Bollettino Ufficiale n. 18 del 2 / 05 / 2001
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Comunicazione dellAssessorato Agricoltura, Caccia, Pesca 26 aprile 2001,
n. 2
Richiesta di riconoscimento ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:
Denominazione di origine protetta Quarantina Bianca Genovese
Si comunica che è pervenuta allufficio competente dellAssessorato Agricoltura
Caccia e Pesca della Regione Piemonte la seguente richiesta di riconoscimento
ai sensi dellart. 5 del Reg. CEE n. 2081/92:
Denominazione di origine protetta
Entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione gli interessati
potranno produrre alla Regione Piemonte, Assessorato Agricoltura, Settore
Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, C.so Stati Uniti n. 21,
10128 Torino, osservazioni e controdeduzioni.
Per informazioni in merito alla richiesta citata contattare la Dr.ssa Gimondo,
tel. 011/432.2962, o il Signor Brocardo, tel. 011/432.4835, del Settore
Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, Assessorato Agricoltura,
Caccia e Pesca, Regione Piemonte, C.so Stati Uniti n. 21, 10128 Torino.
Il Dirigente Regionale
Disciplinare di produzione - Denominazione di origine protetta [D.O.P.]
Quarantina Bianca Genovese
Art. 1
La denominazione di origine protetta [D.O.P.] Quarantina Bianca Genovese
è riservata alle produzioni di patata (Solanum tuberosum, L.):
- derivanti dalla varietà descritta nel successivo art. 2;
- rispondenti ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione;
- prodotte nella zona di produzione definita nel successivo art. 3.
Art. 2
La D.O.P. Quarantina Bianca Genovese designa il prodotto della varietà
locale e tradizionale di patata Quarantina bianca:
1. individuata attraverso una specifica ricerca storico-territoriale [vedi:
M. Angelini, Le patate tradizionali della Montagna genovese, Co.Re.Pa.,
Genova 1999] e definita attraverso i descrittori riportati nel successivo
art. 4;
2. notoriamente conosciuta nella zona di produzione [successivo art. 3]
anche attraverso i sinonimi locali (lasterisco * precede la forma più
corrente del nome vernacolare locale): Bianca quarantina (*Gianca quántinn~a),
Quarantina (*Quantinn-a), Bianca di Torriglia (*Gianca de Torriggia), Quarantina
dagli occhi rossi (*Quantìnn-a dai eugi rosci), oppure con laggettivo
Quarantina associato a un toponimo locale compreso nella zona di produzione
(tra i più comuni: Quarantina di Torriglia, dei Casoni, delle Capanne,
di Grondana, di Montoggio).
Art. 3
La produzione di tuberi da propagazione e da consumo della Quarantina Bianca
Genovese D.O.P. avviene nella zona nella quale la varietà da conservazione
Quarantina bianca è stata tradizionalmente coltivata, a quota superiore
a 300 m. slm., entro i seguenti limiti territoriali:
Provincia di Genova: tutti i comuni.
Provincia di Alessandria: Arquata Scrivia, Belforte Monferrato, Bosio,
Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Gavi, Lerma, Molare, Montaldeo,
Mornese, Ovada, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio, Albera Ligure,
Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino
Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure.
Provincia di Parma: Albareto, Bedonia, Tornolo.
Provincia di Piacenza: Cerignale, Ferriere, Ottone, Zerba.
Provincia di Savona: Sassello, Urbe.
Provincia della Spezia: Carro, Maissana, Varese Ligure.
Art. 4
I ruberi ammessi con la denominazione di Quarantina Bianca Genovese D.O.P.
appartengono alla varietà locale e tradizionale di patata Quarantina bianca,
riconoscibile attraverso le seguenti principali caratteristiche medie,
definite sulla base degli standard internazionali vigenti (per le caratteristiche
fenologiche, i descrittori UPOV):
a. Tubero di forma corta ovale, da tonda a tonda-ovale; con occhi profondi,
buccia liscia e gialla, base degli occhi di colore rosso (molto debole).
b. Germoglio piccolo, cilindrico largo, con colorazione antocianica alla
base blu-viola di intensità da molto debole a scarsa; pianta di altezza
media, con stelo da sottile a medio e habitus semieretto; foglia da piccola
a media, con silohuette aperta; bassa frequenza di fiori nella pianta,
con media dimensione della corolla e colore bianco della parte interna;
maturazione di media precocità.
c. Qualità culinaria di tipo BA [adatta per tutti gli usi], con medio-scarsa
consistenza della polpa e aspetto da umido ad abbastanza umido, non farinosa,
con granulazione fine, gusto tipico di patata poco pronunciato, senza retrogusti
o aromi spiacevoli, di sapore delicato. Sostanza secca media: 18,67%.
Art. 5
I terreni idonei per la coltivazione e atti alla produzione della Quarantina
Bianca Genovese D.O.P. sono preferibilmente esposti a Sud, Sud-Est, e hanno
le seguenti caratteristiche pedologiche ottimali riferite allo stato esplorativo
delle radici: terreno sciolto o franco-sabbioso; drenaggio buono; profondità
utile ottimale per lo sviluppo dellapparato radicale di almeno 40 cm.
Art. 6
La produzione della Quarantina Bianca Genovese D.O.P. soddisfa le seguenti
norme generali di coltivazione:
1. Fertilizzazione:
è incoraggiato luso dei prodotti previsti nellelenco __prodotti per la
concimazione e lammendamento"_ pubblicato in appendice al regolamento
UE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni; lo stallatico deve provenire
da piccoli allevamenti familiari o, comunque, da allevamenti non intensivi
purché utilizzino le risorse foraggiere locali.
2. Tuberi da propagazione:
la produzione di tuberi da propagazione viene fatta:
a. oltre i 700 metri di quota sul livello del mare per tutte le varietà,
comunque in località che abbiano condizioni ottimali per limitare la diffusione
delle virosi;
b. a partire da tuberi:
- integri e di buona conformazione;
- privi di evidenti segni di malattia o marcescenza, con presenza di scabbia
non superiore al 5%;
- non tagliati;
- pregerminati a luce diffusa, con germogli sani e di robusta conformazione;
c. con distruzione anticipata del cespo, durante la fioritura, comunque
non oltre 100 giorni dalla piantata dei tuberi;
d. con rotazione minima quadriennale, preferibilmente con processione di
cereali autunnovernini, leguminose o foraggere, comunque a esclusione delle
solanacee.
Se il peso dei tuberi di calibro maggiore di 50 mm è superiore a 1/3 del
peso della produzione totale, i tuberi prodotti non possono più essere
considerati da propagazione qualunque sia la loro dimensione.
3. Tuberi da consumo:
la produzione di tuberi da consumo viene fatta:
a. a partire da tuberi da propagazione prodotti secondo le norme del presente
disciplinare:
- di buona conformazione e calibro compreso tra 25 e 50 mm;
- privi di evidenti segni di malattia o marcescenza, con presenza di scabbia
non superiore al 5%;
- preferibilmente non tagliati; è consentito il taglio dei tuberi di calibro
maggiore di 40 mm, purché sia consentita la completa cicatrizzazione della
superficie tagliata e siano rispettate le più comuni norme igieniche;
- pregerminati a luce diffusa, con germogli sani e di robusta conformazione;
b. con tempi di raccolta rispettosi delle consuetudini locali; è ammessa
la distruzione anticipata dei cespi, con metodi meccanici o termici, anche
per la coltivazione di tuberi per il mercato fresco, con lo scopo di limitare
lo sviluppo di gravi fitopatie (es.: peronospora).
c. con rotazione triennale, preferibilmente con processione di cereali
autunno-vernini, leguminose o foraggere, comunque a esclusione delle solanacee.
d. a quota superiore di 300 metri s.l.m.;
4. Tecnica dimpianto
sono vietate le tecniche di coltivazione senza suolo.
Il sesto dimpianto è variabile in relazione al tipo di terreno e al numero
di gemme per tubero e porzione di tubero.
La distanza fra le file non deve essere inferiore a 45 cm.; le distanze
sulla fila devono portare a un investimento che non superi le 80.000 piante
per Ha.
5. Cure colturali
Sono sempre ammesse le cure colturali che rispettano le consuetudini locali,
purché non in contrasto con altri punti del presente disciplinare.
La pacciamatura è ammessa solo con residui vegetali e altri materiali naturali.
Per il controllo delle erbe spontanee, sono ammessi luso di tecniche di
controllo con mezzi meccanici, il termodiserbo e il pirodiserbo. Sono invece
vietati i diserbanti chimici e ormonici. Lirrigazione è ammessa una volta
al tempo della fioritura. Può essere ammessa anche altre volte, ma solo
nei periodi di prolungata siccità e con lautorizzazione del Consorzio
di tutela della Quarantina bianca Genovese e delle patate tradizionali
della Montagna genovese [Consorzio] per i produttori che ne fanno parte
o della Regione Liguria per gli altri.
Per la produzione di tuberi da propagazione è prevista lepurazione sul
campo di piante non conformi alla varietà coltivata o affette da malattie
da virus e batteriche.
Sono vietate la disinfezione e la disinfestazione del terreno con mezzi
chimici e fisici.
6. Difesa fitosanitaria
Sono ammessi, nel pieno rispetto dei dosaggi previsti e dei tempi di carenza,
i trattamenti fitosanitari fatti con:
a. prodotti compresi nellelenco _prodotti fitosanitari", pubblicato in
appendice al regolamento UE 2092/91 e successive modifiche e integrazioni;
b. prodotti che, pur non compresi nellelenco del punto precedente, appartengono
alla classe tossicologica non classificato.
Luso di prodotti chimici di sintesi è ammesso per situazioni eccezionali
purché sia preventivamente concordato con il Consorzio.
7. Raccolta
La raccolta è effettuata con mezzi meccanici o manuali, con terreno in
tempera (anche dopo leggera irrigazione), in modo da rispettare al massimo
lintegrità dei tuberi.
Art. 7
I tuberi devono essere opportunamente conservati, in ambienti arieggiati
e allombra o in apposite celle frigorifere, così da evitare alterazioni
patologiche e menomazioni del vigore vegetativo. E ammessa la conservazione
sotterranea dei tuberi allinterno delle cosiddette fosse fasciate di
paglia o foglie di castagno, nelle località dove tale pratica è stata tradizionalmente
utilizzata. Per la conservazione dei tuberi da propagazione è preferibile
una temperatura di +3-4ºC, salvo la necessità di differenti temperature
per unadeguata preparazione dello stato fisiologico del seme. E vietato
luso di sostanze chimiche di sintesi per la conservazione e i trattamenti
post-raccolta, nonché luso di radiazioni.
Non sono ammessi prodotti ormonici per favorire la dormienza o la sua interruzione.
Leventuale conservazione a bassa temperatura deve essere preceduta dalla
cicatrizzazione dei tuberi a temperatura ambiente o controllata (circa
15-18ºC) per 10-15 giorni.
Non sono ammessi trattamenti anti-germoglianti e trattamenti anti-parassitari
post-raccolta Stoccaggio, selezione e confezionamento avvengono allinterno
della zona di produzione (art. 3) da strutture agricole o aziende commerciali
associate al Consorzio o da esso autorizzate.
Art. 8
Il Consorzio emana apposite norme e dispone i controlli che ritiene più
opportuni per verificare il rispetto del presente disciplinare da parte
dei propri consorziati. Lesito di ogni controllo è immediatamente verbalizzato.
I produttori consorziati sono tenuti a fornire la massima collaborazione
agli incaricati dei controlli e a garantire limmediato e libero accesso
ai luoghi di produzione, trattamento e conservazione.
Il Consorzio indica le norme da adottarsi per liscrizione, per leffettuazione
delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti
ai fini di un corretto e opportuno controllo della produzione riconosciuta
e commercializzata annualmente con la Denominazione di Origine Protetta.
La verifica sullattività del Consorzio e la verifica sui controlli da
esso effettuati è demandata a un organismo pubblico, proposto allapprovazione
della Regione Liguria.
Su eventuale richiesta di tale organismo pubblico, il Consorzio si impegna
a svolgere attività di controllo sul corretto rispetto delle norme previste
nel disciplinare D.O.P. anche nei confronti di produttori non consorziati.
Il Consorzio cura la conservazione dei registri dei produttori consorziati
di tuberi da propagazione, di tuberi da consumo e dei trasformatori convenzionati
affiliati. Su eventuale richiesta dellorganismo pubblico di controllo,
il Consorzio cura la conservazione dei registri anche per produttori e
trasformatori non consorziati.
Art. 9
I tuberi di Quarantina Bianca Genovese D.O.P. sono ammessi alla commercializzazione
per il consumo solo se sono sani, integri, non germogliati e ben formati,
se rispondono alle descritte caratteristiche di riconoscimento e se hanno
un calibro superiore a 45 mm; i calibri inferiori possono essere oggetto
di commercializzazione separata per preparazioni specifiche (per esempio:
patatine da forno).
Per le patate da consumo, nella medesima partita è ammesso uno scarto di
tuberi di calibro maggiore non superiore al 3% in peso.
I limiti possono variare in funzione dellannata, con decisione del Consorzio,
prima dellinizio del periodo di commercializzazione.
Art. 10
La commercializzazione delle varietà di Quarantina Bianca Genovese D.O.P.
avviene in contenitori e recipienti idonei, riportanti uno specifico contrassegno,
le cui capacità e caratteristiche sono definite con apposito regolamento.
Sui contenitori e recipienti dovrà essere indicata in caratteri di stampa
la dicitura Quarantina Bianca Genovese D.O.P. seguita immediatamente dalla
dizione Denominazione di origine protetta. Per gli aderenti al Consorzio
tali diciture devono essere aggiunte al marchio consortile. Nel medesimo
campo visivo deve comparire il nome, la ragione sociale e lindirizzo del
produttore nonché il peso netto allorigine. La dizione Denominazione di
origine protetta può essere ripetuta in altra parte del contenitore o delletichetta
anche in forma di acronimo D.O.P.
Deve inoltre figurare la dizione prodotto in ltalia per le partite destinate
allesportazione.
Quarantina Bianca Genovese
Carlo Audiberti
Denominazione
Varietà
Zona di produzione
Caratteristiche di riconoscimento del prodotto
Qualità dei siti di produzione
Norme generali di produzione
Conservazione dei tuberi
Controlli
Caratteristiche di commercializzazione del prodotto
Designazione del prodotto