale è stata prenotata
la somma di L. 1.500.000 sul capitolo 10920/2001;
vista la D.G.R. n. 16 - 2146 di conferma assegnazione sul bilancio 2001
di risorse finanziarie a Direzioni Regionali derivanti da prenotazioni
disposte nel corso dellesercizio 1999 e 2000";
visto e considerato quanto in premessa, la Giunta Regionale, a voti unanimi
espressi nelle forme di legge,
delibera
di approvare per lanno 2001, ai sensi delle LL.R. 41/86 e 10/90, i Criteri
per lerogazione dei contributi per le attività di Protezione Civile effettuate
dagli Enti Locali allegati alla presente deliberazione di cui ne costituiscono
parte integrante (Allegato A);
di rimandare a successiva determinazione lapprovazione della modulistica
necessaria alla presentazione delle istanze di contributo;
di fissare nel giorno 16 Luglio 2001 il termine utile per la presentazione
delle domande di contributo per le attività di Protezione Civile effettuate
dagli Enti Locali;
di stabilire che lassegnazione dei contributi verrà disposta con determinazione
dirigenziale, sulla base della formazione di una graduatoria di merito,
stilata, ai sensi dei presenti criteri, previa istruttoria compiuta da
un apposito gruppo di lavoro istituito allinterno del Settore Protezione
Civile;
di stabilire che erogazione dei contributi verrà disposta nel termine di
due anni, in ragione della disponibilità dello stanziamento sul pertinente
capitolo, del bilancio regionale di previsione per lesercizio finanziario
corrente (10920/2001), ovvero per quello successivo (10920/2002).
(omissis)