Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2001

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Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2001, n. 20 - 2784

LL.RR. nn. 18/94 e 76/96, artt. 15,16 e 17 - Fondo di rotazione per i prestiti a tasso agevolato alle cooperative sociali iscritte all’albo regionale: innalzamento della quota di partecipazione regionale al 70% del finanziamento complessivo e approvazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande. Revoca della D.G.R. n.134-21352 del 29.7.97

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

* di stabilire la quota di partecipazione regionale, per il prestito a tasso agevolato alle cooperative iscritte all’albo, nella misura corrispondente al 70% dell’investimento complessivo e che i finanziamenti a valere sul fondo medesimo siano concessi a tasso zero senza richiedere garanzie;

* di istituire il fondo di garanzia così come previsto dalla L.R. n. 18/94, art. 15, per la parte corrispondente al 30%, a carico degli Istituti bancari convenzionati, autorizzando a stipulare la relativa convenzione con Finpiemonte S.p.A.

* di approvare l’allegato, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti i criteri per l’utilizzo e l’accesso ai finanziamenti nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse.

* di revocare la precedente D.G.R. n. 134-21352 in data 29/7/1997 “Criteri e modalità di presentazione delle domande per l’accesso ai finanziamenti a tasso agevolato alle cooperative sociali iscritte all’albo regionale”.

(omissis)

1. SOGGETTI FINANZIABILI

Sono ammessi ai finanziamenti di cui all’ art. 16 della L.R. n. 18/94 modificata con L.R.  n. 76/96 le cooperative sociali iscritte all’albo regionale, istituito ai sensi dell’ art. 2 della medesima legge e che risultino in regola con gli adempimenti previsti ai successivi artt. 4 e 5  indicanti le condizioni per il mantenimento dell’iscrizione.

2. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse a finanziamento le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, che si sostanzino in:

a) acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, arredi licenze, inerenti l’attività della cooperativa;

b) realizzazione di opere murarie e di impiantistica generica riferibili agli immobili destinati all’attività della cooperativa.

Sono ammissibili gli investimenti in beni usati, purché accompagnati da regolare perizia valutativa del prezzo, non sono ammissibili quelli effettuati tramite leasing. Sono consentite le spese attuate in economia purché le stesse siano coerenti con il piano di investimenti e compatibili con l’attività risultante dal certificato camerale nonché accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante sulla congruità dei costi. Le spese sostenute per le perizie richieste al presente articolo possono far parte integrante del piano di investimenti.

3. PARTECIPAZIONE DEL FONDO REGIONALE

Il fondo regionale verrà utilizzato - in  concorso con fondi messi a disposizione dal sistema bancario -  in misura pari al 70% dell’investimento ammesso all’agevolazione.

I finanziamenti a valere sul fondo regionale sono concessi a tasso zero senza richiedere garanzie. Per la parte corrispondente al 30%  a carico degli Istituti  bancari convenzionati, é istituito un fondo di garanzia così come previsto dalla L.R. n. 18/94, art. 15, gestito  dalla Finpiemonte S.p.A.

4. COMITATO TECNICO

Per l’esame dei progetti di investimento ci si avvale del Comitato Tecnico, istituito presso Finpiemonte S.p.A. con determinazione dirigenziale  n. 20/30.1  del 4.02.1998, così composto:

- un rappresentante di Finpiemonte S.p.A., che lo presiede;

- un funzionario regionale designato dall’Assessore competente;

- un esperto in materia di cooperazione sociale designato congiuntamente dalle maggiori centrali cooperative.

Il Comitato delibera a maggioranza, alla presenza di tutti i membri.

5. VERIFICA ED APPROVAZIONE DEI PIANI DI INVESTIMENTO

Il Comitato Tecnico procede all’istruttoria delle domande - entro un termine massimo di 60 giorni dal loro arrivo - finalizzata a stabilire l’ammissibilità al finanziamento, rispettando l’ordine di presentazione delle richieste e previa verifica dei requisiti previsti dalla L.R. 18/94, modificata e integrata, per il mantenimento dell’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali. In caso di espressione favorevole da parte del Comitato, Finpiemonte provvederà a trasmettere la documentazione ad un Istituto di Credito convenzionato, per la necessaria delibera. Al termine dell’istruttoria, la Giunta regionale autorizza Finpiemonte a trasmettere i fondi necessari per il concorso nel finanziamento.

I finanziamenti erogati  dal sistema bancario con il concorso di Finpiemonte potranno essere assistiti da garanzie offerte dai Consorzi e dalle Cooperative di garanzia fidi.

6. PROCEDURE E CONTROLLI

L’erogazione del finanziamento avviene in via preventiva, sulla base del programma di investimenti presentato dalla cooperativa. Per programmi di investimento annuali, in unica soluzione. Per piani di investimento pluriennali, in “tranches” annuali, proporzionali all’investimento approvato per ogni anno. Il finanziamento viene  erogato immediatamente al termine dell’istruttoria del Comitato e della Banca;  in caso di programmi pluriennali le successive “tranches” sono erogate dietro presentazione da parte della cooperativa di un rendiconto relativo alle spese sostenute nel periodo precedente.

Entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del piano di investimenti, la cooperativa produce tutta la documentazione comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti e degli eventuali inserimenti occupazionali.

7. DURATA DEL FINANZIAMENTO

Al momento della presentazione della domanda la cooperativa potrà scegliere la durata del finanziamento, optando fra le seguenti possibilità alternative:

- 42 mesi, comprensivi di 6 mesi di pre ammortamento, con rate trimestrali posticipate;

- 60 mesi senza pre ammortamento, suddiviso in rate trimestrali posticipate, a partire dal trimestre successivo a quello di erogazione del finanziamento.

8. INCREMENTI OCCUPAZIONALI

Le cooperative che ricevono un finanziamento annuo superiore ai cinquanta milioni sul fondo regionale devono procedere all’assunzione di almeno una unità lavorativa. Per assunzione di un’ unità lavorativa si  intende assunzione di socio e/o dipendente a tempo indeterminato. Qualora previsto in specifici contratti di lavoro (tipo  operai agricoli) detto obiettivo é raggiunto anche con l’assunzione a tempo determinato, purché siano effettuate le giornate lavorative previste nei contratti medesimi e la continuità del rapporto  sia confermata dal mantenimento del medesimo numero di matricola. I lavoratori assunti, salvo documentate  impossibilità sopraggiunte per cause non imputabili alla cooperativa, dovranno essere impegnati in modo continuativo nell’attività lavorativa e inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto ai contratti di categoria e/o delle cooperative sociali nei loro diversi aspetti retributivi, previdenziali assicurativi e regolamentari. L’impegno a procedere all’assunzione deve essere dichiarato all’atto di presentazione della domanda e convalidato da idonea documentazione entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del programma di investimenti.

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTI DA ALLEGARE

Le domande di finanziamento sono  presentate alla Finpiemonte S.p.A., redatte su  moduli appositamente predisposti  e sottoscritte, con firma autenticata, dal legale rappresentante.

Alle domande sono allegati:

1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

2) copia dell’ultimo bilancio approvato e situazione economica aggiornata;

3) documentazione antimafia, per le richieste di finanziamento di importo superiore ai 100 milioni di lire ( partecipazione dei fondi regionali superiore a 50 milioni di lire).

10. REVOCA

Il mancato rispetto degli impegni assunti all’atto della presentazione della domanda comporta la revoca del finanziamento.