Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2001

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Comunicazione dell’Assessorato Agricoltura, Caccia, Pesca 26 aprile 2001, n. 2

Richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92: Denominazione di origine protetta Quarantina Bianca Genovese

Si comunica che è pervenuta all’ufficio competente dell’Assessorato Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento ai sensi dell’art. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:

Denominazione di origine protetta
Quarantina Bianca Genovese

Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.

Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo, tel. 011/432.2962, o il Signor Brocardo, tel. 011/432.4835, del Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.

Il Dirigente Regionale
Carlo Audiberti

Disciplinare di produzione - Denominazione di origine protetta [D.O.P.] “Quarantina Bianca Genovese”

Art. 1
Denominazione

La denominazione di origine protetta [D.O.P.] Quarantina Bianca Genovese è riservata alle produzioni di patata (Solanum tuberosum, L.):

- derivanti dalla varietà descritta nel successivo art. 2;

- rispondenti ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione;

- prodotte nella zona di produzione definita nel successivo art. 3.

Art. 2
Varietà

La D.O.P. Quarantina Bianca Genovese designa il prodotto della varietà locale e tradizionale di patata Quarantina bianca:

1. individuata attraverso una specifica ricerca storico-territoriale [vedi: M. Angelini, Le patate tradizionali della Montagna genovese, Co.Re.Pa., Genova 1999] e definita attraverso i descrittori riportati nel successivo art. 4;

2. notoriamente conosciuta nella zona di produzione [successivo art. 3] anche attraverso i sinonimi locali (l’asterisco * precede la forma più corrente del nome vernacolare locale): Bianca quarantina (*Gianca quántinn~a), Quarantina (*Quantinn-a), Bianca di Torriglia (*Gianca de Torriggia), Quarantina dagli occhi rossi (*Quantìnn-a dai eugi rosci), oppure con l’aggettivo Quarantina associato a un toponimo locale compreso nella zona di produzione (tra i più comuni: Quarantina di Torriglia, dei Casoni, delle Capanne, di Grondana, di Montoggio).

Art. 3
Zona di produzione

La produzione di tuberi da propagazione e da consumo della Quarantina Bianca Genovese D.O.P. avviene nella zona nella quale la varietà da conservazione Quarantina bianca è stata tradizionalmente coltivata, a quota superiore a 300 m. slm., entro i seguenti limiti territoriali:

Provincia di Genova: tutti i comuni.

Provincia di Alessandria: Arquata Scrivia, Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Gavi, Lerma, Molare, Montaldeo, Mornese, Ovada, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio, Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure.

Provincia di Parma: Albareto, Bedonia, Tornolo.

Provincia di Piacenza: Cerignale, Ferriere, Ottone, Zerba.

Provincia di Savona: Sassello, Urbe.

Provincia della Spezia: Carro, Maissana, Varese Ligure.

Art. 4
Caratteristiche di riconoscimento del prodotto

I ruberi ammessi con la denominazione di Quarantina Bianca Genovese D.O.P. appartengono alla varietà locale e tradizionale di patata Quarantina bianca, riconoscibile attraverso le seguenti principali caratteristiche medie, definite sulla base degli standard internazionali vigenti (per le caratteristiche fenologiche, i descrittori UPOV):

a. Tubero di forma corta ovale, da tonda a tonda-ovale; con occhi profondi, buccia liscia e gialla, base degli occhi di colore rosso (molto debole).

b. Germoglio piccolo, cilindrico largo, con colorazione antocianica alla base blu-viola di intensità da molto debole a scarsa; pianta di altezza media, con stelo da sottile a medio e habitus semieretto; foglia da piccola a media, con silohuette aperta; bassa frequenza di fiori nella pianta, con media dimensione della corolla e colore bianco della parte interna; maturazione di media precocità.

c. Qualità culinaria di tipo BA [adatta per tutti gli usi], con medio-scarsa consistenza della polpa e aspetto da umido ad abbastanza umido, non farinosa, con granulazione fine, gusto tipico di patata poco pronunciato, senza retrogusti o aromi spiacevoli, di sapore delicato. Sostanza secca media: 18,67%.

Art. 5
Qualità dei siti di produzione

I terreni idonei per la coltivazione e atti alla produzione della Quarantina Bianca Genovese D.O.P. sono preferibilmente esposti a Sud, Sud-Est, e hanno le seguenti caratteristiche pedologiche ottimali riferite allo stato esplorativo delle radici: terreno sciolto o franco-sabbioso; drenaggio buono; profondità utile ottimale per lo sviluppo dell’apparato radicale di almeno 40 cm.

Art. 6
Norme generali di produzione

La produzione della Quarantina Bianca Genovese D.O.P. soddisfa le seguenti norme generali di coltivazione:

1. Fertilizzazione:

è incoraggiato l’uso dei prodotti previsti nell’elenco __prodotti per la concimazione e l’ammendamento"_ pubblicato in appendice al regolamento UE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni; lo stallatico deve provenire da piccoli allevamenti familiari o, comunque, da allevamenti non intensivi purché utilizzino le risorse foraggiere locali.

2. Tuberi da propagazione:

la produzione di tuberi da propagazione viene fatta:

a. oltre i 700 metri di quota sul livello del mare per tutte le varietà, comunque in località che abbiano condizioni ottimali per limitare la diffusione delle virosi;

b. a partire da tuberi:

- integri e di buona conformazione;

- privi di evidenti segni di malattia o marcescenza, con presenza di scabbia non superiore al 5%;

- non tagliati;

- pregerminati a luce diffusa, con germogli sani e di robusta conformazione;

c. con distruzione anticipata del cespo, durante la fioritura, comunque non oltre 100 giorni dalla piantata dei tuberi;

d. con rotazione minima quadriennale, preferibilmente con processione di cereali autunnovernini, leguminose o foraggere, comunque a esclusione delle solanacee.

Se il peso dei tuberi di calibro maggiore di 50 mm è superiore a 1/3 del peso della produzione totale, i tuberi prodotti non possono più essere considerati “da propagazione” qualunque sia la loro dimensione.

3. Tuberi da consumo:

la produzione di tuberi da consumo viene fatta:

a. a partire da tuberi da propagazione prodotti secondo le norme del presente disciplinare:

- di buona conformazione e calibro compreso tra 25 e 50 mm;

- privi di evidenti segni di malattia o marcescenza, con presenza di scabbia non superiore al 5%;

- preferibilmente non tagliati; è consentito il taglio dei tuberi di calibro maggiore di 40 mm, purché sia consentita la completa cicatrizzazione della superficie tagliata e siano rispettate le più comuni norme igieniche;

- pregerminati a luce diffusa, con germogli sani e di robusta conformazione;

b. con tempi di raccolta rispettosi delle consuetudini locali; è ammessa la distruzione anticipata dei cespi, con metodi meccanici o termici, anche per la coltivazione di tuberi per il mercato fresco, con lo scopo di limitare lo sviluppo di gravi fitopatie (es.: peronospora).

c. con rotazione triennale, preferibilmente con processione di cereali autunno-vernini, leguminose o foraggere, comunque a esclusione delle solanacee.

d. a quota superiore di 300 metri s.l.m.;

4. Tecnica d’impianto

sono vietate le tecniche di coltivazione senza suolo.

Il sesto d’impianto è variabile in relazione al tipo di terreno e al numero di gemme per tubero e porzione di tubero.

La distanza fra le file non deve essere inferiore a 45 cm.; le distanze sulla fila devono portare a un investimento che non superi le 80.000 piante per Ha.

5. Cure colturali

Sono sempre ammesse le cure colturali che rispettano le consuetudini locali, purché non in contrasto con altri punti del presente disciplinare.

La pacciamatura è ammessa solo con residui vegetali e altri materiali naturali.

Per il controllo delle erbe spontanee, sono ammessi l’uso di tecniche di controllo con mezzi meccanici, il termodiserbo e il pirodiserbo. Sono invece vietati i diserbanti chimici e ormonici. L’irrigazione è ammessa una volta al tempo della fioritura. Può essere ammessa anche altre volte, ma solo nei periodi di prolungata siccità e con l’autorizzazione del Consorzio di tutela della Quarantina bianca Genovese e delle patate tradizionali della Montagna genovese [Consorzio] per i produttori che ne fanno parte o della Regione Liguria per gli altri.

Per la produzione di tuberi da propagazione è prevista l’epurazione sul campo di piante non conformi alla varietà coltivata o affette da malattie da virus e batteriche.

Sono vietate la disinfezione e la disinfestazione del terreno con mezzi chimici e fisici.

6. Difesa fitosanitaria

Sono ammessi, nel pieno rispetto dei dosaggi previsti e dei tempi di carenza, i trattamenti fitosanitari fatti con:

a. prodotti compresi nell’elenco _prodotti fitosanitari", pubblicato in appendice al regolamento UE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni;

b. prodotti che, pur non compresi nell’elenco del punto precedente, appartengono alla classe tossicologica “non classificato”.

L’uso di prodotti chimici di sintesi è ammesso per situazioni eccezionali purché sia preventivamente concordato con il Consorzio.

7. Raccolta

La raccolta è effettuata con mezzi meccanici o manuali, con terreno “in tempera” (anche dopo leggera irrigazione), in modo da rispettare al massimo l’integrità dei tuberi.

Art. 7
Conservazione dei tuberi

I tuberi devono essere opportunamente conservati, in ambienti arieggiati e all’ombra o in apposite celle frigorifere, così da evitare alterazioni patologiche e menomazioni del vigore vegetativo. E’ ammessa la conservazione sotterranea dei tuberi all’interno delle cosiddette “fosse” fasciate di paglia o foglie di castagno, nelle località dove tale pratica è stata tradizionalmente utilizzata. Per la conservazione dei tuberi da propagazione è preferibile una temperatura di +3-4ºC, salvo la necessità di differenti temperature per un’adeguata preparazione dello stato fisiologico del seme. E’ vietato l’uso di sostanze chimiche di sintesi per la conservazione e i trattamenti post-raccolta, nonché l’uso di radiazioni.

Non sono ammessi prodotti ormonici per favorire la dormienza o la sua interruzione.

L’eventuale conservazione a bassa temperatura deve essere preceduta dalla cicatrizzazione dei tuberi a temperatura ambiente o controllata (circa 15-18ºC) per 10-15 giorni.

Non sono ammessi trattamenti anti-germoglianti e trattamenti anti-parassitari post-raccolta Stoccaggio, selezione e confezionamento avvengono all’interno della zona di produzione (art. 3) da strutture agricole o aziende commerciali associate al Consorzio o da esso autorizzate.

Art. 8
Controlli

Il Consorzio emana apposite norme e dispone i controlli che ritiene più opportuni per verificare il rispetto del presente disciplinare da parte dei propri consorziati. L’esito di ogni controllo è immediatamente verbalizzato. I produttori consorziati sono tenuti a fornire la massima collaborazione agli incaricati dei controlli e a garantire l’immediato e libero accesso ai luoghi di produzione, trattamento e conservazione.

Il Consorzio indica le norme da adottarsi per l’iscrizione, per l’effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto e opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la Denominazione di Origine Protetta.

La verifica sull’attività del Consorzio e la verifica sui controlli da esso effettuati è demandata a un organismo pubblico, proposto all’approvazione della Regione Liguria.

Su eventuale richiesta di tale organismo pubblico, il Consorzio si impegna a svolgere attività di controllo sul corretto rispetto delle norme previste nel disciplinare D.O.P. anche nei confronti di produttori non consorziati.

Il Consorzio cura la conservazione dei registri dei produttori consorziati di tuberi da propagazione, di tuberi da consumo e dei trasformatori convenzionati affiliati. Su eventuale richiesta dell’organismo pubblico di controllo, il Consorzio cura la conservazione dei registri anche per produttori e trasformatori non consorziati.

Art. 9
Caratteristiche di commercializzazione del prodotto

I tuberi di Quarantina Bianca Genovese D.O.P. sono ammessi alla commercializzazione per il consumo solo se sono sani, integri, non germogliati e ben formati, se rispondono alle descritte caratteristiche di riconoscimento e se hanno un calibro superiore a 45 mm; i calibri inferiori possono essere oggetto di commercializzazione separata per preparazioni specifiche (per esempio: patatine da forno).

Per le patate da consumo, nella medesima partita è ammesso uno scarto di tuberi di calibro maggiore non superiore al 3% in peso.

I limiti possono variare in funzione dell’annata, con decisione del Consorzio, prima dell’inizio del periodo di commercializzazione.

Art. 10
Designazione del prodotto

La commercializzazione delle varietà di Quarantina Bianca Genovese D.O.P. avviene in contenitori e recipienti idonei, riportanti uno specifico contrassegno, le cui capacità e caratteristiche sono definite con apposito regolamento.

Sui contenitori e recipienti dovrà essere indicata in caratteri di stampa la dicitura Quarantina Bianca Genovese D.O.P. seguita immediatamente dalla dizione Denominazione di origine protetta. Per gli aderenti al Consorzio tali diciture devono essere aggiunte al marchio consortile. Nel medesimo campo visivo deve comparire il nome, la ragione sociale e l’indirizzo del produttore nonché il peso netto all’origine. La dizione Denominazione di origine protetta può essere ripetuta in altra parte del contenitore o dell’etichetta anche in forma di acronimo D.O.P.

Deve inoltre figurare la dizione “prodotto in ltalia” per le partite destinate all’esportazione.