Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 72-2681

Modalità per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni ai sensi dell’art. 14, punto b), della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, in materia di impianti autostradali di distribuzione carburanti

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di approvare, per le considerazioni di cui in premessa, le modalità per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite ai comuni, ai sensi dell’art. 14, punto b) della L.R. 26.4.2000, n. 44, relativamente alle concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzioni carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui all’allegato A) che fa parte integrante della presente deliberazione.

(omissis)

Art. 1

Concessione per nuovi impianti

La concessione per l’installazione di un nuovo impianto autostradale di carburanti è subordinata alla conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.

L’istanza per il rilascio della concessione per l’installazione e l’esercizio del nuovo impianto autostradale e della relativa concessione edilizia è presentata dall’interessato al Comune competente per territorio, fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 7.12.2000, n. 440.

Alla domanda per il rilascio della concessione per l’installazione e l’esercizio del nuovo impianto autostradale devono essere allegati i seguenti documenti:

a) perizia giurata, redatta da tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui sopra

b) dichiarazione sostitutiva volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi nonché la capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269;

c) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale o dell’ANAS.

Qualora la richiesta riguardi i prodotti g.p.l. e/o metano il Comune verifica altresì la compatibilità urbanistica.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, il soggetto di cui al comma 2 provvede al rilascio della concessione per l’installazione e l’esercizio del nuovo impianto e della relativa concessione edilizia.

L’esercizio dell’impianto è subordinato all’esito positivo del collaudo di cui al successivo art. 6 che l’interessato deve richiedere al Comune competente per territorio, ultimata la realizzazione dell’impianto.

La concessione ha validità diciottennale ed è soggetta a rinnovo.

Art. 2

Potenziamento

Per potenziamento di un impianto si intende l’aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati.

L’autorizzazione al potenziamento di un impianto autostradale è rilasciata subordinatamente alla conformità alle prescrizioni fiscali, sanitarie, ambientali e antincendio.

La relativa domanda deve essere presentata al Comune competente per territorio, fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 7.12.2000, n. 440, unitamente ad una perizia giurata redatta da tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestante il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.

Della presentazione della domanda deve essere data comunicazione alla Società titolare della concessione autostradale o all’ENAS., entro dieci giorni dalla presentazione della stessa.

Qualora la richiesta riguardi i prodotti g.p.l. e/o metano il Comune verifica altresì la compatibilità urbanistica

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, il soggetto di cui al comma 3 provvede al rilascio dell’autorizzazione.

L’esercizio delle apparecchiature oggetto del potenziamento è subordinato alla presentazione di perizia giurata, redatta da tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell’intervento realizzato all’istanza di potenziamento autorizzata.

Art. 3

Modifiche degli impianti

Costituiscono modifiche dell’impianto i seguenti interventi:

a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati:

b) aumento o diminuzione del numero di colonnine mono o multiprodotto per carburanti, già autorizzati:

c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;

d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;

e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici;

f) sostituzione e/o aumento del numero dei serbatoi e/o della loro capacità di stoccaggio;

g) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;

h) installazione di apparecchiature self-service..

Le modifiche di cui al comma precedente sono realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, sanitarie e ambientali.. Esse sono comunicate, prima della loro realizzazione, al Comune competente per territorio ed ai competenti Comando Provinciale Vigili del Fuoco e ‘U.T.F., alla Società titolare della concessione autostradale o all’ENAS.

Art. 4

Trasferimento della titolarità della concessione

La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, deve essere presentata al Comune competente per territorio, fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 7.12.2000 n. 440 e sottoscritta dal concessionario uscente e dal subentrante e deve riportare l’indicazione di tutti gli elementi atti ad identificare l’impianto autostradale .

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione autostradale o dell’ENAS;

b) impegno del concessionario uscente al trasferimento della proprietà dell’impianto al subentrante;

c) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. n. 1269/71;

d) parere dell’Ufficio Tecnico di Finanza.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, il soggetto di cui al comma 1 provvede al trasferimento della titolarità dell’impianto dandone comunicazione al l’U.T.F. ed ai Vigili del fuoco per gli adempimenti di competenza.

Art. 5

Rinnovo della concessione

La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale deve essere presentata al Comune competente per territorio, fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 7.12.2000, n. 440 e, per conoscenza, alla Società titolare della concessione autostradale o all’ENAS,.almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale e comunque entro e non oltre la data di validità della medesima. Fino all’emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi diritti e doveri relativi all’esercizio dell’impianto.

Le concessioni, per le quali l’istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati al capoverso precedente, è soggetta a decadenza.

La domanda deve essere corredata da:

a) dichiarazione di assenso, da parte della Società titolare della concessione autostradale, alla permanenza dell’impianto ovvero copia dell’istanza inviata alla Società autostrade, destinata ad ottenerlo;

b) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il titolare della concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. n. 1269/71, quando l’impianto non è gestito direttamente dal titolare;

c) perizia giurata, redatta da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità dell’impianto alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;

d) richiesta di accertamento dell’idoneità tecnica delle attrezzature dell’impianto;

Il rinnovo della concessione è subordinato all’esito positivo dell’accertamento dell’idoneità tecnica delle attrezzature dell’impianto. Tale idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui al successivo art.6.

Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata documentazione, il soggetto di cui al comma 1 provvede al rinnovo della concessione.

Art. 6

Collaudo degli impianti ed esercizio provvisorio

L’idoneità tecnica delle attrezzature dell’impianto è accertata da apposita Commissione nominata dal Sindaco del Comune ove è localizzato l’impianto oggetto del collaudo.

La Commissione è convocata per il collaudo dei nuovi impianti di cui all’art. 1 e per il rinnovo diciottennale della concessione di cui all’art. 5 ed è così composta :

a) un rappresentante del Comune competente per territorio;

b) un rappresentante dell’U.T.F. competente per territorio;

c) un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;

d) un rappresentante dell’ASL competente per territorio.

La Commissione provvede ad effettuare il collaudo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell’interessato.

In caso di esito negativo della visita di collaudo, il Comune competente per territorio assegna un termine al richiedente per la eliminazione delle irregolarità riscontrate sull’impianto e, quando necessario, dispone una nuova visita di collaudo.

In presenza di due collaudi consecutivi con esito negativo, il Comune può disporre la sospensione dell’attività dell’impianto.

Copia del verbale di collaudo è trasmessa, a cura del Comune competente per territorio, al concessionario, alla Regione ed ai competenti Comando dei Vigili del Fuoco e U.T.F.

Ai componenti la Commissione, esterni alla Amministrazione comunale, spetta un compenso onnicomprensivo, per ogni collaudo effettuato, di lire 250.000, da assoggettare alle ritenute di legge.

Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle norme applicabili alle diverse amministrazioni od enti.

Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente che provvede direttamente al pagamento, dandone comunicazione all’Amministrazione di appartenenza del componente la commissione.

In attesa del collaudo e su richiesta del concessionario il Comune competente per territorio può concedere l’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della seguente documentazione:

a) perizia giurata rilasciata da tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, comprovante il rispetto delle norme di sicurezza nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato.

b) richiesta al competente Comando dei Vigili del Fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario con l’impegno all’osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco

Sono escluse dall’esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all’erogazione di g.p.l. o metano per autotrazione.

Art. 7

Orari

Ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.P.C.M. 11 settembre 1989, gli impianti di distribuzione carburanti situati sulle autostrade, nonché sui raccordi autostradali, svolgono servizio continuativo ed ininterrotto.

Art. 8

Monitoraggio

I concessionari trasmettono ai Comuni ed alla competente Direzione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati sui quantitativi di prodotti erogati nell’anno precedente per ciascun impianto ed ogni altro dato utile al monitoraggio della rete autostradale che è loro richiesto tramite prospetti predisposti dalla Regione.

I Comuni trasmettono alla competente Direzione regionale copia dei provvedimenti assunti nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 9

Norme transitoria

Le pratiche in corso alla data di entrata in vigore dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.12.2000, pubblicati sulla G.U. - Supplemento ordinario n. 31 del 21.2.2001, sono individuate dai competenti uffici regionali che provvederanno a trasmettere ai comuni la relativa documentazione per la conclusione delle medesime.