Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2001
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Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 72-2681
Modalità per lesercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni
ai sensi dellart. 14, punto b), della L.R. 26 aprile 2000, n. 44, in materia
di impianti autostradali di distribuzione carburanti
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di approvare, per le considerazioni di cui in premessa, le modalità per
lesercizio delle funzioni amministrative conferite ai comuni, ai sensi
dellart. 14, punto b) della L.R. 26.4.2000, n. 44, relativamente alle
concessioni per linstallazione e lesercizio di impianti di distribuzioni
carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui allallegato
A) che fa parte integrante della presente deliberazione.
(omissis)
Art. 1
Concessione per nuovi impianti
La concessione per linstallazione di un nuovo impianto autostradale di
carburanti è subordinata alla conformità alle disposizioni del piano regolatore,
alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria,
ambientale, antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni
storici e artistici.
Listanza per il rilascio della concessione per linstallazione e lesercizio
del nuovo impianto autostradale e della relativa concessione edilizia è
presentata dallinteressato al Comune competente per territorio, fatto
salvo quanto disposto dal D.P.R. 7.12.2000, n. 440.
Alla domanda per il rilascio della concessione per linstallazione e lesercizio
del nuovo impianto autostradale devono essere allegati i seguenti documenti:
a) perizia giurata, redatta da tecnico competente per la sottoscrizione
del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestante
il rispetto delle prescrizioni di cui sopra
b) dichiarazione sostitutiva volta a dimostrare il possesso, da parte del
richiedente, dei requisiti soggettivi nonché la capacità tecnico-organizzativa
ed economica di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 27 ottobre 1971, n.
1269;
c) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione
autostradale o dellANAS.
Qualora la richiesta riguardi i prodotti g.p.l. e/o metano il Comune verifica
altresì la compatibilità urbanistica.
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata
documentazione, il soggetto di cui al comma 2 provvede al rilascio della
concessione per linstallazione e lesercizio del nuovo impianto e della
relativa concessione edilizia.
Lesercizio dellimpianto è subordinato allesito positivo del collaudo
di cui al successivo art. 6 che linteressato deve richiedere al Comune
competente per territorio, ultimata la realizzazione dellimpianto.
La concessione ha validità diciottennale ed è soggetta a rinnovo.
Art. 2
Potenziamento
Per potenziamento di un impianto si intende laggiunta di carburanti non
precedentemente autorizzati.
Lautorizzazione al potenziamento di un impianto autostradale è rilasciata
subordinatamente alla conformità alle prescrizioni fiscali, sanitarie,
ambientali e antincendio.
La relativa domanda deve essere presentata al Comune competente per territorio,
fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 7.12.2000, n. 440, unitamente ad
una perizia giurata redatta da tecnico competente per la sottoscrizione
del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestante
il rispetto delle prescrizioni di cui sopra.
Della presentazione della domanda deve essere data comunicazione alla Società
titolare della concessione autostradale o allENAS., entro dieci giorni
dalla presentazione della stessa.
Qualora la richiesta riguardi i prodotti g.p.l. e/o metano il Comune verifica
altresì la compatibilità urbanistica
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata
documentazione, il soggetto di cui al comma 3 provvede al rilascio dellautorizzazione.
Lesercizio delle apparecchiature oggetto del potenziamento è subordinato
alla presentazione di perizia giurata, redatta da tecnico competente per
la sottoscrizione del progetto, iscritto al relativo albo professionale,
attestante la conformità dellintervento realizzato allistanza di potenziamento
autorizzata.
Art. 3
Modifiche degli impianti
Costituiscono modifiche dellimpianto i seguenti interventi:
a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a
doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati:
b) aumento o diminuzione del numero di colonnine mono o multiprodotto per
carburanti, già autorizzati:
c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;
d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati;
e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti
meccanici;
f) sostituzione e/o aumento del numero dei serbatoi e/o della loro capacità
di stoccaggio;
g) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
h) installazione di apparecchiature self-service..
Le modifiche di cui al comma precedente sono realizzate nel rispetto delle
norme di sicurezza e di quelle fiscali, sanitarie e ambientali.. Esse sono
comunicate, prima della loro realizzazione, al Comune competente per territorio
ed ai competenti Comando Provinciale Vigili del Fuoco e U.T.F., alla Società
titolare della concessione autostradale o allENAS.
Art. 4
Trasferimento della titolarità della concessione
La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della
concessione, deve essere presentata al Comune competente per territorio,
fatto salvo quanto disposto dal D.P.R. 7.12.2000 n. 440 e sottoscritta
dal concessionario uscente e dal subentrante e deve riportare lindicazione
di tutti gli elementi atti ad identificare limpianto autostradale .
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione di assenso da parte della Società titolare della concessione
autostradale o dellENAS;
b) impegno del concessionario uscente al trasferimento della proprietà
dellimpianto al subentrante;
c) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il soggetto subentrante
è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa
ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R. n. 1269/71;
d) parere dellUfficio Tecnico di Finanza.
Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata
documentazione, il soggetto di cui al comma 1 provvede al trasferimento
della titolarità dellimpianto dandone comunicazione al lU.T.F. ed ai
Vigili del fuoco per gli adempimenti di competenza.
Art. 5
Rinnovo della concessione
La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale
deve essere presentata al Comune competente per territorio, fatto salvo
quanto disposto dal D.P.R. 7.12.2000, n. 440 e, per conoscenza, alla Società
titolare della concessione autostradale o allENAS,.almeno sei mesi prima
della scadenza diciottennale e comunque entro e non oltre la data di validità
della medesima. Fino allemanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti
salvi diritti e doveri relativi allesercizio dellimpianto.
Le concessioni, per le quali listanza di rinnovo non è presentata entro
i termini fissati al capoverso precedente, è soggetta a decadenza.
La domanda deve essere corredata da:
a) dichiarazione di assenso, da parte della Società titolare della concessione
autostradale, alla permanenza dellimpianto ovvero copia dellistanza inviata
alla Società autostrade, destinata ad ottenerlo;
b) dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti che il titolare della
concessione è in possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità
tecnico-organizzativa ed economica di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.P.R.
n. 1269/71, quando limpianto non è gestito direttamente dal titolare;
c) perizia giurata, redatta da tecnico competente, iscritto al relativo
albo professionale, attestante la conformità dellimpianto alle prescrizioni
fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio
nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;
d) richiesta di accertamento dellidoneità tecnica delle attrezzature dellimpianto;
Il rinnovo della concessione è subordinato allesito positivo dellaccertamento
dellidoneità tecnica delle attrezzature dellimpianto. Tale idoneità deve
risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di
cui al successivo art.6.
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, completa della citata
documentazione, il soggetto di cui al comma 1 provvede al rinnovo della
concessione.
Art. 6
Collaudo degli impianti ed esercizio provvisorio
Lidoneità tecnica delle attrezzature dellimpianto è accertata da apposita
Commissione nominata dal Sindaco del Comune ove è localizzato limpianto
oggetto del collaudo.
La Commissione è convocata per il collaudo dei nuovi impianti di cui allart.
1 e per il rinnovo diciottennale della concessione di cui allart. 5 ed
è così composta :
a) un rappresentante del Comune competente per territorio;
b) un rappresentante dellU.T.F. competente per territorio;
c) un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente
per territorio;
d) un rappresentante dellASL competente per territorio.
La Commissione provvede ad effettuare il collaudo entro 60 giorni dalla
presentazione della domanda da parte dellinteressato.
In caso di esito negativo della visita di collaudo, il Comune competente
per territorio assegna un termine al richiedente per la eliminazione delle
irregolarità riscontrate sullimpianto e, quando necessario, dispone una
nuova visita di collaudo.
In presenza di due collaudi consecutivi con esito negativo, il Comune può
disporre la sospensione dellattività dellimpianto.
Copia del verbale di collaudo è trasmessa, a cura del Comune competente
per territorio, al concessionario, alla Regione ed ai competenti Comando
dei Vigili del Fuoco e U.T.F.
Ai componenti la Commissione, esterni alla Amministrazione comunale, spetta
un compenso onnicomprensivo, per ogni collaudo effettuato, di lire 250.000,
da assoggettare alle ritenute di legge.
Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto
previsto dalle norme applicabili alle diverse amministrazioni od enti.
Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente che provvede direttamente
al pagamento, dandone comunicazione allAmministrazione di appartenenza
del componente la commissione.
In attesa del collaudo e su richiesta del concessionario il Comune competente
per territorio può concedere lesercizio provvisorio per un periodo non
superiore a centottanta giorni, prorogabili, previa presentazione della
seguente documentazione:
a) perizia giurata rilasciata da tecnico competente, iscritto al relativo
albo professionale, comprovante il rispetto delle norme di sicurezza nonché
la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato.
b) richiesta al competente Comando dei Vigili del Fuoco del certificato
di prevenzione incendi da parte del concessionario con limpegno allosservanza
delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco
Sono escluse dallesercizio provvisorio le apparecchiature destinate al
contenimento o allerogazione di g.p.l. o metano per autotrazione.
Art. 7
Orari
Ai sensi dellart. 12, comma 4, del D.P.C.M. 11 settembre 1989, gli impianti
di distribuzione carburanti situati sulle autostrade, nonché sui raccordi
autostradali, svolgono servizio continuativo ed ininterrotto.
Art. 8
Monitoraggio
I concessionari trasmettono ai Comuni ed alla competente Direzione regionale,
entro il 31 marzo di ogni anno, i dati sui quantitativi di prodotti erogati
nellanno precedente per ciascun impianto ed ogni altro dato utile al monitoraggio
della rete autostradale che è loro richiesto tramite prospetti predisposti
dalla Regione.
I Comuni trasmettono alla competente Direzione regionale copia dei provvedimenti
assunti nellesercizio delle loro funzioni.
Art. 9
Norme transitoria
Le pratiche in corso alla data di entrata in vigore dei Decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 22.12.2000, pubblicati sulla G.U. - Supplemento
ordinario n. 31 del 21.2.2001, sono individuate dai competenti uffici regionali
che provvederanno a trasmettere ai comuni la relativa documentazione per
la conclusione delle medesime.