Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2001
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Legge regionale 23 aprile 2001, n. 9
Disposizioni fiscali per lacquisto delle benzine in territori regionali
di confine.
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei
bilanci pubblici e di coordinamento della finanza regionale con quella
statale ed in coerenza con le disposizioni dellUnione europea in materia
di aiuti concessi ai singoli consumatori per lacquisto delle benzine,
con la presente legge detta le norme per concedere, anche in misura differente
per singoli comuni in ragione inversamente proporzionale alla distanza
dai confini nazionali con la Svizzera, un bonus fiscale a favore dei soggetti
residenti nei comuni della provincia del Verbano Cusio Ossola garantendo
uguale trattamento anche nei comuni delle province limitrofe che si trovano
ad uguale distanza, individuati con deliberazione della Giunta regionale
di cui allarticolo 4, comma 1.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) con il termine beneficiari:
1) le persone fisiche residenti nel territorio dei comuni individuati con
la deliberazione della Giunta regionale di cui allarticolo 4, comma 1,
intestatarie di uno o più veicoli;
2) le organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori espressamente
indicati allarticolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali
e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), la cui attività
sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà
sociale, che abbiano sede sul territorio dei medesimi comuni e siano intestatarie
di uno o più veicoli;
b) con il termine veicoli, gli autoveicoli o motoveicoli soggetti ad
iscrizione nei pubblici registri;
c) con il termine intestatario, il proprietario come risulta dal certificato
di proprietà del veicolo.
Art. 3.
(Modalità di concessione del bonus fiscale)
1. Ai beneficiari viene concesso un rimborso per ogni litro di benzina
acquistato, ed immesso contestualmente nel serbatoio del veicolo, presso
gli impianti di distribuzione carburanti nellanno precedente la richiesta
dellagevolazione, secondo i limiti e i criteri stabiliti dalla Giunta
regionale.
2. Il rimborso è attribuito mediante la procedura del bonus fiscale. Il
beneficiario utilizza il bonus fiscale in unica soluzione, prioritariamente
per il pagamento della tassa automobilistica regionale alla prima scadenza
successiva alla concessione dellagevolazione o, in subordine, in occasione
del primo versamento delladdizionale regionale Imposte sul Reddito delle
Persone Fisiche (IRPEF).
3. Il bonus fiscale è concesso una sola volta allanno per veicolo.
4. Lacquisto della benzina, ai fini dellagevolazione, deve avvenire esclusivamente
presso gli impianti di distribuzione carburanti siti nel territorio dei
comuni individuati dalla Giunta regionale.
5. La concessione del bonus fiscale è subordinata al rispetto del principio
comunitario del de minimis.
Art. 4.
(Disposizioni attuative della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da emanarsi entro centoventi
giorni dallentrata in vigore della presente legge, individua:
a) i comuni del territorio regionale interessati alle disposizioni di cui
allarticolo 1;
b) le modalità di fruizione delle agevolazioni, differenziate in ragione
inversamente proporzionale alla distanza dei comuni dai confini nazionali
con la Svizzera;
c) i limiti e i criteri per la concessione dellagevolazione;
d) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti di concessione
delle agevolazioni.
2. La Giunta regionale è delegata ad adottare eventuali intese con altri
Enti, locali e non, che possano collaborare per leffettiva realizzazione
della legge anche a condizioni onerose.
Art. 5.
(Monitoraggio e coordinamento)
1. Per le finalità della presente legge, la Giunta regionale, tramite lOsservatorio
regionale per la rete carburanti, di cui allarticolo 18 della legge regionale
23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione
della rete distributiva dei carburanti per autotrazione), provvede alla
rilevazione dei prezzi praticati alla pompa nello Stato confinante e dei
consumi delle benzine nei territori interessati.
2. Lapplicazione della presente legge viene sottoposta a monitoraggio
da parte della Giunta regionale che presenta annualmente una relazione
alla competente commissione consiliare. E introdotto un periodo di sperimentazione
di un anno al termine del quale la Giunta regionale adotterà eventuali
modificazioni alle disposizioni attuative di cui allarticolo 4.
3. In ogni caso la Regione Piemonte assicura il necessario raccordo con
i soggetti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti di concessione
del beneficio.
Art. 6.
(Sanzioni)
1. Il rilascio di dichiarazioni mendaci al solo fine di ottenere lagevolazione
prevista comporta, oltre alla denuncia presso gli organi giudiziari competenti,
la revoca del bonus fiscale e, ove già utilizzato, la restituzione dello
stesso, maggiorato degli interessi legali e di mora, oltre il pagamento
di una sanzione amministrativa pari a quattro volte limporto ottenuto.
2. Ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti, che falsificano
in tutto o in parte i dati relativi allerogazione delle benzine nei modelli
a tal fine predisposti, si applica una sanzione amministrativa da un minimo
di lire 500 mila ad un massimo di lire 2 milioni, in base alla continuazione
o al ripetersi dellazione illecita.
Art. 7.
(Efficacia delle disposizioni)
1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata
in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui allarticolo
4, comma 1.
2. Le medesime disposizioni non si applicano qualora il prezzo delle benzine
praticato alla pompa non sia superiore a quello praticato nello Stato confinante.
3. A tale fine la Giunta regionale provvede alladeguamento dellentità
del bonus fiscale in relazione allandamento dei prezzi praticati nello
Stato confinante, rilevato secondo le disposizioni dellarticolo 5, comma
1.
Art. 8.
(Norma finanziaria)
1. Per lapplicazione della presente legge è autorizzata, per lanno finanziario
2001, la spesa di lire 500 milioni.
2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, si provvede mediante istituzione
di apposito capitolo di spesa denominato Oneri per la procedura di concessione
del bonus fiscale con la dotazione di lire 500 milioni e mediante riduzione
di pari importo del capitolo 15950.
3. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi
bilanci.
Art. 9.
(Dichiarazione durgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo
45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 aprile 2001
Enzo Ghigo